TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.2.2025 richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1759/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Capoluongo;
RICORRENTE Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 452/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE L'opponente sostiene la mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendo stata ingiunta una somma maggiore di quella richiesta, rilevando altresì un errore di calcolo. Rileva infine che non erano state esperite le procedure di mediazione e/o negoziazione assistita. Costituendosi in giudizio, l'opposto concorda sull'errore contenuto nel provvedimento monitorio e insiste per il riconoscimento degli interessi maturati ex D. Lgs. 231/2002. Evidenzia che le procedure di mediazione e conciliazione assistita non sono obbligatorie nelle cause di lavoro. Nelle more del giudizio all'udienza del 19.2.2025 il Giudice formulava una proposta di conciliazione. Le parti aderivano a tale proposta e parte opponente corrispondeva all'opposto gli importi in essa indicati.
1 Pertanto, la causa veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali entrambe le parti concordavano per la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione ritualmente adempiuta da parte opponente, la quale rinunciava al giudizio di opposizione mentre parte opposta accettava la rinuncia non opponendosi alla revoca del titolo monitorio opposto. Le parti, infine, concordavano anche sulla compensazione integrale delle spese di lite, salvo quanto corrisposto e pattuito in esecuzione dell'accordo conciliativo. Ne deriva, pertanto, che, avendo le parti definito la controversia tra loro insorta con soddisfazione delle pretese dell'opposto, attore sostanziale nel procedimento monitorio, la materia del contendere è cessata in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018, nonché in ordine alle conseguenze del sopraggiunto accordo stragiudiziale Cass. 16341/2009, 10483/2023). Peraltro, essendo state presentate conclusioni congiunte anche in ordine alle spese di lite, nulla dovrà disporsi a tale proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 452/2024;
3) Nulla per le spese. Così deciso in Ancona, il 26.2.2025 all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.2.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
2
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.2.2025 richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1759/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Capoluongo;
RICORRENTE Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 452/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE L'opponente sostiene la mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendo stata ingiunta una somma maggiore di quella richiesta, rilevando altresì un errore di calcolo. Rileva infine che non erano state esperite le procedure di mediazione e/o negoziazione assistita. Costituendosi in giudizio, l'opposto concorda sull'errore contenuto nel provvedimento monitorio e insiste per il riconoscimento degli interessi maturati ex D. Lgs. 231/2002. Evidenzia che le procedure di mediazione e conciliazione assistita non sono obbligatorie nelle cause di lavoro. Nelle more del giudizio all'udienza del 19.2.2025 il Giudice formulava una proposta di conciliazione. Le parti aderivano a tale proposta e parte opponente corrispondeva all'opposto gli importi in essa indicati.
1 Pertanto, la causa veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali entrambe le parti concordavano per la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione ritualmente adempiuta da parte opponente, la quale rinunciava al giudizio di opposizione mentre parte opposta accettava la rinuncia non opponendosi alla revoca del titolo monitorio opposto. Le parti, infine, concordavano anche sulla compensazione integrale delle spese di lite, salvo quanto corrisposto e pattuito in esecuzione dell'accordo conciliativo. Ne deriva, pertanto, che, avendo le parti definito la controversia tra loro insorta con soddisfazione delle pretese dell'opposto, attore sostanziale nel procedimento monitorio, la materia del contendere è cessata in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018, nonché in ordine alle conseguenze del sopraggiunto accordo stragiudiziale Cass. 16341/2009, 10483/2023). Peraltro, essendo state presentate conclusioni congiunte anche in ordine alle spese di lite, nulla dovrà disporsi a tale proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 452/2024;
3) Nulla per le spese. Così deciso in Ancona, il 26.2.2025 all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.2.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
2