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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2197/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13526/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391250208032010 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20030/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Resistente_1 S.R.L. e del COMUNE DI NAPOLI, l'intimazione ad adempiere n. 20250002391250208032010 del 13/05/2025 notificata il 01/07/2025
a titolo di TARI 2015.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi, numerati e sintetizzati da questa Corte: 1) carenza di legittimazione passiva, in quanto assegnatario dell'immobile a decorrere dal 12/05/2022; 2) omessa notifica di atti pregressi e conseguente decorso del termine di prescrizione;
3) inidoneità delle copie di notifica eventualmente esibite.
Sulla base di tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «1. Accogliere il presente ricorso con ogni conseguenza di legge e dichiarare nulla l'intimazione ad adempiere n. 20250002391250208032010 e non dovute le somme in essa contenute;
2. Condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari».
Si è costituito il Comune di Napoli, il quale deduce l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per l'anno
2015 a mezzo raccomandata a/r in data 12/01/2021; contesta dunque i motivi del ricorso, e chiede volersi rigettare il medesimo, con vittoria di spese.
Non si è costituita NOV, ancorché regolarmente intimata a mezzo PEC in data 14.7.2025.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base della assoluta carenza di attribuzione dell'ente impositore che ha emesso l'intimazione impugnata, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'atto di cui è causa, rappresentato da una intimazione di pagamento, è stato emesso e sottoscritto dalla società IA S.p.A., e per essa dal Sig. Nominativo_1, la cui funzione, ruolo e poteri, peraltro, risultano non precisati.
Dalle premesse dello stesso atto opposto si apprende, tuttavia, che la società di progetto Resistente_1
s.r.l. era subentrata a titolo originario alla IA S.p.A. nella posizione dell'aggiudicatario, divenendo Concessionario;
e difatti Resistente_1 s.r.l. stipulava con il Comune di Napoli il "contratto di concessione" per le entrate comunali in data 5.6.2023, rep. 86720.
L'atto impugnato, invece, pur riportando una intestazione bicefala – già di per sé illegittima, in quanto idonea a confondere, come avvenuto nella fattispecie, il soggetto passivo -, risulta emesso – atteso che così è espressamente indicato (anche se solo) in sede di firma – da IA S.p.A..
Tale società, tuttavia, in seguito al subentro nella concessione a titolo originario di Resistente_1 s.r.l. deve ritenersi assolutamente priva di qualsivoglia potere impositivo e legittimazione attiva, a nulla rilevando l'" ACCORDO DI SERVIZI" sottoscritto tra le due società in data 7 agosto 2024, evocato a giustificazione dello svolgimento del procedimento accertativo da parte di IA S.p.A.; difatti, una funzione delicata e di rilievo costituzionale quale quella impositiva, che si concretizza nel prelievo di ricchezza invito domino dal privato all'ente, non può certamente essere oggetto di libero ed incondizionato trasferimento tra soggetti privati a mezzo di un contratto cui resta estraneo il concedente Comune.
Pertanto, per quanto qui rileva l'atto impugnato è assolutamente privo di efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a IA S.p.A., essendo unico Concessionario dei tributi del Comune di Napoli,
a titolo originario − come, con valenza confessoria, dichiarato da IA nella stessa premessa dell'atto impugnato − una diversa società (Resistente_1 s.r.l.) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7−ter, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell'art.21−septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza assoluta di attribuzione della IA S.p.A. che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art. 7−ter, comma 2, è rilevabile "d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e [dà] diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito".
Il ricorso deve dunque essere accolto.
La relativa novità della decisione adottata dalla Corte giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria di Napoli, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il giudice Tommaso Maglione
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13526/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391250208032010 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20030/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Resistente_1 S.R.L. e del COMUNE DI NAPOLI, l'intimazione ad adempiere n. 20250002391250208032010 del 13/05/2025 notificata il 01/07/2025
a titolo di TARI 2015.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi, numerati e sintetizzati da questa Corte: 1) carenza di legittimazione passiva, in quanto assegnatario dell'immobile a decorrere dal 12/05/2022; 2) omessa notifica di atti pregressi e conseguente decorso del termine di prescrizione;
3) inidoneità delle copie di notifica eventualmente esibite.
Sulla base di tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «1. Accogliere il presente ricorso con ogni conseguenza di legge e dichiarare nulla l'intimazione ad adempiere n. 20250002391250208032010 e non dovute le somme in essa contenute;
2. Condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari».
Si è costituito il Comune di Napoli, il quale deduce l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per l'anno
2015 a mezzo raccomandata a/r in data 12/01/2021; contesta dunque i motivi del ricorso, e chiede volersi rigettare il medesimo, con vittoria di spese.
Non si è costituita NOV, ancorché regolarmente intimata a mezzo PEC in data 14.7.2025.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base della assoluta carenza di attribuzione dell'ente impositore che ha emesso l'intimazione impugnata, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'atto di cui è causa, rappresentato da una intimazione di pagamento, è stato emesso e sottoscritto dalla società IA S.p.A., e per essa dal Sig. Nominativo_1, la cui funzione, ruolo e poteri, peraltro, risultano non precisati.
Dalle premesse dello stesso atto opposto si apprende, tuttavia, che la società di progetto Resistente_1
s.r.l. era subentrata a titolo originario alla IA S.p.A. nella posizione dell'aggiudicatario, divenendo Concessionario;
e difatti Resistente_1 s.r.l. stipulava con il Comune di Napoli il "contratto di concessione" per le entrate comunali in data 5.6.2023, rep. 86720.
L'atto impugnato, invece, pur riportando una intestazione bicefala – già di per sé illegittima, in quanto idonea a confondere, come avvenuto nella fattispecie, il soggetto passivo -, risulta emesso – atteso che così è espressamente indicato (anche se solo) in sede di firma – da IA S.p.A..
Tale società, tuttavia, in seguito al subentro nella concessione a titolo originario di Resistente_1 s.r.l. deve ritenersi assolutamente priva di qualsivoglia potere impositivo e legittimazione attiva, a nulla rilevando l'" ACCORDO DI SERVIZI" sottoscritto tra le due società in data 7 agosto 2024, evocato a giustificazione dello svolgimento del procedimento accertativo da parte di IA S.p.A.; difatti, una funzione delicata e di rilievo costituzionale quale quella impositiva, che si concretizza nel prelievo di ricchezza invito domino dal privato all'ente, non può certamente essere oggetto di libero ed incondizionato trasferimento tra soggetti privati a mezzo di un contratto cui resta estraneo il concedente Comune.
Pertanto, per quanto qui rileva l'atto impugnato è assolutamente privo di efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a IA S.p.A., essendo unico Concessionario dei tributi del Comune di Napoli,
a titolo originario − come, con valenza confessoria, dichiarato da IA nella stessa premessa dell'atto impugnato − una diversa società (Resistente_1 s.r.l.) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7−ter, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell'art.21−septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza assoluta di attribuzione della IA S.p.A. che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art. 7−ter, comma 2, è rilevabile "d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e [dà] diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito".
Il ricorso deve dunque essere accolto.
La relativa novità della decisione adottata dalla Corte giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria di Napoli, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il giudice Tommaso Maglione