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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2023
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 862/2023 tra
, con l'avv. LANZO RICCARDO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. CREMONA ANDREA;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025, alle ore 10.15, innanzi al dott. Massimo Roberti, sono comparsi: per l'avv. LANZO RICCARDO oggi sostituito dall'avv. MARTA Parte_1
CIPRIANI per delega orale;
per , nessuno. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 10.20, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a quella resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Dispone la trasmissione della presente sentenza e dell'integrale fascicolo telematico rubricato al n. R.G.
862/2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara onde consentire all'autorità compente di valutare l'assunzione eventuale degli atti di ritenuta spettanza;
manda alla cancelleria per il relativo incombente.
pagina 1 di 9 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 862/2023 promossa da:
, con l'avv. LANZO RICCARDO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
), con l'avv. CREMONA ANDREA;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 3.7.2020 e , in tesi ricorrente, sottoscrivevano scrittura privata Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto l'impegno di quest'ultimo a restituire alla prima, entro il mese di settembre 2020, la somma di € 11.500,00 che avrebbe prima ricevuto dall'odierna ricorrente.
Il prestito sarebbe stato elargito secondo le seguenti modalità:
1) € 4.000,00 consegnata il 26.6.2020;
2) € 3.500,00 consegnata il 30.06.2020;
3) € 4.000,000 consegnata il 3.7.2020.
Il sig. nulla avrebbe restituito alla ricorrente. Parte_2
La ricorrente, per quanto sopra, inviava a in data 8.3.2021 lettera di diffida a mezzo Parte_2 raccomandata, rimasta priva di riscontro. La ricorrente, quindi, chiedeva e otteneva dall'intestato
Tribunale decreto ingiuntivo n. 509/2021 del 29/5/2021, con cui ingiungeva a il Parte_2 pagamento in restituzione della somma di € 11.500, oltre alle spese legali della fase monitoria.
decedeva il giorno della notifica del decreto, come risulta dalla relata dell'Ufficiale Parte_2
Giudiziario e dal certificato di morte.
Unica erede di risultava essere la sorella (C.F. . Parte_2 CP_1 C.F._2
In data 28.1.2022, veniva inviata a diffida di pagamento per quanto sopra, che restava CP_1 però priva di riscontro.
pagina 3 di 9 In data 23.3.2022 veniva proposta da negoziazione assistita che, del pari, sortiva esito CP_1 negativo.
, deceduto a Novara il 14/6/2021, soffriva in vita di gravi disturbi della personalità ed era Parte_2 dedito all'uso di varie droghe, come risulta descritto nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno presentato dal difensore incaricato per l'occorrente.
Nell'aprile 2019 — esponeva il legale — i disturbi della personalità del si erano aggravati per Pt_2
l'improvvisa scomparsa della madre e l'uomo si era completamente abbandonato all'abuso di crack e di cocaina, sperperando grosse somme di denaro sino alla morte. In pochi mesi (tra il 2/10/2019 e il 31/3/2020), infatti, attraverso più prelievi il spendeva € 71.479,83. Pt_2
Nella detta procedura per la nomina di amministratore di sostegno veniva proposta quale amministratrice proprio la ricorrente vivente nel medesimo condominio del Parte_1 beneficiando, sito in Novara, viale Giulio Cesare.
All'udienza del 21/7/2020, prestato il giuramento di rito, la assumeva l'ufficio di Parte_1 amministratore di sostegno provvisorio e la causa veniva rinviata all'udienza del 11/11/2020 per la prosecuzione, alla quale il legale del non compariva. Pt_2
Emergeva nel corso della procedura che il — contrariamente a quanto indicato in atti — aveva Pt_2 un padre ( e una sorella ( odierna convenuta), cui gli atti della procedura non erano stati Per_1 CP_1 notificati. Il GT, pertanto, in data 30/11/2020, con decreto fuori udienza, disponeva la notifica degli atti anche al padre del , dato che la sorella si era spontaneamente presentata. Pt_2
In seguito nessuno coltivava più la procedura e questa veniva archiviata il 10/2/2021.
— pur non lavorando — dopo la morte della madre nell'aprile 2019, Parte_2 Persona_2 si era trovato a godere di un buon reddito grazie al patrimonio ereditato, come da dichiarazione di successione. La aveva lasciato all'unico figlio ( ha una diversa madre) un patrimonio Per_2 CP_1 valutato in € 409.737,00 tra denaro, titoli e valori (stimati in € 96.892,00), altri beni (stimati in € 44.954,00), aziende (stimate in € 11.830,00), un negozio in via Cavour 13 (attualmente condotto in locazione commerciale da una nota compagnia telefonica), la metà di un altro negozio in via Cavour 1
(ove sin dagli anni 80 è esercitato il bar "L'Angolo delle Ore"), oltre a un appartamento con autorimessa in via S. Antonio da Padova, 29.
Gli affitti di tali beni garantivano al generose entrate costanti, senza altre spese, dato che viveva Pt_2 in altro immobile lasciatogli dalla madre (appartamento con autorimessa in viale Giulio Cesare n. 338).
Alla morte del , poco più di due anni dopo, pur con le descritte entrate, tale patrimonio era Pt_2 sensibilmente diminuito ed ammontava a € 297.913,00, come da dichiarazione di successione della sorella. L'appartamento di via S. Antonio da Padova e le aziende erano stati dissipati ed anche i valori mobiliari e il denaro liquido erano diminuiti a € 84.833. I cd. "altri beni" erano pure diminuiti a € 12.266,00.
La è stata amministratrice di sostegno in via provvisoria del proprio in questo Parte_1 Pt_2 periodo: ha prestato giuramento il 21/7/2020 e la procedura è stata archiviata il 10/2/2021.
A prova del credito parte ricorrente offre in comunicazione una copia di una scrittura privata datata
3/7/2020.
respingeva la richiesta di pagamento perché la non avrebbe mai dovuto CP_1 Parte_1 sovrapporsi ai familiari e, men che meno, prestare denaro al loro congiunto senza informarli, viste le gravi condizioni in cui versava.
Dagli atti della procedura di amministrazione di sostegno avanti a questo tribunale (R.G. n. 887/2020), poi, era emerso che — sebbene più volte richiesta — la non aveva mai depositato il conto Parte_1 pagina 4 di 9 della sua gestione, anzi, nonostante l'ordine del Giudice, ella aveva espressamente rifiutato per cui il
Giudice non procedeva con l'approvazione.
L'odierna resistente invitava la alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita Parte_1 per prevenire una controversia ma, come detto, l'invito cadeva nel nulla conseguendo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La difesa di parte ricorrente si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) occorre evidenziare che l'oggetto del presente procedimento attiene alla sola debenza in favore della ricorrente dell'importo di € 11.500,00, concesso in prestito a e che questi si Parte_2 era impegnato a restituirle nel giro di un paio di mesi, come da scrittura privata di riconoscimento di debito prodotta (doc. 2). Controparte nel corso del presente giudizio non ha mai contestato la sottoscrizione di cui al doc. 2, né ha portato prove a contrario e, pertanto, la scrittura e – soprattutto - il suo contenuto, non essendo specificamente contestati dalla parte costituita, sono da considerarsi provati ex art. 115 c.p.c. Ne consegue che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'accertamento del diritto di credito vantato dalla signora dovrà Parte_1 porre a fondamento della propria decisione il riconoscimento di debito prodotto dalla ricorrente e non contestato dalla convenuta;
2) l'unica contestazione sollevata dalla resistente è infondata in quanto si chiede che “il contratto” venga annullato poiché non autorizzato dal Giudice tutelare, ma dimentica che l'amministrazione di sostegno veniva disposta settimane dopo tale sottoscrizione che, dunque, ha pieno valore perché apposta da nel pieno delle sue facoltà. E' stato provato per Parte_2 tabulas lo stato di erede universale di , a seguito del decesso del fratello e, in CP_1 quanto tale, la convenuta è legittimata passiva della domanda oggi svolta dalla ricorrente e risponde personalmente, anche con i propri beni, dei debiti ereditati.
La difesa di parte resistente, invece, ha proposto le difese che seguono:
1) deve in primo luogo eccepirsi che il a) decreto ingiuntivo n. 509, emesso da questo tribunale il
27/5/2021, non è mai stato notificato, nemmeno agli eredi collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto ed è perciò del tutto inefficace (art. 644 c.p.c.); b) si tratta di un vizio che non deve esser fatto valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo ma con apposita istanza o nei modi ordinari in qualsiasi tempo (art. 188 disp. att. c.p.c.); pertanto, sin d'ora se ne eccepisce l'inefficacia e l'irrilevanza quale prova;
2) la ricorrente ha violato pressoché tutti i doveri dell'ufficio di amministratore di sostegno provvisorio che aveva assunto e che ha esercitato sino all'archiviazione della procedura: a) dice nella scrittura privata del 3/7/2020 che l'amministrato aveva grossi debiti verso persone "poco raccomandabili", che lo minacciavano sino a farlo temere per la propria incolumità, ma non informa le forze dell'ordine o il giudice, non accerta chi erano tali creditori né i titoli dei diritti che vantavano, non chiede al giudice se l'amministrato potesse ricevere un prestito di €
11.500,00 da restituire in soli due mesi, non chiede al giudice se, una volta avuto l'importo, l'amministrato poteva pagarlo a tali persone;
b) assume l'ufficio pubblico con il giuramento del
21/7/2020 senza dire d'aver prestato € 11.500,00 all'amministrato e senza dire che quest'ultimo aveva ormai già pagato tale grossa somma a quelle "poco raccomandabili" persone;
c) archiviata in data 10/2/2021 la procedura, omette ripetutamente di presentare il conto della gestione malgrado l'ordine del giudice e nella lettera in data 7/6/2021 — con cui rifiuta di presentarlo — attesta falsamente al magistrato di avere un credito di soli € 900,00, quando invece — appena 4 giorni prima — aveva depositato l'appena detto ricorso per decreto ingiuntivo contro l'ex amministrato, preceduto addirittura da una diffida di pagamento del
8/3/2021, inviata cioè subito dopo l'archiviazione della procedura (all. 12, pag. 1). Tali
pagina 5 di 9 condotte, che hanno inevitabilmente portato poi alla mancata approvazione del conto nella causa R.G. n. 887/2020, denotano — più che una grave negligenza nello svolgimento dell'ufficio pubblico — una vera e propria intenzionale reticenza rispetto a notizie certamente doverose da parte di un amministratore di sostegno;
3) è impossibile credere che le informazioni di cui sopra siano state omesse per distrazione o scarso impegno, se pensiamo che la — proprio mentre riceveva i solleciti al Parte_1 rendiconto in atti — aveva avviato la sua azione parallele per il recupero del credito ritenuto verso l'ex amministrato. Dimenticare di presentare il rendiconto serviva a sottrarre detto presunto credito al controllo del giudice. Infatti — messa alle strette — alla fine la
[...] ha dovuto rifiutare apertamente di rendere il conto, per non (continuare a) mentire. E' Parte_1 chiaro che un tribunale non potrà mai avallare un simile modus operandi da parte di un amministratore di sostegno, anzi dovrebbe segnalarlo al Pubblico Ministero. Anche perché — da altro punto di vista — prestare denaro per l'acquisto di grossi quantitativi di crack e cocaina (il ricorso ex art. 404 e ss. c.c. parla di oltre € 71.000,00 di acquisti in 5 mesi circa) vale a concorrere (art. 110 c.p.) nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990: "chiunque …… procura ad altri", dove il verbo "procurare" può senz'altro indicare anche il prestito del denaro necessario all'acquisto). Tale fine illecito rende radicalmente nullo qualsiasi negozio eventualmente stipulato fra il e la e nessuna tutela restitutoria Pt_2 Parte_1 potrà mai esser riconosciuta ai crediti sorti in questi contesti. Il mutuo che la dice Parte_1 di aver concesso al , inoltre, è annullabile perché non è mai stato autorizzato dal tribunale Pt_2 mentre pendeva la procedura R.G. n. 887/2020, così come non lo sono stati nemmeno i pagamenti effettuati dal a quelle "poco raccomandabili" persone e gli stessi devono, Pt_2 quindi, esser lasciati gravare sull'amministratrice di sostegno. Il mutuo in questione è poi annullabile anche per incapacità naturale, la quale — è noto — può dipendere da qualsiasi ragione e può anche essere solo transitoria (art. 428 c.c.). L'incapacità del è — Pt_2 paradossalmente — descritta proprio dai documenti avversari e, in particolare, dal preambolo della scrittura privata del 3/7/2020, che descrive il debole e impaurito ("… piangendo, Pt_2 tremante e impaurito …": all 13) e la sua dipendenza dalle droghe era ben nota alla
[...]
che aveva aderito al ricorso ex art. 404 c.c. L'azione di annullamento si prescrive in Parte_1
5 anni ma è imprescrittibile quale eccezione da parte di chi è chiamato all'esecuzione del contratto (art. 1442, ult. comma, c.c.). Inoltre, se l'annullamento dipende dalla mancata integrazione dei poteri, la prestazione eseguita rimane a carico di chi necessitava dell'autorizzazione giudiziale. Se dipende da incapacità naturale di una delle parti, questa (o i suoi eredi) è tenuta a restituire solo quanto è andato a suo vantaggio (art. 1443 c.c.; art. 2039
c.c.). Infine, se non è approvato il rendiconto, ogni spesa rimane sempre a carico di chi doveva renderlo.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla
pagina 6 di 9 parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Nel caso di specie parte ricorrente fonda la propria pretesa di pagamento sulla scrittura privata che sarebbe intercorsa fra le parti in data 3 luglio 2020. In essa si legge letteralmente: “lo Parte_1
dichiaro che in data 22 giugno il sig. mi suona il campanello chiedendomi di
[...] Parte_2 aiutarlo a pagare 13000,00€ di debito che aveva nei confronti di un personaggio poco raccomandabile a suo dire e temeva per la sua vita, dico al sig. di rivolgersi alle forze Pt_2 dell'ordine mi risponde che ha paura, rispondo che io non posso aiutarlo. Il giorno dopo si ripresenta piangendo, tremante e impaurito chiedendo ancora di aiutarlo a pagare il debito che aveva nei confronti di questo tizio non dicendomi chi fosse, che mi avrebbe reso la cifra e di fidarmi poichè era cambiato, mossa da pietà acconsento chiedendo tempo per reperire la somma. Avendo in casa solo 4.000€ chiedo un prestito a conoscenti, in qualche modo riesco a racimolare solo 11.500€ che consegno nelle seguenti modalità
Il 26/06/2020 4.000€
Il 30/06/2020 3.500€
Il 03/07/2020 4.000€
Il sig. si impegna di restituire la cifra entro il mese di settembre 2020…” (evidenziazione Parte_2 dello scrivente).
La predetta scrittura non può essere posta a fondamento della pretesa di parte ricorrente per il seguente ordine di ragioni:
1) è del tutto incerto l'ammontare della somma che sarebbe stata elargita della ricorrente in favore di . Gli importi indicati nella scrittura, infatti, sarebbero stati reperiti per contanti Parte_2 presso soggetti terzi e consegnati al sempre in contanti, sicché il Tribunale, sotto il Pt_2 profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio a cura della parte che vi era tenuta, in punto quantum è rimasto privo di adeguato e giuridicamente apprezzabile riscontro. Invero, pur essendo stati coinvolti soggetti terzi – con le parole della ricorrente, “chiedo un prestito a
pagina 7 di 9 conoscenti” – nel ricorso introduttivo del presente giudizio non è stato indicato il nome dei soggetti che avrebbero determinato la maggior parte della provvista monetaria in capo alla ricorrente, e non è stata neppure formulata alcuna istanza d'istruzione orale. Il Tribunale, dunque, non ha avuto la possibilità di riscontrare la veridicità e attendibilità della richiesta di somme che sarebbe stata avanzata dalla ricorrente e accolta dai destinatari della stessa per far fronte alla dichiarata richiesta di;
Parte_2
2) la sottoscrizione della scrittura priva attribuita dalla ricorrente a non è Parte_2 accompagnata, a differenza di quanto risulta con riferimento alla ricorrente (per la quale risulta stampato il nome e il cognome), dall'indicazione in stampatello del nome e del cognome del sottoscrittore. E' presente soltanto un segno grafico sotto la dizione “Letto e confermo”, che tuttavia di per sé non consente l'immediata riferibilità del medesimo a;
Parte_2
3) l'ipotetica volontà di di ricevere una certa somma, anche ammettendo che sia Parte_2 intervenuta da parte dello stesso una richiesta in tal senso, risulta del tutto coartata dalle condizioni di vita personali e dallo stato psicologico in cui il medesimo versava al momento della presunta richiesta. Come scritto nella scrittura privata, la ricorrente riferisce che il Pt_2 temeva per la propria vita in quanto incalzato da persona poco raccomandabile, tanto che dopo la prima richiesta egli si sarebbe presentato il giorno successivo tremante e impaurito. Evidente risultava dunque alla ricorrente il completo e indubitabile stato di costrizione psicologica e morale che muoveva il , di talché non risulta possibile delineare a posteriori, stando agli Pt_2 atti, i contorni di un'apprezzabile formazione, sotto il profilo giuridico, di una volontà contrattuale caratterizzata oltretutto dall'assunzione di un preciso obbligo restitutorio entro un brevissimo lasso temporale, ovvero a soli due mesi dal momento del presunto ricevimento della somma richiesta. La “pietà” indicata dalla ricorrente per assecondare l'ipotetica richiesta del non costituisce un criterio rilevante per l'ordinamento giuridico al fine della legittima e Pt_2 lecita formazione di un vincolo contrattuale. La ricorrente aveva piena e diretta conoscenza dello stato personale ed emotivo in cui versava il resistente e piuttosto che indirizzarlo verso le forze dell'ordine, ovvero, piuttosto che allertare/informare direttamente le forze dell'ordine per l'accaduto, ha (avrebbe) preferito, senza richiesta di garanzia alcuna, elargire una rilevante somma di denaro al . Per tale propria spontanea condotta la ricorrente non può Pt_2 fondatamente avanzare doglianza o pretesa di restituzione nei confronti della resistente (e, prima, nei confronti di ), non sussistendone i presupposti nel merito e in punto Parte_2 prova della domanda proposta in giudizio. La ricorrente non doveva e non poteva concludere alcun contratto con perché l'accordo si poneva, all'evidenza della medesima Parte_2 ricorrente, contraria a norme imperative di legge, ovvero a tutte quelle norme ordinamentali che non consentono, nelle condizioni riportate nella scrittura privata evocata, di giungere alla formazione e successiva stipula di un valido negozio giuridico;
4) l'attendibilità della ricorrente in punto legittima e lecita elargizione di denaro in favore del e conseguente assunzione da parte di questi dell'obbligo di restituzione, risulta minata Pt_2 dal silenzio serbato dalla ricorrente al momento dell'assunzione dell'ufficio pubblico di amministratrice di sostegno del soggetto che pochi giorni prima aveva finanziato. Infatti, agli atti del presente giudizio non è stato esplicitato il motivo per il quale la ricorrente non abbia rappresentato al Giudice tutelare – autorità preposta per l'incombente dall'ordinamento – l'esistenza di un proprio rilevante credito nei confronti del proprio amministrato (elemento peraltro rilevante anche in vista di una ponderata scelta da parte del Tribunale dell'amministratore in via provvisoria), pur se la data della ritenuta scrittura privata è di poco antecedente rispetto all'assunzione del predetto ufficio;
pagina 8 di 9 5) la ricorrente, infine, non ha ritenuto di porre rimedio all'omissione di doverosa comunicazione iniziale del proprio assunto credito neppure in sede di rendicontazione finale che, per quanto agli atti, non è stata neppure resa come richiesto dalla legge.
Scrive in atti la difesa di parte resistente: “la ha dovuto rifiutare apertamente di rendere Parte_1 il conto, per non (continuare a) mentire. E' chiaro che un tribunale non potrà mai avallare un simile modus operandi da parte di un amministratore di sostegno, anzi dovrebbe segnalarlo al Pubblico
Ministero. Anche perché — da altro punto di vista — prestare denaro per l'acquisto di grossi quantitativi di crack e cocaina (il ricorso ex art. 404 e ss. c.c. parla di oltre € 71.000,00 di acquisti in 5 mesi circa) vale a concorrere (art. 110 c.p.) nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR
309/1990: "chiunque …… procura ad altri", dove il verbo "procurare" può senz'altro indicare anche il prestito del denaro necessario all'acquisto). Tale fine illecito rende radicalmente nullo qualsiasi negozio eventualmente stipulato fra il e la e nessuna tutela restitutoria potrà mai Pt_2 Parte_1 esser riconosciuta ai crediti sorti in questi contesti.”.
Il Tribunale, considerato il quadro delle difese delle parti e delle circostanze in fatto e diritto caratterizzanti il presente giudizio, ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti del fascicolo telematico del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, così da consentire all'autorità compente di assumere, eventualmente, gli atti di ritenuta spettanza.
Parte ricorrente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore della resistente. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), si liquidano € 5.077,00 per compensi professionali (valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00; scaglione medio delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a quella resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Dispone la trasmissione della presente sentenza e dell'integrale fascicolo telematico rubricato al n. R.G.
862/2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara onde consentire all'autorità compente di valutare l'assunzione eventuale degli atti di ritenuta spettanza;
manda alla cancelleria per il relativo incombente.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 862/2023 tra
, con l'avv. LANZO RICCARDO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
), con l'avv. CREMONA ANDREA;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025, alle ore 10.15, innanzi al dott. Massimo Roberti, sono comparsi: per l'avv. LANZO RICCARDO oggi sostituito dall'avv. MARTA Parte_1
CIPRIANI per delega orale;
per , nessuno. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 10.20, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a quella resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Dispone la trasmissione della presente sentenza e dell'integrale fascicolo telematico rubricato al n. R.G.
862/2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara onde consentire all'autorità compente di valutare l'assunzione eventuale degli atti di ritenuta spettanza;
manda alla cancelleria per il relativo incombente.
pagina 1 di 9 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 862/2023 promossa da:
, con l'avv. LANZO RICCARDO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
), con l'avv. CREMONA ANDREA;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 3.7.2020 e , in tesi ricorrente, sottoscrivevano scrittura privata Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto l'impegno di quest'ultimo a restituire alla prima, entro il mese di settembre 2020, la somma di € 11.500,00 che avrebbe prima ricevuto dall'odierna ricorrente.
Il prestito sarebbe stato elargito secondo le seguenti modalità:
1) € 4.000,00 consegnata il 26.6.2020;
2) € 3.500,00 consegnata il 30.06.2020;
3) € 4.000,000 consegnata il 3.7.2020.
Il sig. nulla avrebbe restituito alla ricorrente. Parte_2
La ricorrente, per quanto sopra, inviava a in data 8.3.2021 lettera di diffida a mezzo Parte_2 raccomandata, rimasta priva di riscontro. La ricorrente, quindi, chiedeva e otteneva dall'intestato
Tribunale decreto ingiuntivo n. 509/2021 del 29/5/2021, con cui ingiungeva a il Parte_2 pagamento in restituzione della somma di € 11.500, oltre alle spese legali della fase monitoria.
decedeva il giorno della notifica del decreto, come risulta dalla relata dell'Ufficiale Parte_2
Giudiziario e dal certificato di morte.
Unica erede di risultava essere la sorella (C.F. . Parte_2 CP_1 C.F._2
In data 28.1.2022, veniva inviata a diffida di pagamento per quanto sopra, che restava CP_1 però priva di riscontro.
pagina 3 di 9 In data 23.3.2022 veniva proposta da negoziazione assistita che, del pari, sortiva esito CP_1 negativo.
, deceduto a Novara il 14/6/2021, soffriva in vita di gravi disturbi della personalità ed era Parte_2 dedito all'uso di varie droghe, come risulta descritto nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno presentato dal difensore incaricato per l'occorrente.
Nell'aprile 2019 — esponeva il legale — i disturbi della personalità del si erano aggravati per Pt_2
l'improvvisa scomparsa della madre e l'uomo si era completamente abbandonato all'abuso di crack e di cocaina, sperperando grosse somme di denaro sino alla morte. In pochi mesi (tra il 2/10/2019 e il 31/3/2020), infatti, attraverso più prelievi il spendeva € 71.479,83. Pt_2
Nella detta procedura per la nomina di amministratore di sostegno veniva proposta quale amministratrice proprio la ricorrente vivente nel medesimo condominio del Parte_1 beneficiando, sito in Novara, viale Giulio Cesare.
All'udienza del 21/7/2020, prestato il giuramento di rito, la assumeva l'ufficio di Parte_1 amministratore di sostegno provvisorio e la causa veniva rinviata all'udienza del 11/11/2020 per la prosecuzione, alla quale il legale del non compariva. Pt_2
Emergeva nel corso della procedura che il — contrariamente a quanto indicato in atti — aveva Pt_2 un padre ( e una sorella ( odierna convenuta), cui gli atti della procedura non erano stati Per_1 CP_1 notificati. Il GT, pertanto, in data 30/11/2020, con decreto fuori udienza, disponeva la notifica degli atti anche al padre del , dato che la sorella si era spontaneamente presentata. Pt_2
In seguito nessuno coltivava più la procedura e questa veniva archiviata il 10/2/2021.
— pur non lavorando — dopo la morte della madre nell'aprile 2019, Parte_2 Persona_2 si era trovato a godere di un buon reddito grazie al patrimonio ereditato, come da dichiarazione di successione. La aveva lasciato all'unico figlio ( ha una diversa madre) un patrimonio Per_2 CP_1 valutato in € 409.737,00 tra denaro, titoli e valori (stimati in € 96.892,00), altri beni (stimati in € 44.954,00), aziende (stimate in € 11.830,00), un negozio in via Cavour 13 (attualmente condotto in locazione commerciale da una nota compagnia telefonica), la metà di un altro negozio in via Cavour 1
(ove sin dagli anni 80 è esercitato il bar "L'Angolo delle Ore"), oltre a un appartamento con autorimessa in via S. Antonio da Padova, 29.
Gli affitti di tali beni garantivano al generose entrate costanti, senza altre spese, dato che viveva Pt_2 in altro immobile lasciatogli dalla madre (appartamento con autorimessa in viale Giulio Cesare n. 338).
Alla morte del , poco più di due anni dopo, pur con le descritte entrate, tale patrimonio era Pt_2 sensibilmente diminuito ed ammontava a € 297.913,00, come da dichiarazione di successione della sorella. L'appartamento di via S. Antonio da Padova e le aziende erano stati dissipati ed anche i valori mobiliari e il denaro liquido erano diminuiti a € 84.833. I cd. "altri beni" erano pure diminuiti a € 12.266,00.
La è stata amministratrice di sostegno in via provvisoria del proprio in questo Parte_1 Pt_2 periodo: ha prestato giuramento il 21/7/2020 e la procedura è stata archiviata il 10/2/2021.
A prova del credito parte ricorrente offre in comunicazione una copia di una scrittura privata datata
3/7/2020.
respingeva la richiesta di pagamento perché la non avrebbe mai dovuto CP_1 Parte_1 sovrapporsi ai familiari e, men che meno, prestare denaro al loro congiunto senza informarli, viste le gravi condizioni in cui versava.
Dagli atti della procedura di amministrazione di sostegno avanti a questo tribunale (R.G. n. 887/2020), poi, era emerso che — sebbene più volte richiesta — la non aveva mai depositato il conto Parte_1 pagina 4 di 9 della sua gestione, anzi, nonostante l'ordine del Giudice, ella aveva espressamente rifiutato per cui il
Giudice non procedeva con l'approvazione.
L'odierna resistente invitava la alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita Parte_1 per prevenire una controversia ma, come detto, l'invito cadeva nel nulla conseguendo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La difesa di parte ricorrente si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) occorre evidenziare che l'oggetto del presente procedimento attiene alla sola debenza in favore della ricorrente dell'importo di € 11.500,00, concesso in prestito a e che questi si Parte_2 era impegnato a restituirle nel giro di un paio di mesi, come da scrittura privata di riconoscimento di debito prodotta (doc. 2). Controparte nel corso del presente giudizio non ha mai contestato la sottoscrizione di cui al doc. 2, né ha portato prove a contrario e, pertanto, la scrittura e – soprattutto - il suo contenuto, non essendo specificamente contestati dalla parte costituita, sono da considerarsi provati ex art. 115 c.p.c. Ne consegue che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'accertamento del diritto di credito vantato dalla signora dovrà Parte_1 porre a fondamento della propria decisione il riconoscimento di debito prodotto dalla ricorrente e non contestato dalla convenuta;
2) l'unica contestazione sollevata dalla resistente è infondata in quanto si chiede che “il contratto” venga annullato poiché non autorizzato dal Giudice tutelare, ma dimentica che l'amministrazione di sostegno veniva disposta settimane dopo tale sottoscrizione che, dunque, ha pieno valore perché apposta da nel pieno delle sue facoltà. E' stato provato per Parte_2 tabulas lo stato di erede universale di , a seguito del decesso del fratello e, in CP_1 quanto tale, la convenuta è legittimata passiva della domanda oggi svolta dalla ricorrente e risponde personalmente, anche con i propri beni, dei debiti ereditati.
La difesa di parte resistente, invece, ha proposto le difese che seguono:
1) deve in primo luogo eccepirsi che il a) decreto ingiuntivo n. 509, emesso da questo tribunale il
27/5/2021, non è mai stato notificato, nemmeno agli eredi collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto ed è perciò del tutto inefficace (art. 644 c.p.c.); b) si tratta di un vizio che non deve esser fatto valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo ma con apposita istanza o nei modi ordinari in qualsiasi tempo (art. 188 disp. att. c.p.c.); pertanto, sin d'ora se ne eccepisce l'inefficacia e l'irrilevanza quale prova;
2) la ricorrente ha violato pressoché tutti i doveri dell'ufficio di amministratore di sostegno provvisorio che aveva assunto e che ha esercitato sino all'archiviazione della procedura: a) dice nella scrittura privata del 3/7/2020 che l'amministrato aveva grossi debiti verso persone "poco raccomandabili", che lo minacciavano sino a farlo temere per la propria incolumità, ma non informa le forze dell'ordine o il giudice, non accerta chi erano tali creditori né i titoli dei diritti che vantavano, non chiede al giudice se l'amministrato potesse ricevere un prestito di €
11.500,00 da restituire in soli due mesi, non chiede al giudice se, una volta avuto l'importo, l'amministrato poteva pagarlo a tali persone;
b) assume l'ufficio pubblico con il giuramento del
21/7/2020 senza dire d'aver prestato € 11.500,00 all'amministrato e senza dire che quest'ultimo aveva ormai già pagato tale grossa somma a quelle "poco raccomandabili" persone;
c) archiviata in data 10/2/2021 la procedura, omette ripetutamente di presentare il conto della gestione malgrado l'ordine del giudice e nella lettera in data 7/6/2021 — con cui rifiuta di presentarlo — attesta falsamente al magistrato di avere un credito di soli € 900,00, quando invece — appena 4 giorni prima — aveva depositato l'appena detto ricorso per decreto ingiuntivo contro l'ex amministrato, preceduto addirittura da una diffida di pagamento del
8/3/2021, inviata cioè subito dopo l'archiviazione della procedura (all. 12, pag. 1). Tali
pagina 5 di 9 condotte, che hanno inevitabilmente portato poi alla mancata approvazione del conto nella causa R.G. n. 887/2020, denotano — più che una grave negligenza nello svolgimento dell'ufficio pubblico — una vera e propria intenzionale reticenza rispetto a notizie certamente doverose da parte di un amministratore di sostegno;
3) è impossibile credere che le informazioni di cui sopra siano state omesse per distrazione o scarso impegno, se pensiamo che la — proprio mentre riceveva i solleciti al Parte_1 rendiconto in atti — aveva avviato la sua azione parallele per il recupero del credito ritenuto verso l'ex amministrato. Dimenticare di presentare il rendiconto serviva a sottrarre detto presunto credito al controllo del giudice. Infatti — messa alle strette — alla fine la
[...] ha dovuto rifiutare apertamente di rendere il conto, per non (continuare a) mentire. E' Parte_1 chiaro che un tribunale non potrà mai avallare un simile modus operandi da parte di un amministratore di sostegno, anzi dovrebbe segnalarlo al Pubblico Ministero. Anche perché — da altro punto di vista — prestare denaro per l'acquisto di grossi quantitativi di crack e cocaina (il ricorso ex art. 404 e ss. c.c. parla di oltre € 71.000,00 di acquisti in 5 mesi circa) vale a concorrere (art. 110 c.p.) nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990: "chiunque …… procura ad altri", dove il verbo "procurare" può senz'altro indicare anche il prestito del denaro necessario all'acquisto). Tale fine illecito rende radicalmente nullo qualsiasi negozio eventualmente stipulato fra il e la e nessuna tutela restitutoria Pt_2 Parte_1 potrà mai esser riconosciuta ai crediti sorti in questi contesti. Il mutuo che la dice Parte_1 di aver concesso al , inoltre, è annullabile perché non è mai stato autorizzato dal tribunale Pt_2 mentre pendeva la procedura R.G. n. 887/2020, così come non lo sono stati nemmeno i pagamenti effettuati dal a quelle "poco raccomandabili" persone e gli stessi devono, Pt_2 quindi, esser lasciati gravare sull'amministratrice di sostegno. Il mutuo in questione è poi annullabile anche per incapacità naturale, la quale — è noto — può dipendere da qualsiasi ragione e può anche essere solo transitoria (art. 428 c.c.). L'incapacità del è — Pt_2 paradossalmente — descritta proprio dai documenti avversari e, in particolare, dal preambolo della scrittura privata del 3/7/2020, che descrive il debole e impaurito ("… piangendo, Pt_2 tremante e impaurito …": all 13) e la sua dipendenza dalle droghe era ben nota alla
[...]
che aveva aderito al ricorso ex art. 404 c.c. L'azione di annullamento si prescrive in Parte_1
5 anni ma è imprescrittibile quale eccezione da parte di chi è chiamato all'esecuzione del contratto (art. 1442, ult. comma, c.c.). Inoltre, se l'annullamento dipende dalla mancata integrazione dei poteri, la prestazione eseguita rimane a carico di chi necessitava dell'autorizzazione giudiziale. Se dipende da incapacità naturale di una delle parti, questa (o i suoi eredi) è tenuta a restituire solo quanto è andato a suo vantaggio (art. 1443 c.c.; art. 2039
c.c.). Infine, se non è approvato il rendiconto, ogni spesa rimane sempre a carico di chi doveva renderlo.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla
pagina 6 di 9 parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Nel caso di specie parte ricorrente fonda la propria pretesa di pagamento sulla scrittura privata che sarebbe intercorsa fra le parti in data 3 luglio 2020. In essa si legge letteralmente: “lo Parte_1
dichiaro che in data 22 giugno il sig. mi suona il campanello chiedendomi di
[...] Parte_2 aiutarlo a pagare 13000,00€ di debito che aveva nei confronti di un personaggio poco raccomandabile a suo dire e temeva per la sua vita, dico al sig. di rivolgersi alle forze Pt_2 dell'ordine mi risponde che ha paura, rispondo che io non posso aiutarlo. Il giorno dopo si ripresenta piangendo, tremante e impaurito chiedendo ancora di aiutarlo a pagare il debito che aveva nei confronti di questo tizio non dicendomi chi fosse, che mi avrebbe reso la cifra e di fidarmi poichè era cambiato, mossa da pietà acconsento chiedendo tempo per reperire la somma. Avendo in casa solo 4.000€ chiedo un prestito a conoscenti, in qualche modo riesco a racimolare solo 11.500€ che consegno nelle seguenti modalità
Il 26/06/2020 4.000€
Il 30/06/2020 3.500€
Il 03/07/2020 4.000€
Il sig. si impegna di restituire la cifra entro il mese di settembre 2020…” (evidenziazione Parte_2 dello scrivente).
La predetta scrittura non può essere posta a fondamento della pretesa di parte ricorrente per il seguente ordine di ragioni:
1) è del tutto incerto l'ammontare della somma che sarebbe stata elargita della ricorrente in favore di . Gli importi indicati nella scrittura, infatti, sarebbero stati reperiti per contanti Parte_2 presso soggetti terzi e consegnati al sempre in contanti, sicché il Tribunale, sotto il Pt_2 profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio a cura della parte che vi era tenuta, in punto quantum è rimasto privo di adeguato e giuridicamente apprezzabile riscontro. Invero, pur essendo stati coinvolti soggetti terzi – con le parole della ricorrente, “chiedo un prestito a
pagina 7 di 9 conoscenti” – nel ricorso introduttivo del presente giudizio non è stato indicato il nome dei soggetti che avrebbero determinato la maggior parte della provvista monetaria in capo alla ricorrente, e non è stata neppure formulata alcuna istanza d'istruzione orale. Il Tribunale, dunque, non ha avuto la possibilità di riscontrare la veridicità e attendibilità della richiesta di somme che sarebbe stata avanzata dalla ricorrente e accolta dai destinatari della stessa per far fronte alla dichiarata richiesta di;
Parte_2
2) la sottoscrizione della scrittura priva attribuita dalla ricorrente a non è Parte_2 accompagnata, a differenza di quanto risulta con riferimento alla ricorrente (per la quale risulta stampato il nome e il cognome), dall'indicazione in stampatello del nome e del cognome del sottoscrittore. E' presente soltanto un segno grafico sotto la dizione “Letto e confermo”, che tuttavia di per sé non consente l'immediata riferibilità del medesimo a;
Parte_2
3) l'ipotetica volontà di di ricevere una certa somma, anche ammettendo che sia Parte_2 intervenuta da parte dello stesso una richiesta in tal senso, risulta del tutto coartata dalle condizioni di vita personali e dallo stato psicologico in cui il medesimo versava al momento della presunta richiesta. Come scritto nella scrittura privata, la ricorrente riferisce che il Pt_2 temeva per la propria vita in quanto incalzato da persona poco raccomandabile, tanto che dopo la prima richiesta egli si sarebbe presentato il giorno successivo tremante e impaurito. Evidente risultava dunque alla ricorrente il completo e indubitabile stato di costrizione psicologica e morale che muoveva il , di talché non risulta possibile delineare a posteriori, stando agli Pt_2 atti, i contorni di un'apprezzabile formazione, sotto il profilo giuridico, di una volontà contrattuale caratterizzata oltretutto dall'assunzione di un preciso obbligo restitutorio entro un brevissimo lasso temporale, ovvero a soli due mesi dal momento del presunto ricevimento della somma richiesta. La “pietà” indicata dalla ricorrente per assecondare l'ipotetica richiesta del non costituisce un criterio rilevante per l'ordinamento giuridico al fine della legittima e Pt_2 lecita formazione di un vincolo contrattuale. La ricorrente aveva piena e diretta conoscenza dello stato personale ed emotivo in cui versava il resistente e piuttosto che indirizzarlo verso le forze dell'ordine, ovvero, piuttosto che allertare/informare direttamente le forze dell'ordine per l'accaduto, ha (avrebbe) preferito, senza richiesta di garanzia alcuna, elargire una rilevante somma di denaro al . Per tale propria spontanea condotta la ricorrente non può Pt_2 fondatamente avanzare doglianza o pretesa di restituzione nei confronti della resistente (e, prima, nei confronti di ), non sussistendone i presupposti nel merito e in punto Parte_2 prova della domanda proposta in giudizio. La ricorrente non doveva e non poteva concludere alcun contratto con perché l'accordo si poneva, all'evidenza della medesima Parte_2 ricorrente, contraria a norme imperative di legge, ovvero a tutte quelle norme ordinamentali che non consentono, nelle condizioni riportate nella scrittura privata evocata, di giungere alla formazione e successiva stipula di un valido negozio giuridico;
4) l'attendibilità della ricorrente in punto legittima e lecita elargizione di denaro in favore del e conseguente assunzione da parte di questi dell'obbligo di restituzione, risulta minata Pt_2 dal silenzio serbato dalla ricorrente al momento dell'assunzione dell'ufficio pubblico di amministratrice di sostegno del soggetto che pochi giorni prima aveva finanziato. Infatti, agli atti del presente giudizio non è stato esplicitato il motivo per il quale la ricorrente non abbia rappresentato al Giudice tutelare – autorità preposta per l'incombente dall'ordinamento – l'esistenza di un proprio rilevante credito nei confronti del proprio amministrato (elemento peraltro rilevante anche in vista di una ponderata scelta da parte del Tribunale dell'amministratore in via provvisoria), pur se la data della ritenuta scrittura privata è di poco antecedente rispetto all'assunzione del predetto ufficio;
pagina 8 di 9 5) la ricorrente, infine, non ha ritenuto di porre rimedio all'omissione di doverosa comunicazione iniziale del proprio assunto credito neppure in sede di rendicontazione finale che, per quanto agli atti, non è stata neppure resa come richiesto dalla legge.
Scrive in atti la difesa di parte resistente: “la ha dovuto rifiutare apertamente di rendere Parte_1 il conto, per non (continuare a) mentire. E' chiaro che un tribunale non potrà mai avallare un simile modus operandi da parte di un amministratore di sostegno, anzi dovrebbe segnalarlo al Pubblico
Ministero. Anche perché — da altro punto di vista — prestare denaro per l'acquisto di grossi quantitativi di crack e cocaina (il ricorso ex art. 404 e ss. c.c. parla di oltre € 71.000,00 di acquisti in 5 mesi circa) vale a concorrere (art. 110 c.p.) nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR
309/1990: "chiunque …… procura ad altri", dove il verbo "procurare" può senz'altro indicare anche il prestito del denaro necessario all'acquisto). Tale fine illecito rende radicalmente nullo qualsiasi negozio eventualmente stipulato fra il e la e nessuna tutela restitutoria potrà mai Pt_2 Parte_1 esser riconosciuta ai crediti sorti in questi contesti.”.
Il Tribunale, considerato il quadro delle difese delle parti e delle circostanze in fatto e diritto caratterizzanti il presente giudizio, ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti del fascicolo telematico del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, così da consentire all'autorità compente di assumere, eventualmente, gli atti di ritenuta spettanza.
Parte ricorrente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore della resistente. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), si liquidano € 5.077,00 per compensi professionali (valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00; scaglione medio delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a quella resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Dispone la trasmissione della presente sentenza e dell'integrale fascicolo telematico rubricato al n. R.G.
862/2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara onde consentire all'autorità compente di valutare l'assunzione eventuale degli atti di ritenuta spettanza;
manda alla cancelleria per il relativo incombente.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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