Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1953, n. 810
Versione
15 novembre 1953
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Entrata in vigore il 15 novembre 1953