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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1818/2024, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 13-6-1969, res. a Follonica in via Calabria n. 14 rappresentato e difeso dall'Avv. Diletta Fivizzani;
congiuntamente a
(C.F. , nata a [...] il [...], res. a Follonica in CP_1 CodiceFiscale_2 via Cassarello 111, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Nunzi;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
20.03.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi formalmente la revoca dell'assegno di mantenimento disposta con sentenza di divorzio n. 3 del
15/1/2015 in favore del figlio e della sig.ra , con effetto a partire dal giorno Per_1 CP_1
01/11/2024, considerando pertanto quale ultima rata percepita quella di Ottobre 2024.
Hanno dedotto, in sintesi, l'intervenuto mutamento delle condizioni personali ed economiche: (i) del figlio oggi diciannovenne ed assunto a far data dal 8.10.2024 con contratto a tempo Per_1
indeterminato come operaio generico dalla Ditta Soft Soluzioni di arredo Srls, corr. in Follonica,
pagina 1 di 2 dunque economicamente autosufficiente (cfr. doc. n. 4 ricorso); (ii) della sig.ra per avere CP_1 quest'ultima contratto nuovo matrimonio nel mese di maggio dell'anno 2023, dando atto che la contribuzione in di lei favore a carico dell' d'accordo la si è già interrotta. Pt_1 CP_1
Sulla scorta di tali premesse, hanno dato atto che sussistono giustificati motivi per far decadere ogni obbligo di contribuzione economica a carico del sig. in favore del figlio e dell'ex Pt_1 Per_1
moglie, chiedendo dunque in via congiunta la modifica delle condizioni in essere e dunque la revoca dell'assegno di mantenimento disposta con sentenza di divorzio n. 3 del 15/1/2015 in favore del figlio e della sig.ra , con effetto a partire dal giorno 01/11/2024, considerando pertanto Per_1 CP_1
quale ultima rata percepita quella di Ottobre 2024.
La sottoscrizione di tali accordi risulta effettuata ad opera di entrambe le parti, nonché del figlio di Per_1
proprio PU (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato).
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 18.03.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti, disponendo formalmente la revoca dell'assegno di mantenimento disposta con sentenza di divorzio n. 3 del 15/1/2015 in favore di e della sig.ra Persona_2 CP_1
, con effetto a partire dal giorno 01/11/2024, considerando pertanto quale ultima rata percepita
[...] quella di Ottobre 2024;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1818/2024, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 13-6-1969, res. a Follonica in via Calabria n. 14 rappresentato e difeso dall'Avv. Diletta Fivizzani;
congiuntamente a
(C.F. , nata a [...] il [...], res. a Follonica in CP_1 CodiceFiscale_2 via Cassarello 111, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Nunzi;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
20.03.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi formalmente la revoca dell'assegno di mantenimento disposta con sentenza di divorzio n. 3 del
15/1/2015 in favore del figlio e della sig.ra , con effetto a partire dal giorno Per_1 CP_1
01/11/2024, considerando pertanto quale ultima rata percepita quella di Ottobre 2024.
Hanno dedotto, in sintesi, l'intervenuto mutamento delle condizioni personali ed economiche: (i) del figlio oggi diciannovenne ed assunto a far data dal 8.10.2024 con contratto a tempo Per_1
indeterminato come operaio generico dalla Ditta Soft Soluzioni di arredo Srls, corr. in Follonica,
pagina 1 di 2 dunque economicamente autosufficiente (cfr. doc. n. 4 ricorso); (ii) della sig.ra per avere CP_1 quest'ultima contratto nuovo matrimonio nel mese di maggio dell'anno 2023, dando atto che la contribuzione in di lei favore a carico dell' d'accordo la si è già interrotta. Pt_1 CP_1
Sulla scorta di tali premesse, hanno dato atto che sussistono giustificati motivi per far decadere ogni obbligo di contribuzione economica a carico del sig. in favore del figlio e dell'ex Pt_1 Per_1
moglie, chiedendo dunque in via congiunta la modifica delle condizioni in essere e dunque la revoca dell'assegno di mantenimento disposta con sentenza di divorzio n. 3 del 15/1/2015 in favore del figlio e della sig.ra , con effetto a partire dal giorno 01/11/2024, considerando pertanto Per_1 CP_1
quale ultima rata percepita quella di Ottobre 2024.
La sottoscrizione di tali accordi risulta effettuata ad opera di entrambe le parti, nonché del figlio di Per_1
proprio PU (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato).
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 18.03.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti, disponendo formalmente la revoca dell'assegno di mantenimento disposta con sentenza di divorzio n. 3 del 15/1/2015 in favore di e della sig.ra Persona_2 CP_1
, con effetto a partire dal giorno 01/11/2024, considerando pertanto quale ultima rata percepita
[...] quella di Ottobre 2024;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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