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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2220/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. William Trucillo, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
Parte_3
SPECIALE , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Palma Catia Criasia, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in CP_2
Cava de' Tirreni, Via Vittorio Veneto n.166/170
CHIAMATO IN CAUSA
E PER ESSA LA PROCURATRICE SPECIALE Controparte_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, Controparte_1 come da procura in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 96/2017 loro notificato in data
13/04/2017 da per il pagamento della somma Parte_3 di euro 14.948,61 oltre accessori, a titolo di insoluto derivante da contratto di finanziamento n. 1155813 erogato in data 09/08/2007, esponendo che in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 9/8/2007 esso consumatore, si recò presso il rivenditore Parte_1
Renault di Cava De' Tirreni al fine di acquistare il veicolo CP_2
Fiat Ulisse Tg. CR636PZ, esposto presso l'autosalone e che lo acquistò per il corrispettivo di euro 15.500,00, di cui euro 4.000,00 da corrispondersi a titolo di anticipazione direttamente dall'acquirente, ed i residui 11.500,00 da corrispondersi mediante provento di un contratto di finanziamento da stipularsi con la società indicata quale finanziaria Parte_3 convenzionata con il venditore di auto. Il finanziamento per euro 11.500,00 (e non euro 15.500,00 così come erroneamente prospettato dall'opposta in monitorio) fu espressamente vincolato e finalizzato all'acquisto del veicolo
FIAT ULISSE 2,2 Tg. CR636PZ ma tale autovettura non fu mai consegnata ad esso acquirente dalla concessionaria Rivenditore Renault - convenzionato e ad esso consumatore non fu consegnato nemmeno il Parte_3 contratto di finanziamento con l'accettazione della società finanziaria opposta. Pur essendo stati rassicurati dal rivenditore circa l'estinzione CP_2 del finanziamento, essi opponenti (il operaio in possesso di diploma di Pt_1 terza media, la disoccupata priva di titolo di studio) iniziarono ad Pt_2 essere vittime di pressanti richieste provenienti dalle più disparate società di recupero crediti e minaccianti pignoramenti di ogni tipo, per cui, impaurito, il privo di risorse economiche atte a garantire un'adeguata tutela legale, Pt_1 ritenne opportuno provvedere a periodiche rimesse, che lo portarono a versare alla la cospicua somma di euro 4.620,00 senza però ottenere nulla Parte_3 ottenne in cambio, né la firma del contratto da parte della finanziaria, né la consegna del veicolo. Per tali motivi chiedevano di chiamare in causa e chiamavano in causa il rivenditore Renault Panza con notifica Pt_1 perfezionata mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Cava de'
Tirreni in data 28/03/2018, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare che l'imprenditore mai ha consegnato a il veicolo CP_2 Parte_1
FIAT Ulisse 2.2 Tg. CR636PZ, oggetto del contratto di compravendita e del collegato contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo per inadempimento del venditore e, essendo il finanziamento indissolubilmente collegato all'acquisto proprio del predetto bene, dichiarare la risoluzione anche del contratto di di finanziamento, accertando e dichiarando che tanto l'obbligato principale quanto il fideiussore nulla devono tanto Parte_1 Parte_2 all'imprenditore quanto alla , con CP_2 Parte_3 condanna del alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1 dell'acconto di euro 4.000,00, revocando e dichiarando improduttivo di effetti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla restituzione Parte_3 della somma di euro 4.620,00, oltre interessi di mora dall'incasso al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la , deduceva che Parte_3 del finanziamento di euro 11.500,00 gli opponenti, invece di versare le n. 60 rate di euro 243,00 ciascuna, con piano di ammortamento alla francese con scadenze mensili previste dal 15.09.07 al 15/08/12, corrispondevano tardivamente solo n. 24 rate, restando insoluti euro 8.574,80 per cui maturavano interessi di mora per euro 6.212,70 oltre spese insoluti e invio lettere di sollecito per euro 159,30. Allegava che l'erogazione del credito era provato dal bonifico in data 09.08.07 dell'importo di euro 11.500,00, effettuato a favore del venditore convenzionato “Auto P di B. Panza” ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto (“il cliente delega fin d'ora Plusvalore ad erogare direttamente al convenzionato indicato sul fronte del modulo la somma finanziata”). Riguardo alla mancata consegna del veicolo che doveva essere acquistato con il finanziamento richiesto e sulla conseguente richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento rilevava che nonostante gli innumerevoli contatti intercorsi nel tempo con i debitori, questi, prima del giudizio non avevano mai sollevato la questione a per renderla edotta del fatto che il contratto di Parte_3 vendita alla base del finanziamento non si era perfezionato. Al contrario, essi opponenti, avevano provveduto ad effettuare parziali pagamenti, che mai avrebbero fatto se ritenevano di nulla dovere ad essa opposta. In diritto argomentava che non vi era alcun collegamento contrattuale tra il finanziamento e la compravendita del veicolo e che, comunque, l'art. 17 del contratto di finanziamento in esame disponeva che : “il cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al rapporto di compravendita Parte_3 intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene”. Ciò premesso, l'opposta, considerato che alla raccolta delle firme (con identificazione dei sottoscrittori) e dei documenti a corredo del contratto per aveva provveduto il rivenditore convenzionato impresa Parte_3 individuale di e che il finanziamento era stato erogato CP_2 direttamente a detta impresa e che essa aveva omesso di comunicare a quanto avvenuto, trattenendo le somme ad esso erogate per la Parte_3 vendita dell'autovettura, chiedeva di chiamare in causa il terzo , CP_2 in quanto soggetto tenuto a manlevare essa opposta per quanto fosse eventualmente condannata a pagare a qualunque titolo agli opponenti, nella
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 denegata e non creduta ipotesi in cui al termine del presente giudizio venisse confermata la tesi degli opponenti. , pure autorizzata alla Parte_3 chiamata del terzo, non provvedeva a notificato l'atto di chiamata in causa alla ditta . CP_2
Con comparsa di intervento del 20/5/2019 si costituiva in giudizio la che, quale cessionaria pro soluto di un pacchetto di Controparte_3 crediti in sofferenza originato dai portafogli con socio unico Parte_3 in liquidazione, giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13
e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018, richiamava e confermava quanto dedotto e richiesto in giudizio dalla cedente , di Parte_3 cui chiedeva l'estromissione.
Rigettate le richieste istruttorie non documentali, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione e le domande proposte nei confronti dell'opposta e del chiamato in causa sono fondate e vanno pertanto accolte.
Gli opponenti, depositando l'estratto cronologico del Pubblico Registro
Automobilistico, hanno provato che il veicolo Fiat Ulisse 2.2 Tg. CR636PZ non fu mai intestato a e che quindi la compravendita Parte_1 dell'autovettura non fu mai eseguita dal rivenditore , con la CP_2 consegna del mezzo e dei relativi documenti accompagnatori, circostanze queste, peraltro, non specificamente contestate dall'opposta, che comunque non ha allegato né provato circostanze contrarie. Il , da parte sua, CP_2 non costituendosi in giudizio, nonostante la rituale chiamata in causa da parte degli opponenti, ha tenuto un comportamento da cui si traggono chiari argomenti di prova a favore della non consegna dell'autovettura e quindi della risoluzione della compravendita, con condanna alla restituzione dell'anticipo corrisposto.
Riguardo al contratto di finanziamento oggetto di giudizio, non vi è alcun dubbio che lo stesso fu sin dall'origine geneticamente e funzionalmente collegato all'acquisto del veicolo predetto. Lo si evince dal chiaro contenuto della proposta di finanziamento intestata e dall'apposizione del Parte_3 timbro e sottoscrizione del rivenditore , definito “convenzionato” CP_2 con la società finanziaria nel modulo contrattuale prestampato.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 ha dimostrato, mediante produzione delle ricevute di Parte_1 versamento, di aver corrisposto alla la somma di euro Parte_3
4.620,00 per pagamento delle prime rate e, ciò nonostante, di non aver ricevuto dall'imprenditore (Rivenditore Renault - convenzionato CP_2
la consegna del veicolo Fiat Ulisse 2.2 Tg. CR636PZ. Parte_3
L'esistenza di una convenzione tra la e la impresa Parte_3 CP_2 oltre che emergere dal contenuto del contratto di finanziamento è stato
[...] ammesso dalla stessa opposta, né ha rilievo la differenza tra convenzione esclusiva e convenzione non esclusiva. Tale differenza, sebbene citata nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, non impedisce che, in assenza di accordo di esclusiva con il convenzionato - peraltro non provato dall'opposta – l'opponente possa chiedere la risoluzione dei due contratti collegati, anche perché la citata clausola contrattuale è palesemente vessatoria in quanto crea uno squilibrio contrattuale tra i diritti e gli obblighi delle parti a carico del consumatore. In particolare ricorre l'ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. b) Codice del Consumo, per il quale si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di “escludere o limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra p in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista”. La clausola è quindi sanzionata dal Codice del Consumo da nullità ed inefficacia rilevabile anche di ufficio.
L'opponente ha dedotto che i versamenti per la Parte_1 restituzione di alcune rate del finanziamento le fece non per un'acquiescenza al contratto di finanziamento, ma per timori di subire pignoramenti, in quanto non consapevole, per ignoranza, di poter chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento per mancata consegna dell'autovettura, per l'acquisto della quale il finanziamento era stato concesso. In ogni caso, il parziale pagamento di alcune rate del finanziamento, non esclude la possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento in uno con il contratto di compravendita dell'autovettura, per l'acquisto della quale era stato stipulato il mutuo.
La Suprema Corte ha più volte precisato, in tema di contratti di credito o finanziamento al consumo che "La risoluzione della vendita per inadempimento del venditore travolge il contratto di finanziamento (credito al consumo) sottostante…e ciò in quanto tra il contratto di fornitura e di credito al consumo va configurato un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico),
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie"
(cfr. Cass. 19522/2015).
Nel caso in esame, la preesistenza di una convenzione tra finanziatore e fornitore dei beni, destinata a promuovere un numero indeterminato di contratti, oltreché l'indicazione, nel contratto di credito, dello scopo per il quale il finanziamento venne erogato, è sicuro indice rivelatore dell'esistenza di un collegamento negoziale non occasionale tra la vendita ed il finanziamento, di modo che la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita si estende anche al collegato contratto di finanziamento, senza che in senso contrario rilevi il dettato dell'art. 125 t.u.b. Il diretto collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto del veicolo Fiat Ulisse, implica che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto accertarsi della effettiva Parte_3 consegna del bene al consumatore, prima di procedere allo svincolo delle somme in favore dell'imprenditore proprio convenzionato. La disponibilità presso il rivenditore di modelli di credito al consumo su carta intestata lascia dedurre e considerare che l'imprenditore Parte_3 CP_2 fosse un concessionario convenzionato , con conseguente piena Parte_3 intercorrenza del collegamento negoziale tra finanziamento e vendita del veicolo e conseguente diretta ripercussione della risoluzione del contratto di vendita del veicolo anche sul collegato contratto di finanziamento.
La dichiarazione di risoluzione dei contratti di vendita e di finanziamento per grave inadempimento del rivenditore, per mancata consegna dell'autovettura, comporta il venir meno ex tunc della causale in base alla quale ebbe a consegnare un parte del prezzo pari ad euro Parte_1
4.000,00 al e a pagare alla rate per complessivi euro CP_2 Parte_3
4.620,00 con conseguenti obblighi restitutori a carico dei predetti per le rispettive somme ricevute senza titolo.
Le spese seguono la soccombenza tra opponenti e i soccombenti opposta e chiamato in causa e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
Considerato che l'interventrice ebbe a costituirsi in giudizio dopo la scadenza del primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c, quando non poteva più
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 modificarsi il thema decidendum e svolgere autonome domande, sussistono giusti motivi per compensare tra opponenti ed interventrice le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la risoluzione dei contratti di compravendita e di finanziamento di cui in motivazione per grave inadempimento del;
2)Condanna alla restituzione CP_2 CP_2 in favore di dell'acconto versato di euro 4.000,00 oltre Parte_1 interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3)Condanna l'opposta alla restituzione in favore di
[...]
della somma di euro 4.620,00, oltre interessi legali moratori ex art. Pt_1
1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
4)Condanna in solido l'opposta e il chiamato in causa al pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 18/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2220/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. William Trucillo, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
Parte_3
SPECIALE , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Palma Catia Criasia, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in CP_2
Cava de' Tirreni, Via Vittorio Veneto n.166/170
CHIAMATO IN CAUSA
E PER ESSA LA PROCURATRICE SPECIALE Controparte_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, Controparte_1 come da procura in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 96/2017 loro notificato in data
13/04/2017 da per il pagamento della somma Parte_3 di euro 14.948,61 oltre accessori, a titolo di insoluto derivante da contratto di finanziamento n. 1155813 erogato in data 09/08/2007, esponendo che in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 9/8/2007 esso consumatore, si recò presso il rivenditore Parte_1
Renault di Cava De' Tirreni al fine di acquistare il veicolo CP_2
Fiat Ulisse Tg. CR636PZ, esposto presso l'autosalone e che lo acquistò per il corrispettivo di euro 15.500,00, di cui euro 4.000,00 da corrispondersi a titolo di anticipazione direttamente dall'acquirente, ed i residui 11.500,00 da corrispondersi mediante provento di un contratto di finanziamento da stipularsi con la società indicata quale finanziaria Parte_3 convenzionata con il venditore di auto. Il finanziamento per euro 11.500,00 (e non euro 15.500,00 così come erroneamente prospettato dall'opposta in monitorio) fu espressamente vincolato e finalizzato all'acquisto del veicolo
FIAT ULISSE 2,2 Tg. CR636PZ ma tale autovettura non fu mai consegnata ad esso acquirente dalla concessionaria Rivenditore Renault - convenzionato e ad esso consumatore non fu consegnato nemmeno il Parte_3 contratto di finanziamento con l'accettazione della società finanziaria opposta. Pur essendo stati rassicurati dal rivenditore circa l'estinzione CP_2 del finanziamento, essi opponenti (il operaio in possesso di diploma di Pt_1 terza media, la disoccupata priva di titolo di studio) iniziarono ad Pt_2 essere vittime di pressanti richieste provenienti dalle più disparate società di recupero crediti e minaccianti pignoramenti di ogni tipo, per cui, impaurito, il privo di risorse economiche atte a garantire un'adeguata tutela legale, Pt_1 ritenne opportuno provvedere a periodiche rimesse, che lo portarono a versare alla la cospicua somma di euro 4.620,00 senza però ottenere nulla Parte_3 ottenne in cambio, né la firma del contratto da parte della finanziaria, né la consegna del veicolo. Per tali motivi chiedevano di chiamare in causa e chiamavano in causa il rivenditore Renault Panza con notifica Pt_1 perfezionata mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Cava de'
Tirreni in data 28/03/2018, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare che l'imprenditore mai ha consegnato a il veicolo CP_2 Parte_1
FIAT Ulisse 2.2 Tg. CR636PZ, oggetto del contratto di compravendita e del collegato contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo per inadempimento del venditore e, essendo il finanziamento indissolubilmente collegato all'acquisto proprio del predetto bene, dichiarare la risoluzione anche del contratto di di finanziamento, accertando e dichiarando che tanto l'obbligato principale quanto il fideiussore nulla devono tanto Parte_1 Parte_2 all'imprenditore quanto alla , con CP_2 Parte_3 condanna del alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1 dell'acconto di euro 4.000,00, revocando e dichiarando improduttivo di effetti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla restituzione Parte_3 della somma di euro 4.620,00, oltre interessi di mora dall'incasso al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la , deduceva che Parte_3 del finanziamento di euro 11.500,00 gli opponenti, invece di versare le n. 60 rate di euro 243,00 ciascuna, con piano di ammortamento alla francese con scadenze mensili previste dal 15.09.07 al 15/08/12, corrispondevano tardivamente solo n. 24 rate, restando insoluti euro 8.574,80 per cui maturavano interessi di mora per euro 6.212,70 oltre spese insoluti e invio lettere di sollecito per euro 159,30. Allegava che l'erogazione del credito era provato dal bonifico in data 09.08.07 dell'importo di euro 11.500,00, effettuato a favore del venditore convenzionato “Auto P di B. Panza” ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto (“il cliente delega fin d'ora Plusvalore ad erogare direttamente al convenzionato indicato sul fronte del modulo la somma finanziata”). Riguardo alla mancata consegna del veicolo che doveva essere acquistato con il finanziamento richiesto e sulla conseguente richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento rilevava che nonostante gli innumerevoli contatti intercorsi nel tempo con i debitori, questi, prima del giudizio non avevano mai sollevato la questione a per renderla edotta del fatto che il contratto di Parte_3 vendita alla base del finanziamento non si era perfezionato. Al contrario, essi opponenti, avevano provveduto ad effettuare parziali pagamenti, che mai avrebbero fatto se ritenevano di nulla dovere ad essa opposta. In diritto argomentava che non vi era alcun collegamento contrattuale tra il finanziamento e la compravendita del veicolo e che, comunque, l'art. 17 del contratto di finanziamento in esame disponeva che : “il cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative al rapporto di compravendita Parte_3 intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene”. Ciò premesso, l'opposta, considerato che alla raccolta delle firme (con identificazione dei sottoscrittori) e dei documenti a corredo del contratto per aveva provveduto il rivenditore convenzionato impresa Parte_3 individuale di e che il finanziamento era stato erogato CP_2 direttamente a detta impresa e che essa aveva omesso di comunicare a quanto avvenuto, trattenendo le somme ad esso erogate per la Parte_3 vendita dell'autovettura, chiedeva di chiamare in causa il terzo , CP_2 in quanto soggetto tenuto a manlevare essa opposta per quanto fosse eventualmente condannata a pagare a qualunque titolo agli opponenti, nella
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 denegata e non creduta ipotesi in cui al termine del presente giudizio venisse confermata la tesi degli opponenti. , pure autorizzata alla Parte_3 chiamata del terzo, non provvedeva a notificato l'atto di chiamata in causa alla ditta . CP_2
Con comparsa di intervento del 20/5/2019 si costituiva in giudizio la che, quale cessionaria pro soluto di un pacchetto di Controparte_3 crediti in sofferenza originato dai portafogli con socio unico Parte_3 in liquidazione, giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13
e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018, richiamava e confermava quanto dedotto e richiesto in giudizio dalla cedente , di Parte_3 cui chiedeva l'estromissione.
Rigettate le richieste istruttorie non documentali, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione e le domande proposte nei confronti dell'opposta e del chiamato in causa sono fondate e vanno pertanto accolte.
Gli opponenti, depositando l'estratto cronologico del Pubblico Registro
Automobilistico, hanno provato che il veicolo Fiat Ulisse 2.2 Tg. CR636PZ non fu mai intestato a e che quindi la compravendita Parte_1 dell'autovettura non fu mai eseguita dal rivenditore , con la CP_2 consegna del mezzo e dei relativi documenti accompagnatori, circostanze queste, peraltro, non specificamente contestate dall'opposta, che comunque non ha allegato né provato circostanze contrarie. Il , da parte sua, CP_2 non costituendosi in giudizio, nonostante la rituale chiamata in causa da parte degli opponenti, ha tenuto un comportamento da cui si traggono chiari argomenti di prova a favore della non consegna dell'autovettura e quindi della risoluzione della compravendita, con condanna alla restituzione dell'anticipo corrisposto.
Riguardo al contratto di finanziamento oggetto di giudizio, non vi è alcun dubbio che lo stesso fu sin dall'origine geneticamente e funzionalmente collegato all'acquisto del veicolo predetto. Lo si evince dal chiaro contenuto della proposta di finanziamento intestata e dall'apposizione del Parte_3 timbro e sottoscrizione del rivenditore , definito “convenzionato” CP_2 con la società finanziaria nel modulo contrattuale prestampato.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 ha dimostrato, mediante produzione delle ricevute di Parte_1 versamento, di aver corrisposto alla la somma di euro Parte_3
4.620,00 per pagamento delle prime rate e, ciò nonostante, di non aver ricevuto dall'imprenditore (Rivenditore Renault - convenzionato CP_2
la consegna del veicolo Fiat Ulisse 2.2 Tg. CR636PZ. Parte_3
L'esistenza di una convenzione tra la e la impresa Parte_3 CP_2 oltre che emergere dal contenuto del contratto di finanziamento è stato
[...] ammesso dalla stessa opposta, né ha rilievo la differenza tra convenzione esclusiva e convenzione non esclusiva. Tale differenza, sebbene citata nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, non impedisce che, in assenza di accordo di esclusiva con il convenzionato - peraltro non provato dall'opposta – l'opponente possa chiedere la risoluzione dei due contratti collegati, anche perché la citata clausola contrattuale è palesemente vessatoria in quanto crea uno squilibrio contrattuale tra i diritti e gli obblighi delle parti a carico del consumatore. In particolare ricorre l'ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. b) Codice del Consumo, per il quale si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di “escludere o limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra p in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista”. La clausola è quindi sanzionata dal Codice del Consumo da nullità ed inefficacia rilevabile anche di ufficio.
L'opponente ha dedotto che i versamenti per la Parte_1 restituzione di alcune rate del finanziamento le fece non per un'acquiescenza al contratto di finanziamento, ma per timori di subire pignoramenti, in quanto non consapevole, per ignoranza, di poter chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento per mancata consegna dell'autovettura, per l'acquisto della quale il finanziamento era stato concesso. In ogni caso, il parziale pagamento di alcune rate del finanziamento, non esclude la possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento in uno con il contratto di compravendita dell'autovettura, per l'acquisto della quale era stato stipulato il mutuo.
La Suprema Corte ha più volte precisato, in tema di contratti di credito o finanziamento al consumo che "La risoluzione della vendita per inadempimento del venditore travolge il contratto di finanziamento (credito al consumo) sottostante…e ciò in quanto tra il contratto di fornitura e di credito al consumo va configurato un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico),
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie"
(cfr. Cass. 19522/2015).
Nel caso in esame, la preesistenza di una convenzione tra finanziatore e fornitore dei beni, destinata a promuovere un numero indeterminato di contratti, oltreché l'indicazione, nel contratto di credito, dello scopo per il quale il finanziamento venne erogato, è sicuro indice rivelatore dell'esistenza di un collegamento negoziale non occasionale tra la vendita ed il finanziamento, di modo che la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita si estende anche al collegato contratto di finanziamento, senza che in senso contrario rilevi il dettato dell'art. 125 t.u.b. Il diretto collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto del veicolo Fiat Ulisse, implica che il soggetto finanziatore avrebbe dovuto accertarsi della effettiva Parte_3 consegna del bene al consumatore, prima di procedere allo svincolo delle somme in favore dell'imprenditore proprio convenzionato. La disponibilità presso il rivenditore di modelli di credito al consumo su carta intestata lascia dedurre e considerare che l'imprenditore Parte_3 CP_2 fosse un concessionario convenzionato , con conseguente piena Parte_3 intercorrenza del collegamento negoziale tra finanziamento e vendita del veicolo e conseguente diretta ripercussione della risoluzione del contratto di vendita del veicolo anche sul collegato contratto di finanziamento.
La dichiarazione di risoluzione dei contratti di vendita e di finanziamento per grave inadempimento del rivenditore, per mancata consegna dell'autovettura, comporta il venir meno ex tunc della causale in base alla quale ebbe a consegnare un parte del prezzo pari ad euro Parte_1
4.000,00 al e a pagare alla rate per complessivi euro CP_2 Parte_3
4.620,00 con conseguenti obblighi restitutori a carico dei predetti per le rispettive somme ricevute senza titolo.
Le spese seguono la soccombenza tra opponenti e i soccombenti opposta e chiamato in causa e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
Considerato che l'interventrice ebbe a costituirsi in giudizio dopo la scadenza del primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c, quando non poteva più
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 modificarsi il thema decidendum e svolgere autonome domande, sussistono giusti motivi per compensare tra opponenti ed interventrice le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la risoluzione dei contratti di compravendita e di finanziamento di cui in motivazione per grave inadempimento del;
2)Condanna alla restituzione CP_2 CP_2 in favore di dell'acconto versato di euro 4.000,00 oltre Parte_1 interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
3)Condanna l'opposta alla restituzione in favore di
[...]
della somma di euro 4.620,00, oltre interessi legali moratori ex art. Pt_1
1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
4)Condanna in solido l'opposta e il chiamato in causa al pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 18/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
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