Articolo 9 della Legge 26 dicembre 1936, n. 2174
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 gennaio 1937
>
Versione
9 maggio 2025
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025