Articolo 57 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Articolo 56Articolo 58
Versione
19 gennaio 2013
Art. 57. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e all'articolo 48, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2013