Art. 57. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e all'articolo 48, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 57 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Articolo 56Articolo 58
Articolo 57 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
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19 gennaio 2013
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