CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
D.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 803/2017 R. G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Oratorio della Pace n. 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sciacca (C.F.: ), da cui è rappresentato e C.F._2
difeso giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via La P.IVA_2
Farina n. 263 (Palazzo Geraci), rappresentata e difesa dall' Avv. Giancarlo Niutta del ruolo professionale legale (PEC: ; Email_2
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
n. 1012/2017 pubblicata in data 6 aprile 2017, pronunciata nella causa iscritta al N.
5912/2015 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
*************
Alla udienza “virtuale” di precisazione delle conclusioni del 27 gennaio 2025 la Corte ha deciso la causa, previa lettura del dispositivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante: “1)Voglia la Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza oggetto del presente giudizio perché infondata, ingiusta ed illegittima per i motivi meglio esposti nella superiore narrativa. 2)Per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. relativamente alla ordinanza impugnata;
3) per l'effetto dichiarare nulla, Pt_1 annullare o con qualunque idonea statuizione privare di efficacia l'ordinanza impugnata;
4) con vittoria di spese e compensi della presente procedura”.
Per l'appellata: “ 1)Preliminarmente ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento in questione e per l'effetto rigettare le domande attoree;
2) rigettare l'appello perché inattendibile in fatto ed inammissibile in diritto;
3) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 novembre 2017 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti dell' , la sentenza indicata Controparte_1 in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente, confermando l'ordinanza ingiunzione N. 47 dell' 1 ottobre 2015.
L' appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra chiedendone la integrale riforma.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto della impugnazione.
Con ordinanza del 30/11-05/12/2018 la Corte ha dichiarato insussistenti i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. rinviando per precisazione delle conclusioni alla udienza del 06/04/2020.
Dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, la Corte ha assegnato termine ex art. 429 comma 2 c.p.c. sino al 30 dicembre 2024 rimettendo le parti per la decisione alla udienza virtuale del 27 gennaio 2025.
Indi, stante le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
************************
L'appellante ha dedotto due distinti motivi di gravame.
Col primo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Messina ha fondato la decisione sull'art. 35 D.P.R. 633 del 1972 che, in quanto norma di carattere speciale con finalità tributarie, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica.
2 Ed invero il Celi, all'atto della notifica della ordinanza impugnata, non era più legale rappresentante e quindi obbligato solidale della società in quanto ne aveva Parte_2
ceduto le quote già in data 20 settembre 2010 ed era cessato dalla carica di amministratore con atto del 15 aprile 2011, trascritto presso la Camera di Commercio di
Messina in data 06/05/2011 (atto di appello, pag. 2, rigo 14 e segg.).
La fattispecie de qua, secondo la prospettazione offerta dall'appellante, non è disciplinata dal D.P.R. 633/1972, norma di evidente natura e finalità tributaria, bensì semplicemente dall'art. 2470 Cod. Civ. che prevede l'obbligo di trascrizione presso la Camera di
Commercio competente di tutte le vicende societarie entro il termine di 30 giorni dalla verificazione delle stesse.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Decidente ha evidenziato che “..se è vero che l'autorità che procede all'ispezione è tenuta a verificare ed identificare il soggetto persona fisica o giuridica o ente che può essere chiamato a rivestire i panni dell'obbligato al pagamento delle sanzioni amministrative a seguito di un illecito amministrativo riscontrato e sanzionato, è pur vero che, qualora, nel caso che ci occupa, le autorità avessero preso visione, alla data dell'ispezione, della visura camerale ai fini dell'accertamento del soggetto che rivestiva la carica di amministratore della società, non avrebbero riscontrato la variazione oggi eccepita da parte ricorrente non essendosi ancora prodotto l'effetto dell'atto”.
Al riguardo, secondo la tesi difensiva sostenuta dall'appellante, non è opportuno, né tantomeno importante, chiedersi quando gli Ufficiali di P.G. avrebbero dovuto effettuare i controlli necessari ad accertare la posizione dell'odierno appellante, bensì accertare il momento in cui il provvedimento entra nella sfera conoscitiva del soggetto interessato e questo momento non può che essere dato dalla ricezione della notifica, che porta a ritenere compiuto il provvedimento emanato (atto di appello, pag. 5, rigo 7 e seguenti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati.
Questo il disposto dell'art. 35 D.P.R. 633/1972 commi 2 e 3: “Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, e il domicilio fiscale
e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno
3 la rappresentanza;
….d) il tipo e l'oggetto dell'attività ed il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture
e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire autonomamente;
comma 3: In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale, essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione”.
La suddetta norma, che il decidente ha posto a base della pronunzia oggi impugnata, rubricata: “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, è però norma che riguarda i rapporti di carattere fiscale tra il contribuente ed il fisco, insuscettibile di applicazione analogica alla fattispecie che ci occupa, in cui la responsabilità dell'amministratore di società per le violazioni di carattere amministrativo sanzionate ai sensi della Legge 689/81 richiedono l'accertamento sul piano sostanziale della sussistenza dei poteri di gestione in capo a chi è chiamato a rispondere delle violazioni contestate.
Nel caso in esame, infatti, al momento della effettuazione dell'ispezione (20/04/2011) il era già cessato dalla carica di Amministratore, giusta atto del 15/04/2011 trascritto Pt_1
in data 06/05/2011.
Inoltre, dalla visura camerale agli atti risulta che alla data del 15/04/2011 amministratore unico non era bensì . Pt_1 Controparte_3
La disciplina codicistica delle società a r.l. non contiene una specifica disposizione circa la durata in carica, rieleggibilità, cessazione e sostituzione degli amministratori, talchè è necessario applicare analogicamente altre disposizioni codicistiche, in particolare l'art. 2385 Cod. Civ., rubricato: “Cessazione degli amministratori” che così testualmente recita:
“L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio
d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto
4 immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”.
Nel caso de quo, l'immediata efficacia della cessazione dalla carica ha comportato per il il venir meno dei poteri rappresentativi e gestori inerenti la carica di amministratore. Pt_1
L'odierno appellante, pertanto, non aveva alcun potere di evitare la violazione riscontrata dagli agenti accertatori in data 20/04/2011 con la conseguenza che nessun rimprovero può allo stesso muoversi, né a titolo di dolo, né a titolo di colpa.
Al riguardo, infatti, l'art. 3 della Legge 689/81 prescrive che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione odo omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Affinchè possa muoversi un rimprovero quanto meno a titolo di colpa al è necessario Pt_1
che questi al momento della riscontrata violazione fosse in condizione di poter incidere sulla violazione medesima, o in forma attiva (circostanza questa non dimostrata) ovvero in forma omissiva, la quale ultima però postulava il potere proprio dell'amministratore di incidere sulla concreta attività gestionale.
Né può essere invocato, a sostegno della tesi fatta propria dal Giudicante, l'art. 2193
C.C. secondo cui “i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”.
Tale norma, infatti, riguarda gli effetti della iscrizione nel registro delle imprese solo ai fini della tutela dell'affidamento dei terzi nei rapporti negoziali. L'applicazione della norma alle sanzioni amministrative finirebbe col configurare una responsabilità oggettiva legata esclusivamente ad aspetti formali, in contrasto con la previsione di cui all'art. 6 della
Legge 689/1981.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per accogliere l'appello con conseguente annullamento della ordinanza – ingiunzione, come fra l'altro già statuito in seno ad un precedente intercorso tra le medesime parti in contesa avente il medesimo oggetto,
5 iscritto al N. 821/2017 e deciso con sentenza n. 399/2018 con cui questa Corte ha accolto il gravame annullando l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, ai sensi del D.M.
13/08/2022, n. 147, con applicazione della media tra i valori minimi e medi, ponendosi il valore della causa (€ 2.014,00) nella fascia del relativo scaglione più prossima ai valori minimi, vengono così liquidate: quanto al primo grado, in € 1.915,00 di cui € 319,00 per fase di studio, € 319,00 per fase introduttiva, € 638,50 per trattazione ed € 638,50 per fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed Iva come per legge se dovuti;
quanto al presente grado, in € 2.186,50 di cui € 402,00 per fase di studio, € 402,00 per fase introduttiva, € 744,00 per trattazione ed € 638,50 per fase decisionale, oltre R.S.F. (15
%), CPA ed Iva come per legge se dovuti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa iscritta Parte_1 al R.G.N. 803/2017 in materia di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza - ingiunzione n. 47 dell' 1 ottobre 2015;
2) condanna l' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147 e tenuto conto del valore della controversia (€ 2.014,00), liquida nei valori minimi, quanto al primo grado, in complessivi € 1.278,00 di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge e rimborso del C.U.; quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.458,00 di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
426,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge e rimborso del C.U.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio da remoto del 27 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
6 (dr. Umberto RUBERA) (dr. Augusto SABATINI)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
D.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 803/2017 R. G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Oratorio della Pace n. 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sciacca (C.F.: ), da cui è rappresentato e C.F._2
difeso giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via La P.IVA_2
Farina n. 263 (Palazzo Geraci), rappresentata e difesa dall' Avv. Giancarlo Niutta del ruolo professionale legale (PEC: ; Email_2
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
n. 1012/2017 pubblicata in data 6 aprile 2017, pronunciata nella causa iscritta al N.
5912/2015 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
*************
Alla udienza “virtuale” di precisazione delle conclusioni del 27 gennaio 2025 la Corte ha deciso la causa, previa lettura del dispositivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante: “1)Voglia la Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza oggetto del presente giudizio perché infondata, ingiusta ed illegittima per i motivi meglio esposti nella superiore narrativa. 2)Per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. relativamente alla ordinanza impugnata;
3) per l'effetto dichiarare nulla, Pt_1 annullare o con qualunque idonea statuizione privare di efficacia l'ordinanza impugnata;
4) con vittoria di spese e compensi della presente procedura”.
Per l'appellata: “ 1)Preliminarmente ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento in questione e per l'effetto rigettare le domande attoree;
2) rigettare l'appello perché inattendibile in fatto ed inammissibile in diritto;
3) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 novembre 2017 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti dell' , la sentenza indicata Controparte_1 in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente, confermando l'ordinanza ingiunzione N. 47 dell' 1 ottobre 2015.
L' appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra chiedendone la integrale riforma.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto della impugnazione.
Con ordinanza del 30/11-05/12/2018 la Corte ha dichiarato insussistenti i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. rinviando per precisazione delle conclusioni alla udienza del 06/04/2020.
Dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, la Corte ha assegnato termine ex art. 429 comma 2 c.p.c. sino al 30 dicembre 2024 rimettendo le parti per la decisione alla udienza virtuale del 27 gennaio 2025.
Indi, stante le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
************************
L'appellante ha dedotto due distinti motivi di gravame.
Col primo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Messina ha fondato la decisione sull'art. 35 D.P.R. 633 del 1972 che, in quanto norma di carattere speciale con finalità tributarie, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica.
2 Ed invero il Celi, all'atto della notifica della ordinanza impugnata, non era più legale rappresentante e quindi obbligato solidale della società in quanto ne aveva Parte_2
ceduto le quote già in data 20 settembre 2010 ed era cessato dalla carica di amministratore con atto del 15 aprile 2011, trascritto presso la Camera di Commercio di
Messina in data 06/05/2011 (atto di appello, pag. 2, rigo 14 e segg.).
La fattispecie de qua, secondo la prospettazione offerta dall'appellante, non è disciplinata dal D.P.R. 633/1972, norma di evidente natura e finalità tributaria, bensì semplicemente dall'art. 2470 Cod. Civ. che prevede l'obbligo di trascrizione presso la Camera di
Commercio competente di tutte le vicende societarie entro il termine di 30 giorni dalla verificazione delle stesse.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Decidente ha evidenziato che “..se è vero che l'autorità che procede all'ispezione è tenuta a verificare ed identificare il soggetto persona fisica o giuridica o ente che può essere chiamato a rivestire i panni dell'obbligato al pagamento delle sanzioni amministrative a seguito di un illecito amministrativo riscontrato e sanzionato, è pur vero che, qualora, nel caso che ci occupa, le autorità avessero preso visione, alla data dell'ispezione, della visura camerale ai fini dell'accertamento del soggetto che rivestiva la carica di amministratore della società, non avrebbero riscontrato la variazione oggi eccepita da parte ricorrente non essendosi ancora prodotto l'effetto dell'atto”.
Al riguardo, secondo la tesi difensiva sostenuta dall'appellante, non è opportuno, né tantomeno importante, chiedersi quando gli Ufficiali di P.G. avrebbero dovuto effettuare i controlli necessari ad accertare la posizione dell'odierno appellante, bensì accertare il momento in cui il provvedimento entra nella sfera conoscitiva del soggetto interessato e questo momento non può che essere dato dalla ricezione della notifica, che porta a ritenere compiuto il provvedimento emanato (atto di appello, pag. 5, rigo 7 e seguenti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati.
Questo il disposto dell'art. 35 D.P.R. 633/1972 commi 2 e 3: “Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, e il domicilio fiscale
e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno
3 la rappresentanza;
….d) il tipo e l'oggetto dell'attività ed il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture
e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire autonomamente;
comma 3: In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale, essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione”.
La suddetta norma, che il decidente ha posto a base della pronunzia oggi impugnata, rubricata: “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, è però norma che riguarda i rapporti di carattere fiscale tra il contribuente ed il fisco, insuscettibile di applicazione analogica alla fattispecie che ci occupa, in cui la responsabilità dell'amministratore di società per le violazioni di carattere amministrativo sanzionate ai sensi della Legge 689/81 richiedono l'accertamento sul piano sostanziale della sussistenza dei poteri di gestione in capo a chi è chiamato a rispondere delle violazioni contestate.
Nel caso in esame, infatti, al momento della effettuazione dell'ispezione (20/04/2011) il era già cessato dalla carica di Amministratore, giusta atto del 15/04/2011 trascritto Pt_1
in data 06/05/2011.
Inoltre, dalla visura camerale agli atti risulta che alla data del 15/04/2011 amministratore unico non era bensì . Pt_1 Controparte_3
La disciplina codicistica delle società a r.l. non contiene una specifica disposizione circa la durata in carica, rieleggibilità, cessazione e sostituzione degli amministratori, talchè è necessario applicare analogicamente altre disposizioni codicistiche, in particolare l'art. 2385 Cod. Civ., rubricato: “Cessazione degli amministratori” che così testualmente recita:
“L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio
d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto
4 immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”.
Nel caso de quo, l'immediata efficacia della cessazione dalla carica ha comportato per il il venir meno dei poteri rappresentativi e gestori inerenti la carica di amministratore. Pt_1
L'odierno appellante, pertanto, non aveva alcun potere di evitare la violazione riscontrata dagli agenti accertatori in data 20/04/2011 con la conseguenza che nessun rimprovero può allo stesso muoversi, né a titolo di dolo, né a titolo di colpa.
Al riguardo, infatti, l'art. 3 della Legge 689/81 prescrive che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione odo omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Affinchè possa muoversi un rimprovero quanto meno a titolo di colpa al è necessario Pt_1
che questi al momento della riscontrata violazione fosse in condizione di poter incidere sulla violazione medesima, o in forma attiva (circostanza questa non dimostrata) ovvero in forma omissiva, la quale ultima però postulava il potere proprio dell'amministratore di incidere sulla concreta attività gestionale.
Né può essere invocato, a sostegno della tesi fatta propria dal Giudicante, l'art. 2193
C.C. secondo cui “i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”.
Tale norma, infatti, riguarda gli effetti della iscrizione nel registro delle imprese solo ai fini della tutela dell'affidamento dei terzi nei rapporti negoziali. L'applicazione della norma alle sanzioni amministrative finirebbe col configurare una responsabilità oggettiva legata esclusivamente ad aspetti formali, in contrasto con la previsione di cui all'art. 6 della
Legge 689/1981.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per accogliere l'appello con conseguente annullamento della ordinanza – ingiunzione, come fra l'altro già statuito in seno ad un precedente intercorso tra le medesime parti in contesa avente il medesimo oggetto,
5 iscritto al N. 821/2017 e deciso con sentenza n. 399/2018 con cui questa Corte ha accolto il gravame annullando l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, ai sensi del D.M.
13/08/2022, n. 147, con applicazione della media tra i valori minimi e medi, ponendosi il valore della causa (€ 2.014,00) nella fascia del relativo scaglione più prossima ai valori minimi, vengono così liquidate: quanto al primo grado, in € 1.915,00 di cui € 319,00 per fase di studio, € 319,00 per fase introduttiva, € 638,50 per trattazione ed € 638,50 per fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed Iva come per legge se dovuti;
quanto al presente grado, in € 2.186,50 di cui € 402,00 per fase di studio, € 402,00 per fase introduttiva, € 744,00 per trattazione ed € 638,50 per fase decisionale, oltre R.S.F. (15
%), CPA ed Iva come per legge se dovuti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa iscritta Parte_1 al R.G.N. 803/2017 in materia di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza - ingiunzione n. 47 dell' 1 ottobre 2015;
2) condanna l' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147 e tenuto conto del valore della controversia (€ 2.014,00), liquida nei valori minimi, quanto al primo grado, in complessivi € 1.278,00 di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge e rimborso del C.U.; quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.458,00 di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
426,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge e rimborso del C.U.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio da remoto del 27 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
6 (dr. Umberto RUBERA) (dr. Augusto SABATINI)
7