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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/10/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 15651/2022 promossa da:
(già , in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salvadeo
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Maria Cleme Bartesaghi e Marco Lopez de Gonzalo
CONVENUTA
OGGETTO: Addizionali accise
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso:
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e
2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
pagina 1 di 9 - rilevato che è venuta meno, ex tunc, non solo la causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_1 [...]
n via di rivalsa;
CP_1
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a Parte_1 favore di non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e Controparte_1 condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_1
a rimborsare a la somma di € 49.680,00, indebitamente Parte_1 percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Parte convenuta
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, preliminarmente
Previa rifissazione della prima udienza, disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c., ovvero dell'art. 107 c.p.c l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' Parte_3
Viale Pietramellara 1/2 - 40121 e Bolzano Via
[...] Controparte_2 CP_2 CP_2
G. Galilei, 4/B - 39100 Bolzano in persona dei rispettivi Direttori Pro Tempore in subordine, sempre previa rifissazione della prima udienza, a norma dell'art. 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa dell' Parte_3 Controparte_2
Viale Pietramellara 1/2 - 40121 e Ufficio di Bolzano Via G. Galilei, 4/B - 39100 CP_2
Bolzano in persona dei rispettivi Direttori Pro Tempore nel merito
1. In via principale respingere la domanda di nei confronti di Parte_2
in quanto infondata in fatto ed in diritto, basata sulla asserita illegittimità Controparte_1 della normativa nazionale per contrasto con la normativa unionale che non è accertabile nel presente giudizio e comunque perché non sussistono i presupposti per la disapplicazione della norma istitutiva dell'addizionale sull'accisa per il consumo di energia elettrica.
2. In via subordinata, previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di
Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale italiana sulle questioni portate all'attenzione dei detti Supremi collegi come da quesiti indicati nei documenti 6, 7 e 10 da intendersi qui integralmente ritrascritti;
ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio -anche ma non solo ex art. 295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale e la Corte di pagina 2 di 9 Giustizia Europea si pronuncino sulle questioni ad esse già rimesse, respingere la domanda di nei confronti di per carenza di Parte_2 Controparte_1 legittimazione passiva di , dichiarando tenuta alla restituzione l Controparte_1 [...]
Viale Pietramellara 1/2 - 40121 e Parte_3 CP_2 CP_2 CP_2
Ufficio di Bolzano Via G. Galilei, 4/B - 39100 Bolzano in persona dei rispettivi Direttori Pro
Tempore, ciascuna per quanto di ragione.
3. In via di ulteriore subordine, ove fosse accolta la domanda di Parte_2
nei confronti di (a) limitare la condanna al solo importo in linea
[...] Controparte_1 capitale e comunque (b) condannare l Ufficio di Parte_3
Viale Pietramellara 1/2 - 40121 e Ufficio di Bolzano Via G. Galilei, 4/B - CP_2 CP_2
39100 Bolzano in persona dei rispettivi Direttori Pro Tempore a tenere indenne e manlevata da ogni avversaria pretesa anche in punto spese ed interessi, ognuna per Controparte_1 quanto di ragione
4. In via istruttoria (omissis)
Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche di eventuali CTU e CTP.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società (già Parte_1 Parte_2
) conveniva dinnanzi a questo Tribunale la società esponendo:
[...] Controparte_1 di aver stipulato con (già ) un contratto di fornitura di energia elettrica e CP_1 CP_3 di aver corrisposto alla società fornitrice, tra le varie somme, un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 comma 2 Decreto
Legge 511/1988, per un totale di € 49.680,00.
La ricorrente ha agito al fine di ottenere la restituzione del predetto importo, alla luce della illegittimità dell'addizionale in esame, quale conseguenza della disapplicazione dell'art. 6 D.L.
n. 511/1988 per contrasto con la Direttiva 92/12/CE e con la successiva Direttiva
2008/118/CE, così come già statuito da diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea.
1.2. In data 27.02.2023 si costituiva in giudizio confermando in fatto le Controparte_1 circostanze allegate dalla controparte, ma contestando in diritto le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. Con provvedimento del 09.03.2023 veniva disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 702-ter comma 3 c.p.c.; in data 06.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione,
pagina 3 di 9 previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. In merito alla legittimità dell'addizionale oggetto di causa, parte convenuta ha sostenuto che “le imposte indirette sul consumo di energia elettrica disciplinate dalla legge nazionale di recepimento sono da considerarsi pienamente rientranti nel campo dell'accisa armonizzata e, perciò, non necessitano del vaglio sulla finalità specifica ai sensi dell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12 come ripreso dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118. A ciò si aggiunga che
l'addizionale è un mero inasprimento dell'aliquota dell'accisa e non una nuova imposta indiretta sul consumo di energia elettrica” (pag. 8 comparsa di cost.).
Tale argomentazione non è condivisibile, atteso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “altrettanto incontestabile è l'autonomia delle addizionali rispetto all'accisa (Cass. n. 16142 del 28/07/2020), posto che è la stessa direttiva n. 2008/118/CE a chiarire che le prime sono imposte diverse rispetto alla seconda, non potendosi ritenere le addizionali una mera componente dell'accisa” (cfr. Cass. 21749/2024).
Anche di recente la CGUE, con sentenza del 19.06.2025 in causa C-645/23, ha ribadito che
“un'imposta addizionale all'accisa su un prodotto, che costituisce solo una frazione o un multiplo dell'accisa alla quale è già sottoposto tale prodotto, ma il cui gettito è destinato a enti pubblici diversi da quello cui è destinata l'accisa, e che non segue le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest'ultima, può essere considerata un'imposta distinta da tale accisa e rientrare quindi nella nozione di «altre imposte indirette», ai sensi di detta disposizione, imposta che può essere riscossa dagli Stati membri nella misura in cui persegua una finalità specifica, distinta dall'accisa”.
Non può pertanto ritenersi che la predetta addizionale sia sottratta al vaglio in ordine all'esistenza o meno di “finalità specifiche”.
Ciò premesso, in conformità alla giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte aveva già in proposito chiarito come, per affermare la legittimità delle addizionali alle accise sull'energia elettrica, fosse necessario accertare la presenza di due condizioni tra loro cumulative: 1, il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2, la sussistenza di una finalità specifica (cfr. ex multis Cass. 16142/2020 e, in seguito, Cass.
13742/2025, Cass. 16992/2025, Cass. 16993/2025, Cass. 17642/2025, Cass. 17643/2025).
Sebbene la condizione sub 1) risultasse soddisfatta dalla previsione dell'art. 6 comma 3 D.L.
n. 211/1988 per cui “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità pagina 4 di 9 dell'accisa sull'energia elettrica”, stessa conclusione non poteva essere sostenuta in relazione alla condizione sub 2).
Sul punto, la CGUE ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta debba essere obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”, aggiungendo inoltre che “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (CGUE 5 marzo 2015, in causa C-553/13,
CGUE 25 luglio 2018, in causa C-103/17 e, nello stesso senso, CGUE 24 febbraio 2000 in causa C-434/97).
Alle stesse conclusioni è altresì addivenuta la Suprema Corte, la quale ha concluso che
“risulta pacifica l'incompatibilità delle imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica (…) con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, (…), trattandosi di imposte prive di una finalità specifica diversa da quella generica, connessa a mere esigenze di bilancio” (cfr. Cass. 21749/2024, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019).
Tentando di giustificare la debenza delle somme, parte convenuta ha sottolineato che
“Quando si va a sostenere che la finalità dell'accisa sia sostenere i bilanci degli enti locali, si confonde la finalità dell'imposta con la sua destinazione: l'imposta è infatti un tributo che gli enti pubblici impongono, senza corrispettivo di alcun servizio, ai soggetti che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge e che è destinato a fornire agli enti pubblici stessi i mezzi per lo svolgimento della loro attività. L'accisa, quale imposta indiretta applicata sui consumi, non sfugge quindi alla destinazione impressa nella tipologia di prelievo” (pagg.
9-10 comparsa di cost.).
Tale tesi non può essere condivisa, specialmente alla luce dei principi affermati nella sentenza del 19.06.2025 dalla CGUE la quale, pur ammettendo che lo scopo di bilancio si presenta come finalità intrinseca ad ogni imposta, ha precisato che “l'esistenza di una
«finalità specifica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell'imposta di cui si tratta al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore. Se così fosse, pagina 5 di 9 infatti, detta asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio”.
E proprio in riferimento all'addizionale di cui al presente giudizio, ha concluso che “dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che l'imposta addizionale, la quale sembra perseguire solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali, soddisfi i criteri relativi alla finalità specifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118”.
2.2. Con riguardo ai limiti di efficacia orizzontale delle direttive, questione sottolineata dalla convenuta anche attraverso il richiamo alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea dell'11.4.2024, va condiviso quanto già evidenziato sia dalla Corte d'Appello di Torino (sent.
870/2024) che dal Tribunale di Torino (sent. 2304/2025, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.): “la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22, non ha fatto altro che ribadire un principio già noto, ovvero che il giudice nazionale non può disapplicare una norma nazionale contraria al disposto di una direttiva non trasposta o non direttamente trasposta, essendo tale direttiva priva di efficacia orizzontale, dopo aver peraltro precisato, per un verso, che questo “non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva”, prevedendo che le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva, anche se “non trasposta o non correttamente trasposta”, possano comunque essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo, obbligo, peraltro, che in tal caso deriva “dal diritto nazionale” e non dal diritto dell'Unione Europea, così consentendo al giudice nazionale “di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore”, per altro verso che tali disposizioni di direttive non trasposte possono essere in ogni caso invocate dai singoli nei confronti di soggetti “che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra privati” (ipotesi particolare, anche quest'ultima, di applicazione dell'efficacia
“verticale” della direttiva)”.
E ancora, si è ribadito come nella giurisprudenza comunitaria è consolidato, in ugual misura al principio di effettività, il riconoscimento del c.d. “effetto oppositivo” consistente
“nell'esclusione di una norma nazionale che sia in violazione del diritto UE, il che prescinde dall'attribuzione diretta di una posizione giuridica individuale derivante dalla norma europea”.
In altre parole, è da considerarsi “irrilevante la problematica relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva 2008/118/CE, perché la questione dedotta in giudizio non pagina 6 di 9 attiene al rapporto fra Stato/ente impositore e soggetto passivo dell'imposta/fornitore, ma al rapporto tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo, il quale chiede, in ambito meramente privatistico (unica via praticabile per recuperare l'esborso), la ripetizione di quanto pagato” indebitamente, per assenza di titolo (Corte App. Torino cit.).
Nel corso del giudizio in esame è infine intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 43/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del
Decreto-legge 511/1988, convertito, con modificazioni, nella Legge 20/1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 26/2007 poiché “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”.
In conseguenza di tale pronuncia, la Suprema Corte ha dunque affermato che “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (cfr. Cass. 13740/2025, Cass. 13742/2025,
Cass. 16992/2025, Cass. 16993/2025, Cass. 17642/2025, Cass. 17643/2025).
La convenuta, in sede di comparsa conclusionale, ha evidenziato come la Corte
Costituzionale non abbia preso in considerazione la natura armonizzata delle accise, come tali non sottoponibili al vaglio della “finalità specifica”, e come la definizione della causa richieda necessariamente l'intervento risolutivo della CGUE.
La prima doglianza è del tutto infondata per i motivi già in precedenza esposti.
Anche la seconda censura è priva di rilievo, poiché “la questione va risolta in base alla dirimente considerazione della sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmente ex tunc, della norma che aveva legittimato la percezione dell'addizionale all'accisa da parte del fornitore di energia elettrica nei confronti dell'utente finale, a titolo di rivalsa (art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988), ad opera della Sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale”
(cfr. Cass. 17642/2025, Cass. 17643/2025).. pagina 7 di 9 Accertata la non debenza delle somme azionate in giudizio, va dunque accolta la domanda di ripetizione, ex art. 2033 c.c. formulata dall'attrice
In via subordinata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, Pt_4 CP_1 ritenendo che “Il fornitore di energia elettrica non è quindi un autonomo centro di interesse in relazione alla riscossione (e poi alla eventuale restituzione) della addizionale e non può conseguentemente essere il legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'utente” (pag. 16 comparsa di cost.), dovendosi quindi ammettere la responsabilità Contr esclusiva dell'RA (e nello specifico, dell' ), che ha chiesto di chiamare in causa.
L'eccezione è infondata, dovendosi richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione” (Cass. 13740/2025; Cass. 13742/2025).
2.4. Va infine respinta l'istanza di sospensione dell'odierno giudizio formulata da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, essendosi la CGUE già pronunciata in data
19.06.2025 nella causa C-645/23 a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte
d'Appello di Bologna con ordinanza del 26.10.2023.
2.5. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, e considerato inoltre che l'unica contestazione sul quantum sollevata da era relativa al rimborso dell'IVA, la cui CP_1 ripetizione non è stata mai richiesta da controparte (cfr. pag. 5 memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c.), ne deriva che deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 parte attrice della somma di € 49.680,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 8 di 9 condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
49.680,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
respinge tutte le domande di parte convenuta;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 14.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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