Art. 2.
La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 e' effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati.
Della ripartizione e' data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale.
La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 e' effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati.
Della ripartizione e' data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale.