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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere est.
Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.135 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Albanese Parte_1 P.IVA_1
Paolo;
RECLAMANTE-
E Condominio Viale Regina Margherita n° 48 (C.F. ), rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Latini Stefano;
RECLAMANTE-
CONTRO
cod. fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Ilaria
Crescenzo;
RECLAMATA-
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difeso dall'Avv. Giovanni Stefanelli;
RECLAMATO-
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 26.6.2025, previo deposito delle memorie difensive da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
ed il con distinti reclami Parte_1 Parte_2
ex art. 51 CCII, successivamente riuniti, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 11.3.2025, con cui è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai reclamati.
In particolare, i reclamanti lamentano sostanzialmente l'omessa pronuncia sulle contestazioni mosse in ordine alla fattibilità economica del piano ed alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Invero quest'ultima, secondo i reclamanti, consentirebbe l'immediato ed integrale pagamento di tutti i crediti mediante la vendita dell'immobile di proprietà dei debitori.
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del reclamo, non sussistendo l'eccepito difetto di legittimazione ad impugnare dei reclamanti, che rivestono senz'altro la qualità di parti del presente procedimento, avendo attivamente partecipato al giudizio di primo grado, in cui non è prevista alcuna formale costituzione, presentando osservazioni in relazione al piano di ristrutturazione del debito ed intervenendo alle diverse udienze.
D'altra parte, i reclamanti, effettivi controinteressati, sono evidentemente risultati soccombenti rispetto all'omologazione del piano, da loro contrastata.
Nel merito il reclamo è fondato.
Invero, quanto alla fattibilità del piano, lo stesso prevede il pagamento integrale dei debiti, pari a complessivi euro 161.426,41, mediante rate mensili di euro 417,00 per trenta anni, a fronte di un reddito complessivo di entrambi i reclamati, non documentato, pari ad euro 980,00, di cui euro 700,00 per reddito di cittadinanza ed euro 280,00 quale generico “contributo per l'affitto”. Ebbene, a parte l'estrema esiguità del reddito rispetto alle normali esigenze di vita di un nucleo familiare composto da due persone (esigenze che, secondo quanto previsto dal piano, dovrebbero comportare, per garantire il “minimo vitale”, una spesa mensile di appena euro 560,00), va rilevato che dal 2024 il reddito di cittadinanza è stato sostituito dall'assegno di inclusione, che prevede un importo base inferiore, di circa euro 500,00 mensili, e che viene erogato in presenza di diversi requisiti.
Sicché nella fattispecie non vi è alcuna certezza in ordine all'effettiva sostenibilità economica del piano.
Nel caso di specie non sussiste neanche alcuna convenienza del piano per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
Infatti, l'immobile di proprietà dei reclamati, sottoposto a pignoramento, è stato valutato, nell'ambito della stessa procedura esecutiva, in euro 196.500,00, a fronte di un debito complessivo, come si è detto, pari ad euro 161.426,41.
Si tratta di un appartamento di una palazzina di pregio storico, con affaccio sul porto di Brindisi, con pertinenziale locale – deposito, ubicato in zona centrale (centro storico) in un'area residenziale.
Il Tribunale ha ritenuto verosimile il deprezzamento dell'immobile in sede di alienazione coattiva, in considerazione della nota crisi del mercato immobiliare, senza tenere conto delle specifiche caratteristiche dell'appartamento e delle numerose offerte di acquisto (ben otto), ad un prezzo anche superiore al prezzo base d'asta ed allo stesso valore stimato del bene (sino ad un importo di euro 200.000,00), formulate non appena messo in vendita nell'ambito della predetta procedura esecutiva. È quindi evidente la convenienza per i creditori di tale vendita, che consentirebbe l'immediato ed integrale pagamento di tutti i crediti, con un notevole risparmio di tempi (rispetto ai trenta anni previsti dal piano) e con un conseguenziale effettivo rimborso, considerato il notevole importo degli interessi legali (attualmente al 2%) comunque dovuti ai creditori per la dilazione di pagamento, interessi ignorati dal piano.
Il reclamo va pertanto accolto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta la proposta di ristrutturazione del debito presentata da e;
Controparte_1 Controparte_2
2) Condanna i reclamati, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei reclamanti, in euro 2.500,00 per compensi ed euro
147,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 21.7.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
(dr. Maurizio Petrelli) (dr. Riccardo Mele)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere est.
Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.135 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Albanese Parte_1 P.IVA_1
Paolo;
RECLAMANTE-
E Condominio Viale Regina Margherita n° 48 (C.F. ), rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Latini Stefano;
RECLAMANTE-
CONTRO
cod. fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Ilaria
Crescenzo;
RECLAMATA-
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difeso dall'Avv. Giovanni Stefanelli;
RECLAMATO-
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 26.6.2025, previo deposito delle memorie difensive da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
ed il con distinti reclami Parte_1 Parte_2
ex art. 51 CCII, successivamente riuniti, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 11.3.2025, con cui è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai reclamati.
In particolare, i reclamanti lamentano sostanzialmente l'omessa pronuncia sulle contestazioni mosse in ordine alla fattibilità economica del piano ed alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Invero quest'ultima, secondo i reclamanti, consentirebbe l'immediato ed integrale pagamento di tutti i crediti mediante la vendita dell'immobile di proprietà dei debitori.
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del reclamo, non sussistendo l'eccepito difetto di legittimazione ad impugnare dei reclamanti, che rivestono senz'altro la qualità di parti del presente procedimento, avendo attivamente partecipato al giudizio di primo grado, in cui non è prevista alcuna formale costituzione, presentando osservazioni in relazione al piano di ristrutturazione del debito ed intervenendo alle diverse udienze.
D'altra parte, i reclamanti, effettivi controinteressati, sono evidentemente risultati soccombenti rispetto all'omologazione del piano, da loro contrastata.
Nel merito il reclamo è fondato.
Invero, quanto alla fattibilità del piano, lo stesso prevede il pagamento integrale dei debiti, pari a complessivi euro 161.426,41, mediante rate mensili di euro 417,00 per trenta anni, a fronte di un reddito complessivo di entrambi i reclamati, non documentato, pari ad euro 980,00, di cui euro 700,00 per reddito di cittadinanza ed euro 280,00 quale generico “contributo per l'affitto”. Ebbene, a parte l'estrema esiguità del reddito rispetto alle normali esigenze di vita di un nucleo familiare composto da due persone (esigenze che, secondo quanto previsto dal piano, dovrebbero comportare, per garantire il “minimo vitale”, una spesa mensile di appena euro 560,00), va rilevato che dal 2024 il reddito di cittadinanza è stato sostituito dall'assegno di inclusione, che prevede un importo base inferiore, di circa euro 500,00 mensili, e che viene erogato in presenza di diversi requisiti.
Sicché nella fattispecie non vi è alcuna certezza in ordine all'effettiva sostenibilità economica del piano.
Nel caso di specie non sussiste neanche alcuna convenienza del piano per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
Infatti, l'immobile di proprietà dei reclamati, sottoposto a pignoramento, è stato valutato, nell'ambito della stessa procedura esecutiva, in euro 196.500,00, a fronte di un debito complessivo, come si è detto, pari ad euro 161.426,41.
Si tratta di un appartamento di una palazzina di pregio storico, con affaccio sul porto di Brindisi, con pertinenziale locale – deposito, ubicato in zona centrale (centro storico) in un'area residenziale.
Il Tribunale ha ritenuto verosimile il deprezzamento dell'immobile in sede di alienazione coattiva, in considerazione della nota crisi del mercato immobiliare, senza tenere conto delle specifiche caratteristiche dell'appartamento e delle numerose offerte di acquisto (ben otto), ad un prezzo anche superiore al prezzo base d'asta ed allo stesso valore stimato del bene (sino ad un importo di euro 200.000,00), formulate non appena messo in vendita nell'ambito della predetta procedura esecutiva. È quindi evidente la convenienza per i creditori di tale vendita, che consentirebbe l'immediato ed integrale pagamento di tutti i crediti, con un notevole risparmio di tempi (rispetto ai trenta anni previsti dal piano) e con un conseguenziale effettivo rimborso, considerato il notevole importo degli interessi legali (attualmente al 2%) comunque dovuti ai creditori per la dilazione di pagamento, interessi ignorati dal piano.
Il reclamo va pertanto accolto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta la proposta di ristrutturazione del debito presentata da e;
Controparte_1 Controparte_2
2) Condanna i reclamati, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei reclamanti, in euro 2.500,00 per compensi ed euro
147,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 21.7.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
(dr. Maurizio Petrelli) (dr. Riccardo Mele)