Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA