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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 870/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Diano d'Alba,
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 d'Alba entrambi rappresentati e difesi dall' VIGNA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in DIANO D'ALBA il 08/12/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DIANO D'ALBA (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli , ad Alba, il 05.05.2002, e nato ad [...], Persona_1 Persona_2
il 21.05.2005, entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
1 Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi danno atto che i figli e entrambi studenti universitari, sono vincitori di Per_1 Per_2 borse di studio e quindi non sono tenuti a corrispondere (sino ad ora) tasse universitarie;
I figli e maggiorenni sono titolari di borse di studio ed i genitori provvedono secondo Per_1 Per_2 le rispettive possibilità economiche alle altre spese;
La sig. ra si trasferirà altrove non appena avrà trovato una nuova sistemazione Parte_1 abitativa e seco porterà i propri effetti personali e le suppellettili che saranno stabilite di comune accordo con il marito;
Il sig. rimarrà ad abitare nella casa ex coniugale sita in Diano d'Alba, via San Parte_2
Sebastiano n.26
i coniugi sono cointestatari di conto corrente n.22201801426 presso la Banca d'Alba che porta un saldo negativo di €.4.858,03 e sul quale è appoggiato un fido di €.5.000,00 che il marito utilizza in via esclusiva e che provvederà ad estinguere al più presto possibile in modo che il conto possa estinto CP_ CP_ I cani e di proprietà della moglie resteranno nella ex casa coniugale ed entrambi i coniugi, unitamente ai figli, continueranno e prendersene cura
Nessuna richiesta di contributo di mantenimento è fatta dall'una all'altra parte e viceversa stante la loro autosufficienza economica
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DIANO D'ALBA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 870/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Diano d'Alba,
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 d'Alba entrambi rappresentati e difesi dall' VIGNA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in DIANO D'ALBA il 08/12/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DIANO D'ALBA (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli , ad Alba, il 05.05.2002, e nato ad [...], Persona_1 Persona_2
il 21.05.2005, entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
1 Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi danno atto che i figli e entrambi studenti universitari, sono vincitori di Per_1 Per_2 borse di studio e quindi non sono tenuti a corrispondere (sino ad ora) tasse universitarie;
I figli e maggiorenni sono titolari di borse di studio ed i genitori provvedono secondo Per_1 Per_2 le rispettive possibilità economiche alle altre spese;
La sig. ra si trasferirà altrove non appena avrà trovato una nuova sistemazione Parte_1 abitativa e seco porterà i propri effetti personali e le suppellettili che saranno stabilite di comune accordo con il marito;
Il sig. rimarrà ad abitare nella casa ex coniugale sita in Diano d'Alba, via San Parte_2
Sebastiano n.26
i coniugi sono cointestatari di conto corrente n.22201801426 presso la Banca d'Alba che porta un saldo negativo di €.4.858,03 e sul quale è appoggiato un fido di €.5.000,00 che il marito utilizza in via esclusiva e che provvederà ad estinguere al più presto possibile in modo che il conto possa estinto CP_ CP_ I cani e di proprietà della moglie resteranno nella ex casa coniugale ed entrambi i coniugi, unitamente ai figli, continueranno e prendersene cura
Nessuna richiesta di contributo di mantenimento è fatta dall'una all'altra parte e viceversa stante la loro autosufficienza economica
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DIANO D'ALBA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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