Sentenza 21 aprile 2005
Massime • 2
Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità.(Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un'azienda agricola).
La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, dopo l'espletamento in primo grado di una consulenza tecnico-contabile, aveva ammesso in appello una consulenza aziendalistica per ricostruire la gestione economica dell'azienda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2005, n. 8297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8297 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA DI CORINALDO (II.RR.BB.), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, signora RO RF, rappresentati e difesi dall'avv. SORCINELLI Giuseppe, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 maggio 2002 e procura speciale in calce ti ricorso, già elettivamente domiciliati in Roma, alla via Tirso a 49, presso lo studio dell'avv. Patrizia Mazzaroppi, ed ora domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
IN LD, residente in [...] rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso dall'avv. SERRINI Cesare, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo Roma, al via Giulio Cesare a 71;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona in data 25 gennai - 22 febbraio 2002, n. 291/2002, R.G. n. 2700/1995;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nel pubblica udienza del 17 febbraio 2005;
udito l'avv. Cesare Serrini per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DESTRO Carlo;
che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 maggio 1991 il signor LD CO adiva il PR di Ancona - sez. dist. Di Senigallia - per sentirsi dichiarare creditore degli Istituti Riuniti di Beneficenza (II.RR.BB.) di OR della somma di L. 30.150.000, oltre interessi maturati e maturandi dal 29.3.199 nonché rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto dovuto, delle spese processuali.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente affermava: a) di aver gestito, qualità di tecnico agrario, l'azienda agraria della O.P. Asilo Infantile e della O.P. Casa di Riposo - pervenuta agli II.RR.BB. in seguito a disposizioni testamentaria di tale GI SA MA -, per incarico di gestione ricevuto dagli eredi del defunto nel luglio 1957, e rinnovatosi annualmente fino al 20 febbraio 1988; b) di essere rimasto creditore dell'Ente convenuto per l'opera svolta nell'assolvimento dell'incarico, della somma indicata. Si costituiva l'Ente resistente il quale tra l'altro sosteneva: a) che il ricorso era inammissibile per mancata esposizione, chiara e specifica, degli elementi di fatto giustificativi della domanda;
b) che il ricorrente si era occupato del gestione delle aziende agrarie, in perfetta autonomia, senza esser assoggettato ad alcun controllo;
aveva effettuato riscossioni e pagamento utilizzando il proprio personale conto corrente bancario;
aveva trattenuto autonomamente il proprio compenso;
aveva continuato ad agire in tal maniera anche dopo formale diffida (1^ aprile 1985: doc. 12) a far transitar entrate ed uscite dalla tesoreria degli II.RR.BB.; c) che per sua stessa ammissione, e da documentazione da lui prodotta, il ricorrente aveva riscosso per conto degli II.RR.BB., la somma complessiva di L. 155.641.436; mentre, a fronte di una indicazione di pagamenti per un totale di L. 185.183.129, aveva documentato solo l'importo di L. 119.052.016; rimanendo quindi debitore, in base alla documentazione esibita, di L. 36.589.420.
Il predetto Ente chiedeva pertanto al PR, in via pregiudiziale, di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; nel merito, di dichiarare inammissibili, prescritte e comunque di respingere come infondate in fatto ed in diritto tutte le domande attrici;
in via riconvenzionale, di condannare il ricorrente al pagamento della somma di L. 36.589.420, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;
e al pagamento delle somme dovute all'esito dell'istituendo rendiconto e/o revisione del rapporto intercorso tra le parti, con vittoria di spese processuali. Replicava il CO deducendo, tra l'altro, che le somme richieste si giustificavano in relazione ad anticipazioni di spese, resesi necessarie per la conduzione dell'azienda.
All'udienza del 4 ottobre 1991 il PR, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiarava con sentenza l'inammissibilità della domanda principale e disponeva la prosecuzione del giudizio per quella riconvenzionale. Con nuovo ricorso, depositato l'11 ottobre 1991, il CO riproponeva la domanda, articolando più diffusamente l'esposizione dei fatti.
Si costituivano nuovamente gli II.RR.BB., ribadendo la propria posizione e contestando, in particolare, che il ricorrente si fosse trovato nella necessità di effettuare anticipazioni di spese. All'udienza del 17 gennaio 1992 le due cause venivano riunite. Nel corso del giudizio veniva espletata CTU contabile;
il consulente rilevava che, dall'esame strettamente documentale della contabilità, gli II.RR.BB risultavano creditori della somma di L. 38.482.822. 2. Con sentenza 28 marzo 1995 il PR respingeva la domanda del CO e, in accoglimento della riconvenzionale, lo condannava pagamento della somma di L. 38.482.822, oltre interessi legali e rivalutazione ed al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.
3. Nel proporre appello avverso detta sentenza, il ricorrente ribadiva quanti affermato in primo grado e, tra l'altro, osservava:
a) di aver operato maniera oculata nella gestione dell'azienda, anticipando quelle spese necessarie ad evitare la paralisi dell'attività produttiva, secondo una prassi accettata ed avallata dagli Istituti;
b) di aver presentato mensilmente rendiconto dell'attività svolta, seppure non supportato da documentazione giustificativa fino al 1985, come era emerso dalla prova testimoniale;
c) che PR aveva errato nel riconoscergli solo le spese documentate, ignorando peculiarità del rapporto, le risultanze della prova testimoniale, e il dovere-potere del giudice del lavoro di ricercare la "verità reale", avvalendosi anche d'ufficio di mezzi istruttori, in presenza di significativi dati di indagine, nella fattispecie rinvenibili anche nelle dichiarazioni dello stesso CTU, il quale aveva prospettato l'opportunità di un'analisi su base aziendalistica, e no meramente contabile-documentale. L'appellante chiedeva che il Tribunale dichiarasse il CO creditore, imi confronti degli II.RR.BB. di OR, della somma di L. 30.150.000, oltre interessi maturati al 29.3.1991, e successivamente maturandi, nonché rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto, e delle spese di entrambi i gradi del giudizio con rigetto della domanda riconvenzionale spiegata ex adverso. L'Ente appellato, ribadito quanto già esposto in primo grado, affermava in particolare che il ricorrente non aveva provato con idonea documentazione le proprie pretese, e non poteva chiedere al giudice di sostituirsi a lui nell'assolvimento dell'onere probatorio;
chiedeva la conferma, in ogni sui parte dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
4.1. Con sentenza in data 25 gennaio - 22 febbraio 2002 il Tribunale di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava gli II.RR.BB. di OR al pagamento, a favore del CO, della somma di L. 23.127.543 (euro 11.944,38), oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo;
respingeva domanda riconvenzionale dagli II.RR.BB. di OR;
condannava l'Ente appellato al pagamento del 50 % delle spese di entrambi i gradi del giudizio poneva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU de due gradi.
4.2. Precisato che l'appello doveva essere accolto nella misura indicata in dispositivo, il Tribunale osservava che il principio dell'onere della prova non escludeva che, in applicazione della legge processuale, il giudice potesse avvalersi dello strumento della consulenza tecnica, in presenza di circostanze di fatto provate o incontestate, allorché fosse necessario svolgere una valutazione di tipo tecnico (consulenza aziendale in materia agricola), per accertare la necessaria sussistenza delle spese contestate, consulenza legittimante le ragioni di diritto invocate dalle parti. Occorreva rilevare che lo stesso PR aveva preso atto della difficoltà di ricostruire la gestione economica, esternata dal CTU di primo grado, che aveva evidenziato che con ogni probabilità un'analisi dell'attività de CO, su base aziendalistica, avrebbe potuto confermare l'ammissibilità di quelle spese che, all'esame tecnico contabile, risultavano non sufficientemente documentate, ma necessarie per la coltivazione annuale de fondo. La ricostruzione del ricorrente trovava inoltre conferma nella deposizione de testi, anche di controparte.
Ricordato infine che, in materia di rendimento di conti, a parte la provi documentale, era espressamente attribuito al giudice il potere di ammettere senz'attiro le "partite verosimili e ragionevoli", il Tribunale affermava che l'ammissione di CTU integrativa, con nomina di consulente perito agrario, era legittima ed opportuna, tenuto oltretutto conto delle istanze istruttorie formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Ed il consulente perito agrario - all'esito di una relazione puntuale, completa e correttamente impostata - era giunto alla conclusione che, per il periodo di cui si tratta, nella gestione delle predette aziende agrarie, il CO aveva affrontato spese per un totale di L. 28.135.893, in eccesso rispetto alle somme incassate per conto della controparte, rimanendo a credito (considerati l'acconto di L.
5.000.000 ed ulteriore somma per conguaglio) dell'importo e L. 23.127.543, somma alla quale dovevano essere aggiunti la rivalutazione come per legge e gli interessi sulle somme annualmente rivalutate, trattandosi di collaborazione coordinata continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c., come ritenuto nella decisione del PR.
5. Avverso detta sentenza gli Istituti Riuniti di Beneficenza di OR (II.RR.BB.) hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi L'intimato signor LD CO ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., ed illogicità e contraddittorietà della motivazione gli Istituti ricorrenti deducono che il Tribunale ha fatto mal governo de principio dell'onere della prova, non avendo il CO assolto all'"onus probandi" a suo carico, con palese violazione dell'art. 115 c.p.c., secondo quale il giudice deve decidere "iuxta alligata et probata", e quindi porre base della decisione unicamente le allegazioni delle parti e le prove o dalle medesime;
che le risultanze istruttorie non hanno offerto elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione, ossia d diritto del CO ad ottenere il rimborso delle "presunte" spese sostenute nella fantasiosa quantificazione effettuata dal CO stesso;
che giudizi celebrati la carenza probatoria era stato il motivo conduttore stessi, tanto che il PR non solo aveva respinto le istanze del CO, ma aveva accolto la riconvenzionale degli Istituti;
che la CTU di primo grado aveva evidenziato l'inesistenza, pressoché totale, di documentazione riguardante le presunte spese sostenute dal CO, e, in relazione a ciò era legittimamente risultato un diritto di credito degli Istituti nei confronti della controparte;
che, nonostante ciò, e nonostante il CO non avesse sopperito in grado di appello alla carenza probatoria, il Tribunale aveva ammesso ulteriore CTU per dimostrare non solo quello che era a carico de CO, ma anche l'"indimostrabile", essendo la CTU non un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione sotto il profilo tecnico di dati già acquisiti, che non può esonerare le parti dall'"onus probandi" sulle stessi incombente, come invece era avvenuto con la CTU espletata in grado di appello.
Il Tribunale di Ancona non aveva escluso la possibilità di esperire una CTU pur in presenza dell'onere della prova -, allorché sussistevano circostanze di fatto provate o incontestate (nella specie conduzione delle aziende agricole di parte del CO, attività svolta nelle aziende stesse nel periodo di cui si tratta), necessarie e sufficienti a svolgere una valutazione di tipo tecnico per accertare la necessaria sussistenza delle spese contestate;
nella specie, peraltro, mancavano, secondo gli Istituti ricorrenti, le circostanze di fatto provate ed incontestate, essendo contestata la reale attività svolta dal CO, che avrebbe portato all'esborso delle spese richieste dallo stesse;
anche il predetto CTU d'appello non aveva risposto al quesito postogli, non avendo fornito un giudizio, per gli anni dal 1982 al 1985, sulla congruità delle spese, solo indicate dal CO, rispetto alle entrate;
le spese dovevano rapportarsi alla produzione, che era stata quantitativamente scarsa;
dall'istruttoria espletata era emerso che il CO utilizzava operi li anche per la gestione di altre aziende agricole, in una commistione inestricabile dalla quale traeva vantaggi;
il CO non aveva operata secondo criteri di buona amministrazione, come affermato dallo stessi giudice di appello;
i dati acquisiti non consentivano di accedere alla CTU ammessa in secondo grado.
1.2. Il motivo è infondato.
a) La consulenza tecnica di ufficio, nella specie la consulenza di ufficio tecnico-aziendale, può costituire mezzo di prova - come ritenuto Tribunale -, allorché ciò sia necessario in relazione ai fatti di causa.
Come ha affermato, invero, questa Corte Suprema (Cass. N. 321/1999;
conf. Cass. nn. 2849/1987, 3604/1988, 6166/1996), "La consulenza tecnica, può avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una vantazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al processo, può legittimamente costituire, "ex se", fonte oggettiva di prova, qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, cosi che, in tal caso, viola la legge processuale il giudice di merito che ne rifiuti l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.". D'altra parte il Tribunale ha correttamente osservato - come esposto in narrativa - che lo stesso PR aveva preso atto della difficoltà di ricostruire la gestione economica dell'azienda, esternata dal CTU di primo grado - in sede di espletamento di consulenza tecnico-contabile -, che aveva evidenziato che "con ogni probabilità" un'analisi dell'attività del CO, su basi;
"aziendalistica", avrebbe potuto confermare l'ammissibilità di quelle spesi;
che, all'esame tecnico-contabile, risultavano non "sufficientemente documentate, "ma necessarie per la coltivazione annuale del fondo".
Ed il Tribunale ha, pertanto, fornito idonea motivazione dell'esercizio del suo "potere discrezionale" (e, in ordine all'esercizio di tale potere discrezionali;
del giudice di merito, v. Cass. n. 17762/2003) di disporre la predetti consulenza aziendalistica sulla base dei richiamati motivi, nonché sulla considerazione che la ricostruzione del ricorrente trovava "inoltre" conferma nelle acquisite deposizioni dei testi, anche di controparte. b) La contestazione dell'"attività" del CO, nella ricostruzione tecnico aziendalistica fetta dal CTU, da parte dell'Ente, è, peraltro, del tutto generici i ed inconferente, in quanto è acquisito, nella motivazione del Tribunale quanto meno implicitamente, che il CTU aveva dovuto far ricorso a criteri, basati sulle necessità delle coltivazioni aziendali, e che gli scarsi risultati di produttività non erano necessariamente conseguenza di omissione di attività di coltivazione dell'azienda agraria.
2.1. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 263 e 265 comma 2 c.p.c. ed illogicità della motivazione, gli Istituti ricorrenti deducono che il Tribunale fa riferimento agli articoli predetti per argomentare che la prova documentale non è certo l'unica ammessa dalli legge e che anzi l'art. 265, comma 2, espressamente attribuisce al giudice il potere di ammettere senz'altro le partite "Verosimili e ragionevoli"; che alla carenza di documentazione non può sopperire l'art. 265, comma 2, che si riferisce ad una fattispecie diversa da quella in esame, in quanto fa riferimento alle "partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta", mentre nella specie la specifica ricevuta era richiesta, tanto più trattandosi di azienda di proprietà di un ente a rilevanza pubblica;
che le partite ammesse non risultano di certo ne' verosimili ne' ragionevoli.
2.2. Il motivo è infondato.
Si osserva, innanzi tutto, che il richiamo, nella sentenza impugnata, al poteri del giudice di merito di ammettere le "partite verosimili e ragionevoli", è argomento "ad abundantiam", essendo il Tribunale pervenuto al suo convincimento sulla base della CTU tecnico- aziendale. Peraltro, il Tribunale, dato atto che, nel rendimento dei conti (artt. 263 ss. c.p.c.), la prova documentale non è l'unica ammessa, e che anzi l'art. 265, comma 2, c.p.c. espressamente attribuisce al giudice il potere di ammettere le partite "verosimili e ragionevoli", non ha affermato che l'ammissione di tali partite debba avvenire anche per quelle per le quali si può o si suole richiedere ricevuta, tant'è che ha ritenuto "legittima ed opportuna " la CTU disposta il grado di appello, anche sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite.
3.1. Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, gli Istituti ricorrenti deducono che il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU d'appello, senza tenere in alcun conto rilievi all'operato del CTU avanzati dopo il deposito della relazione, e senza esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati questi rilievi, di cui alle deduzioni depositate all'udienza del 25 gennaio 2002, con le quali i convenuti Istituti contestavano in maniera specifica le argomentazioni del CTU d'ufficio (le produzioni erano quantitativamente scarse anche in relazione alle spese registrate in prima nota, tenuto conto della media produttiva di azienda similari e del periodo piuttosto lungo - 4 anni -, di tal che risultava che CO non agiva in sintonia con le esigenze tecnico-agronomiche della zona ove prestava la sua opera); che, tenuto conto della sintesi della CTU d'appello, restava difficile comprendere come il CO avesse operato considerati i costi di produzione valutati e riconosciuti nella relazione.
3.2. Il motivo è infondato.
Va, innanzi tutto, rilevato che come affermato da questa Corte Supremi (Cass. n. 9921/1994), non è affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (ed il principio, affermato dalla Corte in relazione a note critiche del difensore a CTU medico-legale, è applicabile in generale a tutte le CTU e, in particolare, come nella fattispecie, ad una consulenza d'ufficio tecnico-aziendalistica, diretta ad accertare le spese necessarie - oltre naturalmente gli incassi - derivanti da una "normale" coltivazione di un fondo, in quanto In critica a detta consulenza presuppone la conoscenza di particolari nozioni tecniche in materia agraria).
Essendo, pertanto, pacifico che - come risulta dal motivo in esame - le critiche alla CTU svolta in grado di appello sono state redatte dal difensore, e non da un organo tecnico (il ricorrente richiama, infatti, i rilievi, di cui alle "deduzioni" depositate all'udienza del 25 gennaio 2002, che è, poi, quella in cui fu decisa la causa in sede di gravame, v., retro, pag. 6), non è censurabile la sentenza impugnata, allorché il Tribunale, dato atto e condivise le conclusioni del CTU nominato - perché la relazione da quest'ultimo redatti era "puntuale, completa e correttamente impostata" (v., retro, pag. 7) -, non ha espressamente motivato in ordine alle note critiche, formulate in "limine litis", dal difensore dell'Ente, e non da un "perito agrario", e specificamente basate (v. motivo di ricorso) su valutazioni "tecnico-agronomiche" - e, dunque, strettamente specialistiche - sulla corretta conduzione di un fondo agrario nella zona in cui aveva operato il CO. Comunque, non può omettersi di osservare che i "rilievi" mossi dalla difesi i degli II.RR.BB. alla CTU tecnico-aziendalistica sono oggettivamente scarsamente puntuali, e si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di una valutazione di parte, in materia di conduzione dell'azienda agraria parte del CO e sui relativi esborsi ed incassi, assolutamente inidonea infirmare le ragionate conclusioni del CTU, di cui il Tribunale ha evidenziato l'assoluta correttezza sotto il profilo tecnico, nonché sotto quello logico-giuridico. E, peraltro, anche nell'ipotesi che tali deduzioni, come si è dette, scarsamente puntuali, possano ritenersi basate su di ragionamento non illogico, esse restano pur sempre deduzioni di parte, irrilevanti ai fini della presente decisione, non derivando dalle stesse una fondata critica alle considerazioni tecniche - ripetersi, correttamente motivate e condivise dal Tribunale - svolte dal CTU d'appello.
4.1. Con il quarto motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, gli Istituti ricorrenti deducono che la lacunosità della gestione, riconosciuta in entrambi i giudizi di merito, non consentiva di trarre elementi diretti di giudizio;
che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisioni elementi indiretti e mere presunzioni non suffragati da altro mezzo istruttorio, dovendo le spese, delle quali il CO chiede il rimborso, essere rapportate al lavoro effettivamente svolto ed agli incassi dichiarati dallo stesso CO;
che il giudice ha fondato il proprio ragionamento su uni inammissibile c.d. presunzione di secondo grado, traendo cioè la prova del fatto ignoto (spese sostenute) da un fatto anch'esso presunto (lavoro effettivamente svolto); che il CO ha chiesto il rimborso di spese mai documentate, per le quali è improponibile il ricorso a presunzioni.
4.2. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha, invero, congruamente motivato, sulla base delle risultanza;
acquisite (deposizioni testimoniali e CTU espletate, in particolare quelli espletata in sede di appello), le conclusioni a cui esso è pervenuto, alla stregua di un chiara esposizione del ragionamento logico-giuridico da esso svolto. E la ricostruzione delle spese e del lavoro svolto per la conduzione dell'azienda agraria non poteva prescindere da valutazioni presuntive in sede di CTU, e in sede di giudizio del Tribunale - che ha completamente recepito considerazioni del CTU da esso nominato -. In ordine a tali necessari valutazioni presuntive l'Ente ricorrente deduce "genericamente", e coi considerazioni di non agevole lettura, che esse sarebbero "inammissibili", in quanto si tratterebbe di presunzioni di "secondo grado", delle quali il giudice non può avvalersi nella complessiva vantazione delle risultanze probatorie laddove, invece, l'Ente sostanzialmente non contesta la sussistenza di requisiti delle presunzioni (art. 2729 c.c.: "presunzioni gravi, precise concordanti"), in base alle quali, una volta stabilito quali fossero i lavori necessari per la conduzione dell'azienda agraria, ne derivava automaticamente l'entità degli esborsi conseguenti all'esecuzione di tali lavori L'Ente ricorrente, in tale critica generica svolta nel ricorso, in relazione alla sussistenza di valide presunzioni, omette, invero, nella sostanza, considerare che "l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova (leggasi, alle presunzioni semplici) e la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzate elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimitità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quelli sulla coerenza della motivazione" - e, nella specie, non può che ribadirsi che il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del CTU, e, sulla base della stessa, ha coerentemente motivato il proprio convincimento - (Cass. N. 5526/2002).
5.1. Con il quinto motivo, denunziando contraddittorietà della motivazione gli Istituti ricorrenti deducono che dalla sentenza impugnata emerge un contrasto insanabile tra le argomentazioni adottate. Il Tribunale di Ancona ha rilevato che il "ricorrente, in osservanza del dovere di correttezza (art. c.c.), considerata in particolare la pubblica soggettività della controparte avrebbe dovuto comunque (...) esibire e documentare diligentemente le spese effettuate", così presumibilmente evitando contestazioni e vertenze. Il Tribunale ha ammesso, pertanto - secondo l'Ente ricorrente - la insussistenza di prove circa le spese, e, pur tuttavia, ha riconosciuto al CO il diritto vedersi riconosciuto, a titolo di rimborso spese, la somma di L. 23.127.543; la conclusione logica del ragionamento del Tribunale avrebbe dovuto essere sole un'affermazione della violazione da parte del CO del dovere d correttezza e buona fede e di "mala gestione"; il giudice, invece, avrebbe valutato gli scarsi elementi in maniera illogica e contraddittoria, con scarsi percezione della realtà.
5.2. Anche tale ultimo motivo è infondato.
Innanzi tutto, va osservato che la frase della sentenza del Tribunale è da porsi in relazione esclusivamente alla motivazione della stessa in ordine alle "parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio", disposta dal Tribunale nel regolamento delle spese del giudizio di merito, di tal che essa non concerne l'accertato debito dell'Ente nei confronti del CO. E, in quanto detta compensazione parziale delle spese non è impugnata in via incidentale, non è dato a questo giudice di legittimità valutare la logicità della motivazione del Tribunale sul punto specifico della compensazione delle spese.
È, pertanto, del tutto inconferente la censura dell'Ente ricorrente, che pretende di dedurre da tale motivazione del Tribunale in punto di spese, una contraddittorietà in ordine alla motivazione del Tribunale relativa al "merito" della controversia, deciso dal Tribunale.
Ed in ordine alla decisione del "merito della controversia" non può che ribadirsi quanto in precedenza ripetutamente affermato, che cioè la sentenza del Tribunale non è ne' illogica ne' contraddittoria. Comunque, pur ritenuto, in ipotesi, che la richiamata frase del Tribunale possa mettersi in relazione alla "complessiva" motivazione della sentenza impugnata, questa da atto di un fatto obiettivo, e sotto tale profilo sostanzialmente incensurabile, che cioè è emerso che il CO ha mostrato scarsa diligenza, tenuto conto delle circostanze evidenziate dal Tribunale, nell'acquisizione (anzi, nella mancata acquisizione) di sufficiente documentazione delle spese sostenute. Ma ciò non può comportare, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il rigetto della domanda del CO, allorché, in base alle deposizioni testimoniali ed alla CTU espletata, sia stato possibile ricostruire l'importo degli esborsi dal medesimo sostenuti, che, rapportato a quello degli incassi realizzati, ha comportato la condanna dell'Ente al pagamento della somma dovuta dalla stessa.
6.1. Consegue il rigetto del ricorso.
6.2. Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rimborsare CO LD le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro 19,00, oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario difensivo, oltre al rimborso delle spese generali e degli altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005