Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2024, proposto da
Octopus IOT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ER, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
IT - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento:
– del provvedimento prot. n. 76709 del 29.2.2024, con il quale la Società “IT – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.A.” ha respinto l’istanza di conversione del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto, depositata dalla ricorrente in data 17.4.2023;
– ove e per quanto occorra, della nota del 26.6.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
– ove e per quanto occorra, ove lesivo, dell’art. 6 bis del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24.4.2014, come inserito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24.2.2022;
– ove e per quanto occorra, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese n. 68032 del 10.12.2014;
– ove e per quanto occorra, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese n. 439196 del 16.12.2019;
– ove e per quanto occorra, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese n. 253833 del 4.7.2022;
– ove e per quanto occorra, delle F.A.Q. pubblicate sul sito istituzionale di IT;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IT e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del 24.9.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un fondo agevolativo c.d. “Smart&Start Italia”, finalizzato a promuovere le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e a sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata (v. art. 2 di tale Decreto).
La gestione di tale fondo è stata affidata ad IT.
In data 8.6.2017 la società ricorrente ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni previste da tale D.M..
Il piano di impresa presentato dalla ricorrente ha previsto una piattaforma che offre soluzioni software auto-installabili per abitazioni personalizzate che, con l'ausilio di video-rilevatori a infrarossi e sensori magnetici, permettono alle famiglie il monitoraggio istantaneo degli ambienti domestici.
Con delibera del 25.7.2017 IT ha ammesso la società ricorrente alle agevolazioni.
Le parti hanno quindi stipulato apposito contratto per regolare la concessione delle agevolazioni con previsione di:
“ a) un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, dell'importo massimo di euro 293.300,00 (di cui euro 58.660,00 non soggetti a rimborso), pari al 70% delle spese ammissibili per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 3 del "Decreto", concesso ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22 comma 3, lettera a) e lettera c) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
b) un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, dell'importo massimo di euro 300.745,21 (di cui euro 60.149,04 non soggetti a rimborso), pari al 70% dei costi d'esercizio ammissibili di cui all'art. 5, comma 7 del "Decreto", concesso ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22 comma 3, lettera a) e lettera c) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
c) servizi di tutoraggio tecnico gestionale dell'importo massimo di euro 15.000,00, concesso ai sensi e nei limiti del "De Minimis" Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero Regolamento (UE) n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ” (v. art. 2 del contratto).
In ordine alla restituzione del finanziamento all’art. 3 del contratto è stato pattuito quanto segue:
“ 3.1 L'importo del finanziamento indicato nell'art. 2, punto a) che precede, sarà pari ad Euro 293.300,00, ovvero al minor importo risultante dall'accertamento delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli investimenti.
3.2 L'importo del finanziamento indicato nell'art. 2, punto b) che precede, sarà pari ad Euro 300.745,21. ovvero al minor importo risultante dall'accertamento dei costi di esercizio ammissibili effettivamente sostenuti.
3.3 ll finanziamento di cui all'art. 2 punto a) e di cui all'art. 2 punto b) avrà una durata pari a 8 (otto) anni.
3.4 La "Beneficiaria" si obbliga a restituire all'"Agenzia" l'importo del/i finanziamento/i, trascorsi 12 (dodici) mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota di agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, posticipate, scadenti i131 maggio ed il 30 novembre di ogni anno.
3.5 Gli interessi sono calcolati al "tasso 0".
3.6 I pagamenti dovuti dalla "Beneficiaria" per le rate di ammortamento del/i finanziamento/i, dovranno essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata, sul conto corrente che l"Agenzia" comunicherà mediante l'avviso di pagamento.
3.7 L’“Agenzia”, al momento dell'erogazione dell'ultima quota del/i finanziamento/i, inoltrerà alla "Beneficiaria" il/i relativo/i piano/i di ammortamento.
3.8 Sarà consentito il rimborso anticipato del/i finanziamento/i senza obbligo da parte della "Beneficiaria" di corrispondere alcuna indennità di rifusione ”.
Con Decreto del 24.2.2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto alcune modifiche al Decreto del 29.4.2014.
In particolare, è stato introdotto l’art. 6-bis, che ha previsto la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura “Smart&Start Italia” di richiedere “ la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso … in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche ”.
In data 17.4.2023 la società ricorrente ha chiesto “ la conversione parziale del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto per un importo di € 230.132,09 ”.
A sostegno di tale istanza la ricorrente ha ivi evidenziato di aver fruito di contributo per € 460.264,18 e di aver deliberato “ un investimento nel capitale di rischio pari ad € 500.000,00 da versare, per l’operazione di investimento non ancora perfezionata ”.
Con nota del 26.6.2023 IT ha comunicato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 17.4.2023 come segue:
“ … si comunica che la stessa, non soddisfa quanto previsto dal D.M. in oggetto, nonché quanto previsto dalla Circolare esplicativa n. n. 253833 del 4 luglio 2022.
In particolare: L'investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche non risulta possedere i requisiti previsti al paragrafo 9.bis.1, punto i), lettera a) e punto ii), lettera a) e b). Nello specifico, il finanziamento soci deliberato non risulta essere perfezionato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della delibera di concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo 9 avvenuta in data 25/07/2017 e non risulta dimostrato l'aumento del patrimonio sociale a seguito della predetta operazione di investimento ”.
Presentate osservazioni da parte della ricorrente, con provvedimento prot. n. 76709 del 29.2.2024 IT ha respinto l’istanza del 17.4.2023 per i seguenti motivi:
“ - si conferma che l'investimento nel capitale di rischio pari ad € 500.000,00 attuato da soci persone fisiche non risulta possedere i requisiti previsti al paragrafo 9.bis.1, punto i), lettera a) e punto li), lettera a) e b). Nello specifico, il finanziamento soci deliberato non risulta essere perfezionato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della delibera di concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo 9 avvenuta in data 25/07/2017 e non risulta dimostrato l'aumento del patrimonio sociale a seguito della predetta operazione di investimento.
Inoltre, relativamente alle ulteriori operazioni di investimento nel capitale di rischio, l'apporto effettuato non consiste in un investimento nel capitale di rischio da parte dei soci persone fisiche in un'unica operazione di investimento e le singole operazioni di investimento non prevedono apporti di conferimento in denaro da parte dei soci persone fisiche di importo complessivo almeno pari ad € 80.000,00. Altresì, l'importo complessivo dell'investimento nel capitale di rischio pari ad € 470.000,00, indicato in sede di controdeduzione risulta in parte apportato da persone giuridiche e non interamente disponibile da ultimo bilancio depositato 2022, in quanto parzialmente utilizzato a copertura delle perdite.
Pertanto, ai sensi di quanto previsto al par. 9.bis.1, punto i), lettera a), b) ed e) e punto ii), lettera a) e b), nonché ai parr. 9-bis.3. e 5-bis.3 della Circolare Mise n. 253833 del 04/07/2022, Vi informiamo che non è stata determinata la conversione parziale del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 29.4.2024 e depositato in data 14.5.2024) la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6 BIS DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 24.09.2014, AGGIUNTO DAL DECRETO DEL MEDESIMO MINISTERO DEL 24.02.2022) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ - TRAVISAMENTO) ”;
“ II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6 BIS DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 24.09.2014, AGGIUNTO DAL DECRETO DEL MEDESIMO MINISTERO DEL 24.02.2022 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS. DELLA L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ - TRAVISAMENTO) ”;
“ III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6 BIS DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 24.09.2014, AGGIUNTO DAL DECRETO DEL MEDESIMO MINISTERO DEL 24.02.2022 – VIOLAZIONE ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ - TRAVISAMENTO) ”.
3. Si è costituito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo in prima battuta che la società ricorrente non avrebbe autenticamente censurato gli impugnati atti e circolari ministeriali e che più che altro la stessa li avrebbe utilizzati come parametri per criticare il provvedimento di diniego.
Inoltre, il Ministero ha sostenuto che la ricorrente non avrebbe evidenziato profili di immediata lesività giuridica degli atti dallo stesso emanati.
4. Si è altresì costituita IT, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso e si è difesa come in atti.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
All’udienza pubblica del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto, in quanto risultano in buona sostanza meritevoli di condivisione le difese svolte da IT.
7. L’esame del ricorso deve prendere avvio dal primo motivo di ricorso.
Per mezzo dello stesso la società di ricorrente ha articolato una pluralità di censure.
7.1. La ricorrente, premesso il richiamo a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014, ha prima di tutto contestato che l’operazione di investimento deliberata in data 14.4.2023 (v. doc. 15 allegato al ricorso) non si sia perfezionata entro il termine di cinque anni dalla data della delibera di concessione delle agevolazioni (25.7.2017) (v. par. A.5 del ricorso).
7.1.1. Al riguardo, la ricorrente ha sostenuto che tale termine di 5 anni sarebbe stato prorogato ex lege di 12 mesi in base a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 38 del D.L. 34/2020. Pertanto, considerando come dies a quo la data del 25.7.2017 (data della delibera di concessione delle agevolazioni) ed aggiungendovi 5 anni + 12 mesi alla data del 14.4.2023 della delibera di investimento emanata dalla società ricorrente il termine di 5 anni non sarebbe scaduto.
Del resto, la richiesta di conversione delle agevolazioni in base al comma 5 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014 avrebbe potuto essere presentata soltanto successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni. Tuttavia, IT avrebbe comunicato la chiusura del SAL solo in data 28.3.2023. Così facendo la stessa avrebbe confermato l’applicabilità della proroga disposta dal comma 5 dell’art. 38 del D.L. 34/2020 e comunque prima della presa d’atto della chiusura del SAL sarebbe stato precluso alla ricorrente di depositare l’istanza di conversione.
Anche a non ritenere applicabile la proroga ex lege di 12 mesi comunque il mancato rispetto del termine di cinque anni dal provvedimento di concessione delle agevolazioni sarebbe imputabile esclusivamente ad IT, per non aver tempestivamente preso atto della chiusura del SAL / realizzazione dell’investimento ammesso a finanziamento prima della scadenza del previsto termine di cinque anni. Tale condotta di IT non potrebbe incidere sul diritto della ricorrente a conseguire il suddetto beneficio.
7.1.2. I rilievi della ricorrente non persuadono questo Collegio.
Il comma 2 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014 (articolo introdotto dal D.M. del 24.2.2022) alla lettera a) prevede che l’investimento debba avere la caratteristica di “ essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 ”. Il comma 3 ribadisce la necessaria sussistenza di tale caratteristica dell’investimento (oltre che di altre) anche nel caso di investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche.
Il comma 5 dell’art. 38 del D.L. 34/2020 dispone: “ Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente ”.
Non è sostenibile che tale termine di cinque anni sia stato prorogato in base al comma 5 dell’art. 38 del D.L. 34/2020, perché:
- il primo periodo del comma 5 dell’art. 38 non rileva nel caso di specie riguardando la tematica della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative;
- il comma 2 contempla la proroga di 12 mesi di eventuali “ termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi ”;
- il termine di cinque anni di cui si discute nel caso di specie all’epoca dell’entrata in vigore del comma 5 dell’art. 38 del D.L. 34/2020 non era neppure esistente all’interno dell’ordinamento e, quindi, non poteva essere investito da tale proroga;
- in effetti, si tratta di termine previsto in connessione alla possibilità introdotta dal D.M. del 24.2.2022 per le start-up innovative di beneficiare della conversione di una quota di finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto;
- la ratio della proroga disposta dal comma 5 dell’art. 38 del D.L. 34/2020 è stata, come pure ha sostanzialmente argomentato IT, non già l’inserimento stabile all’interno dell’ordinamento di una proroga della durata di un anno di termini non ancora pendenti o che sarebbero stati introdotti da disposizioni future, bensì quello di una proroga disposta in considerazione dell’emergenza pandemica allora in atto e per aiutare le start-up italiane ad affrontare quel problematico periodo.
Neppure convincono gli ulteriori rilievi svolti sul punto dalla ricorrente, poiché, come correttamente messo in evidenza da IT, il termine di cinque anni contemplato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014 si computa unicamente a partire dalla data di concessione delle agevolazioni (nel caso di specie il 25.7.2017). Invece, nessuna valenza ostativa presenta la data dell’erogazione a saldo delle agevolazioni, rappresentando quest’ultima data semplicemente il momento a partire dal quale la richiesta di conversione del finanziamento in contributo a fondo perduto può essere presentata (in base a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014).
Ne deriva che è inutile soffermarsi sul se IT abbia provveduto in modo tempestivo o meno a comunicare l’erogazione a saldo delle agevolazioni.
Vale a dire che nel caso di specie risulta assorbente il mancato perfezionamento dell’investimento proposto dalla ricorrente entro i cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
In effetti, nella presente vicenda il termine di cinque anni è scaduto in data 25.7.2022, computando i cinque anni a partire dal 25.7.2017 (data dell’ammissione della ricorrente alle agevolazioni), e la delibera relativa all’investimento è intervenuta soltanto in data 14.4.2023 (v. doc. 15 allegato al ricorso).
7.2. La ricorrente ha poi dedotto che, contrariamente a quanto affermato da IT, sarebbe stato dimostrato l’aumento del patrimonio sociale in seguito all’operazione di investimento (v. par. A.6 del ricorso).
7.2.1. Più nel dettaglio, la ricorrente ha sostenuto che il comma 6 dell’art. 6 bis del Decreto del 24.9.2014 non avrebbe richiesto il perfezionamento dell’operazione di investimento. Non avendo IT adottato alcun provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione il termine di sei mesi ivi previsto non sarebbe ancora iniziato a decorrere.
7.2.2. La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa, in quanto risulta assorbente la preclusione scaturente dal disposto della lettera a) del comma 2 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014 (articolo introdotto dal D.M. del 24.2.2022), trattandosi di operazione non intervenuta entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
7.3. La ricorrente ha affermato l’erroneità del provvedimento impugnato per non aver preso in considerazione le ulteriori operazioni di investimento diverse ed antecedenti rispetto a quella deliberata dalla società ricorrente in data 14.4.2023 che sarebbero sicuramente intervenute entro il termine di cinque anni dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni (v. punto B del ricorso).
In particolare, verrebbero in rilievo:
- l’aumento del capitale sociale da € 30.000,00 ad € 100.000,00, giusta delibera del 28.6.2018, mediante i seguenti investimenti: € 23.000,00 da parte di UI NO; € 12.000,00 da parte di RI NO; € 12.000,00 da parte di RB NO; € 2.800,00 da parte di AG LO; € 20.000,00 da parte di IC RE;
- il ripristino del capitale sociale, giusta delibera del 27.11.2020, mediante i seguenti investimenti da parte dei soci persone fisiche: € 39.000,00 da parte di UI NO; € 19.500,00 da parte di RI NO; € 19.500,00 da parte di RB NO; € 1.600,00 da parte di AG LO; € 22.000,00 da parte di IC RE;
- il ripristino del capitale sociale, giusta delibera del 10.3.2022, mediante i seguenti investimenti da parte dei soci persone fisiche: € 42.200,00 da parte di UI NO; € 21.100,00 da parte di RI NO; € 21.100,00 da parte di RB NO; € 1.600,00 da parte di AG LO; € 22.000,00 da parte di IC RE.
Ad avviso della ricorrente si tratterebbe di operazioni di investimento che soddisferebbero pienamente quanto sul punto previsto dall’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014 e dalla circolare prot. n. 253833 del 4.7.2022, pure tenuto conto che da tali atti non risulta alcun divieto di effettuare investimenti per ripianare le perdite subite.
Sulla scorta di tali atti ai fini della conversione l’aumento di capitale sarebbe ammissibile per gli investitori terzi in un’unica operazione di importo superiore ad € 80.000,00 e per gli investitori soci persone fisiche senza alcuna limitazione. Vale a dire che per gli investimenti dei soci persone fisiche vi sarebbe la possibilità del cumulo e di effettuare più operazioni.
Tale ricostruzione troverebbe conferma all’interno delle F.A.Q. pubblicate sul sito istituzionale e, in particolare, nella risposta alla domanda n. 10, laddove viene esplicato che l’operazione di investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche può prevedere l’apporto da parte di più soci persone fisiche.
Nel caso di specie i soci della società ricorrente avrebbero apportato un aumento di capitale già perfezionato anche entro il termine di 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni per un importo di gran lunga superiore ad € 80.000,00. Pertanto, la ricorrente avrebbe diritto a convertire almeno in parte il finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto.
Infine, ricorrerebbero comunque i presupposti per la conversione a fronte di investimenti da parte di terzi, giusta il verbale di assemblea straordinaria del 27.11.2020 dal quale risulta l’avvenuta effettuazione di investimento superiore ad € 80.000,00 per finalità di ripianamento delle perdite da parte della società G&G NO GR NG s.r.l. EF & Recovery ER.
7.3.1. Orbene, l’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014 ha previsto che l’investimento nel capitale di rischio rilevante possa essere stato effettuato: a) da investitori terzi nella forma “ di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity ” (v. il comma 2 dell’art. 6 bis); b) da soci persone fisiche (v. il comma 3 dell’art. 6 bis).
Il comma 2 dell’art. 6 bis ha disposto che l’investimento da investitori terzi debba avere le seguenti caratteristiche:
“ a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6. Ai fini del presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;
b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;
…
e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all'impresa beneficiaria ”.
Il comma 3 dell’art. 6 bis ha poi stabilito che l’investimento attutato da soci persone fisiche debba:
“ a) possedere le caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), d) ed e);
b) prevedere l'apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
… ”.
La circolare prot. n. 253833 del 4.7.2022 (volta a consentire l’operatività delle disposizioni introdotte dal D.M. del 24.2.2022) ha poi specificato quanto segue alla lettera g) del punto 2:
- al par. 5-bis.3. (v. lett. e del punto 2 della circolare) che “ È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche ”.
- al par. 9-bis.1. (v. lett. g del punto 2) che la suddetta conversione da finanziamento a contributo a fondo perduto “ è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili … ”;
- al par. 9-bis.3. (v. lettera g del punto 2) che “ Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al punto 9-bis.1., le medesime caratteristiche degli investimenti nel capitale di rischio, conformi ai requisiti indicati al punto 9-bis.1., punti i) e ii), devono sussistere alla data di presentazione della richiesta di conversione e alla data perfezionamento dell’operazione di investimento ”.
7.3.2. Ciò posto, con riferimento a tale gruppo di censure risultano meritevoli di recepimento le osservazioni svolte sul punto da IT.
In effetti, a smentire la tesi portata avanti dalla ricorrente vale prima di tutto il tenore del par. 5-bis.3.. Tale previsione risulta univoca nell’ammissione della conversione soltanto in presenza di un’unica operazione di investimento, senza che sia possibile cumulare diverse operazioni poste in essere in momenti diversi.
Neppure il tenore delle F.A.Q. richiamato dalla ricorrente vale a smentire tale risultato ermeneutico, perché la circostanza che nell’ambito di un’unica operazione di investimento vi possa essere l’apporto di più persone fisiche non vale a smentire che comunque il cumulo di tali apporti sia possibile soltanto nell’ambito di un’unica operazione di investimento.
Invece, nel caso di specie il ricorrente cerca di cumulare tre distinte operazioni di investimento poste in essere dai soci persone fisiche, rispettivamente in data 28.6.2018, in data 27.11.2020 ed in data 10.3.2022.
Inoltre, l’investimento del 28.6.2018 non raggiunge gli € 80.000,00 necessari in base al comma 2 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014 e, quindi non può essere preso in considerazione.
Quanto poi alle operazioni del 27.11.2020 e del 10.3.2022 non si tratta di apporti di conferimento in denaro da parte dei soci persone fisiche di importo complessivo almeno pari ad € 80.000,00.
In effetti, si tratta di operazioni che non hanno comportato effettivi conferimenti in danaro pari ad € 80.000,00 per ciascuna operazione (come imposto dalle lettere a), b) e d) del comma 2 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014), poiché:
dalla lettura della delibera del 27.11.2020 risulta che i conferimenti effettivi in danaro (a fronte del notevolmente diverso valore nominale delle partecipazioni di ciascuno dei soci) sono stati indicati come pari rispettivamente a: € 3.900,00 da parte di UI NO; € 1.950,00 da parte di RI NO; € 1.950,00 da parte di RB NO; € 160,00 da parte di AG LO; € 2.200,00 da parte di IC RE.
dalla lettura della delibera del 10.3.2022 risulta poi che i conferimenti effettivi in danaro (a fronte del notevolmente diverso valore nominale delle partecipazioni di ciascuno dei soci) sono stati indicati come pari rispettivamente a: € 4.200,00 da parte di UI NO; € 2.110,00 da parte di RI NO; € 2.110,00 da parte di RB NO; € 160,00 da parte di AG LO; € 2.200,00 da parte di IC RE.
Inoltre, sia con riferimento a tali due operazioni, sia in relazione all’investimento posto in essere da parte della società G&G NO GR NG s.r.l. EF & Recovery ER (di cui sempre alla delibera del 27.11.2020) va rimarcato che non si è in presenza di autentici nuovi conferimenti con conseguente e reale aumento del patrimonio sociale, in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 6 bis del D.M. del 24.9.2014, trattandosi di operazioni poste in essere unicamente per ripianare le perdite (che avevano assorbito interamente il capitale sociale e previa riduzione a zero del capitale sociale da parte di tali delibere).
7.4. Infine, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, poiché mentre nella nota del 26.6.2023 IT avrebbe indicato la non accoglibilità dell’istanza soltanto per la presunta carenza dei “requisiti previsti al paragrafo 9bis.1, punto i), lettera a) e punto ii), lettera a) e b)” della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 253833 del 04.07.2022 nel provvedimento finale avrebbe richiamato anche la lett. e) del punto i), il punto ii), lett. a) e b) ed i parr. 9bis.3 e 5bis.3. Così facendo IT avrebbe opposto per la prima volta in sede di provvedimento finale dei nuovi rilievi (v. punto C del ricorso).
Inoltre, in parte qua il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione e comunque errato per le ragioni esposte nelle altre parti del primo motivo di ricorso.
Questo Collegio non ritiene che tali doglianze possano essere condivise.
Quanto alle ragioni di insussistenza dei presupposti per la conversione del finanziamento in contributo a fondo perduto si è già detto ai paragrafi precedenti a cui va fatto rinvio per evitare inutili ripetizioni.
Non è poi ravvisabile il difetto di motivazione avendo IT compiutamente dato conto delle ragioni sulle quali si è fondato il diniego opposto all’istanza della ricorrente.
Quanto all’avvenuta introduzione di nuovi riferimenti alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 253833 del 4.7.2022 questa era già stata richiamata nella nota del 26.6.2023 ed il richiamo doveva intendersi effettuato all’intera Circolare. Inoltre, gli ulteriori specifici riferimenti contestati dalla ricorrente sono giustificati alla stregua di una più approfondita ricostruzione delle previsioni applicabili all’esito del contraddittorio instaurato con la ricorrente. Infine, essi ben si spiegano e risultano giustificati a fronte dell’avvenuta integrazione da parte della ricorrente dell’istanza presentata in sede di osservazioni inviate in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi.
8. Passando al secondo motivo di ricorso per mezzo dello stesso la ricorrente ha lamentato la violazione da parte di IT dell’art. 1 della L. 241/1990, in quanto IT non avrebbe riscontrato le richieste di chiarimenti formulate dalla ricorrente prima dell’avvenuta presentazione dell’istanza di conversione del 17.4.2023 e relative ai presupposti per accedere alla conversione del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto. Da tale inerzia di IT sarebbe scaturito un affidamento in capo alla ricorrente in ordine alla sussistenza dei presupposti per accedere a tale beneficio.
Neanche tali doglianze colgono nel segno, in quanto:
a monte dal punto di vista logico un affidamento del tipo di quello invocato dalla ricorrente presupponeva l’avvenuta presentazione dell’istanza di conversione;
in secondo luogo, per radicare un affidamento in capo alla ricorrente quanto alla spettanza dell’invocato beneficio sarebbe stata necessaria una condotta attiva di IT o comunque quantomeno un comportamento concludente della stessa che nel caso di specie non vi è stato; in effetti, in seguito alle richieste di chiarimenti (v. docc. prodotti dalla ricorrente in data 30.5.2024) e prima della presentazione dell’istanza predetta non vi è stata alcuna comunicazione da parte di IT dalla quale potesse insorgere il convincimento in capo alla ricorrente della spettanza del beneficio; in seguito all’avvenuta effettiva presentazione dell’istanza IT ha poi comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della stessa.
9. Infine, si arriva al terzo motivo di ricorso.
Con tale motivo è stata lamentata la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in quanto in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi da parte di IT la ricorrente avrebbe chiesto di valutare la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai benefici richiesti anche in relazione ad ulteriori investimenti effettuati dai soci persone fisiche. Tuttavia, IT si sarebbe limitata a respingere sic et simpliciter l’istanza della ricorrente senza effettuare una seconda comunicazione dei motivi ostativi in ordine a tale ultima richiesta.
Neppure tale censura coglie nel segno, poiché:
- in primo luogo, come dedotto da IT, si tratta di ulteriore istanza che è stata veicolata in maniera irrituale all’interno delle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi;
- in secondo luogo, nonostante tale condotta della ricorrente IT ha comunque puntualmente preso posizione sulla stessa, come chiaramente desumibile dal raffronto tra il contenuto della nota del 26.6.2023 ed il provvedimento finale del 29.2.2024, evidenziando le ragioni di sua non accoglibilità;
- in terzo luogo, l’assunto di fondo di parte ricorrente non è condivisibile, in quanto non è ragionevole ipotizzare che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza debba essere rinnovata per una seconda volta allorché il privato muti e/o integri in tutto o in parte la propria istanza in sede di osservazioni presentate in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990; un’interpretazione del tipo di quella proposta dalla ricorrente, oltre che ad essere distonica rispetto alla lettera della norma, si porrebbe in contrasto in contrasto con il divieto di aggravio del procedimento e con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto non consentirebbe la tempestiva definizione del procedimento; inoltre, essa finirebbe per risolversi un eccesso di tutela per il privato, il quale è stato già messo sufficientemente in condizione di contraddire per mezzo della comunicazione dei motivi ostativi.
10. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va respinto.
11. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO