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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5076/2024 R.G.V.G. promosso da
, nata a [...] il [...] (Avv. CORONA Parte_1
ROSARIA);
e
, nato a [...] il [...] (Avv. Persona_1
CORONA ROSARIA); con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni Pubblico Ministero: nulla oppone.
OSSERVA
Con ricorso congiunto, depositato in data 11/11/2024, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori nato Persona_2
1 in Palermo in data 19/09/2024 e nato a Palermo in [...] Persona_3
24.12.2024, fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“1. I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna con attribuzione al genitore collocatario, ossia la madre, sig.ra , del potere di Parte_1 esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale esclusivamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. I sigg.ri reciprocamente, prestano il proprio consenso al Parte_2 rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e dei figli minori e Per_2
; Per_3
3. I sigg.ri convengono che il sig. verserà Parte_2 Persona_1
alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1
e la somma di euro 300,00 mensili, somma che dovrà Per_2 Per_3 essere aggiornata, annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. In ordine alle spese straordinarie, per le quali ci si riporta al Protocollo adottato da Codesto Tribunale, sostenute nell'interesse dei figli minori, si conviene che rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
5. I sigg. convengono che ciascuno di essi farà autonoma Parte_2 domanda al fine di percepire l'assegno unico per i figli minori e ciascuno percepirà la propria quota nella misura del 50%;
6. Con riferimento al regime di incontri, si conviene che il sig.
[...] potrà avere contatti telefonici giornalieri con i figli minori e potrà Per_1
tenere con sé i minori due giorni alla settimana da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi di ciascun genitore e gli impegni scolastici dei minori ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 in caso di disaccordo, si concorda altresì, che il sig. terrà con sé i minori con Persona_1 cadenza alternata, il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera con facoltà di pernottamento. Per quanto concerne le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate si conviene che verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
2 Per il periodo estivo si conviene che il sig. terrà con sé i Persona_1
minori per due settimane anche consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto, da comunicare entro il mese di giugno;
7. Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, conseguentemente nessuna disposizione viene presa al riguardo;
8. I sigg.ri dichiarano di avere regolato tra loro i rapporti Parte_2
pregressi e di non avere nient'altro a pretendere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Si conviene che le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate a far data dalla sottoscrizione” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 11/11/2024).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della prole.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
11/11/2024, intervenuto fra e in Parte_1 Persona_1 ordine al regime di affidamento e di mantenimento figli minori Persona_2
nato in [...] in data [...] e nato a
[...] Persona_3
Palermo in data 24.12.2024.
Nulla sulla spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5076/2024 R.G.V.G. promosso da
, nata a [...] il [...] (Avv. CORONA Parte_1
ROSARIA);
e
, nato a [...] il [...] (Avv. Persona_1
CORONA ROSARIA); con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni Pubblico Ministero: nulla oppone.
OSSERVA
Con ricorso congiunto, depositato in data 11/11/2024, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori nato Persona_2
1 in Palermo in data 19/09/2024 e nato a Palermo in [...] Persona_3
24.12.2024, fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“1. I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna con attribuzione al genitore collocatario, ossia la madre, sig.ra , del potere di Parte_1 esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale esclusivamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. I sigg.ri reciprocamente, prestano il proprio consenso al Parte_2 rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e dei figli minori e Per_2
; Per_3
3. I sigg.ri convengono che il sig. verserà Parte_2 Persona_1
alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1
e la somma di euro 300,00 mensili, somma che dovrà Per_2 Per_3 essere aggiornata, annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. In ordine alle spese straordinarie, per le quali ci si riporta al Protocollo adottato da Codesto Tribunale, sostenute nell'interesse dei figli minori, si conviene che rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
5. I sigg. convengono che ciascuno di essi farà autonoma Parte_2 domanda al fine di percepire l'assegno unico per i figli minori e ciascuno percepirà la propria quota nella misura del 50%;
6. Con riferimento al regime di incontri, si conviene che il sig.
[...] potrà avere contatti telefonici giornalieri con i figli minori e potrà Per_1
tenere con sé i minori due giorni alla settimana da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi di ciascun genitore e gli impegni scolastici dei minori ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 in caso di disaccordo, si concorda altresì, che il sig. terrà con sé i minori con Persona_1 cadenza alternata, il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera con facoltà di pernottamento. Per quanto concerne le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate si conviene che verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
2 Per il periodo estivo si conviene che il sig. terrà con sé i Persona_1
minori per due settimane anche consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto, da comunicare entro il mese di giugno;
7. Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, conseguentemente nessuna disposizione viene presa al riguardo;
8. I sigg.ri dichiarano di avere regolato tra loro i rapporti Parte_2
pregressi e di non avere nient'altro a pretendere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Si conviene che le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate a far data dalla sottoscrizione” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 11/11/2024).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della prole.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
11/11/2024, intervenuto fra e in Parte_1 Persona_1 ordine al regime di affidamento e di mantenimento figli minori Persona_2
nato in [...] in data [...] e nato a
[...] Persona_3
Palermo in data 24.12.2024.
Nulla sulla spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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