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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4648/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4648/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 5/02/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dall'avv.
Lorenzo Aquilano (c.f.: ) con il quale elettivamente C.F._2
domicilia in San Severo (FG) alla Via Matteo Fraccacreta nn. 14 -16
Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale e legale rappresentante dott. , con sede in Bari al Parte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela
Capobianco (c.f.: ), in virtù di procura alle liti allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Bari al
Lungomare Nazario Sauro n. 33, presso l'Avvocatura regionale.
2 Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22/10/2019 a mezzo pec, Parte_1
ha convenuto in giudizio la affinché l'adito
[...] CP_1
Tribunale, previo accertamento della sua responsabilità per le esondazioni del
Fiume OR, avvenute il 2 dicembre 2013, il 7 marzo 2015 e il 24 gennaio
2017 in OL (FG), la condanni al pagamento della complessiva somma di € 85.924,70 o dell'importo che l'adito Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- di essere imprenditrice agricola e proprietaria dei fondi rustici siti in , CP_1 nell'agro di OL (FG) alla contrada Arenaia–Quaranta-Marinelle, censiti in catasto al foglio 2, particella 173, ed al foglio 1, particella 10, ivi compreso il laghetto irriguo asservito agli appezzamenti;
-- che il comprensorio agricolo in cui sono siti i fondi è attraversato dal fiume
OR, il quale il 2 dicembre 2013, il 7 marzo 2015 e il 24 gennaio 2017 ha tracimato, causando la fuoriuscita e conseguente immissione dell'acqua mista a fango e detriti nei terreni;
-- che a causare l'allagamento sono state la cattiva manutenzione degli argini e del letto del fiume OR, imputabili alla ai sensi dell'art. CP_1
15 della Legge 183/89, in base alla quale le specifiche funzioni amministrative per le opere idrauliche risultano trasferite alle Regioni territorialmente competenti;
-- che, in particolare, “circa ha 9.50 ha. non erano messi a produzione a causa della sedimentazione di detriti ghiaiosi e di altro materiale inerte, del
N. 4648/2019 r.g.a.c.c. Sentenza D'GE UC A/ CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
compattamento delle argille, e della formazione di uno stato crostoso, così per effetto dei tre allagamenti, del 2013, del 2015 e del 2017, accaduti in occasione delle tre esondazioni del fiume OR dinanzi indicate. Anche
l'approvvigionamento idrico, costituito da un pozzo artesiano e soprattutto
3 da un invaso artificiale a pianta regolare, risultava di fatto inattuabile, stante
l'occlusione del laghetto per l'accumulo in loco di detriti terrosi che identicamente era conseguito alle predette esondazioni fluviali” (così pag. 4 dell'atto di citazione).
A sostegno della pretesa, parte ricorrente ha depositato la CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, dinanzi a questo T.R.A.P.
(fascicolo R.G.V.G. n. 1754/2018), dall'ing. il quale Persona_1 ha quantificato i danni, complessivamente, nell'importo di € 85.924,70.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 12/11/2019, si è costituita la , eccependo: CP_1
--l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Giudice
Ordinario, in quanto, avendo la ricorrente dedotto la cattiva manutenzione del fiume, senza contestare alcun atto o scelta amministrativa, il giudizio avrebbe ad oggetto la delibazione della violazione delle comuni regole di prudenza, di competenza del giudice ordinario, secondo costante giurisprudenza della
Cassazione;
--il difetto di legittimazione passiva, sia perché la competenza sulla programmazione e sulla pianificazione generale degli interventi di difesa del suolo su beni appartenenti al demanio idrico sarebbe riservata allo Stato, sia perchè il fiume OR segue il proprio percorso naturale e non vi sono opere idrauliche su cui vigilare, per cui non le si può addebitare nessuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
--gradatamente, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, in primo luogo perché il consulente tecnico d'ufficio Ing. non Persona_1
avrebbe provato la sussistenza del nesso causale tra i danni patiti dalla ricorrente e l'insufficienza strutturale della sede di deflusso del fiume OR nel tratto a valle della diga di Occhito, non avendo svolto alcuna indagine
N. 4648/2019 r.g.a.c.c. Sentenza D'GE UC A/ Puglia TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
diretta ed immediata con riferimento agli eventi esondativi verificatisi nei giorni 2 dicembre 2013, 7 marzo 2015 e 24 gennaio 2017; in secondo luogo perché i terreni della ricorrente sarebbero da sempre oggetto di invasione di acque provenienti dall'alveo del Torre OZ, piuttosto che dal fiume
4 OR;
--l'irrisarcibilità dei danni al laghetto posto a servizio degli appezzamenti di proprietà della ricorrente, stante l'impossibilità di accertarli, come rilevato dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo;
--la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur, esorbitante sia in relazione ai mancati redditi che alle spese necessarie per la pulizia ed il ripristino del fondo.
3. All'udienza di comparizione delle parti del 4/02/2020, il Giudice designato ha assegnato alle parti i termini per articolare istanze istruttorie e ha rinviato all'uopo al 3/11/2020.
Con ordinanza del 18/11/2020, resa all'esito di trattazione scritta del
3/11/2020, il Giudice designato ha onerato parte ricorrente al deposito dell'ATP espletato nel procedimento n. R.G. 1745/2018 e ha rinviato all'uopo all'udienza del 12/01/2021.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid, all'udienza del
14/06/2022 il Giudice delegato, rilevata la mancata comparizione della ricorrente, ha rinviato ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'8/11/2022.
All'esito di trattazione scritta dell'8.11.2022, con ordinanza in data
30.11.2022, viste le note scritte della ricorrente e ritenuta superflua attività istruttoria ulteriore, il Giudice delegato ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 3/10/2023.
Al termine dell'udienza del 3/10/2023, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 3/04/2024, rinviata successivamente al 5/02/2025.
Acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate in data 28.01.2025 e 30.01.2025, all'esito della
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trattazione scritta del 5/02/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 4. Competenza del Trap
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, formulata con la comparsa di costituzione in giudizio dalla . CP_1
Ed invero, la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà della ricorrente.
La domanda risulta, quindi, riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e)
R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11;
Cass. 368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente.
5. La legittimazione passiva
Del pari, è infondata l'eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva sollevata dalla . CP_1
Il fiume OR costituisce un corso d'acqua naturale, appartenente al demanio, classificato come “interregionale”, che ha origine in prossimità di
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Monfalcone di Valfortore in provincia di Benevento ed attraversa la
Campania, la ed il Molise. CP_1
Pertanto, in capo alla permane certamente il compito di CP_1
controllo della regimentazione delle acque pubbliche afferenti al territorio di
6 propria competenza.
Infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.1989 n.
183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico, tra i quali rientra certamente il fiume OR.
In tal senso si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, sentenza n. 25928/2011) e da ultimo, con specifico riferimento al corso d'acqua per cui è causa, il Tribunale Superiore delle Acque (sent.
219/2016).
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati a 9 ettari circa di terreno rimasto incolto per effetto delle esondazioni del fiume
OR, avvenute il 2 dicembre 2013, il 7 marzo 2015 e il 24 gennaio 2017, ricalcando, nelle sue richieste, l'ipotesi di risarcimento formulata dal CTU
Ing. nominato nell'ATP. Persona_1
Premesso che è pacifico che nelle date del 2 dicembre 2013, 7 marzo 2015 e
24 gennaio 2017 il fiume OR è esondato, la connessione degli eventi con
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lo stato attuale del fondo è stata accertata dalla relazione di CTU, mentre nessuna prova contraria – in ordine all'an - è stata offerta dalla CP_1
.
[...]
In particolare, l'Ing. ha accertato che “La totale Persona_1
7 superficie catastale dei terreni della ricorrente è pari a mq 174.714, di cui circa Ha 9,46 sono attualmente non coltivati per effetto di sedimentazione e compattamento superficiale di detriti ghiaiosi e di altro materiale inerte.
I fenomeni di sedimentazione e compattamento di cui sopra sono verosimilmente da ascriversi a plurime esondazioni causate sia dalla insufficienza strutturale della sede di deflusso del fiume OR nel tratto a valle della diga di Occhito, sia - come accertato in sede di sopralluogo - per carenza di manutenzione dell'alveo del fiume OR nel punto di possibile origine delle esondazioni, nonché di opere di difesa spondali o altre opere idrauliche idonee a garantire la officiosità del corpo idrico di che trattasi”.
Se é pur vero, come dedotto dalla che il consulente non ha svolto – CP_1
né avrebbe potuto – un'indagine diretta sugli eventi esondativi del 2 dicembre
2013, 7 marzo 2015 e 24 gennaio 2017, è anche vero che la stessa convenuta ammette che nelle tre suddette date si verificavano eventi meteorologici con valori superiori alle medie stagionali (cf. pag. 12 della memoria di costituzione).
Per quanto riguarda la manutenzione del fiume, il CTU ha riscontrato “la notevole presenza di vegetazione spontanea e arbusti anche di grande fusto, che ingombrano l'alveo del fiume OR nel tratto ove si sono verosimilmente originate le esondazioni produttive degli allagamenti dei fondi della ricorrente.”
Peraltro, la quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1
documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sul fiume medesimo con la necessaria regolarità.
Infine, è da escludere il concorso del torrente Torre OZ nella causazione dei danni, sostenuto dal consulente di parte della Ing. CP_1
in sede di risposta alle osservazioni critiche il CTU ha Persona_2
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rilevato che: “la natura imbrifera del corpo idrico del citato torrente e la modesta dimensione del suo bacino idrografico non appaiono in grado di causare significativi eventi esondativi. In effetti, la dimensione del bacino idrografico del torrente Torre OZ è pari a kmq 8 ca., ed appare del tutto
8 modesta se confrontata con quella del fiume OR (kmq 1.600 ca., di cui kmq 1.012 ca. sottesi dalla sola diga di Occhito)”.
7. Quantificazione dei danni
La ricorrente indica come pregiudizi risarcibili per mancato reddito i danni
“che per tale area rimangono giustificati dall'inattuabilità della raccolta in seguito al compattamento delle argille ed alla formazione dello stato crostoso sulla suddetta superficie, con la presenza di materiale, sedimentato sempre in superficie, ghiaioso e limo-argilloso. Per lucro cessante s'intende il mancato reddito per le produzioni agricole che nelle tre annate agrarie in oggetto non venivano piu' raccolte a causa delle tre prefate esondazioni del fiume OR” (così il ricorso a pagina 13).
La ricorrente conclude, sul punto, chiedendo che il Collegio recepisca il calcolo del lucro cessante che è stato fatto dal CTU ing. Persona_1
nominato nel procedimento per ATP, utilizzando il criterio dell'ordinaria rotazione agraria triennale tra le 3 colture praticate in zona del frumento duro, del pomodoro e delle cipolle.
Non può esimersi il Collegio dall'evidenziare che così indicati i danni sono certamente identificati nella impossibilità di coltivare perché il terreno è diventato in superficie ghiaioso e limo-argilloso, ma che la parte nulla ha fatto per evitare l'aggravarsi del danno, atteso che, mentre, per un verso, addebita lo stato attuale del fondo incolto a ben tre esondazioni, per altro verso, già dopo la prima alluvione ha smesso di coltivare e nulla ha fatto per ripristinare l'ordinaria coltivabilità del terreno. Ciò contrasta con l'obbligo di evitare l'aggravarsi del danno, che imponeva alla ricorrente di agire già dopo la prima alluvione per ripulire e riprendere a coltivare.
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Ne consegue che non le si può attribuire il risarcimento corrispondente alla mancata produzione media per ognuno dei 3 anni indicati in ricorso, ma le si può riconoscere il danno per mancata coltivazione di un solo anno, il primo dopo che il fondo per cui è causa è diventato – in tutto o in parte -
9 incoltivabile.
Nell'identificare e quantificare i danni, il CTU ha effettuato un calcolo probabilistico dei mancati redditi.
Tenuto conto delle colture che si assumono praticate sui fondi di causa, cioè frumento duro, pomodori e cipolle, il CTU, ponendo a base della sua valutazione la resa media per l'anno 2015 di detti prodotti, desunta dai prezzi di mercato degli stessi, indicati nel sito www.ismeamercati.it, ha calcolato la somma di € 57.544,70, di cui € 4.327,95 per i mancati redditi dalla coltivazione di frumento duro, € 35.948,00 per i mancati redditi dalla coltivazione di pomodoro, ed € 17.268,75 per i mancati redditi dalla coltivazione di cipolla, applicando a ciascuna voce di danni un'incidenza percentuale media delle spese di produzione agricola rispetto alla P.L.V. pari al 50%.
Ciò posto e secondo una liquidazione in via equitativa, per le ragioni appena esposte si può riconoscere alla ricorrente un terzo dell'importo complessivo indicato dal CTU, pari ad € 19.181,60.
7.1. Per le spese di ripristino dei terreni (danno emergente), il consulente ha calcolato la somma € 28.380,00, ottenuta applicando il costo medio unitario
(per Ha) per operazioni di ripristino dei terreni alluvionati in Provincia di
Foggia, pari ad €/Ha 3.000,00, alla superficie oggetto di ricorso (Ha 9,46), importo che va integralmente riconosciuto per far sì che il terreno venga totalmente ripristinato nella sua ordinaria coltivabilità.
7.2. Infine, nel presente giudizio a cognizione piena, la ricorrente ha nuovamente insistito per il riconoscimento del risarcimento per gli asseriti danni all'invaso/laghetto.
Sotto il profilo della prova dell'an, inutile sarebbe stata l'ammissione di
C.T.U. (pure richiesta dall'attrice), che sarebbe stata inefficace in quanto
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disposta a distanza di diversi anni dall'evento, con uno dei stato dei luoghi irreversibilmente modificato, ancor più rispetto a quanto ha potuto constatare il ctu durante l'accertamento tecnico preventivo, iniziato a distanza di circa
18 mesi dall'ultima alluvione.
10 Ad ogni modo, sulla base delle verifiche fatte durante l'accertamento tecnico preventivo, il CTU ha rappresentato che durante il sopralluogo del
12/12/2018 il laghetto si presentava ricolmo di acqua, il che – oltre a smentire l'assunto del ricorso che il laghetto sia occluso - non ha consentito di accertare l'effettiva presenza nel medesimo di detriti trascinati dalle esondazioni;
inoltre il CTU ha illustrato che anche svuotando il bacino con mezzi meccanici sarebbe impossibile sia enucleare la quantità di apporto di detriti, mancando negli atti di causa sia l'indicazione della natura dei materiali presenti nell'invaso, sia la precisazione del livello di fondo del laghetto ante eventi esondativi (cf, amplius, pagina 64 della relazione peritale).
A fronte di tali puntuali indicazioni tecniche, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, nessuna efficace difesa è stata svolta in senso contrario, di guisa che la reiterata domanda di disporre altra ctu si palesa – oltre che meramente esplorativa – in radice inammissibile.
Nulla può essere riconosciuto per i danni al laghetto lamentati dalla ricorrente.
7.3. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 47.561,56 in favore di Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
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Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
8. Le spese di lite
11 La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo che CP_1
comprende sia le spese di ATP che quelle del giudizio contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato.
La liquidazione è da farsi con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo
Aquilano, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c., contenuta nella comparsa conclusionale e ribadita nelle note di trattazione scritta depositate per la trattazione collegiale del 5 febbraio 2025.
Anche le spese di CTU già liquidate con separato decreto dal presidente designato seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4648/2019 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 47.561,56, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'ultimo evento esondativo (27/01/2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla CP_1
ricorrente la residua parte, che liquida in € 455,50 per esborsi documentati
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(complessivamente per entrambe le fasi) ed euro 3.500,00 per onorario, di cui euro 1.000,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Aquilano, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
12
--pone definitivamente a carico della le spese di CTU già CP_1
liquidate con separato decreto dal giudice designato.
Così deciso in Napoli addì 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4648/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 5/02/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dall'avv.
Lorenzo Aquilano (c.f.: ) con il quale elettivamente C.F._2
domicilia in San Severo (FG) alla Via Matteo Fraccacreta nn. 14 -16
Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del Presidente della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale e legale rappresentante dott. , con sede in Bari al Parte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela
Capobianco (c.f.: ), in virtù di procura alle liti allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Bari al
Lungomare Nazario Sauro n. 33, presso l'Avvocatura regionale.
2 Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 22/10/2019 a mezzo pec, Parte_1
ha convenuto in giudizio la affinché l'adito
[...] CP_1
Tribunale, previo accertamento della sua responsabilità per le esondazioni del
Fiume OR, avvenute il 2 dicembre 2013, il 7 marzo 2015 e il 24 gennaio
2017 in OL (FG), la condanni al pagamento della complessiva somma di € 85.924,70 o dell'importo che l'adito Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- di essere imprenditrice agricola e proprietaria dei fondi rustici siti in , CP_1 nell'agro di OL (FG) alla contrada Arenaia–Quaranta-Marinelle, censiti in catasto al foglio 2, particella 173, ed al foglio 1, particella 10, ivi compreso il laghetto irriguo asservito agli appezzamenti;
-- che il comprensorio agricolo in cui sono siti i fondi è attraversato dal fiume
OR, il quale il 2 dicembre 2013, il 7 marzo 2015 e il 24 gennaio 2017 ha tracimato, causando la fuoriuscita e conseguente immissione dell'acqua mista a fango e detriti nei terreni;
-- che a causare l'allagamento sono state la cattiva manutenzione degli argini e del letto del fiume OR, imputabili alla ai sensi dell'art. CP_1
15 della Legge 183/89, in base alla quale le specifiche funzioni amministrative per le opere idrauliche risultano trasferite alle Regioni territorialmente competenti;
-- che, in particolare, “circa ha 9.50 ha. non erano messi a produzione a causa della sedimentazione di detriti ghiaiosi e di altro materiale inerte, del
N. 4648/2019 r.g.a.c.c. Sentenza D'GE UC A/ CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
compattamento delle argille, e della formazione di uno stato crostoso, così per effetto dei tre allagamenti, del 2013, del 2015 e del 2017, accaduti in occasione delle tre esondazioni del fiume OR dinanzi indicate. Anche
l'approvvigionamento idrico, costituito da un pozzo artesiano e soprattutto
3 da un invaso artificiale a pianta regolare, risultava di fatto inattuabile, stante
l'occlusione del laghetto per l'accumulo in loco di detriti terrosi che identicamente era conseguito alle predette esondazioni fluviali” (così pag. 4 dell'atto di citazione).
A sostegno della pretesa, parte ricorrente ha depositato la CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, dinanzi a questo T.R.A.P.
(fascicolo R.G.V.G. n. 1754/2018), dall'ing. il quale Persona_1 ha quantificato i danni, complessivamente, nell'importo di € 85.924,70.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 12/11/2019, si è costituita la , eccependo: CP_1
--l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del Giudice
Ordinario, in quanto, avendo la ricorrente dedotto la cattiva manutenzione del fiume, senza contestare alcun atto o scelta amministrativa, il giudizio avrebbe ad oggetto la delibazione della violazione delle comuni regole di prudenza, di competenza del giudice ordinario, secondo costante giurisprudenza della
Cassazione;
--il difetto di legittimazione passiva, sia perché la competenza sulla programmazione e sulla pianificazione generale degli interventi di difesa del suolo su beni appartenenti al demanio idrico sarebbe riservata allo Stato, sia perchè il fiume OR segue il proprio percorso naturale e non vi sono opere idrauliche su cui vigilare, per cui non le si può addebitare nessuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
--gradatamente, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, in primo luogo perché il consulente tecnico d'ufficio Ing. non Persona_1
avrebbe provato la sussistenza del nesso causale tra i danni patiti dalla ricorrente e l'insufficienza strutturale della sede di deflusso del fiume OR nel tratto a valle della diga di Occhito, non avendo svolto alcuna indagine
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diretta ed immediata con riferimento agli eventi esondativi verificatisi nei giorni 2 dicembre 2013, 7 marzo 2015 e 24 gennaio 2017; in secondo luogo perché i terreni della ricorrente sarebbero da sempre oggetto di invasione di acque provenienti dall'alveo del Torre OZ, piuttosto che dal fiume
4 OR;
--l'irrisarcibilità dei danni al laghetto posto a servizio degli appezzamenti di proprietà della ricorrente, stante l'impossibilità di accertarli, come rilevato dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo;
--la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur, esorbitante sia in relazione ai mancati redditi che alle spese necessarie per la pulizia ed il ripristino del fondo.
3. All'udienza di comparizione delle parti del 4/02/2020, il Giudice designato ha assegnato alle parti i termini per articolare istanze istruttorie e ha rinviato all'uopo al 3/11/2020.
Con ordinanza del 18/11/2020, resa all'esito di trattazione scritta del
3/11/2020, il Giudice designato ha onerato parte ricorrente al deposito dell'ATP espletato nel procedimento n. R.G. 1745/2018 e ha rinviato all'uopo all'udienza del 12/01/2021.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid, all'udienza del
14/06/2022 il Giudice delegato, rilevata la mancata comparizione della ricorrente, ha rinviato ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'8/11/2022.
All'esito di trattazione scritta dell'8.11.2022, con ordinanza in data
30.11.2022, viste le note scritte della ricorrente e ritenuta superflua attività istruttoria ulteriore, il Giudice delegato ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 3/10/2023.
Al termine dell'udienza del 3/10/2023, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 3/04/2024, rinviata successivamente al 5/02/2025.
Acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate in data 28.01.2025 e 30.01.2025, all'esito della
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trattazione scritta del 5/02/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 4. Competenza del Trap
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, formulata con la comparsa di costituzione in giudizio dalla . CP_1
Ed invero, la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà della ricorrente.
La domanda risulta, quindi, riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e)
R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11;
Cass. 368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente.
5. La legittimazione passiva
Del pari, è infondata l'eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva sollevata dalla . CP_1
Il fiume OR costituisce un corso d'acqua naturale, appartenente al demanio, classificato come “interregionale”, che ha origine in prossimità di
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Monfalcone di Valfortore in provincia di Benevento ed attraversa la
Campania, la ed il Molise. CP_1
Pertanto, in capo alla permane certamente il compito di CP_1
controllo della regimentazione delle acque pubbliche afferenti al territorio di
6 propria competenza.
Infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.1989 n.
183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico, tra i quali rientra certamente il fiume OR.
In tal senso si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, sentenza n. 25928/2011) e da ultimo, con specifico riferimento al corso d'acqua per cui è causa, il Tribunale Superiore delle Acque (sent.
219/2016).
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati a 9 ettari circa di terreno rimasto incolto per effetto delle esondazioni del fiume
OR, avvenute il 2 dicembre 2013, il 7 marzo 2015 e il 24 gennaio 2017, ricalcando, nelle sue richieste, l'ipotesi di risarcimento formulata dal CTU
Ing. nominato nell'ATP. Persona_1
Premesso che è pacifico che nelle date del 2 dicembre 2013, 7 marzo 2015 e
24 gennaio 2017 il fiume OR è esondato, la connessione degli eventi con
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lo stato attuale del fondo è stata accertata dalla relazione di CTU, mentre nessuna prova contraria – in ordine all'an - è stata offerta dalla CP_1
.
[...]
In particolare, l'Ing. ha accertato che “La totale Persona_1
7 superficie catastale dei terreni della ricorrente è pari a mq 174.714, di cui circa Ha 9,46 sono attualmente non coltivati per effetto di sedimentazione e compattamento superficiale di detriti ghiaiosi e di altro materiale inerte.
I fenomeni di sedimentazione e compattamento di cui sopra sono verosimilmente da ascriversi a plurime esondazioni causate sia dalla insufficienza strutturale della sede di deflusso del fiume OR nel tratto a valle della diga di Occhito, sia - come accertato in sede di sopralluogo - per carenza di manutenzione dell'alveo del fiume OR nel punto di possibile origine delle esondazioni, nonché di opere di difesa spondali o altre opere idrauliche idonee a garantire la officiosità del corpo idrico di che trattasi”.
Se é pur vero, come dedotto dalla che il consulente non ha svolto – CP_1
né avrebbe potuto – un'indagine diretta sugli eventi esondativi del 2 dicembre
2013, 7 marzo 2015 e 24 gennaio 2017, è anche vero che la stessa convenuta ammette che nelle tre suddette date si verificavano eventi meteorologici con valori superiori alle medie stagionali (cf. pag. 12 della memoria di costituzione).
Per quanto riguarda la manutenzione del fiume, il CTU ha riscontrato “la notevole presenza di vegetazione spontanea e arbusti anche di grande fusto, che ingombrano l'alveo del fiume OR nel tratto ove si sono verosimilmente originate le esondazioni produttive degli allagamenti dei fondi della ricorrente.”
Peraltro, la quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1
documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sul fiume medesimo con la necessaria regolarità.
Infine, è da escludere il concorso del torrente Torre OZ nella causazione dei danni, sostenuto dal consulente di parte della Ing. CP_1
in sede di risposta alle osservazioni critiche il CTU ha Persona_2
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rilevato che: “la natura imbrifera del corpo idrico del citato torrente e la modesta dimensione del suo bacino idrografico non appaiono in grado di causare significativi eventi esondativi. In effetti, la dimensione del bacino idrografico del torrente Torre OZ è pari a kmq 8 ca., ed appare del tutto
8 modesta se confrontata con quella del fiume OR (kmq 1.600 ca., di cui kmq 1.012 ca. sottesi dalla sola diga di Occhito)”.
7. Quantificazione dei danni
La ricorrente indica come pregiudizi risarcibili per mancato reddito i danni
“che per tale area rimangono giustificati dall'inattuabilità della raccolta in seguito al compattamento delle argille ed alla formazione dello stato crostoso sulla suddetta superficie, con la presenza di materiale, sedimentato sempre in superficie, ghiaioso e limo-argilloso. Per lucro cessante s'intende il mancato reddito per le produzioni agricole che nelle tre annate agrarie in oggetto non venivano piu' raccolte a causa delle tre prefate esondazioni del fiume OR” (così il ricorso a pagina 13).
La ricorrente conclude, sul punto, chiedendo che il Collegio recepisca il calcolo del lucro cessante che è stato fatto dal CTU ing. Persona_1
nominato nel procedimento per ATP, utilizzando il criterio dell'ordinaria rotazione agraria triennale tra le 3 colture praticate in zona del frumento duro, del pomodoro e delle cipolle.
Non può esimersi il Collegio dall'evidenziare che così indicati i danni sono certamente identificati nella impossibilità di coltivare perché il terreno è diventato in superficie ghiaioso e limo-argilloso, ma che la parte nulla ha fatto per evitare l'aggravarsi del danno, atteso che, mentre, per un verso, addebita lo stato attuale del fondo incolto a ben tre esondazioni, per altro verso, già dopo la prima alluvione ha smesso di coltivare e nulla ha fatto per ripristinare l'ordinaria coltivabilità del terreno. Ciò contrasta con l'obbligo di evitare l'aggravarsi del danno, che imponeva alla ricorrente di agire già dopo la prima alluvione per ripulire e riprendere a coltivare.
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Ne consegue che non le si può attribuire il risarcimento corrispondente alla mancata produzione media per ognuno dei 3 anni indicati in ricorso, ma le si può riconoscere il danno per mancata coltivazione di un solo anno, il primo dopo che il fondo per cui è causa è diventato – in tutto o in parte -
9 incoltivabile.
Nell'identificare e quantificare i danni, il CTU ha effettuato un calcolo probabilistico dei mancati redditi.
Tenuto conto delle colture che si assumono praticate sui fondi di causa, cioè frumento duro, pomodori e cipolle, il CTU, ponendo a base della sua valutazione la resa media per l'anno 2015 di detti prodotti, desunta dai prezzi di mercato degli stessi, indicati nel sito www.ismeamercati.it, ha calcolato la somma di € 57.544,70, di cui € 4.327,95 per i mancati redditi dalla coltivazione di frumento duro, € 35.948,00 per i mancati redditi dalla coltivazione di pomodoro, ed € 17.268,75 per i mancati redditi dalla coltivazione di cipolla, applicando a ciascuna voce di danni un'incidenza percentuale media delle spese di produzione agricola rispetto alla P.L.V. pari al 50%.
Ciò posto e secondo una liquidazione in via equitativa, per le ragioni appena esposte si può riconoscere alla ricorrente un terzo dell'importo complessivo indicato dal CTU, pari ad € 19.181,60.
7.1. Per le spese di ripristino dei terreni (danno emergente), il consulente ha calcolato la somma € 28.380,00, ottenuta applicando il costo medio unitario
(per Ha) per operazioni di ripristino dei terreni alluvionati in Provincia di
Foggia, pari ad €/Ha 3.000,00, alla superficie oggetto di ricorso (Ha 9,46), importo che va integralmente riconosciuto per far sì che il terreno venga totalmente ripristinato nella sua ordinaria coltivabilità.
7.2. Infine, nel presente giudizio a cognizione piena, la ricorrente ha nuovamente insistito per il riconoscimento del risarcimento per gli asseriti danni all'invaso/laghetto.
Sotto il profilo della prova dell'an, inutile sarebbe stata l'ammissione di
C.T.U. (pure richiesta dall'attrice), che sarebbe stata inefficace in quanto
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disposta a distanza di diversi anni dall'evento, con uno dei stato dei luoghi irreversibilmente modificato, ancor più rispetto a quanto ha potuto constatare il ctu durante l'accertamento tecnico preventivo, iniziato a distanza di circa
18 mesi dall'ultima alluvione.
10 Ad ogni modo, sulla base delle verifiche fatte durante l'accertamento tecnico preventivo, il CTU ha rappresentato che durante il sopralluogo del
12/12/2018 il laghetto si presentava ricolmo di acqua, il che – oltre a smentire l'assunto del ricorso che il laghetto sia occluso - non ha consentito di accertare l'effettiva presenza nel medesimo di detriti trascinati dalle esondazioni;
inoltre il CTU ha illustrato che anche svuotando il bacino con mezzi meccanici sarebbe impossibile sia enucleare la quantità di apporto di detriti, mancando negli atti di causa sia l'indicazione della natura dei materiali presenti nell'invaso, sia la precisazione del livello di fondo del laghetto ante eventi esondativi (cf, amplius, pagina 64 della relazione peritale).
A fronte di tali puntuali indicazioni tecniche, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, nessuna efficace difesa è stata svolta in senso contrario, di guisa che la reiterata domanda di disporre altra ctu si palesa – oltre che meramente esplorativa – in radice inammissibile.
Nulla può essere riconosciuto per i danni al laghetto lamentati dalla ricorrente.
7.3. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 47.561,56 in favore di Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
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Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
8. Le spese di lite
11 La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo che CP_1
comprende sia le spese di ATP che quelle del giudizio contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato.
La liquidazione è da farsi con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo
Aquilano, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c., contenuta nella comparsa conclusionale e ribadita nelle note di trattazione scritta depositate per la trattazione collegiale del 5 febbraio 2025.
Anche le spese di CTU già liquidate con separato decreto dal presidente designato seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4648/2019 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 47.561,56, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'ultimo evento esondativo (27/01/2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla CP_1
ricorrente la residua parte, che liquida in € 455,50 per esborsi documentati
N. 4648/2019 r.g.a.c.c. Sentenza D'GE UC A/ CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(complessivamente per entrambe le fasi) ed euro 3.500,00 per onorario, di cui euro 1.000,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Aquilano, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
12
--pone definitivamente a carico della le spese di CTU già CP_1
liquidate con separato decreto dal giudice designato.
Così deciso in Napoli addì 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 4648/2019 r.g.a.c.c. Sentenza D'GE UC A/ Puglia