Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 960
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1.
I titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina, attualmente fruenti di rendite vitalizie corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in base alla convenzione stipulata il 1 agosto 1935 fra il commissario liquidatore dell'Istituto pensioni suddetto, da una parte, e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e Riunione adriatica di sicurta', dall'altra, sono trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni a decorrere dal 1 gennaio 1952.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954