Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2005, n. 8297
CASS
Sentenza 21 aprile 2005

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Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità.(Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un'azienda agricola).

La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, dopo l'espletamento in primo grado di una consulenza tecnico-contabile, aveva ammesso in appello una consulenza aziendalistica per ricostruire la gestione economica dell'azienda).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2005, n. 8297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8297
Data del deposito : 21 aprile 2005

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