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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12693 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Arcabascio Parte_1
opponente
E
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
[...]
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme ordinarie ( art 645 cpv c.p.c. ); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione, e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
ha agito in sede monitoria per ottenere da il Controparte_2 Parte_1
pagamento dell'importo pari ad € 16.170,90 ( oltre interessi e spese della fase sommaria ) da questi dovuto a titolo di saldo debitorio maturato in forza di un
1 contratto di finanziamento originariamente stipulato da costei con Compass
Banca S.p.a., credito di cui era poi divenuta titolare , a seguito di CP_1
cessione pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, si rileva come Parte_1
proponendo opposizione al decreto ex adverso ottenuto, abbia innanzitutto eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della società opposta, il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima per carenza di comunicazione all'odierna opponente della intervenuta cessione del credito.
Ora, ancorché la abbia dedotto che la sottoscrizione dell'avviso di Pt_1
ricevimento della raccomandata del 18.11.21 non fosse ad essa attribuibile, se da un lato va osservato come detta comunicazione sia stata ad ogni modo effettuata al debitore mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto, da ritenersi equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c., dall'altro mette conto evidenziare che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11; peraltro, trattasi di principi estensibili anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ).
2 Respinta, pertanto, la superiore censura, per ciò che attiene alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta, l'estratto conto prodotto in sede monitoria risulta sottoscritto da dirigente dell'istituto finanziario e contiene la dichiarazione che il credito risulta vero e liquido, secondo quanto prescritto dal menzionato art. 50 T.U.B., sì da integrare gli estremi della regolare prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. ( contenendo, peraltro, un dettagliato compendio dei movimenti contabili ); inoltre, la documentazione, già allegata alla domanda d'ingiunzione ( contratto di finanziamento, estratto contenente riepilogo contabile del rapporto, prospetto degli interessi dovuti, prova dell'erogazione del finanziamento ) va ritenuta idonea ad attestare la fondatezza della pretesa creditoria.
D'altro canto, in base a indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ( cfr.
Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/01 ), laddove al creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una parte.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che si configura quale atto introduttivo di un giudizio di cognizione ordinario, di guisa che il giudice dell'opposizione è investito, come sopra già rammentato, del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò posto, alla luce del superiore principio, va osservato come, a fronte delle allegazioni di parte opposta atte a supportare la pretesa creditoria avanzata sin dalla fase monitoria e in difetto di contestazione specifica in ordine all'effettiva erogazione delle somme finanziate ( invero, come accennato, documentata ), non risulta esser stata offerta da parte dell'odierno opponente prova della avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione.
3 Peraltro, con riguardo alle eccepita omessa verifica del merito creditizio da parte della istituto finanziatore e al rilevato difetto di diligenza dello stesso nel valutare la capacità di rimborso ( dovendosi limitare la relativa disamina alle allegazioni offerte in memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. e, pertanto, escludere ogni vaglio in ordine alla inammissibile attività assertiva di cui alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. avente ad oggetto la sussistenza di ulteriori contratti di finanziamento ), mette conto evidenziare come non appaiano integrati gli estremi di una evidente sproporzione tra il credito erogato e la capacità reddituale dell'opponente di poter far fronte alle obbligazioni restitutorie che essa avrebbe assunto;
difatti, la formulazione letterale dell'art. 124 bis del D. Lgs. n.385/93 ( che disciplina la verifica del merito creditizio ), anche alla luce dell'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
( sentenza sez. VI, 10.06.2021, n. 303 in ordine all'art. 8 della direttiva 48/2008 ), riconnette la sufficienza delle operazioni di verifica del merito creditizio del consumatore alla disamina delle informazioni adeguate anche soltanto in relazione a quanto fornito dal consumatore stesso, non risultando conseguentemente nella specie, in ragione di quanto sopraesposto, integrata alcuna ipotesi di abusiva concessione del credito.
Inoltre, le dichiarazioni sottoscritte dall'opponente in sede di stipula del contratto di finanziamento ( in ordine alla “presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto” e all'aver “ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento 'Informazioni Europee di Base su
Credito dei Consumatori' ” laddove risultano esplicitati l'importo, il numero, la periodicità dei pagamenti e i tassi applicati ) consentono di superare quanto sostenuto dalla , ovvero che l'istituto finanziatore non avrebbe fornito Pt_1
alla prima tutte le informazioni necessarie al fine di valutare se la forma tecnica di finanziamento proposta fosse la più adatta alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
Alla luce di quanto sinora argomentato, disporre la C.T.U. contabile richiesta
4 da parte opponente ( istanza invero disattesa da codesto DE ) avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.
Dalle motivazioni suesposte conseguono il rigetto dell'opposizione proposta e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...]
Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere alla Parte_1
società opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3013/22 emesso, su ricorso della dal Controparte_1
Tribunale di Palermo in data 11.07.22, che per l'effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 3.06.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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