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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariagrazia Galati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1209 dell'anno 2021 Trib. RI (cui sono stati riuniti i proc. n. 1215/201 e 1341/2021 r.g.)
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 13/07/1974, in proprio e nella qualità di erede di ON nata a [...] il [...] e deceduta in RI il 14/07/2019, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore PE
, (C.F.: nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Marina di Caulonia alla via Alfonsine, 2, presso lo studio dell'Avv. Ilario Circosta che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori nel proc. n. 1209/2021 -
E
(C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Caulonia il 31/05/1948 elettivamente domiciliata in M.na di Caulonia, alla via Alfonsine, n°2, presso lo studio dell'Avv. Mirko Audino (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 atti;
attore nel proc. n. 1215/2021 -
e
, nato a [...] il 12 Controparte_2 febbraio 1988 (c.f. , ai fini del presente giudizio C.F._5 elettivamente domiciliato in Caulonia alla via Nazionale n° 1, presso lo studio degli avv. Emilia Basile e Rocco Femia che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore nel proc. n. 1341/2021 r.g. -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (CF: ), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, P.IVA_1 alla via Sant'Anna 1 tronco 1\E presso lo studio dell'avv. Paola Carbone, del Foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;
- convenuta. -
e
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
) e residente in [...]
Pietra, n. 3;
- convenuta contumace-
Conclusioni: con ordinanza del 30.10.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 24.10.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- per in proprio e n.q. di erede di Parte_1 ON nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
: “1)-accertare e dichiarare che la morte della Sig.ra NA
è avvenuta, in conseguenza del sinistro stradale del ON
30/06/2019, occorso in Caulonia alla via Madonna dello Scoglio;
2)-per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno in Controparte_5 favore del Sig. a titolo di danno morale iure proprio e Parte_1 danno biologico terminale iure hereditatis e danno patrimoniale della somma di €. 376.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dalla data del dovuto fino al soddisfo;
3)-per
l'effetto, condannare la al risarcimento del danno in Controparte_5 favore del Sig. nella qualità di genitore esercente la Parte_1
2 potestà sul figlio minore , a titolo di danno morale iure NA proprio della somma di €. 180.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dalla data del dovuto fino al soddisfo;
4)-con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
- per :“accertare e dichiarare che la morte della Controparte_1 IG è avvenuta, in conseguenza del sinistro stradale ON del 30 giugno 2019; - per l'effetto, condannare la Controparte_6
in solido con la IG , al risarcimento del
[...] Controparte_4 danno in favore del SI , della somma di €. Controparte_1
232.500,00 a cui è già stata decurtata la somma di €. 17.500,00 già ricevuta.”
- per : “- accertare e dichiarare che la morte della Controparte_2 IG è avvenuta, in conseguenza del sinistro stradale ON del 30 giugno 2019; - per l'effetto, condannare la Controparte_6
in solido con la IG , al risarcimento del
[...] Controparte_4 danno in favore del SI a titolo di danno morale Controparte_2 iure proprio nella misura di €. 147.100,50, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'accaduto e fino al soddisfo;
- con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde determinate ex DM 55 del 2014”;
- per la : “Voglia l'On.le Tribunale di RI, disattesa Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Nei confronti del sig. Pt_1
(RG 1209\2021) - ritenuto congruo e capiente l'importo di €
[...]
116.200,00 già versato dalla (con gli effetti della mora CP_3 credendi dalla data di pagamento), accertato e quantificato il concorso di colpa della sig.ra – voglia respingere le maggiori ON richieste risarcitorie avanzate nel presente giudizio con atto di citazione datato 28\09\21 perchè inammissibili e\o infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia
3 ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. - Nei confronti del sig. quale Parte_1 esercente la potestà sul figlio minore (RG 1209\2021), NA voglia l'On.le Tribunale adito respingere le richieste risarcitorie avanzate nel presente giudizio con atto di citazione datato 28\09\21 perché inammissibili e\o infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. - Nei confronti del sig. in proprio e n.q. di erede della sig.ra Controparte_1
(RG 1215\2021) – ritenuto congruo e capiente l'importo ON di € 17.500,00 già versato dalla (con gli effetti della mora CP_3 credendi dalla data di pagamento), accertato e quantificato il concorso di colpa della sig.ra – voglia respingere le maggiori ON richieste risarcitorie avanzate nel presente giudizio perchè inammissibili
e\o infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
In via subordinata voglia ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. - Nei confronti del sig. CP_2
(RG 1341/2021) voglia l'On.le Tribunale adito respingere la
[...] richiesta risarcitoria avanzata dal poiché inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo, tenuto conto del concorso di colpa della sig.ra ON
. e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando
[...] la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. Con vittoria, o quanto meno con compensazione, delle spese e competenze difensive. ”
Oggetto: Sinistro stradale mortale .
4 FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con distinti atti di citazione ritualmente notificati alle controparti le odierne parti attrici quali prossimi congiunti di ossia ON
in proprio nonché quale figlio e in qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul minore , quale nipote NA
(nel giudizio n. 1209/2021 r.g.), , quale germano (attore Persona_3 nel proc. n. 1215/2021 r.g.) e , quale nipote (attore nel Controparte_2 proc. n. 1341/2021 r.g.) domandavano all'adito Tribunale di condannare in solido tra loro la nonché a risarcire Controparte_3 Controparte_4 tutti i danni conseguenti al sinistro verificatosi in Caulonia, in data
30.6.2019 alle ore 17.45 in occasione del quale era per l'appunto deceduto il loro congiunto.
A fondamento della domanda esponevano che nelle predette circostanze di tempo e di luogo viaggiava quale terza trasportata a ON bordo del veicolo Fiat Punto, targato BH 555 BX, nell'occasione condotto da la quale, nel mentre percorreva con direzione di Controparte_4 marcia monti mare, la via Madonna dello Scoglio (strada Provinciale n°
90), giunta all'altezza del civico n. 2, perdeva il controllo del veicolo e finiva la propria corsa andando ad urtare violentemente contro un albero che si trovava fuori dalla carreggiata stradale per evitare lo scontro con un veicolo rimasto non identificato che proveniva nel senso di marcia opposto;
che intervenivano Carabinieri della stazione di Riace, che provvedevano ai rilievi di rito, nonché l'ambulanza del 118 che trasportava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di RI la che rimaneva ricoverata Per_1 fino al 14.7.2019 data del decesso;
che, nell'ambito del procedimento n. 1330/2019 RGNR mod. 44, i CT PM acclaravano che la causa del decesso della era da ascriversi ad “arresto cardio respiratorio da ON disfunzione organica multi sistemica associato a stato infettivo, quale conseguenza del grave trauma cranico riportato a seguito dell'incidente
5 stradale”. Aggiungevano che – a seguito di messa in mora del 22/12/2020 - veniva corrisposta al la somma di € 116.200,00 Parte_1 accettata in acconto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 2.200,00 a titolo di spese funerarie e la somma di € 17.500,00 in favore del – pure accettata in acconto - mentre non Controparte_1 veniva riconosciuto alcun risarcimento ai nipoti, e NA
. Controparte_2
I.
2- Si costituiva in giudizio la chiedendo in primo luogo Controparte_3 la riunione dei procedimenti proposti singolarmente dai prossimi congiunti;
deduceva in ordine ad un concorso di colpa della terza trasportata per essere le lesioni compatibili con il mancato utilizzo della cintura;
evidenziava la congruità delle somme già versate a titolo di risarcimento nei confronti degli attori e trattenute in acconto escludendo la legittimazione attiva in capo ai nipoti stante l'assenza di un rapporto di convivenza.
CP_ Rimaneva contumace nell'ambito del presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_4
I.
5- Esperita la mediazione con esito negativo ed istruita la causa mediante prova orale e le produzioni documentali alla udienza del 24.10.2024 svoltasi con modalità cartolari veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.- In primo luogo giova inquadrare la domanda proposta dagli attori i quali agiscono in giudizio ai sensi dell'art. 141 d.ls. 109/2005 secondo cui
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. … 4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo
6 150>>. Rispetto al predetto art.141 la Corte costituzionale, intervenuta con ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008 a dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso", con ciò esplicitando che lo scopo del Codice delle Assicurazioni, nell'aver previsto l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui è trasportato, è quello di fornire allo stesso uno strumento aggiuntivo di tutela, unitamente alla possibilità di quest'ultimo di agire anche nei confronti dell'autore del fatto dannoso e della sua compagnia assicuratrice, risparmiandogli l'onere, sussistente invece in tale ultimo caso, di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”; “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 35318/2022). Sicché, qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 c. ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile;
inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 2054 primo comma c.c. è onere del vettore, che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. Cass. Civ. n. 1044/2024).
7 Orbene, nel caso di specie è pacifico e non contestato che la Per_1 fosse trasportata a bordo del mezzo seduta lato conducente così come non è stata contestata la presenza di un secondo veicolo – rimasto non identificato
– che avrebbe costretto la a porre in essere una manovra Controparte_4 di emergenza per evitare l'impatto con un veicolo che procedeva nell'opposto senso di marcia. In detta ipotesi – in adesione ai principi espressi dalle Sezioni unite della Suprema Corte sopra citata – trova applicazione l'art. 141 c.d.a. in quanto, come detto, ferma la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, si esclude, però, la necessità di uno scontro materiale fra i medesimi, potendo rientrare nel campo di applicazione della norma anche ipotesi in cui non opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad esempio, tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri;
allo stesso modo, nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, posto che in tali casi la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal d.lgs. n. 209/2005, art. 283, commi 2 e 4, sicché si configura quella duplicità degli enti assicurativi - quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S. – “che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 c.d.a. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato”. Essendo, di contro, l'azione di cui all'art. 141 c.d.a. - recante la rubrica "risarcimento del terzo trasportato" - di carattere eccezionale, insuscettibile, quindi, di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, essa viene ritenuta applicabile in favore del solo trasportato danneggiato e inestendibile “ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro”.
In altri termini, in considerazione della espressa dizione legislativa dell'articolo in commento, che circoscrive l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo trasportante al solo
<< danno subito dal terzo trasportato>>, ed della ratio dello stesso, volto a conferire a quest'ultimo una strada processuale più celere ai fini del conseguimento dei danni subiti, deve ritenersi che in caso di decesso del terzo trasportato siano legittimati ad agire con l'azione di cui all'art. 141
8 del d.lgs. n. 209 del 2005 gli eredi di quest'ultimo unicamente per ottenere iure hereditatis i danni dallo stesso sofferti, restando preclusa l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo trasportante nel caso in cui gli stretti congiunti dello stesso intendano ottenere iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (cfr.
Trib. Caltanissetta, 24-04-2014; Trib. Foggia n. 2020/2016 del 25-29 giugno 2016), dovendo in tal caso esperire l'azione nei confronti dell'autore del fatto illecito in conformità alla disciplina generale di cui all'art.2054 c.c. trattandosi di danni ulteriori ed autonomi rispetto a quelli patiti dal terzo trasportato deceduto.
Ne consegue che le domande avanzate in questa sede – ai sensi dell'art. 141 c.d.a. – da in proprio e n.q. di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore nonché da NA
e devono considerarsi Controparte_1 Controparte_2 inammissibili.
III.- Pertanto, in questa sede si procede ad esaminare solo i danni iure hereditatis per come richiesti dalla difesa di n.q. di Parte_1 erede della Per_1
A tal proposito, va premesso che “In materia di risarcimento danni da sinistro stradale, in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi,
è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, così da potersi concretamente configurare una effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso. Tale pregiudizio non è, invece, configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o, comunque, a breve distanza dall'evento, giacché in tal caso essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita. Ai fini risarcitori, pertanto, deve prendersi nella dovuta considerazione l'intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui è iniziata la compromissione dell''integrità psico-fisica, gradualmente crescente, e quello in cui essa, infaustamente evolutasi, ha determinato il sopravvenire del decesso della vittima.” (cfr Tribunale Torre Annunziata, Sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 510);
9 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha escluso la risarcibilità del cd. danno tanatologico, danno da morte, precisando che la perdita immediata, o che segua entro brevissimo lasso di tempo, della vita non consente il risarcimento "iure hereditario" del danno non patrimoniale per la perdita della stessa per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio (Cfr. Cassazione civile, sez. un.,
22/07/2015, n. 15350), tuttavia ha ammesso la risarcibilità del danno biologico cd. terminale e cioè della lesione psico- fisica, medicalmente accertabile, subita dalla persona offesa nel tempo intercorrente tra l'evento lesivo e la morte, che però, in quanto insuscettibile di assurgere invalidità permanente, per il sopraggiungere della morte, integra un'invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica, cd. danno catastrofico, sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione in base ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte.
Sulla predetta distinzione è intervenuta anche di recente la giurisprudenza di legittimità che ha confermato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile
a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.7923).
10 In punto di liquidazione, in adesione ai criteri espressi dall'Osservatorio milanese si ritiene di procedere ad una liquidazione unitaria del danno terminale tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio. Invero, la giurisprudenza precedente era orientata nel senso di liquidare il danno biologico come lesione alla salute non suscettibile di recupero e che esita, anzi, nella morte (cfr. Cass. civ., 8.7.2014, 15491; cass. civ., 28.8.2007, n.
18163; cass. civ.,19.10.2016, n. 21060) sicché alla sua liquidazione si procedeva con il ricorso alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus, ossia del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. n. 15491 del 2014; Cass. n. 23053 del 2009; Cass. n. 9959 del 2006; Cass. n.
3549 del 2004). Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12041).
Da ultimo, invece, la Suprema Corte – in punto di liquidazione della predetta voce di danno - ha chiarito che “di tale peculiarità del danno biologico terminale è possibile trovare un significativo e ripetuto riscontro nella stessa giurisprudenza di questa Corte, là dove si è sottolineato come tale danno, subìto nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato;
esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v. Sez. 3, sentenza n. 1877 del 30/01/2006, Rv. 588996 - 01; conf. Sez. 3, sentenza n.
25124 del 27/11/2006, Rv. 596216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11003 del
14/07/2003, Rv. 565030 - 01); se, dunque, il riferimento al parametro costituito dalle tabelle predisposte per il risarcimento del danno alla salute di carattere temporaneo, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, vale a giustificare la preliminare raccomandazione di una
11 massima prudenza al giudice del merito (sì, da suggerire l'esigenza dei necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto), un riscontro di carattere decisivo assume, nell'esame della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere
'non meramente simbolico' degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.33009).
Per tali ragioni si ritiene opportuno procedere con una liquidazione unitaria.
Quanto alla durata non è contestato che la sia stata ricoverata Per_1 dal 30 giugno al 14 luglio 2019, giorno del decesso;
dalla disamina della cartella clinica emerge poi che la è rimasta “vigile, cosciente Per_1 ed orientata” sino al giorno prima dell'exitus. Quanto alla intensità è evidente che la sofferenza deve considerarsi massima nell'immediatezza del sinistro e poi decrescente sino al giorno antecedente il decesso. Non a caso il prospetto di liquidazione elaborato dall'Osservatorio milanese prevede che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile. Nulla impedisce, naturalmente, di personalizzare il danno per i giorni successivi nella misura max del 50% pro die. Pertanto, si ritiene di liquidare per i primi tre giorni l'importo complessivo di euro 30.000,00 e per i successivi un importo complessivo di euro 13.385,50 (ossia l'importo indicato nella tabella per il 14° giorno aggiornata al 2024 con personalizzazione massima per gli ultimi due giorni avuto riguardo a quanto emerge dalla cartella clinica in atti) e, dunque, per un totale di euro
43.385,50, somma liquidata all'attualità.
III.
1- Il predetto importo deve essere decurtato del 25% a titolo di concorso di colpa per mancato utilizzo delle cintura di sicurezza. E' ben vero infatti che sul punto non è stata svolta alcuna istruttoria ma la tipologia di lesioni
(trauma cranico) accertate anche dalla rottura del parabrezza che emerge dal fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri ed allegato in atti consente di ritenere provato a mezzo di presunzioni, l'omesso uso delle cinture di sicurezza. Infatti l'uso del dispositivo di ritenzione non avrebbe consentito un'escursione del corpo e soprattutto del capo sufficiente al verificarsi di
12 un urto della testa, per cui non si sarebbero prodotte le lesioni denunciate. Infatti, l'uso delle cinture di sicurezza consente al corpo trattenuto di muoversi in avanti solo in modo estremamente parziale, trattenendo il busto. Poiché, quindi, il tronco del corpo viene adeguatamente trattenuto alla spalliera del sedile, al capo viene solo concesso un movimento ridotto, che non permettere alcun tipo di urto.
Pertanto, spetta al in qualità di erede di Parte_1 ON
l'importo di euro 32.539,12.
[...]
Sul predetto importo sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Incidentalmente si aggiunge che detto importo non può dirsi ricompreso in quanto liquidato dalla Compagnia a titolo di danno non parentale patito iure proprio.
IV.- Nei rapporti tra e i convenuti le spese di lite Parte_1 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022 in relazione al decisum e in misura inferiore ai medi tariffari in relazione alle quattro fasi.
Peraltro, considerato che risulta ammesso in via Parte_1 provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato, si rende opportuno precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130”. (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017).
Del resto, prosegue la pronuncia in esame, “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le
13 situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
Facendo applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si ritiene che, nei rapporti tra ricorrente e resistente soccombente, quest'ultimo debba essere condannata al pagamento, in favore dell'Erario, dell'intero importo liquidato in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, senza operare la riduzione della metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Aggiungasi ancora che nella specie, il difensore del ha chiesto la Pt_1 distrazione in proprio favore di spese e competenze di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Sul punto va precisato che, secondo la Suprema Corte (v., ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Un., 26/03/2021, n. 8562, “In tema di spese giudiziali civili, la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese. Infatti, l'istanza di distrazione costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale.
Siffatto rilievo è dirimente nell'escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio”.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle sole competenze di lite (essendo le spese prenotate a debito), come di seguito determinate, in favore dell'Avv. Ilario Circosta, nei soli limiti in cui le stesse verranno liquidate in favore dello stesso con separato decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R.
n. 115/2002.
Nei rapporti tra gli altri attori e i convenuti le spese di lite sono compensate stante il rilievo ufficioso della questione ed essendo la pronuncia delle
14 Sezioni unite del 2022 citata successiva alla instaurazione del presente giudizio.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante ai difensori delle parti attrici ammesse in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma
SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Mariagrazia
Galati, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nella causa come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
2. accoglie la domanda proposta da nella qualità di Parte_1 erede di e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido ON tra loro al risarcimento del danno terminale quantificato in euro 32.539,12, previo riconoscimento del concorso di colpa del 25% in capo alla danneggiata, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva;
3. dichiara inammissibile la domanda proposta da iure Parte_1 proprio nonché n.q. di esercente la responsabilità genitoriale di PE
, nonché da e;
[...] Controparte_1 Controparte_2
4. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali e per spese nella misura in cui dai registri di cancelleria risulteranno essere state anticipate o prenotate a debito, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
15 5. dispone la distrazione delle sole competenze di lite come sopra liquidate, in favore dell'Avv. Ilario Circosta, nei soli limiti in cui le stesse verranno liquidate in favore dello stesso con separato decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n.
115/2002;
6. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti;
RI, 30.3.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariagrazia Galati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1209 dell'anno 2021 Trib. RI (cui sono stati riuniti i proc. n. 1215/201 e 1341/2021 r.g.)
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 13/07/1974, in proprio e nella qualità di erede di ON nata a [...] il [...] e deceduta in RI il 14/07/2019, nonché nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore PE
, (C.F.: nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Marina di Caulonia alla via Alfonsine, 2, presso lo studio dell'Avv. Ilario Circosta che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori nel proc. n. 1209/2021 -
E
(C.F. ) nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Caulonia il 31/05/1948 elettivamente domiciliata in M.na di Caulonia, alla via Alfonsine, n°2, presso lo studio dell'Avv. Mirko Audino (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 atti;
attore nel proc. n. 1215/2021 -
e
, nato a [...] il 12 Controparte_2 febbraio 1988 (c.f. , ai fini del presente giudizio C.F._5 elettivamente domiciliato in Caulonia alla via Nazionale n° 1, presso lo studio degli avv. Emilia Basile e Rocco Femia che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore nel proc. n. 1341/2021 r.g. -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (CF: ), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, P.IVA_1 alla via Sant'Anna 1 tronco 1\E presso lo studio dell'avv. Paola Carbone, del Foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;
- convenuta. -
e
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
) e residente in [...]
Pietra, n. 3;
- convenuta contumace-
Conclusioni: con ordinanza del 30.10.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 24.10.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- per in proprio e n.q. di erede di Parte_1 ON nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
: “1)-accertare e dichiarare che la morte della Sig.ra NA
è avvenuta, in conseguenza del sinistro stradale del ON
30/06/2019, occorso in Caulonia alla via Madonna dello Scoglio;
2)-per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno in Controparte_5 favore del Sig. a titolo di danno morale iure proprio e Parte_1 danno biologico terminale iure hereditatis e danno patrimoniale della somma di €. 376.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dalla data del dovuto fino al soddisfo;
3)-per
l'effetto, condannare la al risarcimento del danno in Controparte_5 favore del Sig. nella qualità di genitore esercente la Parte_1
2 potestà sul figlio minore , a titolo di danno morale iure NA proprio della somma di €. 180.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dalla data del dovuto fino al soddisfo;
4)-con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
- per :“accertare e dichiarare che la morte della Controparte_1 IG è avvenuta, in conseguenza del sinistro stradale ON del 30 giugno 2019; - per l'effetto, condannare la Controparte_6
in solido con la IG , al risarcimento del
[...] Controparte_4 danno in favore del SI , della somma di €. Controparte_1
232.500,00 a cui è già stata decurtata la somma di €. 17.500,00 già ricevuta.”
- per : “- accertare e dichiarare che la morte della Controparte_2 IG è avvenuta, in conseguenza del sinistro stradale ON del 30 giugno 2019; - per l'effetto, condannare la Controparte_6
in solido con la IG , al risarcimento del
[...] Controparte_4 danno in favore del SI a titolo di danno morale Controparte_2 iure proprio nella misura di €. 147.100,50, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'accaduto e fino al soddisfo;
- con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde determinate ex DM 55 del 2014”;
- per la : “Voglia l'On.le Tribunale di RI, disattesa Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Nei confronti del sig. Pt_1
(RG 1209\2021) - ritenuto congruo e capiente l'importo di €
[...]
116.200,00 già versato dalla (con gli effetti della mora CP_3 credendi dalla data di pagamento), accertato e quantificato il concorso di colpa della sig.ra – voglia respingere le maggiori ON richieste risarcitorie avanzate nel presente giudizio con atto di citazione datato 28\09\21 perchè inammissibili e\o infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia
3 ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. - Nei confronti del sig. quale Parte_1 esercente la potestà sul figlio minore (RG 1209\2021), NA voglia l'On.le Tribunale adito respingere le richieste risarcitorie avanzate nel presente giudizio con atto di citazione datato 28\09\21 perché inammissibili e\o infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. - Nei confronti del sig. in proprio e n.q. di erede della sig.ra Controparte_1
(RG 1215\2021) – ritenuto congruo e capiente l'importo ON di € 17.500,00 già versato dalla (con gli effetti della mora CP_3 credendi dalla data di pagamento), accertato e quantificato il concorso di colpa della sig.ra – voglia respingere le maggiori ON richieste risarcitorie avanzate nel presente giudizio perchè inammissibili
e\o infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
In via subordinata voglia ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. - Nei confronti del sig. CP_2
(RG 1341/2021) voglia l'On.le Tribunale adito respingere la
[...] richiesta risarcitoria avanzata dal poiché inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo, tenuto conto del concorso di colpa della sig.ra ON
. e comunque sempre nei limiti del massimale di polizza, dichiarando
[...] la carenza di legittimazione passiva della concludente società per le eventuali maggiori somme. Con vittoria, o quanto meno con compensazione, delle spese e competenze difensive. ”
Oggetto: Sinistro stradale mortale .
4 FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con distinti atti di citazione ritualmente notificati alle controparti le odierne parti attrici quali prossimi congiunti di ossia ON
in proprio nonché quale figlio e in qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul minore , quale nipote NA
(nel giudizio n. 1209/2021 r.g.), , quale germano (attore Persona_3 nel proc. n. 1215/2021 r.g.) e , quale nipote (attore nel Controparte_2 proc. n. 1341/2021 r.g.) domandavano all'adito Tribunale di condannare in solido tra loro la nonché a risarcire Controparte_3 Controparte_4 tutti i danni conseguenti al sinistro verificatosi in Caulonia, in data
30.6.2019 alle ore 17.45 in occasione del quale era per l'appunto deceduto il loro congiunto.
A fondamento della domanda esponevano che nelle predette circostanze di tempo e di luogo viaggiava quale terza trasportata a ON bordo del veicolo Fiat Punto, targato BH 555 BX, nell'occasione condotto da la quale, nel mentre percorreva con direzione di Controparte_4 marcia monti mare, la via Madonna dello Scoglio (strada Provinciale n°
90), giunta all'altezza del civico n. 2, perdeva il controllo del veicolo e finiva la propria corsa andando ad urtare violentemente contro un albero che si trovava fuori dalla carreggiata stradale per evitare lo scontro con un veicolo rimasto non identificato che proveniva nel senso di marcia opposto;
che intervenivano Carabinieri della stazione di Riace, che provvedevano ai rilievi di rito, nonché l'ambulanza del 118 che trasportava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di RI la che rimaneva ricoverata Per_1 fino al 14.7.2019 data del decesso;
che, nell'ambito del procedimento n. 1330/2019 RGNR mod. 44, i CT PM acclaravano che la causa del decesso della era da ascriversi ad “arresto cardio respiratorio da ON disfunzione organica multi sistemica associato a stato infettivo, quale conseguenza del grave trauma cranico riportato a seguito dell'incidente
5 stradale”. Aggiungevano che – a seguito di messa in mora del 22/12/2020 - veniva corrisposta al la somma di € 116.200,00 Parte_1 accettata in acconto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 2.200,00 a titolo di spese funerarie e la somma di € 17.500,00 in favore del – pure accettata in acconto - mentre non Controparte_1 veniva riconosciuto alcun risarcimento ai nipoti, e NA
. Controparte_2
I.
2- Si costituiva in giudizio la chiedendo in primo luogo Controparte_3 la riunione dei procedimenti proposti singolarmente dai prossimi congiunti;
deduceva in ordine ad un concorso di colpa della terza trasportata per essere le lesioni compatibili con il mancato utilizzo della cintura;
evidenziava la congruità delle somme già versate a titolo di risarcimento nei confronti degli attori e trattenute in acconto escludendo la legittimazione attiva in capo ai nipoti stante l'assenza di un rapporto di convivenza.
CP_ Rimaneva contumace nell'ambito del presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_4
I.
5- Esperita la mediazione con esito negativo ed istruita la causa mediante prova orale e le produzioni documentali alla udienza del 24.10.2024 svoltasi con modalità cartolari veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.- In primo luogo giova inquadrare la domanda proposta dagli attori i quali agiscono in giudizio ai sensi dell'art. 141 d.ls. 109/2005 secondo cui
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. … 4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo
6 150>>. Rispetto al predetto art.141 la Corte costituzionale, intervenuta con ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008 a dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso", con ciò esplicitando che lo scopo del Codice delle Assicurazioni, nell'aver previsto l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui è trasportato, è quello di fornire allo stesso uno strumento aggiuntivo di tutela, unitamente alla possibilità di quest'ultimo di agire anche nei confronti dell'autore del fatto dannoso e della sua compagnia assicuratrice, risparmiandogli l'onere, sussistente invece in tale ultimo caso, di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”; “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 35318/2022). Sicché, qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 c. ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile;
inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 2054 primo comma c.c. è onere del vettore, che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. Cass. Civ. n. 1044/2024).
7 Orbene, nel caso di specie è pacifico e non contestato che la Per_1 fosse trasportata a bordo del mezzo seduta lato conducente così come non è stata contestata la presenza di un secondo veicolo – rimasto non identificato
– che avrebbe costretto la a porre in essere una manovra Controparte_4 di emergenza per evitare l'impatto con un veicolo che procedeva nell'opposto senso di marcia. In detta ipotesi – in adesione ai principi espressi dalle Sezioni unite della Suprema Corte sopra citata – trova applicazione l'art. 141 c.d.a. in quanto, come detto, ferma la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, si esclude, però, la necessità di uno scontro materiale fra i medesimi, potendo rientrare nel campo di applicazione della norma anche ipotesi in cui non opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad esempio, tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri;
allo stesso modo, nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, posto che in tali casi la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal d.lgs. n. 209/2005, art. 283, commi 2 e 4, sicché si configura quella duplicità degli enti assicurativi - quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S. – “che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 c.d.a. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato”. Essendo, di contro, l'azione di cui all'art. 141 c.d.a. - recante la rubrica "risarcimento del terzo trasportato" - di carattere eccezionale, insuscettibile, quindi, di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, essa viene ritenuta applicabile in favore del solo trasportato danneggiato e inestendibile “ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro”.
In altri termini, in considerazione della espressa dizione legislativa dell'articolo in commento, che circoscrive l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo trasportante al solo
<< danno subito dal terzo trasportato>>, ed della ratio dello stesso, volto a conferire a quest'ultimo una strada processuale più celere ai fini del conseguimento dei danni subiti, deve ritenersi che in caso di decesso del terzo trasportato siano legittimati ad agire con l'azione di cui all'art. 141
8 del d.lgs. n. 209 del 2005 gli eredi di quest'ultimo unicamente per ottenere iure hereditatis i danni dallo stesso sofferti, restando preclusa l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo trasportante nel caso in cui gli stretti congiunti dello stesso intendano ottenere iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (cfr.
Trib. Caltanissetta, 24-04-2014; Trib. Foggia n. 2020/2016 del 25-29 giugno 2016), dovendo in tal caso esperire l'azione nei confronti dell'autore del fatto illecito in conformità alla disciplina generale di cui all'art.2054 c.c. trattandosi di danni ulteriori ed autonomi rispetto a quelli patiti dal terzo trasportato deceduto.
Ne consegue che le domande avanzate in questa sede – ai sensi dell'art. 141 c.d.a. – da in proprio e n.q. di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore nonché da NA
e devono considerarsi Controparte_1 Controparte_2 inammissibili.
III.- Pertanto, in questa sede si procede ad esaminare solo i danni iure hereditatis per come richiesti dalla difesa di n.q. di Parte_1 erede della Per_1
A tal proposito, va premesso che “In materia di risarcimento danni da sinistro stradale, in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi,
è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, così da potersi concretamente configurare una effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso. Tale pregiudizio non è, invece, configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o, comunque, a breve distanza dall'evento, giacché in tal caso essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita. Ai fini risarcitori, pertanto, deve prendersi nella dovuta considerazione l'intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui è iniziata la compromissione dell''integrità psico-fisica, gradualmente crescente, e quello in cui essa, infaustamente evolutasi, ha determinato il sopravvenire del decesso della vittima.” (cfr Tribunale Torre Annunziata, Sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 510);
9 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha escluso la risarcibilità del cd. danno tanatologico, danno da morte, precisando che la perdita immediata, o che segua entro brevissimo lasso di tempo, della vita non consente il risarcimento "iure hereditario" del danno non patrimoniale per la perdita della stessa per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio (Cfr. Cassazione civile, sez. un.,
22/07/2015, n. 15350), tuttavia ha ammesso la risarcibilità del danno biologico cd. terminale e cioè della lesione psico- fisica, medicalmente accertabile, subita dalla persona offesa nel tempo intercorrente tra l'evento lesivo e la morte, che però, in quanto insuscettibile di assurgere invalidità permanente, per il sopraggiungere della morte, integra un'invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica, cd. danno catastrofico, sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione in base ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte.
Sulla predetta distinzione è intervenuta anche di recente la giurisprudenza di legittimità che ha confermato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile
a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.7923).
10 In punto di liquidazione, in adesione ai criteri espressi dall'Osservatorio milanese si ritiene di procedere ad una liquidazione unitaria del danno terminale tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio. Invero, la giurisprudenza precedente era orientata nel senso di liquidare il danno biologico come lesione alla salute non suscettibile di recupero e che esita, anzi, nella morte (cfr. Cass. civ., 8.7.2014, 15491; cass. civ., 28.8.2007, n.
18163; cass. civ.,19.10.2016, n. 21060) sicché alla sua liquidazione si procedeva con il ricorso alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus, ossia del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. n. 15491 del 2014; Cass. n. 23053 del 2009; Cass. n. 9959 del 2006; Cass. n.
3549 del 2004). Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12041).
Da ultimo, invece, la Suprema Corte – in punto di liquidazione della predetta voce di danno - ha chiarito che “di tale peculiarità del danno biologico terminale è possibile trovare un significativo e ripetuto riscontro nella stessa giurisprudenza di questa Corte, là dove si è sottolineato come tale danno, subìto nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato;
esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v. Sez. 3, sentenza n. 1877 del 30/01/2006, Rv. 588996 - 01; conf. Sez. 3, sentenza n.
25124 del 27/11/2006, Rv. 596216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11003 del
14/07/2003, Rv. 565030 - 01); se, dunque, il riferimento al parametro costituito dalle tabelle predisposte per il risarcimento del danno alla salute di carattere temporaneo, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, vale a giustificare la preliminare raccomandazione di una
11 massima prudenza al giudice del merito (sì, da suggerire l'esigenza dei necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto), un riscontro di carattere decisivo assume, nell'esame della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere
'non meramente simbolico' degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.33009).
Per tali ragioni si ritiene opportuno procedere con una liquidazione unitaria.
Quanto alla durata non è contestato che la sia stata ricoverata Per_1 dal 30 giugno al 14 luglio 2019, giorno del decesso;
dalla disamina della cartella clinica emerge poi che la è rimasta “vigile, cosciente Per_1 ed orientata” sino al giorno prima dell'exitus. Quanto alla intensità è evidente che la sofferenza deve considerarsi massima nell'immediatezza del sinistro e poi decrescente sino al giorno antecedente il decesso. Non a caso il prospetto di liquidazione elaborato dall'Osservatorio milanese prevede che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile. Nulla impedisce, naturalmente, di personalizzare il danno per i giorni successivi nella misura max del 50% pro die. Pertanto, si ritiene di liquidare per i primi tre giorni l'importo complessivo di euro 30.000,00 e per i successivi un importo complessivo di euro 13.385,50 (ossia l'importo indicato nella tabella per il 14° giorno aggiornata al 2024 con personalizzazione massima per gli ultimi due giorni avuto riguardo a quanto emerge dalla cartella clinica in atti) e, dunque, per un totale di euro
43.385,50, somma liquidata all'attualità.
III.
1- Il predetto importo deve essere decurtato del 25% a titolo di concorso di colpa per mancato utilizzo delle cintura di sicurezza. E' ben vero infatti che sul punto non è stata svolta alcuna istruttoria ma la tipologia di lesioni
(trauma cranico) accertate anche dalla rottura del parabrezza che emerge dal fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri ed allegato in atti consente di ritenere provato a mezzo di presunzioni, l'omesso uso delle cinture di sicurezza. Infatti l'uso del dispositivo di ritenzione non avrebbe consentito un'escursione del corpo e soprattutto del capo sufficiente al verificarsi di
12 un urto della testa, per cui non si sarebbero prodotte le lesioni denunciate. Infatti, l'uso delle cinture di sicurezza consente al corpo trattenuto di muoversi in avanti solo in modo estremamente parziale, trattenendo il busto. Poiché, quindi, il tronco del corpo viene adeguatamente trattenuto alla spalliera del sedile, al capo viene solo concesso un movimento ridotto, che non permettere alcun tipo di urto.
Pertanto, spetta al in qualità di erede di Parte_1 ON
l'importo di euro 32.539,12.
[...]
Sul predetto importo sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Incidentalmente si aggiunge che detto importo non può dirsi ricompreso in quanto liquidato dalla Compagnia a titolo di danno non parentale patito iure proprio.
IV.- Nei rapporti tra e i convenuti le spese di lite Parte_1 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022 in relazione al decisum e in misura inferiore ai medi tariffari in relazione alle quattro fasi.
Peraltro, considerato che risulta ammesso in via Parte_1 provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato, si rende opportuno precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130”. (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017).
Del resto, prosegue la pronuncia in esame, “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le
13 situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
Facendo applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si ritiene che, nei rapporti tra ricorrente e resistente soccombente, quest'ultimo debba essere condannata al pagamento, in favore dell'Erario, dell'intero importo liquidato in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, senza operare la riduzione della metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Aggiungasi ancora che nella specie, il difensore del ha chiesto la Pt_1 distrazione in proprio favore di spese e competenze di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Sul punto va precisato che, secondo la Suprema Corte (v., ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Un., 26/03/2021, n. 8562, “In tema di spese giudiziali civili, la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese. Infatti, l'istanza di distrazione costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale.
Siffatto rilievo è dirimente nell'escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio”.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle sole competenze di lite (essendo le spese prenotate a debito), come di seguito determinate, in favore dell'Avv. Ilario Circosta, nei soli limiti in cui le stesse verranno liquidate in favore dello stesso con separato decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R.
n. 115/2002.
Nei rapporti tra gli altri attori e i convenuti le spese di lite sono compensate stante il rilievo ufficioso della questione ed essendo la pronuncia delle
14 Sezioni unite del 2022 citata successiva alla instaurazione del presente giudizio.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante ai difensori delle parti attrici ammesse in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma
SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Mariagrazia
Galati, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nella causa come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
2. accoglie la domanda proposta da nella qualità di Parte_1 erede di e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido ON tra loro al risarcimento del danno terminale quantificato in euro 32.539,12, previo riconoscimento del concorso di colpa del 25% in capo alla danneggiata, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva;
3. dichiara inammissibile la domanda proposta da iure Parte_1 proprio nonché n.q. di esercente la responsabilità genitoriale di PE
, nonché da e;
[...] Controparte_1 Controparte_2
4. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali e per spese nella misura in cui dai registri di cancelleria risulteranno essere state anticipate o prenotate a debito, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
15 5. dispone la distrazione delle sole competenze di lite come sopra liquidate, in favore dell'Avv. Ilario Circosta, nei soli limiti in cui le stesse verranno liquidate in favore dello stesso con separato decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n.
115/2002;
6. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti;
RI, 30.3.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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