Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/05/2022, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00819/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01623/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale socio di maggioranza, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce, Giovanni Colacurcio e Roberto Eustachio Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per la condanna
dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce al risarcimento per equivalente monetario, ex art. 30 comma 5 c.p.a., del danno ingiusto subito (indicato in complessivi € 3.711.492,67, oltre il danno all’immagine, da quantificarsi in via equitativa, e rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T., da computarsi dalla data di adozione del provvedimento interdittivo antimafia e sino al 21 maggio 2021) in conseguenza dell’illegittima adozione da parte della predetta Prefettura, nei confronti della -OMISSIS-, della Informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 21 maggio 2020 e del provvedimento di nomina, ai sensi dell’art. 32 commi 1 - lett. b) , 3 e 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114), in data 22 maggio 2020, nella persona dell’Avv. -OMISSIS-, di un Amministratore Straordinario per la temporanea gestione della -OMISSIS- (provvedimenti annullati con sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3915/2021 del 21 maggio 2021, passata in giudicato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to S. Di Lecce anche in sostituzione dell'avv.to R. Sisto, avv.to G. Colacurcio e avv.to dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 19 novembre 2021 e depositato in giudizio il 30 novembre 2021 -OMISSIS-, in proprio e quale socio di maggioranza, amministratore unico e legale rappresentante della -OMISSIS-, ha domandato la condanna, ex art. 30 comma 5 c.p.a., dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce al risarcimento per equivalente monetario del danno ingiusto asseritamente subito (indicato in complessivi € 3.711.492,67, oltre il danno all’immagine, da quantificarsi in via equitativa, e rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T., da computarsi dalla data di adozione del provvedimento interdittivo e sino al 21 maggio 2021) in conseguenza dell’illegittima adozione da parte della predetta Prefettura, nei confronti della -OMISSIS-, della Informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 21 maggio 2020 e del provvedimento di nomina, ai sensi dell’art. 32 commi 1 - lett. b), 3 e 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114), in data 22 maggio 2020, nella persona dell’Avv. -OMISSIS-, di un Amministratore Straordinario per la temporanea gestione della -OMISSIS-.
1.1 Espone, in particolare, parte ricorrente che detti provvedimenti venivano impugnati innanzi a questo T.A.R., il quale, dopo ampia istruttoria, con sentenza n. 16/2021, respingeva il ricorso. Tale decisione veniva ritualmente impugnata innanzi alla Terza Sezione del Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 3915/2021, depositata in data 21 maggio 2021 e notificata il 25 maggio 2021, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, annullava gli atti gravati con il ricorso di primo grado.
1.2 Secondo la difesa di parte ricorrente l’operato della Prefettura di Lecce sarebbe stato caratterizzato da negligenza, parzialità, superficialità e da una palese errata valutazione dei documenti di cui l’Ente di Governo già disponeva prima dell’adozione della Informazione interdittiva di che trattasi. Più segnatamente, si evidenzia che la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, acquisita al protocollo della Prefettura di Lecce al n.-OMISSIS- del 5 maggio 2020, avente ad oggetto “Certificazione Antimafia ai sensi dell’art 91 del D. Lgs. 06.09.2001 n. 159 e successive disposizioni integrative e correttive ditta -OMISSIS- S.r.l.”, testualmente riportava che “In esito alla richiesta di cui all’oggetto, si comunica che nei riguardi della Società -OMISSIS- S.R.L. nulla emerge dagli atti di archivio di quest’Ufficio con riguardo agli aspetti di specifico interesse”. La suddetta relazione riportava, inoltre, che “nulla risulta a carico degli altri lavoratori dipendenti” e confermava che dalla “consultazione dalla banca dati INAIL /DURC ONLINE risulta regolare il DURC”. Si aggiunge, in proposito, che il Comando Provinciale di Lecce della Guardia di Finanza con nota del 28 febbraio 2020, a firma del Comandante Provinciale Col.t. ST. Luigi Carbone, riferiva che “dagli accertamenti esperiti nei confronti della società e/o delle persone in essa indicate non sono emersi […] elementi indicativi della esistenza di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso”.
Si aggiunge che la Prefettura di Lecce avrebbe colposamente trascurato di prendere in considerazione e valorizzare la nota del Maresciallo Luigi Casciaro - Comandante della Caserma dei Carabinieri di -OMISSIS- (ove si trova la sede legale della -OMISSIS-ed ove risiede la ricorrente con il sig. -OMISSIS-) in cui si attestava che negli anni 2008 - 2014 - durante le visite presso la Società “non è mai stata riscontrata la presenza del sig. -OMISSIS- all’interno della struttura o altri soggetti legati alla criminalità né loro presenze sono state segnalate da altri militari che effettuavano servizi di istituto delegati” e che “per quanto consti allo scrivente il sig. -OMISSIS- espletava soltanto mansioni di autista”.
Inoltre, secondo la difesa di parte ricorrente, la Prefettura di Lecce avrebbe dovuto rilevare, con riferimento alla famiglia di origine del coniuge della legale rappresentante della Società ricorrente, che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, nel revocare in favore del sig. -OMISSIS- il regime differenziato di cui all'art. 41 bis O.P., affermava (in seno all’ordinanza n. 2009/509) che dalla commissione dell'ultimo reato, “non sono state rilevate condotte indicative della volontà del detenuto di mantenere contatti con gli altri associati”, che “dalla documentazione in atti, il clan di appartenenza è meno compatto che in passato e, soprattutto, all'interno dello stesso il prestigio dello -OMISSIS- pare essersi offuscato” ed, ancora, riferendosi specificatamente al sig. -OMISSIS-, che già nell'ambito del procedimento penale n. 3186/2002 R.G. G.I.P., risalente al 2002, già non si parlasse più del clan -OMISSIS-, bensì del clan -OMISSIS-, risultando “comparse nuove aggregazioni criminali che rivendicano il proprio potere sul territorio prima rientrante nell'area di influenza del clan facente capo allo -OMISSIS-”, tanto che già nel 2009 poteva dirsi “venuto meno il timore legato al nome dello -OMISSIS- che in passato aveva impedito agli enti interessati di proporre la domanda per l'assegnazione dei beni confiscati al predetto”.
1.3 Quanto al lamentato danno ingiusto sofferto dalla -OMISSIS-, si deduce che esso consisterebbe nel pregiudizio patrimoniale subìto dalla stessa per effetto della Informazione interdittiva antimafia, che avrebbe” sterilizzato” l’attività imprenditoriale, impedendone l’ordinario svolgimento e la implementazione della stessa attività ed affidandone, invece, la gestione ad un Amministratore straordinario. A sostegno di tali deduzioni parte ricorrente produce una Consulenza tecnica di parte che, sulla scorta della documentazione amministrativa e contabile, ha operato quantificazione in dettaglio delle singole voci di danno patrimoniale, tanto in termini di lucro cessante quanto di danno emergente (anche indiretto per riduzione di valore del patrimonio sociale e per perdita di chance), e non patrimoniale sub specie di danno all’immagine.
2. In data 17 dicembre 2021 si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce.
3. Nelle date del 31 marzo 2022 e dell’8 aprile 2022 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
4. In data 9 aprile 2022 anche parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
5. Il 20 aprile 2022 parte ricorrente e l’Amministrazione resistente hanno depositato memorie in replica.
6. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, pur tempestivo (in quanto proposto, ex art. 30 comma 5 c.p.a., entro il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 3915/2021 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, avvenuto il 24 luglio 2021), è infondato nel merito e deve essere respinto.
2. Ritiene, infatti, il Collegio che non sussistano - nel particolare caso di specie - i presupposti di legge perché si configuri una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce difettando, in particolare, l’elemento soggettivo della colpa della P.A. resistente.
2.1 Sul punto è, del resto, appena il caso di ribadire che, per insegnamento risalente e consolidato in subiecta materia (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1401), la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima non ha carattere oggettivo, occorrendo da parte del G.A., sulla scorta delle allegazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti, una puntuale indagine sull’esistenza o meno in concreto del profilo soggettivo del dolo e della colpa.
In questo senso la giurisprudenza amministrativa è accorta nel ribadire che “Ai fini del riconoscimento della spettanza del risarcimento dei danni l'illegittimità del provvedimento amministrativo di per sé non fornisce un riscontro automatico della colpevolezza dell'Amministrazione, a tal fine venendo in rilievo altri elementi attinenti al grado di chiarezza della normativa applicabile, alla semplicità o alla complessità degli elementi di fatto esaminati, al carattere vincolato della statuizione provvedimentale da assumere ovvero all'ambito più o meno ampio della discrezionalità di volta in volta esercitata; la ponderazione di questo insieme di elementi è consustanziale al giudizio di rimproverabilità e conduce a ravvisare l'elemento psicologico della colpa della pubblica amministrazione non già nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma nella sussistenza di inescusabili negligenze ovvero di errori interpretativi manifestamente gravi, apprezzabili come tali in relazione all'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; la responsabilità deve invece essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto” (da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 07/12/2021, n. 8165).
2.2 Le suddette coordinate ermeneutiche ove traslate al peculiare campo della responsabilità della P.A. da illegittima adozione di una Informazione interdittiva antimafia (successivamente annullata in sede giurisdizionale) spingono a concludere nel senso che una colpa della Prefettura sia ipotizzabile solo nel caso in cui, a sostegno del provvedimento, siano stati posti elementi che - manifestamente - non denotavano un pericolo di condizionamento dell’Impresa da parte della criminalità organizzata, ciò sostanziandosi in un errore inescusabile nell’esercizio della potestà amministrativa.
Con specifico riferimento al tema delle Informative interdittive antimafia, infatti, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che non è consentito al G.A. configurare la responsabilità della P.A. in termini oggettivi, occorrendo una puntuale indagine sull’esistenza o meno in concreto del profilo soggettivo del dolo o della colpa (III^ Sezione, 5 marzo 2018 n. 1401).
Giova, in proposito, rammentare, quanto alla morfologia del potere ex art. 91 e ss. del D. Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm., che l’Informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza (del pericolo) di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata, come misura di “cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale e non atomistica) di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” (parametro che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza anche in ragione della naturale fluidità del quadro fattuale) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’operatore economico destinatario (così, ex multis, Consiglio di Stato ,Sez. III , 16/10/2020 , n. 6284).
Accanto alla natura ampiamente discrezionale del potere esercitato deve prendersi in considerazione, ai fini della valutazione della sussistenza o meno in concreto dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla Prefettura, anche la notevole complessità in fatto che caratterizza, di regola, tali vicende amministrative (che quasi sempre si intersecano con articolati procedimenti penali). Detta complessità, infatti, si riflette su numero e quantità di adempimenti istruttori a cui è tenuta la P.A. procedente, peraltro spesso pressata da ragioni di urgenza insite nel carattere preventivo (e non sanzionatorio) delle misure amministrative antimafia che impongono una particolare celerità nella loro adozione e consumano inevitabilmente lo spatium deliberandi dell’Ente di Governo.
Deve aggiungersi che, prima dell’importante novella introdotta con il recente D.L. n. 152 del 2021 (convertito con L. n. 233 del 2021), nella disciplina normativa ratione temporis applicabile alla vicenda amministrativa in scrutinio, il contraddittorio procedimentale preventivo nell’ambito del procedimento di rilascio ex art. 92 del D. Lgs. n. 159 del 2011 era solo eventuale e costituiva un’eccezione, sicché le Informazioni interdittive antimafia erano di norma adottate sulla base dei soli elementi raccolti (unilateralmente) e nella disponibilità della Prefettura e, quindi, senza il conforto dei dati che il destinatario è in grado di fornire per lumeggiare (funditus) la propria posizione ed escludere concretezza ed attualità o, in radice, la sussistenza stessa di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
In un simile quadro normativo (caratterizzato, come visto, dalla morfologia latamente discrezionale del potere esercitato e dall’impiego di canoni di giudizio molto laschi, quali il “più probabile che non” riferito al mero tentativo di infiltrazione, e che presentano un ineliminabile margine di opinabilità) e fattuale (fluido, di grande complessità e connotato da urgenza nel provvedere) la colpa della P.A. va, quindi, scrutinata con particolare cautela per evitare che la stessa finisca inaccettabilmente con l’essere, rispetto all’adozione di una Informazione interdittiva antimafia di cui si sia accertata (in sede giurisdizionale) l’illegittimità, in re ipsa.
2.3 Tanto premesso, nel particolare caso di specie, non si ravvisa una condotta colpevole della Prefettura di Lecce nell’adozione nei confronti della Società ricorrente della Informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 21 maggio 2020 e del conseguente provvedimento di nomina, ai sensi dell’art. 32 commi 1 - lett. b), 3 e 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114), in data 22 maggio 2020, nella persona dell’Avv. -OMISSIS-, di un Amministratore Straordinario per la temporanea gestione della -OMISSIS-.
Militano nel senso una pluralità di circostanze di fatto.
Anzitutto, occorre evidenziare che l’adozione dell’Informazione interdittitva antimafia de qua ha avuto luogo, come emerge ex actis, su proposta finale espressa in maniera unanime dal Gruppo Interforze ad esito di due distinte riunioni avvenute nelle date del 5 e 14 maggio 2020.
Ciò assume un rilievo assolutamente pregnante ai fini dell’apprezzamento della insussistenza di una colpa in capo all’Ufficio di Governo di Lecce. Quest’ultimo, infatti, si è trovato investito dall’iniziativa compatta di un organo di raccordo che vede tra i suoi componenti i vertici di tutte le Forze di Polizia del territorio (appartenenti, peraltro, a diversi Ministeri), istituzionalmente investite delle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
V’è, peraltro, da aggiungere che tale proposta unanime è successiva tanto alla relazione della Direzione Investigativa Antimafia, acquisita al protocollo della Prefettura di Lecce al n.-OMISSIS- del 5 maggio 2020, quanto alla nota del Comando Provinciale di Lecce della Guardia di Finanza del 28 febbraio 2020, a firma del Comandante Provinciale Col.t. ST. Luigi Carbone, invocate da parte ricorrente come (asseriti) indici rilevatori, già al momento dell’adozione dell’Informazione interdittiva antimafia, dell’insussistenza della attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-.
2.4 Anche prescindendo da tale aspetto non può dubitarsi che al momento dell’adozione dell’Informazione interdittiva antimafia de qua vi fosse la presenza di plurimi elementi indiziari, ancorchè risalenti nel tempo, di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
Né può desumersi una colpa dell’Amministrazione resistente dalla semplice circostanza che ad esito del giudizio di appello il Consiglio di Stato sia giunto, con la già citata sentenza n. 3915/2021, ad escludere l’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa addotto a sostegno dell’Informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della -OMISSIS-.
Anzitutto, non può obliterarsi che un giudizio diametralmente opposto è stato espresso in primo grado dalla I^ Sezione questo T.A.R. che, nella sentenza n. 16 del 2021(sia pure riformata in appello), ha ritenuto, alla stregua del canone del che “più probabile che non” e anche affrontando i profili di attualità del pericolo, che la -OMISSIS- potesse “essere soggetta ad una «conduzione collettiva, o regìa familiare, contigua o, comunque, non del tutto estranea a soggetti o interessi gravitanti nell’orbita mafiosa» (v. Consiglio di Stato, III, ord. n. 6710/2020 cit.)” (così, testualmente in conclusione al punto 7.1 della parte in diritto della pronuncia).
Deve aggiungersi che il giudizio di attualità e concretezza espresso da questo T.A.R. (così come, invero, quello di segno opposto espresso in grado di appello del Consiglio di Stato) si è fondato su una piattaforma probatoria arricchita, a riprova della complessità in fatto della vicenda, da ben due distinti approfondimenti istruttori (disposti in primo grado con le ordinanze collegiali nr. 434/2020 e 1171/2020, acquisite in atti) e dalle allegazioni difensive della parte ricorrente e, quindi, di elementi ulteriori non in possesso della Prefettura di Lecce al momento dell’adozione della Informazione interdittiva antimafia de qua.
Del resto, è bene sottolineare che la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3915/2021 ha accolto il ricorso di primo grado, in riforma delle sentenza di rigetto del Giudice di prime cure, per mero deficit motivazionale dei provvedimenti impugnati e, quindi, per un vizio di natura procedimentale che non impinge direttamente e comunque non sconfessa in pieno la valutazione discrezionale operata dalla Prefettura di Lecce in ordine alla sussistenza ed attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa addotto a sostegno dell’Informazione interdittiva antimafia de qua. Non è, in questo senso, un caso che la suddetta sentenza di appello rechi espressa riserva di riedizione del potere da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo. A nulla rileva, peraltro, che a seguito di annullamento dell’Informazione interdittiva antimafia de qua non abbia fatto seguito l’adozione, in sede di riedizione del potere, di un nuovo provvedimento interdittivo trattandosi di scelta che costituisce, all’evidenza, un posterius rispetto alla condotta della Prefettura di Lecce qui in scrutinio e che non consente sul piano logico di inferire, come vorrebbe parte ricorrente, l’implicito riconoscimento ad opera dell’Amministrazione resistente della manifesta erroneità della propria valutazione inziale. Ciò anche in considerazione della circostanza che la scelta di non riadottare, a seguito di suo annullamento giudiziale, l’Informazione interdittiva antimafia nei confronti della -OMISSIS- è stata compiuta in un quadro completamente diverso da quello originario e con esso non comparabile (risultando trascorso oltre un anno dall’adozione del provvedimento interdittivo nel corso del quale la -OMISSIS- è stata, peraltro, affidata ad un Amministratore giudiziario).
2.5 Ma, per ciò che qui più interessa, è la stessa sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3915/2021, in alcuni suoi passaggi motivazionali, ad esprimere una serie di valutazioni che valgono qui ad escludere la sussistenza di un errore inescusabile della Prefettura di Lecce. Ad apparire particolarmente significativo è, tra gli altri, il passaggio (punto 3. della parte in diritto) ove si legge che “Non vi è dubbio che l’atto prefettizio costituisca l’esito di un doveroso approfondimento riguardante la composizione della società ed acceda ad un quadro familiare di oggettivo interesse ai fini della prevenzione antimafia, che ha comprensibilmente e motivatamente sollecitato l’attenzione investigativa delle autorità inquirenti. Si tratta di un tipico scenario a carattere «astrattamente» sintomatico, genericamente assumibile a «base» di una valutazione di possibile concludenza del rischio di infiltrazione, ma cionondimeno necessitante di ulteriori puntelli comprovanti l’«attualità» e la «concretezza» del pericolo, non emersi, in modo sufficientemente appagante, nella fase integrativa dell’attività istruttoria condotta dalla Prefettura”.
Di ancor più esplicito tenore è, poi, il successivo passaggio (punto 8. della parte in diritto) in cui, pur concludendosi nel senso che “Sottoposta a verifica sotto questo specifico riguardo, l’informativa di cui qui si discute manifesta un decisivo deficit argomentativo”, si osserva come essa si collochi “nel quadro di una base propositiva certamente apprezzabile, frutto di un procedimento svolto con diligenza e professionalità”. Una valutazione, questa, che fuga, ove ancora necessario, ogni dubbio in ordine alla agitata negligenza, parzialità e superficialità dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.
3. Solo per completezza si osserva che la quantificazione dei pretesi danni subiti operata dalla parte ricorrente appare, in ogni caso, manifestamente eccessiva per le condivisibili ragioni analiticamente illustrate dall’Amministratore Straordinario ex art. 32 del D.L. n. 90/2014 nelle note dell’11 marzo 2022 depositate in giudizio dall’Avvocatura erariale.
In particolare, appare significativa, da un lato, la circostanza che il bilancio 2020 della -OMISSIS- si sia rivelato in linea con quelli precedenti e, dall’altro, che l’annullamento dell’Interdittiva comporta ipso iure la revoca ex nunc all’amministrazione giudiziaria ex art. 32 del D.L. n. 90/2014 (con conseguente venir meno anche dei costi ad essa connessi).
4. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
5. Sussistono nondimeno giustificati motivi, anche in considerazione della complessità in fatto della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e delle denominazioni delle persone giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.