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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/08/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 10/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
PASTORE
PARTE RICORRENTE
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CP C.F._2
MASSIMILIANO GENCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'avv. in assenza di Parte_1 CP regolarizzazione previdenziale e assicurativa, dal 2 settembre 2019 al 15 maggio 2023 occupandosi di: effettuare il deposito degli atti giudiziali;
effettuare le notifiche;
preparare i decreti ingiuntivi;
redigere i ricorsi di accertamento tecnico preventivo e i ricorsi ex art. 414 c.p.c.; fare ricerche giurisprudenziali;
gestire l'agenda degli appuntamenti e delle udienze;
gestire l'archivio; gestire gli incassi e il recupero crediti nei confronti dei clienti morosi;
predisporre le fatture elettroniche.
1.1 Ha allegato che il rapporto di lavoro era iniziato in quanto il datore di lavoro era in cerca di una figura da inserire nello studio per sopperire all'assenza per maternità della di lei sorella, Per_1
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
; quindi, dopo aver svolto un periodo di formazione e inserimento nel mese di luglio e la Pt_1 prima settimana di agosto, era aveva preso stabilmente servizio in data 2 settembre osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. A partire dal mese di ottobre e sino alla cessazione del rapporto, poi, l'orario osservato era stato dalle 8.30 alle 19.30 con un'ora di pausa pranzo, sempre da lunedì al venerdì.
1.3 Quanto alle somme percepite a titolo di retribuzione, ha dedotto che l'avv. le aveva CP corrisposto: da settembre 2019 a febbraio 2020 € 500 mensili;
da marzo 2020 ad aprile 2023 € 800 mensili;
nulla a maggio 2023.
1.4 Ha dedotto, infine, che il rapporto era cessato a causa dei dissidi intervenuti tra l'avv. e CP la di lei sorella, . Quest'ultima in data 13.5.2023 era stata licenziata per asserito Persona_2 giustificato motivo oggettivo, tramite messaggio whatsapp. Il lunedì successivo, 15.5.2023, ella si era recata regolarmente al lavoro al fine di prendere servizio;
tuttavia, l'avv. le aveva inibito CP
l'accesso in studio dicendole che, essendo stata licenziata la sorella, anche il suo rapporto di lavoro non sarebbe più potuto proseguire.
1.5 In ragione delle circostanze su esposte ha, dunque, chiesto che il giudice: a) accertasse che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 2 settembre 2019 e che le mansioni espletate fossero proprie di un lavoratore di livello 3 super del CCNL studi professionali;
b) condannasse l'avv. a pagarle l'importo di € CP
61.476,61 (di cui € 6.204,11) a titolo di differenze retributive;
c) accertasse che il licenziamento era nullo in quanto irrogato in forma orale;
d) condannasse l'avv. a reintegrare la ricorrente, CP corrispondendogli le indennità di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015.
2. L'avv. si è costituto in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP rigetto.
2.1 Ha dedotto che il padre della ricorrente, , aveva costituito l'associazione Primo Persona_3
Contatto che, per il tramite di una Caf, di un patronato e di un'associazione sindacale, svolgeva attività in ambito fiscale e previdenziale. Dell'associazione facevano parte anche le figlie del signor e, dunque, la ricorrente e la di lei sorella (già regolarmente impiegata nello Pt_1 Persona_2 studio). Studio legale e associazione avevano collaborato tra di loro: i locali erano condivisi e da un lato l'avv. indirizzava all'associazione i clienti che avevano bisogno di assistenza fiscale e CP previdenziale e dall'altro l'associazione indicava l'avv. quale riferimento nel caso ci fosse CP necessità di attività giudiziale. A partire dal mese di luglio 2021, poi, il signor aveva iniziato Pt_1 anche l'attività di procacciatore d'affari, sempre con sede nei locali dello studio.
2.2 In tutte le sue attività il signor era stato assistito e aiutato dalla figlia Pt_1 Pt_1
2.3 Il 31 dicembre 2019, poi, aveva dovuto chiudere la sua attività di bar, rivendita Parte_1 tabacchi e lotto in ragione dei debiti accumulati. Rimasta senza un'occupazione, Persona_3
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
aveva deciso di inserirla direttamente nell'attività dell'associazione e aveva proposto all'avv. di gestire in autonomia l'attività di front office e di smistamento delle chiamate dello studio. CP
, dunque, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze dell'associazione primo contatto Parte_1 ed era stata addetta al servizio di front office e smistamento delle chiamate atteso che i numeri telefonici dell'associazione e dello studio erano condivisi così come la sala riunioni. Per il servizio reso anche in favore del proprio studio, dunque, l'avv. aveva convenuto con l'associazione CP
Primo Contatto che mensilmente avrebbe versato una parte del corrispettivo per l'attività di segreteria direttamente in contanti alla IG . Parte_1
2.4 Ha, quindi, negato che avesse lavorato alle dipendenze dirette dello studio, che Parte_1 avesse sostituito la sorella e che avesse fatto le mansioni indicate in ricorso posto che da un Per_1 lato lo studio legale non aveva necessità di inserire una nuova figura – potendo fronteggiare l'assenza di con il personale già in forza – e dall'altro considerato che la ricorrente era Persona_2 priva di qualsiasi competenza in campo legale. Viceversa la stessa si era sempre e solo occupata di attività di ricezione della clientela e dello smistamento delle chiamate tra l'associazione Primo contatto e lo studio legale e del disbrigo di pratiche fiscali e assistenziali proprie dell'associazione.
2.4 Ha dedotto, infine, come il 13 maggio 2023 erano cessati i rapporti con l'associazione Primo contatto e di conseguenza era venuta meno la ragione per la quale la ricorrente frequentasse lo studio. Ha precisato, infatti, che il 13 maggio 2023 aveva comunicato di voler Persona_3 interrompere ogni rapporto con lo studio e per tale ragione il giorno 15 maggio 2023 la ricorrente - diversamente da quanto dedotto – era stata fatta entrare in studio, le erano stati fatti raccogliere i propri effetti personali e poi le era stato richiesto di allontanarsi stante l'avvenuta cessazione di ogni rapporto con Primo Contatto.
3. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali. È stata poi discussa e decisa all'udienza del 10 giugno 2025 mediante la lettura del dispositivo riportato in calce. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
4. Alla luce del complessivo materiale probatorio in atti, può dirsi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'avv. Invero che l'avv. impartisse CP CP direttive alla ricorrente, in relazione ad attività proprie ed esclusive dello studio legale, è provato documentalmente (cfr. chat prodotta in atti).
4.1 Al contrario, invece, non vi è prova alcuna dell'asserito accordo concluso con l'associazione nei termini indicati in memoria. Secondo la ricostruzione di parte convenuta, Controparte_2
l'accordo sarebbe stato nel senso che avrebbe lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...]
, l'associazione si sarebbe occupata dell'accoglienza clienti e dello smistamento delle CP_3 telefonate anche per conto dello studio legale e l'avv. si sarebbe fatto carico di parte della CP retribuzione della IG . Contrasta però con detta ricostruzione, il fatto che l'avv. Novara Pt_1
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
pagasse direttamente il compenso alla IG . Invero delle due l'una: o l'attività di Pt_1 segreteria era svolta dalla ricorrente in favore dell'avv. – e allora correttamente la CP retribuzione veniva pagata direttamente alla stessa – ovvero l'attività di segreteria era svolta dall'associazione Primo Contatto per il tramite della IG ma, in questo caso, l'avv. Pt_1 avrebbe dovuto pagare l'associazione Primo Contatto la quale a sua volta avrebbe poi CP dovuto pagare la IG . Pt_1
4.2 Per altro la formalizzazione del rapporto con Primo Contatto sarebbe stato anche conveniente per lo studio posto che avrebbe potuto far rientrate dette spese tra i costi di studi.
4.3 Ciò detto occorre da appurare l'effettiva quantità di lavoro prestata per l'avv. e le CP mansioni svolte ai fini dell'inquadramento professionale.
4.4 Dall'istruttoria orale svolta è emerso che rendesse la propria prestazione Parte_1 lavorativa anche per l'associazione Primo Contatto. La stessa, infatti, oltre ad occuparsi dei servizi di segreteria – i quali si ricorda erano necessariamente comuni all'associazione e allo studio, condividendo le due realtà i medesimi spazi e i medesimi numeri telefonici – si occupava anche delle pratiche di spettanza del CAF. Sul punto si richiamano le dichiarazioni della teste Tes_1
(“Posso dire che la IG aiutava suo padre al patronato nel periodo del 2020 quando io Pt_1 mi sono rivolta a loro per le mie pratiche”), del teste (“Mi ricordo che mi sono rivolto al Tes_2
CAF per il 730 e per il modello ISEE ed anche in questo caso era la IG a cui mi Pt_1 rivolgevo”), del teste (“sono a conoscenza del fatto che ci sia un CAF presso via Saccarelli Tes_3 ma non so dire del signor che non ho conosciuto di persona ma so che c'era, preciso che ho Pt_1 fatto il modello ISEE e la pratica mi è stata fatta dalla IG e ricordo che la pratica Pt_1
l'ho fatta tra il 2022 ed il 2023 (…) Non sono a conoscenza dell'attività svolta in precedenza dalla IG , io l'ho conosciuta lì al CAF). Pt_1
4.5 Per altro che ci fosse questa commistione tra i dipendenti, soprattutto con quelli meno qualificati, risulta provato anche da quanto dichiarato dal teste che, sebbene Testimone_4 regolarmente assunto dall'avv. ha dichiarato che svolgeva anche attività in favore del CAF, CP quali raccolta di documenti e ricezione delle domande di invalidità civile, disoccupazione e 730. Sul punto si richiama la testimonianza di che ha dichiarato: “posso dire che la segreteria Persona_3 era gestita da che si occupava di ricevere le pratiche del patronato e poi di smistarle”. Tes_4
4.6 Altro dato che conferma la commistione che vi era in studio è dato dal fatto che nella chat utilizzata dall'avv. per dare le direttive ai suoi dipendenti vi era anche il CP Persona_3 quale, pacificamente non aveva alcun ruolo nello studio dell'avv. (cfr. testimonianza CP
). Testimone_4
4.7 Considerato, dunque, che è emerso che la ricorrente rendeva la propria prestazione lavorativa sia per l'associazione primo contatto che per lo studio legale - in assenza di ulteriori elementi circa
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
la quantità di lavoro prestata in favore dello studio e dell'associazione e considerato altresì che l'attività di accoglienza clienti o di segreteria era necessariamente svolta in favore in entrambe le associazioni in pari misura - si ritiene di poter riconoscere esclusivamente un part time al 50%.
5. A questo punto occorre valutare in quale livello di inquadramento siano sussumibili le mansioni svolte dalla ricorrente.
5.1 Ora è sicuramente provato che la ricorrente accogliesse i clienti dello studio e si occupasse di rispondere al telefono.
5.2 La stessa ha poi allegato di essersi occupata della redazione di atti e ricorsi e del recupero crediti. Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che la ricorrente non ha alcuna competenza di ambito giuridico: non ha alle sue spalle nessuno studio nel campo del diritto – neanche a livello base – e prima di lavorare in studio gestiva una rivendita di tabacchi. Ciò posto è evidente che la stessa nel momento stesso in cui ha iniziato a svolgere l'attività lavorativa non poteva essere in grado di redigere i ricorsi, sviluppando in autonomia un discorso giuridico, neanche a livello elementare,. Quanto appena detto trova riscontro nella chat depositata in atti;
tra i vari scambi di messaggio, la IG chiede all'avv. di trasmetterle una bozza di decreto ingiuntivo Pt_1 CP inerente al suo caso perché quelle a sua disposizione erano relativi a situazioni diverse. Ciò che se ne ricava, dunque, è che di fatto l'attività di predisposizione delle bozze, quando effettivamente fatta, si risolveva in una mera attività compilativa.
5.3 Similmente deve dirsi per quando riguarda gli ATPO. È emerso, infatti, che questo era il settore di elezione della ricorrente la quale gestiva le pratiche sia in relazione alla parte amministrativa – di competenza esclusiva, però, del CAF – sia nella parte dell'eventuale ricorso per ATPO. È noto, però, che il ricorso per ATPO, di fatto, si risolve in un'attività per lo più compilativa posto che si tratta per sua natura di un procedimento introdotto proprio per quelle cause che non vedono questioni giuridiche controverse ma che abbisognano esclusivamente di un accertamento tecnico.
5.4 Le mansioni svolte dalla ricorrente sono, dunque, mansioni d'ordine e non mansioni di concetto.
Ne consegue che le stesse risultano sussumibili all'interno del livello quarto super. Secondo il
CCNL studi professionali, infatti, “Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei rapporti con la clientela;
Segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di cancelleria e di notifica presso uffici giudiziari;
Addetto alla attività telematica dello studio (es. visure catastali - ispezioni ipotecarie - spedizioni telematiche); Contabile d'ordine;
Segretario d'ordine.
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
5.5 Non sono invece congrui in relazione alle mansioni effettivamente espletate né il richiesto livello terzo super né il terzo livello. Ai sensi del CCNL studi professionali, infatti, “Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici” e “Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio e/o dell'attività professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela”.
5.6 Si è detto, però, che la ricorrente era priva di qualsiasi base giuridica (e certo non può dirsi sufficiente ad acquisire le competenze necessarie per svolgere attività di concetto in ambito giuridico la formazione ricevuta della durata di un mese nel mese di agosto 2019) e non vi è prova che la stessa fosse in grado di redigere in autonomia bozze di atti con un apporto personale qualificato.
5.7 Ai fini della quantificazione delle differenze retributive può porsi alla base della presente decisione il conteggio depositato con la memoria del 9 giugno 2025 da parte convenuta atteso che è stato condiviso da parte ricorrente.
5.8 L'avv. deve, dunque, essere condannato a pagare a l'importo lordo di € CP Parte_1
8.577,54 a titolo di differenze retributive. Quanto al TFR, pari ad € 2.777,29, lo stesso dovrà essere accantonato in ragione del fatto che deve essere disposta la reintegra della ricorrente, per le ragioni che seguono. Qualora, invece, la ricorrente optasse per l'indennità sostitutiva della reintegra, allora lo stesso andrà pagato.
6. Accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ne consegue che l'invito ad allontanarsi rivolto dall'avv. alla ricorrente (cfr. pag. 10 memoria) deve essere qualificato CP quale licenziamento verbale e, dunque, lo stesso risulta nullo per difetto di forma scritta.
6.1 Alla ricorrente devono, dunque, essere riconosciute le tutele di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015 e il datore di lavoro deve essere condannato a reintegrare la ricorrente sul posto di lavoro e a pagarle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
6 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
trattamento di fine rapporto (che si indica in € 854,95 sulla base dei conteggi condivisi da ultimo prodotti) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro nella somma di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 settembre 2019 al 15 maggio 2023 con orario a tempo parziale 50% in esecuzione del quale ha svolto mansioni riconducibili al livello quarto super del CCNL studi Parte_1 professionali e per l'effetto
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 8.577,54 a titolo di CP Parte_1 differenze retributive e ad accantonare l'importo lordo di € 2.777,29 a titolo di TFR o a pagare detto importo qualora la lavoratrice dovesse optare per l'indennità sostitutiva della reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Dichiara nullo il licenziamento intimato in forma orale e per l'effetto condanna CP
a reintegrare nel posto di lavoro oltre a pagarle un'indennità
[...] Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (che si indica in € 854,95), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP Parte_1 complessivi € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Anna Pastore.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 10/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
Depositato telematicamente in data
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 10/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
PASTORE
PARTE RICORRENTE
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CP C.F._2
MASSIMILIANO GENCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'avv. in assenza di Parte_1 CP regolarizzazione previdenziale e assicurativa, dal 2 settembre 2019 al 15 maggio 2023 occupandosi di: effettuare il deposito degli atti giudiziali;
effettuare le notifiche;
preparare i decreti ingiuntivi;
redigere i ricorsi di accertamento tecnico preventivo e i ricorsi ex art. 414 c.p.c.; fare ricerche giurisprudenziali;
gestire l'agenda degli appuntamenti e delle udienze;
gestire l'archivio; gestire gli incassi e il recupero crediti nei confronti dei clienti morosi;
predisporre le fatture elettroniche.
1.1 Ha allegato che il rapporto di lavoro era iniziato in quanto il datore di lavoro era in cerca di una figura da inserire nello studio per sopperire all'assenza per maternità della di lei sorella, Per_1
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
; quindi, dopo aver svolto un periodo di formazione e inserimento nel mese di luglio e la Pt_1 prima settimana di agosto, era aveva preso stabilmente servizio in data 2 settembre osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. A partire dal mese di ottobre e sino alla cessazione del rapporto, poi, l'orario osservato era stato dalle 8.30 alle 19.30 con un'ora di pausa pranzo, sempre da lunedì al venerdì.
1.3 Quanto alle somme percepite a titolo di retribuzione, ha dedotto che l'avv. le aveva CP corrisposto: da settembre 2019 a febbraio 2020 € 500 mensili;
da marzo 2020 ad aprile 2023 € 800 mensili;
nulla a maggio 2023.
1.4 Ha dedotto, infine, che il rapporto era cessato a causa dei dissidi intervenuti tra l'avv. e CP la di lei sorella, . Quest'ultima in data 13.5.2023 era stata licenziata per asserito Persona_2 giustificato motivo oggettivo, tramite messaggio whatsapp. Il lunedì successivo, 15.5.2023, ella si era recata regolarmente al lavoro al fine di prendere servizio;
tuttavia, l'avv. le aveva inibito CP
l'accesso in studio dicendole che, essendo stata licenziata la sorella, anche il suo rapporto di lavoro non sarebbe più potuto proseguire.
1.5 In ragione delle circostanze su esposte ha, dunque, chiesto che il giudice: a) accertasse che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 2 settembre 2019 e che le mansioni espletate fossero proprie di un lavoratore di livello 3 super del CCNL studi professionali;
b) condannasse l'avv. a pagarle l'importo di € CP
61.476,61 (di cui € 6.204,11) a titolo di differenze retributive;
c) accertasse che il licenziamento era nullo in quanto irrogato in forma orale;
d) condannasse l'avv. a reintegrare la ricorrente, CP corrispondendogli le indennità di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015.
2. L'avv. si è costituto in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP rigetto.
2.1 Ha dedotto che il padre della ricorrente, , aveva costituito l'associazione Primo Persona_3
Contatto che, per il tramite di una Caf, di un patronato e di un'associazione sindacale, svolgeva attività in ambito fiscale e previdenziale. Dell'associazione facevano parte anche le figlie del signor e, dunque, la ricorrente e la di lei sorella (già regolarmente impiegata nello Pt_1 Persona_2 studio). Studio legale e associazione avevano collaborato tra di loro: i locali erano condivisi e da un lato l'avv. indirizzava all'associazione i clienti che avevano bisogno di assistenza fiscale e CP previdenziale e dall'altro l'associazione indicava l'avv. quale riferimento nel caso ci fosse CP necessità di attività giudiziale. A partire dal mese di luglio 2021, poi, il signor aveva iniziato Pt_1 anche l'attività di procacciatore d'affari, sempre con sede nei locali dello studio.
2.2 In tutte le sue attività il signor era stato assistito e aiutato dalla figlia Pt_1 Pt_1
2.3 Il 31 dicembre 2019, poi, aveva dovuto chiudere la sua attività di bar, rivendita Parte_1 tabacchi e lotto in ragione dei debiti accumulati. Rimasta senza un'occupazione, Persona_3
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
aveva deciso di inserirla direttamente nell'attività dell'associazione e aveva proposto all'avv. di gestire in autonomia l'attività di front office e di smistamento delle chiamate dello studio. CP
, dunque, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze dell'associazione primo contatto Parte_1 ed era stata addetta al servizio di front office e smistamento delle chiamate atteso che i numeri telefonici dell'associazione e dello studio erano condivisi così come la sala riunioni. Per il servizio reso anche in favore del proprio studio, dunque, l'avv. aveva convenuto con l'associazione CP
Primo Contatto che mensilmente avrebbe versato una parte del corrispettivo per l'attività di segreteria direttamente in contanti alla IG . Parte_1
2.4 Ha, quindi, negato che avesse lavorato alle dipendenze dirette dello studio, che Parte_1 avesse sostituito la sorella e che avesse fatto le mansioni indicate in ricorso posto che da un Per_1 lato lo studio legale non aveva necessità di inserire una nuova figura – potendo fronteggiare l'assenza di con il personale già in forza – e dall'altro considerato che la ricorrente era Persona_2 priva di qualsiasi competenza in campo legale. Viceversa la stessa si era sempre e solo occupata di attività di ricezione della clientela e dello smistamento delle chiamate tra l'associazione Primo contatto e lo studio legale e del disbrigo di pratiche fiscali e assistenziali proprie dell'associazione.
2.4 Ha dedotto, infine, come il 13 maggio 2023 erano cessati i rapporti con l'associazione Primo contatto e di conseguenza era venuta meno la ragione per la quale la ricorrente frequentasse lo studio. Ha precisato, infatti, che il 13 maggio 2023 aveva comunicato di voler Persona_3 interrompere ogni rapporto con lo studio e per tale ragione il giorno 15 maggio 2023 la ricorrente - diversamente da quanto dedotto – era stata fatta entrare in studio, le erano stati fatti raccogliere i propri effetti personali e poi le era stato richiesto di allontanarsi stante l'avvenuta cessazione di ogni rapporto con Primo Contatto.
3. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali. È stata poi discussa e decisa all'udienza del 10 giugno 2025 mediante la lettura del dispositivo riportato in calce. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
4. Alla luce del complessivo materiale probatorio in atti, può dirsi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'avv. Invero che l'avv. impartisse CP CP direttive alla ricorrente, in relazione ad attività proprie ed esclusive dello studio legale, è provato documentalmente (cfr. chat prodotta in atti).
4.1 Al contrario, invece, non vi è prova alcuna dell'asserito accordo concluso con l'associazione nei termini indicati in memoria. Secondo la ricostruzione di parte convenuta, Controparte_2
l'accordo sarebbe stato nel senso che avrebbe lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...]
, l'associazione si sarebbe occupata dell'accoglienza clienti e dello smistamento delle CP_3 telefonate anche per conto dello studio legale e l'avv. si sarebbe fatto carico di parte della CP retribuzione della IG . Contrasta però con detta ricostruzione, il fatto che l'avv. Novara Pt_1
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
pagasse direttamente il compenso alla IG . Invero delle due l'una: o l'attività di Pt_1 segreteria era svolta dalla ricorrente in favore dell'avv. – e allora correttamente la CP retribuzione veniva pagata direttamente alla stessa – ovvero l'attività di segreteria era svolta dall'associazione Primo Contatto per il tramite della IG ma, in questo caso, l'avv. Pt_1 avrebbe dovuto pagare l'associazione Primo Contatto la quale a sua volta avrebbe poi CP dovuto pagare la IG . Pt_1
4.2 Per altro la formalizzazione del rapporto con Primo Contatto sarebbe stato anche conveniente per lo studio posto che avrebbe potuto far rientrate dette spese tra i costi di studi.
4.3 Ciò detto occorre da appurare l'effettiva quantità di lavoro prestata per l'avv. e le CP mansioni svolte ai fini dell'inquadramento professionale.
4.4 Dall'istruttoria orale svolta è emerso che rendesse la propria prestazione Parte_1 lavorativa anche per l'associazione Primo Contatto. La stessa, infatti, oltre ad occuparsi dei servizi di segreteria – i quali si ricorda erano necessariamente comuni all'associazione e allo studio, condividendo le due realtà i medesimi spazi e i medesimi numeri telefonici – si occupava anche delle pratiche di spettanza del CAF. Sul punto si richiamano le dichiarazioni della teste Tes_1
(“Posso dire che la IG aiutava suo padre al patronato nel periodo del 2020 quando io Pt_1 mi sono rivolta a loro per le mie pratiche”), del teste (“Mi ricordo che mi sono rivolto al Tes_2
CAF per il 730 e per il modello ISEE ed anche in questo caso era la IG a cui mi Pt_1 rivolgevo”), del teste (“sono a conoscenza del fatto che ci sia un CAF presso via Saccarelli Tes_3 ma non so dire del signor che non ho conosciuto di persona ma so che c'era, preciso che ho Pt_1 fatto il modello ISEE e la pratica mi è stata fatta dalla IG e ricordo che la pratica Pt_1
l'ho fatta tra il 2022 ed il 2023 (…) Non sono a conoscenza dell'attività svolta in precedenza dalla IG , io l'ho conosciuta lì al CAF). Pt_1
4.5 Per altro che ci fosse questa commistione tra i dipendenti, soprattutto con quelli meno qualificati, risulta provato anche da quanto dichiarato dal teste che, sebbene Testimone_4 regolarmente assunto dall'avv. ha dichiarato che svolgeva anche attività in favore del CAF, CP quali raccolta di documenti e ricezione delle domande di invalidità civile, disoccupazione e 730. Sul punto si richiama la testimonianza di che ha dichiarato: “posso dire che la segreteria Persona_3 era gestita da che si occupava di ricevere le pratiche del patronato e poi di smistarle”. Tes_4
4.6 Altro dato che conferma la commistione che vi era in studio è dato dal fatto che nella chat utilizzata dall'avv. per dare le direttive ai suoi dipendenti vi era anche il CP Persona_3 quale, pacificamente non aveva alcun ruolo nello studio dell'avv. (cfr. testimonianza CP
). Testimone_4
4.7 Considerato, dunque, che è emerso che la ricorrente rendeva la propria prestazione lavorativa sia per l'associazione primo contatto che per lo studio legale - in assenza di ulteriori elementi circa
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
la quantità di lavoro prestata in favore dello studio e dell'associazione e considerato altresì che l'attività di accoglienza clienti o di segreteria era necessariamente svolta in favore in entrambe le associazioni in pari misura - si ritiene di poter riconoscere esclusivamente un part time al 50%.
5. A questo punto occorre valutare in quale livello di inquadramento siano sussumibili le mansioni svolte dalla ricorrente.
5.1 Ora è sicuramente provato che la ricorrente accogliesse i clienti dello studio e si occupasse di rispondere al telefono.
5.2 La stessa ha poi allegato di essersi occupata della redazione di atti e ricorsi e del recupero crediti. Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che la ricorrente non ha alcuna competenza di ambito giuridico: non ha alle sue spalle nessuno studio nel campo del diritto – neanche a livello base – e prima di lavorare in studio gestiva una rivendita di tabacchi. Ciò posto è evidente che la stessa nel momento stesso in cui ha iniziato a svolgere l'attività lavorativa non poteva essere in grado di redigere i ricorsi, sviluppando in autonomia un discorso giuridico, neanche a livello elementare,. Quanto appena detto trova riscontro nella chat depositata in atti;
tra i vari scambi di messaggio, la IG chiede all'avv. di trasmetterle una bozza di decreto ingiuntivo Pt_1 CP inerente al suo caso perché quelle a sua disposizione erano relativi a situazioni diverse. Ciò che se ne ricava, dunque, è che di fatto l'attività di predisposizione delle bozze, quando effettivamente fatta, si risolveva in una mera attività compilativa.
5.3 Similmente deve dirsi per quando riguarda gli ATPO. È emerso, infatti, che questo era il settore di elezione della ricorrente la quale gestiva le pratiche sia in relazione alla parte amministrativa – di competenza esclusiva, però, del CAF – sia nella parte dell'eventuale ricorso per ATPO. È noto, però, che il ricorso per ATPO, di fatto, si risolve in un'attività per lo più compilativa posto che si tratta per sua natura di un procedimento introdotto proprio per quelle cause che non vedono questioni giuridiche controverse ma che abbisognano esclusivamente di un accertamento tecnico.
5.4 Le mansioni svolte dalla ricorrente sono, dunque, mansioni d'ordine e non mansioni di concetto.
Ne consegue che le stesse risultano sussumibili all'interno del livello quarto super. Secondo il
CCNL studi professionali, infatti, “Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei rapporti con la clientela;
Segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di cancelleria e di notifica presso uffici giudiziari;
Addetto alla attività telematica dello studio (es. visure catastali - ispezioni ipotecarie - spedizioni telematiche); Contabile d'ordine;
Segretario d'ordine.
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
5.5 Non sono invece congrui in relazione alle mansioni effettivamente espletate né il richiesto livello terzo super né il terzo livello. Ai sensi del CCNL studi professionali, infatti, “Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici” e “Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio e/o dell'attività professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela”.
5.6 Si è detto, però, che la ricorrente era priva di qualsiasi base giuridica (e certo non può dirsi sufficiente ad acquisire le competenze necessarie per svolgere attività di concetto in ambito giuridico la formazione ricevuta della durata di un mese nel mese di agosto 2019) e non vi è prova che la stessa fosse in grado di redigere in autonomia bozze di atti con un apporto personale qualificato.
5.7 Ai fini della quantificazione delle differenze retributive può porsi alla base della presente decisione il conteggio depositato con la memoria del 9 giugno 2025 da parte convenuta atteso che è stato condiviso da parte ricorrente.
5.8 L'avv. deve, dunque, essere condannato a pagare a l'importo lordo di € CP Parte_1
8.577,54 a titolo di differenze retributive. Quanto al TFR, pari ad € 2.777,29, lo stesso dovrà essere accantonato in ragione del fatto che deve essere disposta la reintegra della ricorrente, per le ragioni che seguono. Qualora, invece, la ricorrente optasse per l'indennità sostitutiva della reintegra, allora lo stesso andrà pagato.
6. Accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ne consegue che l'invito ad allontanarsi rivolto dall'avv. alla ricorrente (cfr. pag. 10 memoria) deve essere qualificato CP quale licenziamento verbale e, dunque, lo stesso risulta nullo per difetto di forma scritta.
6.1 Alla ricorrente devono, dunque, essere riconosciute le tutele di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015 e il datore di lavoro deve essere condannato a reintegrare la ricorrente sul posto di lavoro e a pagarle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
6 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1003/2023
trattamento di fine rapporto (che si indica in € 854,95 sulla base dei conteggi condivisi da ultimo prodotti) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro nella somma di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 settembre 2019 al 15 maggio 2023 con orario a tempo parziale 50% in esecuzione del quale ha svolto mansioni riconducibili al livello quarto super del CCNL studi Parte_1 professionali e per l'effetto
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 8.577,54 a titolo di CP Parte_1 differenze retributive e ad accantonare l'importo lordo di € 2.777,29 a titolo di TFR o a pagare detto importo qualora la lavoratrice dovesse optare per l'indennità sostitutiva della reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Dichiara nullo il licenziamento intimato in forma orale e per l'effetto condanna CP
a reintegrare nel posto di lavoro oltre a pagarle un'indennità
[...] Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (che si indica in € 854,95), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP Parte_1 complessivi € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Anna Pastore.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 10/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
Depositato telematicamente in data
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