Sentenza 3 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2004, n. 14853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14853 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI n. 122 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SINESIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SP IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 503/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 11/10/01 - R.G.N. 337/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OM OS convenne in giudizio le Ferrovie dello Stato, delle quali era dipendente, e premesso di essere affetto da gastrite erosiva antrale con duodenite bulbare, infermità da porre il rapporto eziologico con l'attività lavorativa svolta, chiese il riconoscimento della causa e concausa di servizio di tale patologia con condanna delle ferrovie alla erogazione della relativa indennità.
Nella resistenza della parte convenuta, la quale ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e difetto di quantificazione della stessa, contestandone comunque la fondatezza, il Tribunale di Sulmona, disposta consulenza tecnica, aderendo alle conclusioni dell'ausiliare, che aveva affermato la dipendenza della malattia da causa di servizio, ha accolto la domanda, dichiarando peraltro il diritto del ricorrente alla rendita per malattia professionale a decorrere dall'11 maggio 1993, data della istanza amministrativa, con contestuale condanna delle Ferrovie alla erogazione della relativa indennità. Il gravame proposto dalle ferrovie dello Stato contro questa sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla corte d'appello dell'Aquila. Secondo la corte di merito il gravame manca di specificità. Infatti la consulenza tecnica di ufficio sarebbe stata censurata del tutto genericamente limitandosi la parte a negare il nesso causale tra l'attività lavorativi espletata e la malattia denunciata senza tuttavia contrapporre argomentazioni volte ad incrinare il fondamento su cui il consulente ha basato il proprio giudizio.
Circa le eccezioni di rito, la corte d'Appello, premesso che esse dovevano ritenersi implicitamente rigettate dal giudice di primo grado, ha affermato che il ricorso consentiva di evincere che la domanda aveva ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dello stato morboso del ricorrente, ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla legge, ed in primo luogo dell'equo indennizzo, cosa della quale, del resto, la stessa datrice di lavoro aveva dimostrato di essere consapevole, avendo prodotto in causa la comunicazione di reiezione della domanda amministrativa ai sensi dell'articolo 38 del decreto ministeriale 2716/58. Infine, il riferimento a prove testimoniali inesistenti e ad una malattia professionale, denunciati come vizi nell'atto di appello, dovevano considerarsi meri errori materiali nei quali il giudice era incorso, dato che essi non avevano avuto alcun affetto sulla decisione.
Di questa sentenza la Rete Ferroviaria Italiana chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso.
OM OS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata, per un primo profilo, di aver erroneamente disatteso la denunzia di violazione dell'articolo 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., fondata sul fatto che il ricorrente aveva nel proprio atto introduttivo richiesto "indennità" indeterminate in dipendenza dalla causa di servizio, senza quantificare la domanda o fornire criteri per tale quantificazione. In tal modo la sentenza avrebbe violato consolidati orientamenti della Corte di legittimità, rendendo così già di per sè contraddittoria la pronunzia di inammissibilità per difetto di specificità. La ricorrente si duole poi, con un secondo profilo del motivo, del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto di individuare il beneficio richiesto nell'"equo indennizzo", istituto ben diverso dalla rendita per malattia professionale, riconosciuta in realtà della sentenza impugnati, non però, come invece ritenuto dalla Corte di merito, quale frutto di errore materiale ininfluente sulla decisione, dato che le differenze fra i due istituti e la condanna delle Ferrovie al pagamento di "ratei maturati e maturandi" costituiscono segnali evidenti di riferimento alla rendita, onde non potrebbe condividersi il giudizio della Corte di merito secondo cui tale erroneo riferimento dovrebbe considerarsi come errore materiale irrilevante. Infine, con un terzo profilo del motivo, la ricorrente censura per la sua contraddittorietà il giudizio della Corte di merito secondo cui la consulenza tecnica sarebbe stata contestata solo in mode generico, osservando di avere invece, a suo tempo, fatto rilevare l'insussistenza stessa de i presupposti di fatto per avviare una compiute indagine medico-legale, non avendo il lavora ore specificato nel ricorso il profilo professionale e le mansioni svolte nè indicato in alcun modo e tantomeno provato le singole modalità di espletamento, i relativi tempi e condizioni ambientali, i fattori di rischio in relazione alla patologia dedotta, in modi e i tempi della sua esposizione a tali fattori.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando omessa pronunzia, la ricorrente addebita la sentenza impugnata di aver rigettato puramente e semplicemente l'appello, così mantenendo l'efficacia di una sentenza di primo grado contenente condanna al pagamento di "rendita" - rispetto alla quale le Ferrovie non sarebbero legittimate - pur avendo ritenuto che il beneficio richiesto dal ricorrente fosse l'equo indennizzo.
I due motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati.
La sentenza di appello ha riferito che in base alla ctu espletata doveva ritenersi accertata la dipendenza delle malattie riscontrate nello OS da causa di servizio, ed ha osservato in proposito che le Ferrovie dello Stato avevano svolto, con l'appello, censure di carattere generico.
La Corte d'appello ha anche affermato che dal ricorso introduttivo dello OS si desumeva che l'oggetto della domanda da questi proposta era il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del conseguimento dei benefici di legge, in primo luogo dell'equo indennizzo, ed al fine di avvalorare ulteriormente questa conclusione ha posto in evidenza la piena comprensione da parte delle Ferrovie della domanda avversaria, dimostrata dalla produzione da parte delle stesse della comunicazione di reiezione della domanda amministrativa.
Infine la Corte territoriale ha giudicato mero frutto di errore materiale, non influente sulla decisioni, i riferimenti della sentenza di primo grado alla malattia professionale e alle prove testimoniali, mai assunte.
Questo essendo il nucleo della statuizione del giudice di merito, le censure del ricorrente non sono in grado di contestarlo fruttuosamente.
Poiché l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e questi ne ha identificato l'oggetto nel modo e con le giustificazioni di cui s'è detto, sarebbe stato necessario dedurre al riguardo specifici vizi di motivazione, il che non è avvenuto, non essendo sufficiente il richiamo ad un precedente di questa Corte, dato che in questo caso, diversamente da quello richiamato, il giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse specificato il beneficio richiesto. Quanto agli accertamenti medico legali, il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto indicare in questa sede quali specifici rilievi aveva invece mosso alla c.t.u. riproducendo il contenuto di tali critiche onde consentire a questa Corte di apprezzare se si trattasse di mero, irrilevante, dissenso diagnostico o della denunzia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico legale e rientra tra i vizi denunciatoli con il ricorso per Cassazione ex articolo 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile (in proposito, fra le molte, Cass. 1 agosto 2002, n. 11467; v. anche Cass. 4 dicembre 2001, n. 15318). Quanto infine alla censura concernente la mancata riforma della sentenza di primo grado contenente una statuizione di condanna a ratei maturati e maturandi, deve osservarsi che la decisione della Corte territoriale è collegata al riconosciuto carattere di mero errore materiale del riferimento fatto dal primo giudice alla malattia professionale. In ogni caso, al fine di censurare l'eccedenza della decisione di primo grado rispetto alla domanda, sarebbe stato necessario prospettare al giudice d'appello e qui riproporre una denunzia di ultrapetizione. Il motivo denunzia invece una omessa pronunzia, che non sussiste proprio perché il giudice di merito, attraverso il già visto riferimento all'errore materiale, ha deciso sul motivo d'appello come prospettatogli e ha giustificato la sua decisione.
In conclusione il ricorso deve esser rigettato.
La Corte reputa tuttavia opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2004