Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2791 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo,
Provvedendo con riferimento all'udienza del 16/04/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc,
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate,
- per parte ricorrente dall'Avv. GRAMMATICO ROSARIO il quale ha insistito in ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso dichiarando di non condividere le conclusioni del nominato consulente d'ufficio; preso atto che è stata depositata la disposta consulenza tecnica d'ufficio,
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791 /2024 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. GRAMMATICO ROSARIO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_2 P.IVA_1 CP_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 1373/2024 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'assegno mensile riconoscendo un grado di invalidità pari al 62%.
Eccependo il “difetto di motivazione sulla gravità delle patologie”, la “incongruenza nella valutazione del deterioramento cognitivo”, la “valutazione superficiale dell'artrite reumatoide”, la
“incoerenza tra la valutazione del danno psicologico e fisico”, la “possibile applicazione errata della metodologia di calcolo”, la “limitata considerazione delle conseguenze funzionali quotidiane” la “sottovalutazione degli esiti chirurgici per insufficienza venosa”, parte ricorrente ha chiesto all'intestata di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti sanitari per la CP_3
concessione dell'assegno di invalidità civile.
Costituitosi in giudizio l eccepiva la “inammissibilità della domanda di accertamento del CP_2
diritto/condanna alla prestazione” e la mancanza di specificità dei motivi di contestazione”; chiedeva pertanto il rigetto della domanda e “in ogni caso tenere conto del frazionamento dei giudizi in sede di regolamentazione delle spese di lite”
Il giudizio è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il tribunale, poiché parte ricorrente depositava documentazione medica sopravvenuta astrattamente idonea a configurare un aggravamento delle già accertate patologie, disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliare del giudice dopo aver accertato che parte ricorrente è affetta da “Artrite reumatoide e poliartrosi - Deterioramento cognitivo (in trattamento depakin chrono 500 mg- quetiapina cpr-C ognizant flaconcino) - Insufficienza venosa arti inferiori - Esiti di intervento di safenectomia arto inferiore dx”, a seguito dell'esame della documentazione medica in atti e dell'esame del periziando, procedendo alla valutazione delle singole patologie documentate, dopo aver precisato “che ci troviamo di fronte ad infermità plurime coesistenti, cioè siamo di fronte ad infermità che interessano organi od apparati funzionalmente distinti tra di loro. Per i danni coesistenti, si terrà conto della formula di Balthazard” ha concluso il proprio elaborato affermando che “le infermità presentate dalla signora presentano una percentuale di Parte_1
invalidità del 75 %” riconoscendole pertanto il “diritto all'assegno mensile di assistenza ex art.13
L.118/1971”.
Quanto alla decorrenza l'ausiliare del giudice la individuava nel “1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda presentata 25/09/2023 quindi dal 01/10/2023 in quanto queste patologie erano presenti già a quell'epoca”.
Tali conclusioni pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed elaborate all'esito dell'esame obiettivo di parte resistente, sono state solo genericamente contestate da parte resistente la quale non ha tuttavia proposto osservazioni alla relazione regolarmente trasmessagli né specificato le ragioni della mancata condivisione delle formulate conclusioni, con la conseguenza che deve essere disposto l'accoglimento della domanda limitatamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario atteso che inammissibile è la domanda volta all'accertamento del diritto essendo quest'ultimo subordinato a requisiti socio economici il cui accertamento non è ontologicamente compatibile con la natura del presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano (non risultando in atti elementi utili ai fini della valutazione sul punto del pur eccepito “frazionamento dei giudizi”) tenuto conto del valore della controversia, applicato il DM 55/2014 come integrato dal DM 37/2018, in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
- accoglie la domanda proposta da e dichiara che la stessa presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_2
della ricorrente delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate CP_2
in entrambe le fasi del procedimento e liquidate con separati decreti in atti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo