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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2023
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3013/2023
Oggi 12 giugno 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese ex art. 281 sexies c.p.c.
Il procuratore di parte attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:
preliminarmente: - rigettare qualunque istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito: - revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 1057/23 del 23.10.23 nel procedimento R.G. n. 2216/23 – dott. Michele Stagno) per tutti i motivi esposti in atti e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;
in via istruttoria: - si fa altresì espressa riserva di formulare istanze istruttorie ed ulteriormente produrre e dedurre;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA ed IVA e distrazione delle elencate voci di spesa in favore del sottoscritto difensore.”
Il procuratore di parte convenuta opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: rigettare tutte le domande avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi mancata conferma, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo opposto, accertare il credito dell'esponente condannando, per l'effetto, il Sig. CP_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta al relativo pagamento.
[...]
pagina 1 di 8 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio ed applicazione, ove ritenuto, dell'art. 96 c.p.c. attesa l'assoluta infondatezza dell'altrui opposizione.”
Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3013/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DELILLO VINCENZO
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_2 P.IVA_1
DOMENICO FULVIO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1057/23 emesso da questo Tribunale nei suoi confronti, quale titolare pagina 3 di 8 di impresa individuale, per il pagamento, in favore di dell'importo di € CP_2
20.072,23, di cui alle fatture n. 14.415/00 del 15 ottobre 2022, scaduta il 30 novembre 2022 di
Euro 6.053,81, n. 15.271/00 del 31 ottobre 2022, scaduta il 30 novembre 2022 di Euro
7.356,77 e n.. 16.187/00 del 15 novembre 2022, scaduta il 31 dicembre 2022 di Euro
6.661,65, emesse per la vendita della merce (materiali edili) ivi indicata;
l'opponente contestava la sussistenza del suddetto credito, allegando che tutta la merce indicata nei documenti di trasporto prodotti in sede monitoria mai era stata ordinata dall'opponente, né da questi ritirata;
che infatti i suddetti documenti erano stati sottoscritti da tale , Persona_1
che non aveva alcun rapporto con l'impresa individuale dell'opponente, impresa che non aveva peraltro alcun dipendente;
il aggiungeva altresì che nel periodo di riferimento Per_1
delle fatture azionate era completamente inabile al lavoro, a causa di un gravissimo incidente stradale che, dopo averlo tenuto tra la vita e la morte in coma per due settimane, lo aveva costretto successivamente ad un lunghissimo ricovero ospedaliero (in quattro nosocomi diversi) per un periodo quasi ininterrotto dal 26.07.22 al 07.02.23; l'opponente concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto opposto.
La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto opposto, allegando: che nessuna contestazione era mai stata sollevata dal sino alla proposta opposizione, nonostante il ricevimento delle tre CP_1
fatture elettroniche regolarmente emesse da (per le quali veniva richiesta esibizione ex CP_2
art. 210 c.p.c. delle relative scritture contabili) e dei successivi reiterati solleciti di pagamento;
che sicuramente il anche qualora avesse subito il sinistro e periodi di ricovero CP_1
ospedaliero allegati, in data 23.09.2022 era sicuramente in grado di occuparsi dei propri affari, tanto da inviare al Sig. , dipendente , una serie di messaggi telefonici Parte_1 CP_2 con cui rappresentava al predetto l'avvio, di lì a n. 10 (dieci) giorni circa, di una serie Pt_1
di cantieri;
che, contrariamente a quanto asserito da controparte, il Sig. la Persona_1
cui firma è riportata in calce ai DDT già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo era persona di fiducia del Sig. e come tale aveva sempre speso il nome della sua Ditta;
che, anzi, CP_1
la merce di cui al ddt in data 10.11.2022 era stata ritirata presso la sede della convenuta dal alla presenza del Per_1 CP_1
pagina 4 di 8 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'attore di copia dei registri IVA del periodo di riferimento delle fatture sopra indicate e assunzione di prove testimoniali.
Ciò premesso, rileva quanto segue:
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come risulta dalla copia dei registri IVA prodotti dall'opponente (anche se in semplice copia) le fatture emesse da per la vendita della merce ivi indicata sono state regolarmente CP_2
registrate nel registro IVA acquisiti dall'opponente e mai contestate prima della proposta opposizione;
come più volte ribadito dalla Suprema Corte “Pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ.” (v. Corte Cass. n. 3383 del 18/02/2005 e n. 32935 del 20/12/2018).
E' quindi smentita dalla suddetta registrazione l'allegata inesistenza fra le parti del rapporto contrattuale di compravendita della merce di cui alle suddette fatture.
Come rilevato dall'opponente dai ddt dimessi la merce risulta essere stata ritirata presso la stessa sede di , per conto dell'impresa individuale del (alla quale i ddt sono CP_2 CP_1
stati intestati) da tale (“trasporto a cura del destinatario”) che li ha Persona_1
sottoscritti (ddt emessi fra il 4.10.2022 e il 12.11.2022, v. doc. 4 fascicolo monitorio).
L'assunto del secondo il quale tale persona non avrebbe avuto con lui alcun rapporto CP_1
di collaborazione, o che comunque non sarebbe stata da lui incaricata, o che nel periodo in cui pagina 5 di 8 gli acquisti sono stati effettuati egli non avrebbe lavorato, per aver subito a luglio 2022 un grave incidente stradale e non avendo altri collaboratori o dipendenti, è smentito dalle testimonianze assunte.
I testi indotti (dipendenti di ) hanno infatti confermato che il era cliente di CP_2 CP_1
; il teste , tecnico commerciale, ha confermato di aver “conosciuto CP_2 Testimone_1 [...]
nell'ambito del rapporto lavorativo” e di aver da questi ricevuto in data 29.09.2022 CP_1
un messaggio telefonico (doc. 3 parte convenuta) in cui il primo, a seguito di un preventivo inviato da , ha risposto al “Già visto nella email, grazie. Dovranno iniziare il CP_2 Tes_1
lavoro fra 10 gg. circa i miei uomini, perciò ci sentiamo.” (“E' vero;
avevo salvato il contatto del fra i miei contatti di lavoro e confermo che sul mio telefono ho ricevuto nella data CP_1
indicata il messaggio di cui al documento 3 che mi viene esibito”) e dichiarato che in data 10 novembre 2022, presso il punto vendita di San Silvestro di Curtatone (MN), il CP_2 Tes_2
in sedia a rotelle, si è presentato assieme al , acquistando la merce di cui al ddt in pari Per_1
data, merce ritirata materialmente dal , che ha sottoscritto il documento di trasporto, Per_1
come precisato dal teste , che gestisce il suddetto punto vendita, e che ha Testimone_3
dichiarato: “Sul cap. 2) E' vero, ero presente anch'io in negozio, conoscevo entrambi di vista.
Ricordo che il era in carrozzina. Sul cap. 3) E' vero, si trattava di materiale che è CP_1 presente in negozio, non c'era bisogno di andare in magazzino. La ferramenta si trova nello stesso ambiente in cui c'è l'ufficio dove vengono compilati i DDT, che nel caso è stato firmato dal , ma l'intestazione è stata indicata dal nel senso che l'addetto Per_1 CP_1 chiede a chi deve essere intestato il documento e il era presente, quindi la merce l'ha CP_1
chiesta lui. Preciso che il non è cliente di o perlomeno non ha posizione aperta Per_1 CP_2
presso come cliente (cliente registrato con conto aperto presso ).” CP_2 CP_2
Il fatto che il dopo l'incidente del luglio 2022, utilizzasse una carozzina, è stato CP_1
confermato anche dalla figlia, , indotta a prova contraria, che, pur non essendo Parte_2
a conoscenza delle specifiche circostanze di prova, ha dichiarato: “Nulla so ma preciso che in quei giorni era appena uscito dall'ospedale e non poteva uscire di casa. Ad del Giudice R.: da quando è uscito dall'ospedale mio padre ha utilizzato una carrozzina, che aveva a disposizione.”
pagina 6 di 8 Può quindi ritenersi dimostrato che il sia in realtà persona che collabora con l'impresa Per_1
del e che questi, pur avendo subito un incidente e diversi ricoveri ospedalieri, abbia CP_1
comunque continuato a svolgere attività d'impresa (come peraltro si evince anche dalla testimonianza della figli , la quale ha dichiarato “Non lavoro con mio padre, ho solo Pt_2
tenuto le fatture e la contabilità quando lui era impossibilitato, in quanto ricoverato in ospedale, dopo un incidente che è accaduto nel luglio 2022, sino a dicembre 2022. Intendo dire che tenevo io i contatti con la commercialista e quando me lo chiedeva predisponevo io le fatture di vendita.”), servendosi di collaboratori per continuare a gestire cantieri e lavorazioni
(e della figlia per continuare ad emettere fatture anche in tale periodo), nonché provvedendovi direttamente (come dimostra il messaggio telefonico e il fatto che lo stesso si sia recato personalmente presso il punto vendita , nel novembre 2022, per acquistare materiali, CP_2
unitamente al , anche se in sedia a rotelle). Per_1
Tutti gli elementi di prova forniti dalla convenuta (e in assenza di dimostrazione contraria da parte dell'opponente) confermano l'avvenuta conclusione fra le parti dei contratti di compravendita di cui alle fatture debitamente registrate come fatture di acquisto dall'opponente nella propria contabilità, l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture e il conseguente obbligo dell'attore di versare il corrispettivo ivi indicato.
L'opposizione deve essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, relativo a credito certo, liquido ed esigibile.
Parte opponente deve condannarsi alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, che vengono liquidate come richiesto (in misura conforme ai criteri di cui al DM 55/14).
Le infondate difese dell'attore, che ha negato l'esistenza dei rapporti contrattuali con la convenuta unicamente sulla base della sottoscrizione dei ddt da parte di altro soggetto, in completa mala fede, stante l'esito dell'istruttoria, integrano altresì i presupposti per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° c. c.p.c.
Va precisato, in conformità all'orientamento di legittimità e a quello consolidato nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, che la disposizione non richiede la prova pagina 7 di 8 dell'elemento oggettivo del danno subito dal convenuto, previsto negli altri commi dell'articolo.
Valutati la gravità della condotta di parte opponente, il necessario espletamento dell'attività istruttoria, con conseguente allungamento dei tempi del processo e conseguente pregiudizio subito dalla convenuta, nonché il fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria in una frazione o un multiplo delle spese di lite, con l'unico limite della ragionevolezza (v. Corte Cass. n. 17902 del 04/07/2019), nel caso il danno può essere quindi riconosciuto in importo pari al 50% (circa) di quanto liquidato a titolo di compenso professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 1057/23 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore di parte convenuta, che liquida in € 2.500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 12/06/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 8 di 8
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3013/2023
Oggi 12 giugno 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese ex art. 281 sexies c.p.c.
Il procuratore di parte attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:
preliminarmente: - rigettare qualunque istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito: - revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 1057/23 del 23.10.23 nel procedimento R.G. n. 2216/23 – dott. Michele Stagno) per tutti i motivi esposti in atti e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;
in via istruttoria: - si fa altresì espressa riserva di formulare istanze istruttorie ed ulteriormente produrre e dedurre;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA ed IVA e distrazione delle elencate voci di spesa in favore del sottoscritto difensore.”
Il procuratore di parte convenuta opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: rigettare tutte le domande avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi mancata conferma, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo opposto, accertare il credito dell'esponente condannando, per l'effetto, il Sig. CP_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta al relativo pagamento.
[...]
pagina 1 di 8 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio ed applicazione, ove ritenuto, dell'art. 96 c.p.c. attesa l'assoluta infondatezza dell'altrui opposizione.”
Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3013/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DELILLO VINCENZO
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_2 P.IVA_1
DOMENICO FULVIO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1057/23 emesso da questo Tribunale nei suoi confronti, quale titolare pagina 3 di 8 di impresa individuale, per il pagamento, in favore di dell'importo di € CP_2
20.072,23, di cui alle fatture n. 14.415/00 del 15 ottobre 2022, scaduta il 30 novembre 2022 di
Euro 6.053,81, n. 15.271/00 del 31 ottobre 2022, scaduta il 30 novembre 2022 di Euro
7.356,77 e n.. 16.187/00 del 15 novembre 2022, scaduta il 31 dicembre 2022 di Euro
6.661,65, emesse per la vendita della merce (materiali edili) ivi indicata;
l'opponente contestava la sussistenza del suddetto credito, allegando che tutta la merce indicata nei documenti di trasporto prodotti in sede monitoria mai era stata ordinata dall'opponente, né da questi ritirata;
che infatti i suddetti documenti erano stati sottoscritti da tale , Persona_1
che non aveva alcun rapporto con l'impresa individuale dell'opponente, impresa che non aveva peraltro alcun dipendente;
il aggiungeva altresì che nel periodo di riferimento Per_1
delle fatture azionate era completamente inabile al lavoro, a causa di un gravissimo incidente stradale che, dopo averlo tenuto tra la vita e la morte in coma per due settimane, lo aveva costretto successivamente ad un lunghissimo ricovero ospedaliero (in quattro nosocomi diversi) per un periodo quasi ininterrotto dal 26.07.22 al 07.02.23; l'opponente concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto opposto.
La convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto opposto, allegando: che nessuna contestazione era mai stata sollevata dal sino alla proposta opposizione, nonostante il ricevimento delle tre CP_1
fatture elettroniche regolarmente emesse da (per le quali veniva richiesta esibizione ex CP_2
art. 210 c.p.c. delle relative scritture contabili) e dei successivi reiterati solleciti di pagamento;
che sicuramente il anche qualora avesse subito il sinistro e periodi di ricovero CP_1
ospedaliero allegati, in data 23.09.2022 era sicuramente in grado di occuparsi dei propri affari, tanto da inviare al Sig. , dipendente , una serie di messaggi telefonici Parte_1 CP_2 con cui rappresentava al predetto l'avvio, di lì a n. 10 (dieci) giorni circa, di una serie Pt_1
di cantieri;
che, contrariamente a quanto asserito da controparte, il Sig. la Persona_1
cui firma è riportata in calce ai DDT già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo era persona di fiducia del Sig. e come tale aveva sempre speso il nome della sua Ditta;
che, anzi, CP_1
la merce di cui al ddt in data 10.11.2022 era stata ritirata presso la sede della convenuta dal alla presenza del Per_1 CP_1
pagina 4 di 8 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'attore di copia dei registri IVA del periodo di riferimento delle fatture sopra indicate e assunzione di prove testimoniali.
Ciò premesso, rileva quanto segue:
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come risulta dalla copia dei registri IVA prodotti dall'opponente (anche se in semplice copia) le fatture emesse da per la vendita della merce ivi indicata sono state regolarmente CP_2
registrate nel registro IVA acquisiti dall'opponente e mai contestate prima della proposta opposizione;
come più volte ribadito dalla Suprema Corte “Pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ.” (v. Corte Cass. n. 3383 del 18/02/2005 e n. 32935 del 20/12/2018).
E' quindi smentita dalla suddetta registrazione l'allegata inesistenza fra le parti del rapporto contrattuale di compravendita della merce di cui alle suddette fatture.
Come rilevato dall'opponente dai ddt dimessi la merce risulta essere stata ritirata presso la stessa sede di , per conto dell'impresa individuale del (alla quale i ddt sono CP_2 CP_1
stati intestati) da tale (“trasporto a cura del destinatario”) che li ha Persona_1
sottoscritti (ddt emessi fra il 4.10.2022 e il 12.11.2022, v. doc. 4 fascicolo monitorio).
L'assunto del secondo il quale tale persona non avrebbe avuto con lui alcun rapporto CP_1
di collaborazione, o che comunque non sarebbe stata da lui incaricata, o che nel periodo in cui pagina 5 di 8 gli acquisti sono stati effettuati egli non avrebbe lavorato, per aver subito a luglio 2022 un grave incidente stradale e non avendo altri collaboratori o dipendenti, è smentito dalle testimonianze assunte.
I testi indotti (dipendenti di ) hanno infatti confermato che il era cliente di CP_2 CP_1
; il teste , tecnico commerciale, ha confermato di aver “conosciuto CP_2 Testimone_1 [...]
nell'ambito del rapporto lavorativo” e di aver da questi ricevuto in data 29.09.2022 CP_1
un messaggio telefonico (doc. 3 parte convenuta) in cui il primo, a seguito di un preventivo inviato da , ha risposto al “Già visto nella email, grazie. Dovranno iniziare il CP_2 Tes_1
lavoro fra 10 gg. circa i miei uomini, perciò ci sentiamo.” (“E' vero;
avevo salvato il contatto del fra i miei contatti di lavoro e confermo che sul mio telefono ho ricevuto nella data CP_1
indicata il messaggio di cui al documento 3 che mi viene esibito”) e dichiarato che in data 10 novembre 2022, presso il punto vendita di San Silvestro di Curtatone (MN), il CP_2 Tes_2
in sedia a rotelle, si è presentato assieme al , acquistando la merce di cui al ddt in pari Per_1
data, merce ritirata materialmente dal , che ha sottoscritto il documento di trasporto, Per_1
come precisato dal teste , che gestisce il suddetto punto vendita, e che ha Testimone_3
dichiarato: “Sul cap. 2) E' vero, ero presente anch'io in negozio, conoscevo entrambi di vista.
Ricordo che il era in carrozzina. Sul cap. 3) E' vero, si trattava di materiale che è CP_1 presente in negozio, non c'era bisogno di andare in magazzino. La ferramenta si trova nello stesso ambiente in cui c'è l'ufficio dove vengono compilati i DDT, che nel caso è stato firmato dal , ma l'intestazione è stata indicata dal nel senso che l'addetto Per_1 CP_1 chiede a chi deve essere intestato il documento e il era presente, quindi la merce l'ha CP_1
chiesta lui. Preciso che il non è cliente di o perlomeno non ha posizione aperta Per_1 CP_2
presso come cliente (cliente registrato con conto aperto presso ).” CP_2 CP_2
Il fatto che il dopo l'incidente del luglio 2022, utilizzasse una carozzina, è stato CP_1
confermato anche dalla figlia, , indotta a prova contraria, che, pur non essendo Parte_2
a conoscenza delle specifiche circostanze di prova, ha dichiarato: “Nulla so ma preciso che in quei giorni era appena uscito dall'ospedale e non poteva uscire di casa. Ad del Giudice R.: da quando è uscito dall'ospedale mio padre ha utilizzato una carrozzina, che aveva a disposizione.”
pagina 6 di 8 Può quindi ritenersi dimostrato che il sia in realtà persona che collabora con l'impresa Per_1
del e che questi, pur avendo subito un incidente e diversi ricoveri ospedalieri, abbia CP_1
comunque continuato a svolgere attività d'impresa (come peraltro si evince anche dalla testimonianza della figli , la quale ha dichiarato “Non lavoro con mio padre, ho solo Pt_2
tenuto le fatture e la contabilità quando lui era impossibilitato, in quanto ricoverato in ospedale, dopo un incidente che è accaduto nel luglio 2022, sino a dicembre 2022. Intendo dire che tenevo io i contatti con la commercialista e quando me lo chiedeva predisponevo io le fatture di vendita.”), servendosi di collaboratori per continuare a gestire cantieri e lavorazioni
(e della figlia per continuare ad emettere fatture anche in tale periodo), nonché provvedendovi direttamente (come dimostra il messaggio telefonico e il fatto che lo stesso si sia recato personalmente presso il punto vendita , nel novembre 2022, per acquistare materiali, CP_2
unitamente al , anche se in sedia a rotelle). Per_1
Tutti gli elementi di prova forniti dalla convenuta (e in assenza di dimostrazione contraria da parte dell'opponente) confermano l'avvenuta conclusione fra le parti dei contratti di compravendita di cui alle fatture debitamente registrate come fatture di acquisto dall'opponente nella propria contabilità, l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture e il conseguente obbligo dell'attore di versare il corrispettivo ivi indicato.
L'opposizione deve essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, relativo a credito certo, liquido ed esigibile.
Parte opponente deve condannarsi alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, che vengono liquidate come richiesto (in misura conforme ai criteri di cui al DM 55/14).
Le infondate difese dell'attore, che ha negato l'esistenza dei rapporti contrattuali con la convenuta unicamente sulla base della sottoscrizione dei ddt da parte di altro soggetto, in completa mala fede, stante l'esito dell'istruttoria, integrano altresì i presupposti per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° c. c.p.c.
Va precisato, in conformità all'orientamento di legittimità e a quello consolidato nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, che la disposizione non richiede la prova pagina 7 di 8 dell'elemento oggettivo del danno subito dal convenuto, previsto negli altri commi dell'articolo.
Valutati la gravità della condotta di parte opponente, il necessario espletamento dell'attività istruttoria, con conseguente allungamento dei tempi del processo e conseguente pregiudizio subito dalla convenuta, nonché il fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria in una frazione o un multiplo delle spese di lite, con l'unico limite della ragionevolezza (v. Corte Cass. n. 17902 del 04/07/2019), nel caso il danno può essere quindi riconosciuto in importo pari al 50% (circa) di quanto liquidato a titolo di compenso professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 1057/23 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara tenuta e condanna parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore di parte convenuta, che liquida in € 2.500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 12/06/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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