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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 439 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.2.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ) e PA C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in
[...] C.F._2 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Antonio di Caprio, presso il cui studio in Napoli, viale Augusto n. 148, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentate e difese in giudizio, per C.F._4 mandato in atti, dall'avv. Luigi Amato, elettivamente domiciliate in
Napoli, via Stendhal n. 23, presso lo studio dell'avv. Giulio Gomez
d'Ayala;
Appellate
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
9/2019, pubblicata in data 3.1.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 13.2.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2002, ed PA il figlio evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, Pt_2
e , rispettivamente, sorelle del primo e zie CP_1 Controparte_2 del secondo, onde sentir: “a) accertare e dichiarare l'acquisto per destinazione del padre di famiglia o comunque per intervenuta usucapione, a seguito di pacifico ed ininterrotto possesso ultraventennale, in favore degli
1 immobili di essi attori, siti nel fabbricato in Casalnuovo, alla Via M. Troisi n.
2, ed a carico degli immobili di proprietà delle convenute, tutti come meglio descritti n premessa, di servitù consistenti nei diritti di accedere, con passaggio dall'androne e dalle scale interne, al ST di copertura del fabbricato e di usare dello stesso al fine di stendervi i panni, con paletti, fili metallici e tettoia in lamiera, nella consistenza in atto, nonché di usare di lavatoio, fontana e vasca di scarico site nell'androne, e di mantenere caldaia, lavatrice e scaldacqua ivi installati;
b) per l'effetto, ordinare alla
di astenersi dal compiere atti che turbano il pacifico CP_1 esercizio dei suddetti diritti e, segnatamente, di non allocare nell'androne del fabbricato suppellettili o cose che ostacolano il passaggio degli attori o il parcheggio del veicolo del;
c) condannare la convenuta PA
a rimuovere le opere abusivamente installate nella CP_1 esclusiva proprietà dell'attore , come innanzi descritte, PA provvedendo a sua cura e spese, al ripristino dei luoghi, oltre il ristoro dei danni a liquidarsi in separata sede;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
A sostegno della pretesa azionata, e Pt_1 Parte_2 esponevano: di essere proprietari, rispettivamente, il primo, in virtù di donazione (con atto per notar del 14.10.1978) dai propri Persona_1 genitori e , ed il secondo, per Parte_2 Controparte_3 compravendita del 23.7.2002, di due appartamenti a piano terra facenti parte del fabbricato sito in Casalnuovo, alla Via M. Troisi n. 2 (già Via
Arcora, I Traversa, n. 2), nonché comproprietari, con e CP_2
, del sottostante locale cantina meglio identificato in CP_1 atti;
che il piano terra del fabbricato era stato originariamente edificato dai coniugi e , che sin Parte_2 Controparte_3 dall'epoca di ultimazione dell'edificio avevano destinato il relativo ST di copertura allo sciorinamento dei panni, a tal fine installandovi appositi sostegni e fili metallici;
che detto ST di copertura era stato donato, con lo stesso atto notarile del 14.10.1978, alle germane e , che vi edificavano un CP_1 Controparte_2 ulteriore piano in sopraelevazione, con nuovo ST solare ultimato sin dall'anno 1979, sul quale nel 1980 costruivano due appartamenti;
che in seguito all'edificazione del primo piano, e gli PA altri aventi causa trasferivano sul nuovo ST di copertura l'uso di sciorinare i panni in maniera pacifica e senza interruzioni, al fine impiantando paletti con fili in ferro ed una tettoia in lamiera ed accedendo da scale interne all'androne, delle quali si PA sobbarcava i costi di costruzione e manutenzione, nonché i costi dei servizi di energia elettrica, acqua e varie;
che, inoltre, nell'androne principale, erano stati installati dai coniugi , a servizio degli Pt_1 appartamenti siti al piano terra, lavatoio, fontana e vasca di scarico, che gli attori avevano sempre usato, curandone manutenzione e spese,
e che, sin dal lontano 1978, erano state altresì installate prese e
2 tubazioni per allocarvi caldaia, scaldabagno e lavatrice al tempo ancora in loco;
che solo dal mese di dicembre 2002, essendo insorti constasti familiari, le convenute e CP_1 Controparte_2 lamentavano l'illiceità dell'uso esercitato dagli attori sull'androne, scale e ST di copertura;
che nei mesi recenti, CP_1 aveva iniziato a tenere condotte che impedivano l'agevole passaggio di persone nell'androne nonché il parcheggio del veicolo di PA
; che nell'esclusiva proprietà di quest'ultimo, la sorella
[...] CP_1 aveva abusivamente allocato un misuratore ed installato, in occasione di recenti lavori, vasche di scarico, tubazioni, pozzo nero e pozzetti di ispezione.
Radicata la lite, si costituivano tempestivamente in giudizio le convenute e , contestando l'avversa CP_1 Controparte_2 ricostruzione dei fatti, deducendo, in particolare: che il ST solare
(al pari della scala per accedervi e dell'androne) era stato donato alle convenute, nel 1978, dai propri genitori, con diritto di sopraelevazione e libero da pesi e vincoli;
che i genitori, con l'atto di donazione, si erano riservati l'usufrutto dei beni donati, abitandoli con il figlio fino al 1981 e con la figlia fino al 1994, anno di Pt_1 CP_1 estinzione dell'usufrutto per decesso del padre/dante causa, Parte_2
; che i lavori di sopraelevazione del solaio erano iniziati nel
[...]
1980, come da allegato contratto di appalto intercorso tra il compianto padre e la ditta Di Palo, e terminati nel 1984; che le convenute costruivano a proprie spese le scale di accesso al nuovo tetto, provvedendo alla loro manutenzione e impedendo a chiunque di accedervi, apponendovi sostegni e tettoia per lo sciorinamento dei panni ed accollandosi le spese di energia ed acqua;
che solo da qualche anno cercava di approfittare del solaio delle PA convenute, prima chiedendo di accedervi a carattere di cortesia e poi cercando di tramutare la tolleranza delle germane in un uso continuato;
che il lavabo, fonte e vasca nell'androne erano utilizzati e manutenuti solo dalle convenute;
che le vasche di scarico, le condotte, il pozzo nero, i pozzetti di ispezione ed il misuratore erano stati costruiti e sistemati in loco dal padre , secondo le Parte_2 regole del corretto smaltimento delle acque e delle norme igieniche, ed erano poi pervenuti alle donatarie secondo la destinazione del padre di famiglia, che, peraltro, ne predisponeva i futuri allacciamenti per le costruzioni da effettuarsi sui solai;
che solo da qualche anno PA
aveva installato un impianto di riscaldamento, con il passaggio
[...] delle condotte all'interno dello scantinato comune, nonché una caldaia e una lavatrice nell'androne, in palese violazione dei diritti delle germane e delle norme di sicurezza, oltre che occupato il ballatoio con suppellettili, materassi ed altri effetti personali.
3 Insistevano, pertanto, per il rigetto delle avverse pretese, contestualmente spiegando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere:
“la condanna degli attori alla rimozione di quanto abusivamente ed in violazione dell'art. 948 c.c. perpetrato nei confronti di esse convenute …”, chiedendo al tribunale di voler così provvedere: “a. Dichiari
[...]
e , le uniche ed esclusive proprietarie del solaio di CP_2 CP_1 copertura e della scala di accesso ed androne;
b. Condanni gli attori a liberare immediatamente 1'androne ed il ballatoio, occupato da caldaia ripostiglio e lavatrice ed altro;
c. Ordini agli attori, di cessare ogni turbativa sul legittimo diritto di proprietà e sui beni ricevuti in donazione;
d. Accolga la spiegata domanda riconvenzionale e dichiari la sistemazione del misuratore, vasche di scarico, tubazioni, pozzo nero e pozzetti di ispezioni, insistenti come sistemate dai donatari;
g. Condanni gli attori alle spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 22.6.2004, veniva accolta la domanda cautelare proposta in corso di causa dagli attori di “reintegro nel pacifico possesso delle servitù” di accesso - con passaggio dall'androne e dalle scale - al ST di copertura del fabbricato e di usare dello stesso per stendere il bucato.
Riunito il giudizio sul merito possessorio a quello petitorio, si proseguiva con una lunga istruttoria orale (interpello delle parti ed escussione dei testi addotti), all'esito della quale la lite veniva definita con sentenza n. 9/2019, pubblicata in data 3.1.2019, con cui il tribunale adito così statuiva: “
1. rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
2. accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute e - per l'effetto - condanna e PA
a rimuovere dall'androne dell'immobile sito in Parte_2
Casalnuovo, alla Via M. Troisi, n. 2 (già Via Arcora, I Traversa, n. 2): a)
l'impianto di riscaldamento, b) la caldaia e la lavatrice installate, c) nonché alla rimozione di tutte le suppellettili posizionate sul ballatoio della scala;
3. condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
e , che liquida in complessivi € 7.118,00 (di
[...] Controparte_2 cui€ 3.146,00 per il procedimento possessorio in corso di causa ed €
3.972,00 per il presente giudizio) per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore di parte convenuta, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 31.1.2020, proponevano appello e , Pt_1 Parte_2 essenzialmente lamentando, con quattro motivi di gravame, l'erronea, viziata e/o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, che aveva comportato, a loro dire, l'ingiusto rigetto delle domande attoree e l'altrettanto ingiusto accoglimento della riconvenzionale spiegata dalle convenute.
4 Chiedevano, pertanto, alla Corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di accogliere le conclusioni già rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiedevano disporsi C.T.U. al fine di accertare e verificare la sussistenza degli impianti abusivamente installati da
nell'unità di proprietà esclusiva di , CP_1 PA ed in particolare vasca per raccolta di acque nere, vasca di scarico, misuratore idrico, pozzetti di ispezione e relative tubazioni.
Con comparsa depositata in data 21.4.2020, si costituivano in giudizio le appellate e , concludendo per l'integrale CP_1 Controparte_2 rigetto dell'avverso gravame, inammissibile in rito per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, oltre che infondato nel merito, con spese del grado (da distrarre in favore del difensore antistatario) a carico degli appellanti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, nelle more assegnata al consigliere relatore dr.ssa Ada Meterangelis (in data
7.3.2023, per surroga della dr.ssa , all'udienza Controparte_4 cartolare del 13.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
I. In rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, che, in definitiva, hanno rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “gli artt. 342 e 4 34 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez.
Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite,
2022/n. 36481).
5 II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con i primi due articolati motivi di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, si lamenta che il tribunale avrebbe errato nel valutare il materiale probatorio acquisito, sì da pervenire all'ingiusto rigetto delle domande attoree di accertamento dell'avvenuta costituzione della servitù (di uso del ST ai fini dello sciorinio con passaggio dalle scale) per destinazione del padre di famiglia (in via principale) o per intervenuta usucapione (in via subordinata).
Assumono gli appellanti che il primo giudice non avrebbe adeguatamente vagliato l'attendibilità dei testi escussi, deducendo, in particolare, che avrebbe dovuto dare prevalenza alle dettagliate, coerenti e concordi deposizioni rese dai testi attorei, sigg.ri Tes_1
, (moglie del primo) e
[...] Testimone_2 Testimone_3
(rispettivamente escussi alle udienze del 29.9.2011, del 1.12.2016 e del 23.4.2013), tutti indifferenti, perché non legati alle parti da rapporti di parentela o altri interessi di natura economici.
Testi, a dire degli appellanti, sicuramente più attendibili di quelli addotti dalle convenute, sigg.ri e Testimone_4 Testimone_5
(escussi, rispettivamente, nel corso delle udienze
[...] dell'8.4.2013 e del 16.11.2010), che, legati da rapporti di parentela alle parti in causa (per essere il marito di ed il Tes_4 Controparte_2 marito di , altra sorella delle convenute, Tes_5 Persona_2 compiacente verso queste ultime), avevano reso dichiarazioni sotto più profili contrastanti.
Deducono, altresì, con riguardo al disposto rigetto della domanda di usucapione ultraventennale della servitù d'uso del ST, che il primo giudice avrebbe omesso di valutare alcuni rilevanti documenti allegati dagli attori e che avrebbe reso una decisione contraddittoria e illegittima per aver escluso la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione dei locali a mezzo dei quali gli attori asserivano di aver esercitato il passaggio e l'uso del ST, dando erroneamente risalto ad un mero diverbio intercorso tra le parti ed al carattere non esclusivo della disponibilità del solaio da parte degli stessi istanti.
Le censure sono tutte infondate.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, qualificata correttamente la domanda principale
(petitoria) come confessoria servitutis, con conseguente onere degli attori di provare la titolarità dello ius in re aliena, e richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in tema di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia e per usucapione ordinaria, così specificamente ne argomentava il rigetto:
<< […] Orbene, ai fini della decisione, è indispensabile verificare se
6 l'asservimento del ST solare sovrastante gli appartamenti di proprietà degli attori fosse o meno sussistente ab origine, prima della loro divisione e cessione e se nell'atto d'acquisto non emergesse una volontà contraria da parte dei danti causa al mantenimento della servitù come fino a quel momento esercitata.
Quest'ultima condizione può dirsi senz'altro realizzata nel caso in esame in quanto nel titolo di acquisto delle proprietà da parte dei soggetti in causa non viene fatta alcuna menzione né in positivo né in negativo alla servitù di sciorinio dei panni sul ST solare.
Per quanto riguarda invece la sussistenza ab origine della servitù, ossia prima della donazione, tale da rendere assolutamente irrilevante la sua modifica successiva alla sopraelevazione effettuata dalle convenute, si osserva quanto segue.
, amico di vecchia data del convenuto ed Testimone_1 PA inquilino dell'immobile di proprietà di dal 1980 al 1991, CP_1 escusso all'udienza del 29.09.2011, ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza. , marito della convenuta Testimone_4 Controparte_2 ha, invece, affermato solo che i suoceri e avevano la Controparte_2 disponibilità delle chiavi del ST e che non aveva PA accesso allo stesso (cfr. verbale dell'8/04/2013). Testimone_5 cognato delle parti in causa, non ha chiarito affatto da quanto tempo il andava a stendere i panni sul solaio “solo per piacere” (cfr. PA verbale del 29/09/2011).
Alcun apporto probatorio è stato fornito dai testi e Testimone_3 che sono divenute inquiline nello stabile in epoca successiva Testimone_2 alla donazione. si è, infatti, limitata a dichiarare di aver da Testimone_2 sempre visto fili metallici per lo sciorinio dei panni sul solaio, sin dal '57, quando andava a trovare la suocera (cfr. verbale dell'1/12/2016). Alla luce di un così lacunoso quadro probatorio, la condizione dell'asservimento del ST solare allo sciorinio dei panni prima della donazione da parte dei danti causa non può dirsi provata.
2.2. Va, quindi, esaminata la domanda, proposta in via subordinata dagli attori, di acquisto della servitù per usucapione. […] Il teste Tes_1 ha dichiarato di “aver visto personalmente il Caputo
[...] Pt_1 installare i sostegni ed i pali sulla nuova copertura” e che dal 1979 “il solaio era utilizzato da tutta la famiglia ” e di non essere a conoscenza di liti Pt_1 sul punto.
Il teste ha, invece, dichiarato di ricordare che “la Testimone_5 chiave per accedere alla sopraelevazione era appesa ad un chiodo fuori
l'abitazione dei miei suoceri, per cui tutti potevano prenderla” e che
“ andava a stendere i panni là sopra 'solo per piacere'”. PA
La teste inquilina dal 1998 al 2006 del fabbricato, Testimone_3 ha dichiarato che “tutti, non solo io, andavamo a stendere i panni, anche i signori e ; di aver ricevuto PA Parte_2
l'autorizzazione dalla signora;
di aver assistito ad una “lite tra Pt_1
e la moglie di originata dal fatto che era CP_1 PA stata chiusa la porta di accesso al terrazzo” (cfr. verbale del 23/04/2013).
7 , marito di ha dichiarato che “solo negli Testimone_4 CP_1 ultimi dieci anni è stato consentito talvolta a e di Pt_2 PA stendere i panni chiedendo il permesso;
anzi solo a ”; che “dopo la Pt_1 morte di mio suocero le chiavi erano possedute solo da e CP_2 CP_1 anche se il solaio restava aperto” e “che quando la porta era aperta la chiave era lasciata vicino alla stessa […]”.
La teste inquilina dal 1982 al 1992, ha dichiarato di aver Testimone_2 steso sempre i panni sul solaio quando ha abitato nello stabile e che, da frequentatrice della casa sin dal 1978, ha assistito qualche volta a delle
“piccole contestazioni sull'utilizzo dello sciorinio del vestiario tra i vari abitanti del fabbricato” (cfr. verbale dell'1/12/2016). Alla luce di un tale quadro probatorio non si può ritenere raggiunta con tranquillizzante certezza l'effettivo svolgimento di un'attività da parte degli attori corrispondente al possesso ad usucapionem della servitù di sciorinio dei panni sul ST solare di proprietà delle convenute, essendo rimasta incerta anche l'attribuibilità dell'installazione dei fili di ferro, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali sul punto.
Ed invero, seppure può dirsi provato che soprattutto il PA abbia avuto la disponibilità del solaio di copertura per lo sciorinio dei panni, non può essere messo in dubbio che le convenute abbiano spesso contestato tale utilizzo, escludendo la pacificità dell'attività svolta dall'attore, come risulta emergere dalle dichiarazioni rese proprio dai testi indicati da parte attrice e . Per la configurabilità del Testimone_3 Testimone_2 possesso ad usucapionem è, infatti, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cassazione civile, sez. II, 15/10/2014, n. 21853).
Sennonché, nel caso in esame è emerso che le convenute abbiano piuttosto per una mera “consuetudine familiare” acconsentito all'utilizzo del solaio da parte di tutti gli inquilini dello stabile per lo sciorinio dei panni, compresi gli attori che, quindi, non hanno mai avuto neppure il godimento esclusivo del terrazzo.
D'altronde lo strettissimo rapporto di parentela tra le parti in causa costituisce esso stesso, per giurisprudenza costante, circostanza che esclude rilievo presuntivo - ai fini della prova del possesso ad usucapionem - alla lunga durata dell'attività dedotta in giudizio (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 18/06/2018, n. 16006).
È noto in proposito che l'attività svolta su un bene per effetto di mera tolleranza, da parte di chi avrebbe la facoltà di impedirla, non può mai determinare, a favore di chi se ne avvale, una situazione di possesso tutelabile con le azioni petitorie o possessorie.
Ed invero, gli atti di tolleranza di cui all'art. 1144 cod. civ., implicando un elemento di transitorietà e di saltuarietà, comportano un godimento di
8 modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore. Essi traggono origine da rapporti di amicizia o di familiarità i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la
"permissio", conducono per converso ad escludere, nella valutazione "a posteriori", la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato.
Ne deriva che anche la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di sciorinio dei panni di parte attrice va rigettata>>.
Motivazione fondata sull'accurato, completo e condiviso esame del materiale probatorio complessivamente acquisito e, in particolare, sulla coerente lettura delle deposizioni rese da tutti i testi escussi, singolarmente valutate dal tribunale, che, con coerenti e logiche argomentazioni, minimamente scalfite dagli appellanti, escludeva che la prova orale espletata fosse idonea a fondare l'accoglimento della confessoria servitutis proposta dagli attori, al fine evidenziandone le carenze e contraddizioni.
Al riguardo, giova precisare che è consolidato il principio per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dall'analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n.
16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al
Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre (cfr. Cass. 21187/2019, in motivazione, nonché Cass. 9786/2022 e Cass. 2252/2024).
Si è altresì chiarito che: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla
9 quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. 4773/2015).
In tal modo ha operato il tribunale, basando la propria decisione sull'organico esame delle prove complessivamente acquisite, valutandone la coerenza, credibilità e rilevanza rispetto ai fatti oggetto del giudizio, restando così prive di pregio tutte le censure sollevate al riguardo dagli appellanti.
In particolare, quanto all'affermata inattendibilità dei testi addotti dalle convenute (sig.ri e , desunta Testimone_4 Testimone_5 dai vincoli familiari esistenti con le parti in causa, basti considerare che, per costante insegnamento giurisprudenziale, nell'ambito dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., se non esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma e ancor meno può ritenersi legittimo un aprioristico giudizio di non attendibilità del teste legate alla parte da affinità in linea collaterale (cfr., ex multis, Cass. 20802/2011, Cass.
17630/2010 e Cass. 98/2019).
A ciò si aggiunga, peraltro, che il testimone indicato dalle convenute, sig. oltre ad avere diretta conoscenza dei Testimone_5 luoghi, frequentati da oltre cinquanta anni, è cognato di tutte le parti, e dunque anche di;
né è stata provata dagli attori PA
l'esistenza di contrasti tali da minarne in qualche modo l'attendibilità.
Non può allora che ribadirsi, quanto all'invocata costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., che, come già rilevato dal tribunale, si è in presenza di un quadro probatorio lacunoso in ordine alla prova dell'asservimento del ST solare allo sciorinio dei panni prima della donazione (del 1978) effettuata dai coniugi in favore delle figlie Controparte_5 CP_1
e non risultando al fine decisiva la deposizione (peraltro CP_2 non priva di contraddizioni, come si dirà a breve) resa dal teste attoreo divenuta costante frequentatrice dei luoghi solo dal Testimone_2 giugno 1983, allorché, come dalla stessa riferito, prendeva in fitto
(unitamente al marito ) l'appartamento costruito in Testimone_1 sopraelevazione, di proprietà di . Controparte_2
È, altresì, esente da vizi la valutazione del tribunale in ordine all'assenza di adeguata prova di un possesso ad usucapionem dell'invocata servitù in capo agli attori/odierni appellanti, risultando le
10 deposizioni rese sul punto dagli stessi testi attorei tutt'altro che univoche, emergendo, altresì, da talune di esse, il carattere a titolo di mera cortesia dell'uso del ST (nonché del solaio e della scala per accedervi) per stendere il bucato (cfr. in particolare dichiarazioni rese da che precisava: “…fu dato il permesso dalla Testimone_3 sig.ra ”). Controparte_2
In aggiunta a quanto già rilevato nella sentenza gravata, si consideri che: i) (nata l'[...]), escussa sui capi articolari Testimone_2 dagli attori, dichiarava: “l'appartamento al primo piano fu realizzato dopo la morte del nonno (ovvero il comune dante causa delle parti, Parte_2
, padre dell'attore e nonno di nell'anno 1992 o
[...] Pt_1 Pt_2
1993”, mentre la morte del donante risale al 18.1.1994, e, interrogata sul capo 6, prima riferiva: “Preciso che sono a conoscenza perché frequento la casa fin dal 1978”, ma, poi, contraddittoriamente, rispondendo al capo 14, dichiarava: “Confermo, sicuramente dal 1974, che è l'anno in cui ho cominciato a frequentare l'immobile”; ii) la circostanza dell'assenza di litigiosità nell'utilizzo del terrazzo per stendere il bucato, riferita dal teste attoreo (“Sì, è Testimone_1 vero, che io sappia non vi sono state precedenti liti”), veniva contrastata
(oltre che dalle dichiarazioni rese dalla moglie anche) Testimone_2 dalle dichiarazioni rese dall'altro teste addotto dagli istanti,
[...]
(“… Ho assistito ad una lite tra la sig.ra e Tes_3 CP_1 la moglie del sig. originata dal fatto che era stata chiusa la PA porta di accesso al terrazzo”), che riferiva che lei stessa (come inquilina dell'appartamento di dal 1998) e tutti gli abitanti del CP_2 fabbricato, anche gli attori, andavano a stendere i panni, e di aver al fine ricevuto l'autorizzazione della signora . Pt_1
In tale già contraddittorio contesto probatorio, le dichiarazioni dei testi attorei risultano anche specificamente contrastate da quelle, sul punto concordi, rese dai testimoni indicati dalle convenute, ove si consideri, in particolare, che: i) , coniuge di (della Testimone_4 CP_1 cui attendibilità non può aprioristicamente dubitarsi, per quanto si è sopra detto), riferiva, sul capo 3: “Confermo che il figlio non Pt_1 aveva accesso al solaio”; sul capo 4: “Confermo, avevano l'accesso solo
e e talvolta gli inquilini andavano a stendere i CP_1 Controparte_2 panni”; sul capo 6 (“Vero che all'inizio della sistemazione non venne permesso neppure al sig. e di accedere al solaio, PA Pt_2 tanto meno per sciorinare i panni”) rispondeva: “Assolutamente no.
Confermo”; ii) del pari, riferiva, sul capo 4: Testimone_5
“E' vero, l'accesso veniva permesso sempre per piacere delle sig.re e ”, e sul capo 7: “Le sig.re e a titolo CP_2 CP_1 CP_2 CP_1 di cortesia permettevano l'accesso al sig. e alla sua sig. PA moglie, non ho mai visto perché non lo facevano salire”. Pt_2
11 Quanto poi alla contestata omessa valutazione dei documenti prodotti dagli appellanti, si osserva che la richiamata documentazione è in ogni caso priva di valenza decisiva e inidonea a superare il su indicato incerto e lacunoso quadro probatorio, ove si consideri che: 1) la fattura n. 135 datata 19.6.1982, peraltro non quietanzata, comprova solo l'esborso sostenuto per l'acquisto di granito grigio perla (non già che detto materiale fosse stato utilizzato da per il PA rifacimento delle scale di accesso al ST); 2) alcuna peculiare valenza può attribuirsi alla bolletta Enel del 31.7.1981, con indicazione dell'utenza in capo a , ben potendo PA riguardare l'illuminazione di parti dello stabile in uso anche a quest'ultimo (come l'androne, nel quale aveva diritto di Pt_1 parcheggiare l'auto; cfr. donazione del 1978); 3) ininfluente, ai fini di cui si discute, è il contratto per la fornitura di acqua al piano terra (ove insiste l'appartamento donato a ), peraltro analogo a quello Pt_1
(con decorrenza dal 24.2.1981) depositato dalla convenuta CP_1
.
[...]
In definitiva, dunque, all'esito del rinnovato esame delle risultanze istruttorie, si ritiene che il tribunale abbia correttamente argomentato il rigetto della domanda di usucapione della servitù di sciorinio dei panni con la considerazione che, stante il rapporto di stretta parentela esistente tra le parti in lite, la relazione di fatto pur in parte accertata tra ed il ST (per stendere il bucato) andasse PA considerata quale mero atto di tolleranza ex art. 1144 c.c., vieppiù avvalorato dalla circostanza - evidenziata dal primo giudice (ma erroneamente interpretata dagli appellanti, a dire dei quali la domanda di usucapione sarebbe stata disattesa sull'assunto che il rapporto con la res non fosse stato esclusivo) - che l'utilizzo del ST per lo sciorinio dei panni fosse consentito dalle germane , oltre che Pt_1 agli attori, anche a tutti gli inquilini dello stabile.
Al riguardo, giova rimarcare che: “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (così, in aggiunta a quelle già richiamate dal tribunale, Cass.
9661/2006 e Cass. 17880/2019).
12 Ribadita, dunque, l'esistenza di un'attività svolta sul ST per mera tolleranza ex art. 1144 c.c., resta assorbita l'ulteriore censura degli appellanti che (adducendo l'irrilevanza di contestazioni solo verbali) deducono la necessità di proporre azioni giudiziarie per l'interruzione del termine utile all'usucapione.
Per la stessa ragione resta assorbito anche l'ulteriore profilo di doglianza, con cui gli appellanti, nel contestare la regolamentazione delle spese del giudizio possessorio (poste a loro carico), lamentano che il rigetto della domanda di spoglio era viziato per non aver il tribunale contenuto l'indagine all'anno antecedente la proposizione dell'azione, dovendosi qui ribadire che, anche per l'ultimo anno precedente la proposizione dello spoglio, si configurano meri atti di tolleranza con riguardo alla relazione di fatto intercorsa tra gli attori ed il ST solare, e che la disponibilità della cosa per tolleranza dell'avente diritto non comporta alcun effetto giuridico in capo all'utente e non è nemmeno suscettibile di tutela possessoria (Cass.
5746/1987).
A ciò si aggiunga, per completezza, che in ogni caso: “Ai fini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra il ricorrente ed il fondo che si assume servente non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell'anno precedente al preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare l'intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo.
La regola, posta dall'art. 1066 c.c., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell'anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifestazioni di detta relazione nell'anno precedente al preteso spoglio” (Cass. 16956/2002).
Correttamente, dunque, il tribunale rilevava che: “Il rigetto delle su esposte domande (petitorie) preposte dagli attori determina la revoca dell'ordinanza emessa, in sede di giudizio possessorio, ai sensi dell'art. 704 cod. proc. civ., destinata ad essere assorbita nella presente sentenza”, di poi ponendo, a carico degli attori soccombenti, anche le spese del procedimento possessorio dagli stessi instaurato in corso di causa.
§. Con il terzo motivo di doglianza, si contesta il rigetto della domanda attorea di rimozione delle vasche di scarico, tubazioni, pozzo nero e pozzetti di ispezione abusivamente installati da CP_1 nella proprietà esclusiva di , assumendo al fine gli PA appellanti che il tribunale, da un lato, aveva omesso di considerare che la presenza di detti impianti e la loro destinazione a servizio esclusivo
13 degli immobili delle convenute costituivano circostanze incontestate, e che, dall'altro, non aveva correttamente valutato le risultanze della prova orale espletata e la riproduzione fotografica dei luoghi con annotazione a margine degli impianti e dei locali interessati.
Il motivo è infondato.
Giova ritrascrivere i passi contestati della sentenza gravata, ove si legge: <<
4. Va, infine, rigettata anche la domanda proposta dall'attore nei confronti di in ordine alla rimozione di PA CP_1 opere abusivamente installate nella sua proprietà, per difetto di prova.
Ed invero, la domanda formulata in maniera del tutto generica, non essendo individuato con precisione il luogo in cui la convenuta avrebbe installato
“vasche di scarico, tubazioni, pozzo nero e pozzetti di ispezione”, non risulta essere stata specificata neppure in corso di causa con le memorie ex art. 184 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile.
La genericità dell'allegazione posta a fondamento della domanda de qua non
è risultata colmata neppure dalla prova orale svoltasi su altrettanto generici capi di prova, né dalle fotografie versate in atti dagli attori prive di data e non riconosciute dai testi escussi, né tantomeno da una c.t.u. che sarebbe stata sul punto del tutto esplorativa>>.
Il decisum va confermato.
La genericità della domanda di rimozione trova conferma nell'atto di citazione, con cui gli istanti si limitavano a dedurre: “13. Nella esclusiva proprietà del , la sorella ha abusivamente allocato PA CP_1 un misuratore e pure installato in occasione di recenti lavori, vasche di scarico, tubazioni, pozzo nero e pozzetti di ispezione, la cui presenza crea tra
l'altro pericoli e disagi anche alle persone;
…”, senza minimamente specificare dove sarebbero stati allocati gli impianti, né ovviare a tale genericità in corso di causa nel rispetto dei termini di rito per le preclusioni assertive, nulla chiarendosi anche nelle memorie ex art. 184 c.p.c.
A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto dedotto con l'atto di gravame, l'apposizione abusiva degli anzidetti impianti veniva espressamente contestata dalle germane convenute che, sin dall'atto della costituzione in giudizio (cfr. punto 7 della comparsa di costituzione e risposta), assumevano, in contrario, che alla relativa installazione aveva provveduto il compianto padre/donante, comune dante causa, , in vista della futura soprelevazione Parte_2 degli immobili da parte delle figlie e come CP_1 CP_2 comprovato dalla predisposizione dei futuri allacciamenti per le costruzioni da effettuarsi sui solai (circostanze confermate dai testi e che trovano conforto nell'allegato contratto di Tes_5 Tes_4 appalto del 28.3.1980, intercorso tra , che si era Parte_2 riservato l'usufrutto dell'immobile, e la ditta Antonio Di Palo).
Né appaiono decisive in senso contrario le dichiarazioni rese dai testi addotti dagli attori, vieppiù ove si consideri che Tes_3
14 riferiva di aver abitato nello stabile dal 1998 al 2006, quindi Tes_3 in data successiva all'atto di donazione del 1978 e alla realizzazione degli immobili delle sorelle . Pt_1
Peraltro, la stessa teste nel rispondere al capo 17 delle Tes_3 memorie istruttorie attoree, pur confermando di aver visto la vasca di scarico nel 1998 (“Posso dire che dal 1998 ho visto che già c'era la vasca di scarico”), nulla riferiva in ordine all'epoca e all'autore della costruzione. E l'altra teste, escussa all'udienza del Testimone_2
1.12.2016, pur dichiarando: “Sì, si tratta degli scarichi che vengono da sopra, quindi dall'appartamento della Sig. nel giardino di proprietà CP_1 di ”, di poi riferiva: “Non so dire chi si sia occupato della PA ristrutturazione dell'appartamento al primo piano”.
Di converso, si rileva che il teste di parte convenuta,
[...]
escusso all'udienza del 29.9.2011, dichiarava: Testimone_5
<Vasca di scarico, condotta, pozzo nero, pozzetti di ispezione furono costruiti e sistemati dal donante , predisponendo anche i Parte_2 futuri allacciamenti. Gli impianti elettrici ed idraulici furono correttamente installati dal compianto e quelli dei piani superiori dalle Parte_2 proprietarie e . CP_2 CP_1
Correttamente, infine, il tribunale riteneva ininfluenti gli allegati rilievi fotografici, privi di data certa (e pertanto inidonei ad individuare con certezza l'epoca di realizzazione degli impianti) e neanche riconosciuti dai testi escussi, legittimamente rigettando, alla luce del riscontrato deficit assertivo e probatorio, la richiesta attorea di
CTU (“al fine di accertare e verificare la sussistenza degli impianti abusivamente installati dalla convenuta ”), riproposta nel CP_1 presente giudizio di gravame e che va (nuovamente) disattesa perché all'evidenza esplorativa.
§. Con il quarto ed ultimo motivo di doglianza, gli appellanti denunciano l'ingiusto rigetto della domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù consistente nel diritto degli attori di mantenere, nell'androne di proprietà esclusiva delle convenute, il lavatoio, fontana e vasca di scarico, nonché caldaia, scaldabagno e lavatrice, e, di conseguenza, l'erroneo accoglimento della speculare domanda riconvenzionale proposta dalle germane convenute, volta alla rimozione di tali opere a tutela della loro proprietà.
Contestano, in particolare, al tribunale di aver reso una decisione: i) fondata sull'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
ii) viziata da ultrapetizione, avendo le convenute, al capo b delle conclusioni della comparsa di costituzione, richiesto la sola rimozione della caldaia e della lavatrice, non anche dell'impianto di riscaldamento e delle relative condotte di passaggio all'interno dello scantinato;
iii) resa, con riguardo a dette condotte, in violazione
15 dell'art. 1102 c.c., stante la natura comune dello scantinato e l'omessa deduzione e prova del carattere pregiudizievole delle anzidette condotte per gli altri comunisti.
Il motivo è infondato.
Si premette che il tribunale, qualificata la riconvenzionale delle convenute quale negatoria servitutis, dopo averne indicato le finalità e il regime probatorio (pagg. 13-14), rilevava: <<…le convenute hanno pienamente assolto l'onere probatorio sulle stesse gravante in ordine alla loro legittimazione attiva, avendo versato agli atti il titolo di proprietà, più volte richiamato, e, peraltro, mai messo in discussione dagli attori, nel quale emerge chiaramente la loro proprietà esclusiva dell'androne e della scala del fabbricato “per accedere alla futura sopraelevazione” (cfr. atto notarile di donazione del 30/10/1978). A fronte di tale prova incombeva sull'attore la prova dell'acquisto di una servitù apparente per possesso PA continuato e pacifico per almeno vent'anni, dovendosi altrimenti presumere libera da pesi e vincoli la piena proprietà. Orbene, anche in relazione all'allegata servitù non si ritiene assolto l'onere, gravante sugli attori, di provare tutti i rigorosi requisiti richiesti dalla legge - già richiamati in relazione alla servitù di sciorinio dei panni sul ST solare - perché si possa ritenere integrato il possesso ad usucapionem del diritto reale limitato invocato. Non risultano, infatti, a tal fine sufficienti le generiche dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice, dovendosi ritenere anche per tali opere e impianti realizzatasi una mera accondiscendenza da parte delle sorelle , uniche titolari della proprietà dell'androne per l'accesso Pt_1 al terrazzo (v. l'atto di donazione versato in atti del 1978) in considerazione dello strettissimo vincolo familiare.
Ne deriva che, cessata tale tolleranza da parte delle , va Pt_3 Pt_1 riconosciuto in capo alle stesse il diritto di tutela della loro proprietà esclusiva con eliminazione delle opere realizzate dal e PA consistenti precisamente in: un impianto di riscaldamento, con il passaggio delle condotte all'interno dello scantinato comune;
una caldaia;
una lavatrice, come confermato anche dai testi e Testimone_5 Tes_4
.
[...]
Decisione che va qui confermata, perché fondata sul condiviso esame di tutte le risultanze istruttorie acquisite (inidonee all'accoglimento dell'invocata pronuncia di accertamento dell'usucapione della servitù di mantenere, nell'androne di proprietà esclusiva delle convenute, le opere ivi allocate), oltre che minimamente scalfita dalle fumose obiezioni degli appellanti, che errano (anche) nel ritenere sussistente un vizio di ultrapetizione, univocamente smentito dal chiaro tenore della comparsa di costituzione in prime cure, con cui le convenute espressamente denunciavano l'abusiva installazione (anche) dell'impianto di riscaldamento (cfr. pagg.
4-5 della comparsa, punto sub 9), spiegando specifica riconvenzionale al fine di ottenere la condanna degli attori alla rimozione di quanto abusivamente ed in violazione dell'art. 948 perpetrato nei confronti delle comparenti, e
16 dunque a liberare immediatamente l'androne ed il ballatoio, occupato da caldaia ripostiglio e lavatrice ed altro, ordinando loro di cessare ogni turbativa sul legittimo diritto di proprietà e sui beni ricevuti in donazione (cfr. conclusioni rassegnate a pagg. 5-6).
Né sussiste la denunciata violazione dell'art. 1102 c.c., ove si consideri che il tribunale, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, si limitava a condannare gli attori a rimuovere, dall'androne dell'immobile sito in Casalnuovo, alla Via M. Troisi, n. 2
(già Via Arcora, I Traversa, n. 2), di proprietà esclusiva delle convenute: a) l'impianto di riscaldamento (cfr. capo 2, sub a del dispositivo), dando semplicemente atto, in motivazione, che le relative condotte (destinate, per ammissione degli stessi attori, ad alimentare quell'impianto) passavano all'interno dello scantinato comune (cfr. pag. 15 della sentenza gravata), senza in tal modo incidere sui diritti dei comunisti sull'anzidetto bene in comunione, risultando l'impartito ordine di rimozione dell'impianto funzionale alla tutela della proprietà esclusiva delle sorelle . Pt_1
Sulla scorta di quanto precede, l'appello va, dunque, rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Amato, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 439
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Nola n. 9/2019, pubblicata in data 3.1.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e , in solido, al PA Parte_2 pagamento, in favore delle appellate e CP_1 CP_2
, delle spese del grado, che si liquidano in complessivi €
[...]
5.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA
17 come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Amato, dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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