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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2287/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Terme Vigliatore (Me), via Benedettina Inferiore n. 1 presso lo studio dell'Avv. Calogero Filippo Dario Adile che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andreina Amato e
Giandomenico Catalano ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n. 3, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 novembre 2023 l'istante esponeva di aver subito un infortunio sul lavoro in data 16 settembre 2011 per il quale l in seguito a visita medica collegiale, aveva riconosciuto CP_1 un'invalidità temporanea assoluta. Riferiva di aver subito un aggravamento degli esiti dell'infortunio e chiedeva il riconoscimento di una menomazione fisica in misura pari al 12% o nella diversa misura accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall CP_1
L sostiene che l'istanza di aggravamento è stata presentata CP_2 oltre il termine di dieci anni dall'infortunio e che la stessa non è stata corredata dai referti medici previsti dall'art. 83 D.P.R. n. 1124/1965.
L'eccezione è infondata.
Il termine decennale di revisione della rendita non è, come anche di recente chiarito da Cassazione civile sez. lav., 08/11/2021, n.32463 un termine di prescrizione, né di decadenza, ma vale solo a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione. Ne consegue, secondo giurisprudenza uniforme, che è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione si sia verificata entro il decennio, e purché, se la revisione è richiesta dall l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del CP_1 decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento (v. anche Cassazione n. 39754/21 e n.3870/11: cfr. in tal senso Corte d'Appello di Messina n. 302/2023).
Nel caso in esame il c.t.u. ha chiarito che l'aggravamento si è concretizzato entro il decennio successivo all'infortunio del 16 settembre 2011 (cfr. chiarimenti depositati il 13 marzo 2025).
L'eccezione deve essere, pertanto, rigettata.
Nel merito il C.T.U. nominato dopo attente indagini, sulla cui completezza e accuratezza non sorge dubbio alcuno, ha accertato che il ricorrente, a seguito dell'infortunio del 16 settembre 2011, ha riportato “Afachia monoculare” ed ha concluso per il riconoscimento di una menomazione psicofisica del 12%.
Tale accertamento sorretto da congrua motivazione appare condivisibile e pertanto la domanda va parzialmente accolta.
Va, infatti, conformemente alle indicazioni sopra riferite riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo per danno biologico nella misura del 12% con conseguente condanna dell al pagamento del CP_1 relativo indennizzo oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n.
156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L. 30/12/1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7/10/1992).
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante, per l'aggravamento degli esiti dell'infortunio subito il 16 settembre 2011, al conseguimento dell'indennizzo per danno biologico in misura pari al
12% e condanna l al pagamento dello stesso oltre interessi e CP_1 rivalutazione fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991 n.
412; condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell CP_1 Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino