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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3015/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso presentato da
(C.F. ), difesa e rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR NN, presso la stessa elettivamente domiciliata, per manda il calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), difeso e rappresentato dall'avv. Parte_2 C.F._2
RO NZ MARIO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio è stato celebrato in Ceggia (VE) l'11 gennaio 2014 e trascritto nei registri del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2014;
2. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al competente ufficiale di stato civile;
3. i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare in autonomia la propria residenza, con l'onere di reciproco rispetto;
Per_
4. le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ai fini delle Per_2
scelte di maggiore importanza per le stesse, ma avranno collocazione prevalente presso la madre;
5. la casa familiare, posta in Ceggia (VE) via Jacopo Bassano 50, viene assegnata alla signora
Per_
con i relativi arredi e corredi, affinché vi abiti unitamente alle figlie e Parte_1
; Per_2
6. il signor avrà diritto di tenere con sé le figlie un fine settimana ogni 15 giorni dal Pt_2
venerdì pomeriggio fino alla domenica sera oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alternati il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
sempre ad anni alternati le figlie trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, secondo il piano ferie che ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
il calendario sopra esposto potrà subire variazioni a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici, ludici e sportivi delle figlie e comunque il genitore prevalentemente collocatario si impegna a favorire i momenti di incontro tra il genitore non collocatario e le figlie anche al di fuori delle tempistiche sopra indicate.
7. il signor contribuirà al mantenimento ordinario della prole mediante il Pt_2
versamento mensile di €100,00 per ciascuna figlia, rivalutabile da versare entro il Per_3
giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla signora
Pt_1
8. le spese straordinarie per la prole, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, verranno suddivise tra i genitori nella misura di metà ciascuno. Il genitore che sosterrà la spesa per l'intero dovrà trasmettere all'altro genitore la richiesta di rimborso corredata da pezza giustificativa entro 10 giorni dall'effettivo esborso e l'atro genitore dovrà provvedere al rimborso della quota di competenza entro i successivi
10 giorni evitando così accumuli e ritardi nel rimborso.
Pers
9. l' per i figli verrà suddiviso nella misura del 50% tra i due genitori così come le spese detraibili relative alle figlie;
10. il rimborso del mutuo residuo verrà pagato da entrambe le parti nella misura del 50% di tal ché ciascuno provvederà a fornire la metà della rata mensile sul conto corrente dal quale viene attinta la provvista, senza ritardo e senza creare disagio all'altro mutuatario;
11. il conto corrente recante iban [...] cointestato tra i coniugi ma con accrediti provenienti dalla sola signora verrà estinto e il saldo ivi presente Pt_1
verrà trattenuto per l'intero dalla signora Pt_1 12. l'autoveicolo modello Ford Focus targato ES369FA intestato al signor ma in uso Pt_2
alla signora verrà trasferito alla stessa in adempimento degli accordi di separazione, Pt_1
senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
13. il motoveicolo modello Yamaha Dragstar targato AM29036, intestato alla signora Pt_1
ma in uso al signor , verrà trasferito allo stesso in adempimento degli accordi di Pt_2
separazione, senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
14. poiché il finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo modello Ford Focus targato
ES369FA è prossimo alla scadenza essendo previsto il pagamento dell'ultima rata per il mese di novembre 2026 le parti concordano che il signor continuerà a pagare il Pt_2
finanziamento di detta automobile fino alla scadenza e dal mese successivo inizierà a corrispondere il 50% della rata per il rimborso del mutuo ipotecario;
15. eventuali altri finanziamenti per auto e moto rimarranno per l'intero in capo al signor
; Pt_2
16. spese di lite e di procedimento compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 11.01.2014 a Ceggia, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte I, anno 2014, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano le figlie minori a Portogruaro (VE) il 3 luglio 2013 e a Oderzo Persona_5 Persona_6
(TV) il 27 novembre 2019; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Ceggia (VE) via Jacopo Bassano, 50, di proprietà di entrambi i coniugi. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 02.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare in autonomia la propria residenza, con l'onere di reciproco rispetto;
Per_
2. le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ai fini delle Per_2
scelte di maggiore importanza per le stesse, ma avranno collocazione prevalente presso la madre;
3. la casa familiare, posta in Ceggia (VE) via Jacopo Bassano 50, viene assegnata alla signora
Per_
con i relativi arredi e corredi, affinché vi abiti unitamente alle figlie e Parte_1
; Per_2
4. il signor avrà diritto di tenere con sé le figlie un fine settimana ogni 15 giorni dal Pt_2
venerdì pomeriggio fino alla domenica sera oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alternati il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
sempre ad anni alternati le figlie trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, secondo il piano ferie che ciascun genitore comunicherà
all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
il calendario sopra esposto potrà subire variazioni a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici, ludici e sportivi delle figlie e comunque il genitore prevalentemente collocatario si impegna a favorire i momenti di incontro tra il genitore non collocatario e le figlie anche al di fuori delle tempistiche sopra indicate.
5. il signor contribuirà al mantenimento ordinario della prole mediante il Pt_2
versamento mensile di €100,00 per ciascuna figlia, rivalutabile da versare entro il Per_3
giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla signora
Pt_1
6. le spese straordinarie per la prole, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, verranno suddivise tra i genitori nella misura di metà ciascuno. Il genitore che sosterrà la spesa per l'intero dovrà trasmettere all'altro genitore la richiesta di rimborso corredata da pezza giustificativa entro 10 giorni dall'effettivo esborso e l'atro genitore dovrà provvedere al rimborso della quota di competenza entro i successivi
10 giorni evitando così accumuli e ritardi nel rimborso.
7. l'Auu per i figli verrà suddiviso nella misura del 50% tra i due genitori così come le spese detraibili relative alle figlie;
18. il rimborso del mutuo residuo verrà pagato da entrambe le parti nella misura del 50% di tal ché ciascuno provvederà a fornire la metà della rata mensile sul conto corrente dal quale viene attinta la provvista, senza ritardo e senza creare disagio all'altro mutuatario;
9. il conto corrente recante iban [...] cointestato tra i coniugi ma con accrediti provenienti dalla sola signora verrà estinto e il saldo ivi presente Pt_1
verrà trattenuto per l'intero dalla signora Pt_1
10. l'autoveicolo modello Ford Focus targato ES369FA intestato al signor ma in uso Pt_2
alla signora verrà trasferito alla stessa in adempimento degli accordi di separazione, Pt_1
senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
11. il motoveicolo modello Yamaha Dragstar targato AM29036, intestato alla signora Pt_1
ma in uso al signor , verrà trasferito allo stesso in adempimento degli accordi di Pt_2
separazione, senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
12. poiché il finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo modello Ford Focus targato
ES369FA è prossimo alla scadenza essendo previsto il pagamento dell'ultima rata per il mese di novembre 2026 le parti concordano che il signor continuerà a pagare il Pt_2
finanziamento di detta automobile fino alla scadenza e dal mese successivo inizierà a corrispondere il 50% della rata per il rimborso del mutuo ipotecario;
13. eventuali altri finanziamenti per auto e moto rimarranno per l'intero in capo al signor
. Pt_2
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 23.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3015/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso presentato da
(C.F. ), difesa e rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR NN, presso la stessa elettivamente domiciliata, per manda il calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), difeso e rappresentato dall'avv. Parte_2 C.F._2
RO NZ MARIO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio è stato celebrato in Ceggia (VE) l'11 gennaio 2014 e trascritto nei registri del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 2014;
2. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al competente ufficiale di stato civile;
3. i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare in autonomia la propria residenza, con l'onere di reciproco rispetto;
Per_
4. le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ai fini delle Per_2
scelte di maggiore importanza per le stesse, ma avranno collocazione prevalente presso la madre;
5. la casa familiare, posta in Ceggia (VE) via Jacopo Bassano 50, viene assegnata alla signora
Per_
con i relativi arredi e corredi, affinché vi abiti unitamente alle figlie e Parte_1
; Per_2
6. il signor avrà diritto di tenere con sé le figlie un fine settimana ogni 15 giorni dal Pt_2
venerdì pomeriggio fino alla domenica sera oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alternati il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
sempre ad anni alternati le figlie trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, secondo il piano ferie che ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
il calendario sopra esposto potrà subire variazioni a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici, ludici e sportivi delle figlie e comunque il genitore prevalentemente collocatario si impegna a favorire i momenti di incontro tra il genitore non collocatario e le figlie anche al di fuori delle tempistiche sopra indicate.
7. il signor contribuirà al mantenimento ordinario della prole mediante il Pt_2
versamento mensile di €100,00 per ciascuna figlia, rivalutabile da versare entro il Per_3
giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla signora
Pt_1
8. le spese straordinarie per la prole, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, verranno suddivise tra i genitori nella misura di metà ciascuno. Il genitore che sosterrà la spesa per l'intero dovrà trasmettere all'altro genitore la richiesta di rimborso corredata da pezza giustificativa entro 10 giorni dall'effettivo esborso e l'atro genitore dovrà provvedere al rimborso della quota di competenza entro i successivi
10 giorni evitando così accumuli e ritardi nel rimborso.
Pers
9. l' per i figli verrà suddiviso nella misura del 50% tra i due genitori così come le spese detraibili relative alle figlie;
10. il rimborso del mutuo residuo verrà pagato da entrambe le parti nella misura del 50% di tal ché ciascuno provvederà a fornire la metà della rata mensile sul conto corrente dal quale viene attinta la provvista, senza ritardo e senza creare disagio all'altro mutuatario;
11. il conto corrente recante iban [...] cointestato tra i coniugi ma con accrediti provenienti dalla sola signora verrà estinto e il saldo ivi presente Pt_1
verrà trattenuto per l'intero dalla signora Pt_1 12. l'autoveicolo modello Ford Focus targato ES369FA intestato al signor ma in uso Pt_2
alla signora verrà trasferito alla stessa in adempimento degli accordi di separazione, Pt_1
senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
13. il motoveicolo modello Yamaha Dragstar targato AM29036, intestato alla signora Pt_1
ma in uso al signor , verrà trasferito allo stesso in adempimento degli accordi di Pt_2
separazione, senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
14. poiché il finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo modello Ford Focus targato
ES369FA è prossimo alla scadenza essendo previsto il pagamento dell'ultima rata per il mese di novembre 2026 le parti concordano che il signor continuerà a pagare il Pt_2
finanziamento di detta automobile fino alla scadenza e dal mese successivo inizierà a corrispondere il 50% della rata per il rimborso del mutuo ipotecario;
15. eventuali altri finanziamenti per auto e moto rimarranno per l'intero in capo al signor
; Pt_2
16. spese di lite e di procedimento compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 11.01.2014 a Ceggia, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte I, anno 2014, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano le figlie minori a Portogruaro (VE) il 3 luglio 2013 e a Oderzo Persona_5 Persona_6
(TV) il 27 novembre 2019; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Ceggia (VE) via Jacopo Bassano, 50, di proprietà di entrambi i coniugi. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 02.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare in autonomia la propria residenza, con l'onere di reciproco rispetto;
Per_
2. le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ai fini delle Per_2
scelte di maggiore importanza per le stesse, ma avranno collocazione prevalente presso la madre;
3. la casa familiare, posta in Ceggia (VE) via Jacopo Bassano 50, viene assegnata alla signora
Per_
con i relativi arredi e corredi, affinché vi abiti unitamente alle figlie e Parte_1
; Per_2
4. il signor avrà diritto di tenere con sé le figlie un fine settimana ogni 15 giorni dal Pt_2
venerdì pomeriggio fino alla domenica sera oltre ad un giorno infrasettimanale da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alternati il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
sempre ad anni alternati le figlie trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, secondo il piano ferie che ciascun genitore comunicherà
all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
il calendario sopra esposto potrà subire variazioni a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici, ludici e sportivi delle figlie e comunque il genitore prevalentemente collocatario si impegna a favorire i momenti di incontro tra il genitore non collocatario e le figlie anche al di fuori delle tempistiche sopra indicate.
5. il signor contribuirà al mantenimento ordinario della prole mediante il Pt_2
versamento mensile di €100,00 per ciascuna figlia, rivalutabile da versare entro il Per_3
giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla signora
Pt_1
6. le spese straordinarie per la prole, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, verranno suddivise tra i genitori nella misura di metà ciascuno. Il genitore che sosterrà la spesa per l'intero dovrà trasmettere all'altro genitore la richiesta di rimborso corredata da pezza giustificativa entro 10 giorni dall'effettivo esborso e l'atro genitore dovrà provvedere al rimborso della quota di competenza entro i successivi
10 giorni evitando così accumuli e ritardi nel rimborso.
7. l'Auu per i figli verrà suddiviso nella misura del 50% tra i due genitori così come le spese detraibili relative alle figlie;
18. il rimborso del mutuo residuo verrà pagato da entrambe le parti nella misura del 50% di tal ché ciascuno provvederà a fornire la metà della rata mensile sul conto corrente dal quale viene attinta la provvista, senza ritardo e senza creare disagio all'altro mutuatario;
9. il conto corrente recante iban [...] cointestato tra i coniugi ma con accrediti provenienti dalla sola signora verrà estinto e il saldo ivi presente Pt_1
verrà trattenuto per l'intero dalla signora Pt_1
10. l'autoveicolo modello Ford Focus targato ES369FA intestato al signor ma in uso Pt_2
alla signora verrà trasferito alla stessa in adempimento degli accordi di separazione, Pt_1
senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
11. il motoveicolo modello Yamaha Dragstar targato AM29036, intestato alla signora Pt_1
ma in uso al signor , verrà trasferito allo stesso in adempimento degli accordi di Pt_2
separazione, senza conguaglio e senza trasferimento di denaro;
12. poiché il finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo modello Ford Focus targato
ES369FA è prossimo alla scadenza essendo previsto il pagamento dell'ultima rata per il mese di novembre 2026 le parti concordano che il signor continuerà a pagare il Pt_2
finanziamento di detta automobile fino alla scadenza e dal mese successivo inizierà a corrispondere il 50% della rata per il rimborso del mutuo ipotecario;
13. eventuali altri finanziamenti per auto e moto rimarranno per l'intero in capo al signor
. Pt_2
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 23.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero