CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2150/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2150/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ER AR;
attore in revocazione
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Sonia Lampasi;
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), rappresentate Controparte_3 C.F._4
e difese dall'Avv. Pier Michele Nucci;
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._5 dall'Avv. Irene Restuccia;
Avv. SERGIO CASTELVETERE STEFANO (C.F.: ), in C.F._6 proprio e nella qualità di procuratore di Parte_3
(C.F.: ), nonché quale acquirente dei diritti successori di C.F._7
(C.F.: ), difeso da Persona_1 C.F._8 sé medesimo;
convenuti in revocazione
1 , , Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, ; CP_14 CP_15 convenuti in revocazione non costituiti
Oggetto: revocazione ex art. 395 n. 3 della sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro n. 982/2015, pubblicata il 17.07.2015
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “..instando ancora una volta, nella richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. come già dedotto e richiesto anche nelle precedenti note scritte, impugnando e contestando in singulis et in toto quanto dedotto, eccepito e richiesto dal convenuto nei propri scritti Controparte_1 difensivi, così rassegna, ancora una volta, allo stato, le proprie conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni e contraria istanza, eccezione e difesa respinta, previa declaratoria del caso e di legge, rilevata l'ammissibilità, la fondatezza e la rilevanza dell'impugnazione: 1) Revocare, in aderenza a quanto documentalmente provato ed accertato in atti, l'impugnata sentenza n. 982/2025, resa da Codesta Ecc.ma Corte d'Appello il 7.7.2015,depositata in cancelleria il
17.7.2015, , con l'eventuale riapertura dell'istruzione nel CP_16 giudizio rescissorio e rinnovo e/o chiamando a chiarimenti i CTU, la esatta consistenza del patrimonio di deceduto ab intestato il Persona_2
5.10.1910, assegnando ai rispettivi suoi eredi legittimi, e, per essi, ormai defunti, ai loro eredi legittimi e/o testamentari succeduti in rappresentazione, nelle determinande percentuali, le quote di loro spettanza al momento del decesso di
avvenuto il 19.2.1981 e, in ogni caso, dal 28.2.1983 giorno in Persona_3 cui è stata iscritta al n. 184/1983 del RGAC del Tribunale di Vibo Valentia la causa di divisione ereditaria di e di Persona_3 Persona_2 della cui eredità trattiamo, cancellata dal ruolo con ordinanza del 5.3.1998. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi relativi a tutti i gradi di giudizio, in particolare, quelli relativi alle disposte e disponende consulenze tecniche di parte e
d'ufficio”.
2 Per il convenuto : “Voglia l'Ill.ma Corte Di Appello adita, rigettare la CP_1 domanda proposta per inammissibilità, improponibilità e infondatezza per i motivi di cui in comparsa e nei verbali di causa in una con tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate perché tardive in quanto poste in sede di precisazione delle conclusioni e in ogni caso inammissibili per esistenza di giudicato sulla validità del testamento di (v. da ultimo sentenza della Cassazione Persona_4 depositata) e improponibili nel giudizio revocatorio con condanna dell'attore alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre al risarcimento dei danni ex artt. 88
e 96 cpc per i motivi esposti da quantificarsi nella misura di giustizia, con distrazione
a carico del procuratore costituito”.
Per tutte le altre parti: “Voglia l'On.le Corte adita, dichiarare l'esclusione dal presente giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 28.11.2018 conveniva Parte_1 in giudizio innanzi a questa Corte le parti indicate in epigrafe chiedendo di revocare, in aderenza a quanto documentalmente provato ed accertato in atti, l'impugnata sentenza n. 982/2015, resa da questa Corte il 07.07.2015, depositata in cancelleria il
17.07.2015, rideterminando, con l'eventuale riapertura dell'istruzione nel giudizio rescissorio e rinnovo e/o chiamando a chiarimenti i c.t.u., l'esatta consistenza del patrimonio di deceduto ab intestato il 05.10.1910, Persona_2 assegnando ai rispettivi suoi eredi legittimi, e, per essi, ormai defunti, ai loro eredi legittimi e/o testamentari succeduti in rappresentazione, nelle determinande percentuali, le quote di loro spettanza al momento del decesso di Persona_3
avvenuto il 19.02.1981 e, in ogni caso, dal 28.02.1983 giorno in cui era
[...] stata iscritta al n. 184/1983 del RGAC del Tribunale di Vibo Valentia la causa di divisione ereditaria di e di Persona_3 Persona_2 cancellata dal ruolo con ordinanza del 05.03.1998; con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi relativi a tutti i gradi di giudizio, in particolare, quelli relativi alle disposte e disponende consulenze tecniche di parte e d'ufficio. Ciò chiedeva ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. assumendo che, rovistando tra le carte della famiglia
[...]
, aveva rinvenuto un appunto di famiglia che gli aveva Persona_5 sollecitato una ricerca presso l'archivio di Stato;
ivi recatosi, deduceva che in data 2 novembre 2018 rinveniva i seguenti documenti: 1) Denuncia di successione di del 1948, depositata dai fratelli suoi coeredi;
2) Avviso di Persona_4
3 accertamento di valore, notificato agli eredi legittimi di;
3) Persona_4
Istanza del 25.07.1950 con cui in qualità di coerede del Persona_3 fratello chiedeva la rateizzazione delle somme dovute per l'imposta di Per_4 successione del fratello, documenti che dimostravano che era Persona_4 deceduto ab intestato e che quindi la consistenza del patrimonio relitto da Per_2 nel 1910 era ben maggiore di quella accertata nella sentenza n. 982/2015. Con
[...] un secondo motivo denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva statuito difettare la prova in ordine all'acquisto di altri beni con il denaro ricavato dalla vendita di cespiti appartenenti alla comunione ereditaria, prova a suo dire emergente dagli atti pubblici acquisiti in corso di causa. Con un terzo motivo chiedeva la revisione della sentenza nella parte in cui la Corte per “semplice svista” aveva attribuito la quota riveniente dall'eredità di , Persona_6 deceduta ab intestato nel 1976, a maritata Persona_7 Per_8 deceduta il 03.03.1924, anziché a maritata Persona_9 Per_5
2. Si costituiva in data 11.05.2019 eccependo la improponibilità Controparte_1 della domanda ex artt. 325 e 326 c.p.c., per essere la parte in possesso dei documenti oggetto dell'azione già a far data dal 28.09.2017, data in cui li depositava in altro giudizio;
la improponibilità dell'azione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 395
n. 3 c.p.c. essendo i documenti oggetto di domanda in parte già stati depositati nel corso del giudizio principale e in parte ininfluenti ai fini della revocazione della sentenza. Rilevava comunque l'infondatezza della domanda nel merito in quanto già nel giudizio principale si era discusso sulla devoluzione della quota ereditaria di sulla base di testamento olografo mai impugnato per cui la Persona_4 documentazione oggetto di revocazione era ininfluente ai fini del decidere. Eccepiva, poi, la inammissibilità/improponibilità degli altri motivi per violazione degli artt. 395
e 396 c.p.c. contenendo questi una richiesta di diverso giudizio non connesso ai documenti rinvenuti. Chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria per il comportamento processuale tenuto, attesa la dichiarazione di ritrovamento di documenti in data successiva a quella effettivamente risultante dagli atti, posto che egli già nel 2017 li aveva prodotti in altro giudizio vertente tra le medesime parti.
3. Si costituivano anche ER ST AN, e , Pt_3 Per_1 [...]
e e i quali aderivano alla domanda attorea. CP_2 CP_3 Parte_2
4 4. Con note dell'11.02.2023 l'attore evidenziava di aver avviato due distinte iniziative giudiziarie: a) un giudizio incidentale di accertamento dell'autenticità del testamento olografo di nell'ambito del giudizio di divisione Persona_4 della sua eredità (Tribunale di Vibo Valentia n. 976/2020 del R.G. -Giudice Dott.ssa
NA IC –udienza fissata per il 04/05/2023); b) un giudizio autonomo di querela di falso (Tribunale di Vibo Valentia n. 1100/2022 R.G. -Giudice Dott.ssa
LI RE –ultima udienza 07/02/2023 nella quale la causa era stata rimessa al
Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione con il giudizio iscritto al n.
976/2020 R.G.); chiedeva, quindi, ex art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio in attesa della decisione dei predetti procedimenti
Con note del 12.02.2023, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n.
35067/2022 di definizione del giudizio di cassazione promosso avverso la medesima sentenza oggetto di revocazione dai convenuti ER ST, questi chiedevano l'estromissione per carenza di interesse ad agire, essendo stati esclusi dall'eredità. Medesima richiesta formulavano i convenuti e Controparte_2
e . CP_3 Parte_2
L'attore deduceva ulteriormente quale controversia pregiudicante la pendenza presso questa Corte del giudizio di rinvio a seguito della citata sentenza della
Cassazione n. 35067/22, iscritto al n. 411/2023 R.G. nel quale egli aveva proposto querela di falso incidentale avverso l'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Napoli e relativa alla notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione e rinnovazione.
5. La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
5 1. Preliminarmente va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dall'attore sul presupposto della pendenza dei giudizi sull'accertamento dell'autenticità del testamento olografo di
[...]
e del giudizio di rinvio a seguito della pronuncia n. 1671/2022 resa Persona_4 dalla Corte Suprema di Cassazione, nel quale lo stesso attore ha proposto querela di falso incidentale avverso l'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Napoli relativa alla notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione e rinnovazione.
"A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata...."(così, di recente, Cass. n. 5671/2023), perché "La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico- giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata...." (così Cass. n.
12999/2019).
Nella specie, tra il presente giudizio avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 982/2015 per la scoperta di nuovi documenti e quello avente ad oggetto la falsità del testamento di , non sussiste un rapporto Persona_4 di pregiudizialità, intesa quale connotazione di indispensabile antecedenza logico giuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valga a condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere, né tanto meno sussiste rapporto di pregiudizialità nel senso anzidetto con il giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza oggetto di revocazione, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 35067/2022, la cassazione de qua “investe solamente la statuizione sul testamento di
[...]
le altre statuizioni della sentenza impugnata, indipendenti dal Persona_10 riconoscimento del carattere testamentario o legittimo della successione di
6 rimangono ferme ed intangibili” (così a pag. 24 della Persona_11 sentenza).
2. Ciò posto, l'impugnazione è inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta dei nuovi documenti.
Risulta ex actis che l'attore in revocazione era in possesso dei documenti posti a base della chiesta revocazione sicuramente sin dal 28.09.2017, data in cui egli li depositava nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia R.G. n.
1994/2016 (cfr. allegati alla comparsa di costituzione del convenuto e CP_1 precisamente all.2 contenente nota di deposito nel predetto giudizio a firma dell'avv.
ER AR, difensore di , datata 28.09.2017, nella quale si dà Parte_1 atto che “si produce telematicamente (con riserva di depositare il cartaceo all'udienza del 3.10.2017), la seguente documentazione:…….
4. Denuncia di successione di (celibe deceduto intestato a seguito di Persona_4 incidente il 9.12.1947) presentata dal fratello dalla quale si Persona_3 evince chiaramente che gli eredi legittimi dello stesso sono i seguenti: 1)
RE OL;
2) RE NA;
3) RE Franceschina;
4)
RE SE;
5) RE SA;
6) RE CH, 7)
RE IA (All.4);
5. Avviso di accertamento di valore della Direzione
Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari dal quale si rileva chiaramente che i germani , , , Persona_3 CP_17 CP_18
, , e hanno provveduto al pagamento Persona_6 CP_19 CP_3 CP_5 dell'imposta di successione accettando, conseguentemente, l'eredità del proprio fratello deceduto intestato il 9.12.1947 a seguito di incidente Persona_4
(All.5);”; allegati 2a e 2b contenenti i citati documenti e allegato 2c contenente il verbale di udienza del 03.10.2017 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia R.G. n.
1994/2016, nel quale l'avv. ER AR “deposita copia cortesia della nota di deposito con fotocopia degli allegati atti pubblici prodotti in giudizio ad integrazione…”).
Ne deriva che il termine per proporre la revocazione scadeva il 28.10.2017, sicchè la domanda proposta con atto di citazione del 28.11.2018 è irrimediabilmente tardiva.
3. La proposta impugnazione è comunque inammissibile sotto un ulteriore profilo.
È opportuno ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai
7 sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che le hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (Cass. 885/2018; Cass. 22246/2016; Cass.
22159/2014; Cass. 15242/2012).
Da ciò consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento,
l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza.
Pertanto, per giustificare la revocazione per la scoperta di documenti è necessario che si tratti di documenti che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.
Nella presente fattispecie è mancata la prova di questa ignoranza incolpevole.
L'attore si è, infatti, limitato ad allegare che i documenti in questione non sono stati prodotti “non solo perché erano assolutamente sconosciuti dall'attore sia in prime cure, sia durante il corso del giudizio in grado di appello, e, quindi, non solo per causa di forza maggiore, ma anche per fatto dell'avversario il quale Controparte_1
“detenendo illegittimamente anche lo studio/archivio della famiglia
…..ha avuto la possibilità di nasconderli e/o di distruggerli e comunque Persona_3 di utilizzare ad libitum le carte della famiglia e, in particolare, gli atti Persona_3 pubblici che solo durante il corso del giudizio di appello sono stati rinvenuti dopo estenuanti ricerche effettuate sia dai CTU sia dall'attore presso l'Archivio Notarile e presso l'Archivio di Stato di Vibo Valentia e Catanzaro” (pag. 7 dell'atto di impugnazione).
4. Gli ulteriori motivi di impugnazione sono inammissibili non integrando essi alcuno dei presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c..
8 5. Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 2/623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di , Controparte_1 come da dispositivo.
Vanno invece compensate nei confronti delle altre parti costituite che si sono limitate ad aderire alla domanda dell'attore.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impone all'attore, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda per la revocazione ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c. della sentenza della Corte di Appello di
9 Catanzaro n. 982/2015, proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, , , , Avv.
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
ER ST AN in proprio e nella qualità di procuratore di
[...]
nonché quale acquirente dei diritti successori di Parte_3 [...]
, , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o
[...] CP_15 assorbita, così provvede:
a) dichiara inammissibile, per le causali di cui in parte motiva, la domanda per revocazione;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 presente grado che liquida in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
15%, cpa ed iva, da distrarsi in favore dell'avv. Sonia Lampasi, dichiaratasi antistataria;
c) compensa le spese nei rapporti con le parti costituite;
d) nulla sulle spese riguardo alle altre parti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2150/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ER AR;
attore in revocazione
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Sonia Lampasi;
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), rappresentate Controparte_3 C.F._4
e difese dall'Avv. Pier Michele Nucci;
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._5 dall'Avv. Irene Restuccia;
Avv. SERGIO CASTELVETERE STEFANO (C.F.: ), in C.F._6 proprio e nella qualità di procuratore di Parte_3
(C.F.: ), nonché quale acquirente dei diritti successori di C.F._7
(C.F.: ), difeso da Persona_1 C.F._8 sé medesimo;
convenuti in revocazione
1 , , Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, ; CP_14 CP_15 convenuti in revocazione non costituiti
Oggetto: revocazione ex art. 395 n. 3 della sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro n. 982/2015, pubblicata il 17.07.2015
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “..instando ancora una volta, nella richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. come già dedotto e richiesto anche nelle precedenti note scritte, impugnando e contestando in singulis et in toto quanto dedotto, eccepito e richiesto dal convenuto nei propri scritti Controparte_1 difensivi, così rassegna, ancora una volta, allo stato, le proprie conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni e contraria istanza, eccezione e difesa respinta, previa declaratoria del caso e di legge, rilevata l'ammissibilità, la fondatezza e la rilevanza dell'impugnazione: 1) Revocare, in aderenza a quanto documentalmente provato ed accertato in atti, l'impugnata sentenza n. 982/2025, resa da Codesta Ecc.ma Corte d'Appello il 7.7.2015,depositata in cancelleria il
17.7.2015, , con l'eventuale riapertura dell'istruzione nel CP_16 giudizio rescissorio e rinnovo e/o chiamando a chiarimenti i CTU, la esatta consistenza del patrimonio di deceduto ab intestato il Persona_2
5.10.1910, assegnando ai rispettivi suoi eredi legittimi, e, per essi, ormai defunti, ai loro eredi legittimi e/o testamentari succeduti in rappresentazione, nelle determinande percentuali, le quote di loro spettanza al momento del decesso di
avvenuto il 19.2.1981 e, in ogni caso, dal 28.2.1983 giorno in Persona_3 cui è stata iscritta al n. 184/1983 del RGAC del Tribunale di Vibo Valentia la causa di divisione ereditaria di e di Persona_3 Persona_2 della cui eredità trattiamo, cancellata dal ruolo con ordinanza del 5.3.1998. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi relativi a tutti i gradi di giudizio, in particolare, quelli relativi alle disposte e disponende consulenze tecniche di parte e
d'ufficio”.
2 Per il convenuto : “Voglia l'Ill.ma Corte Di Appello adita, rigettare la CP_1 domanda proposta per inammissibilità, improponibilità e infondatezza per i motivi di cui in comparsa e nei verbali di causa in una con tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate perché tardive in quanto poste in sede di precisazione delle conclusioni e in ogni caso inammissibili per esistenza di giudicato sulla validità del testamento di (v. da ultimo sentenza della Cassazione Persona_4 depositata) e improponibili nel giudizio revocatorio con condanna dell'attore alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre al risarcimento dei danni ex artt. 88
e 96 cpc per i motivi esposti da quantificarsi nella misura di giustizia, con distrazione
a carico del procuratore costituito”.
Per tutte le altre parti: “Voglia l'On.le Corte adita, dichiarare l'esclusione dal presente giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 28.11.2018 conveniva Parte_1 in giudizio innanzi a questa Corte le parti indicate in epigrafe chiedendo di revocare, in aderenza a quanto documentalmente provato ed accertato in atti, l'impugnata sentenza n. 982/2015, resa da questa Corte il 07.07.2015, depositata in cancelleria il
17.07.2015, rideterminando, con l'eventuale riapertura dell'istruzione nel giudizio rescissorio e rinnovo e/o chiamando a chiarimenti i c.t.u., l'esatta consistenza del patrimonio di deceduto ab intestato il 05.10.1910, Persona_2 assegnando ai rispettivi suoi eredi legittimi, e, per essi, ormai defunti, ai loro eredi legittimi e/o testamentari succeduti in rappresentazione, nelle determinande percentuali, le quote di loro spettanza al momento del decesso di Persona_3
avvenuto il 19.02.1981 e, in ogni caso, dal 28.02.1983 giorno in cui era
[...] stata iscritta al n. 184/1983 del RGAC del Tribunale di Vibo Valentia la causa di divisione ereditaria di e di Persona_3 Persona_2 cancellata dal ruolo con ordinanza del 05.03.1998; con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi relativi a tutti i gradi di giudizio, in particolare, quelli relativi alle disposte e disponende consulenze tecniche di parte e d'ufficio. Ciò chiedeva ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. assumendo che, rovistando tra le carte della famiglia
[...]
, aveva rinvenuto un appunto di famiglia che gli aveva Persona_5 sollecitato una ricerca presso l'archivio di Stato;
ivi recatosi, deduceva che in data 2 novembre 2018 rinveniva i seguenti documenti: 1) Denuncia di successione di del 1948, depositata dai fratelli suoi coeredi;
2) Avviso di Persona_4
3 accertamento di valore, notificato agli eredi legittimi di;
3) Persona_4
Istanza del 25.07.1950 con cui in qualità di coerede del Persona_3 fratello chiedeva la rateizzazione delle somme dovute per l'imposta di Per_4 successione del fratello, documenti che dimostravano che era Persona_4 deceduto ab intestato e che quindi la consistenza del patrimonio relitto da Per_2 nel 1910 era ben maggiore di quella accertata nella sentenza n. 982/2015. Con
[...] un secondo motivo denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva statuito difettare la prova in ordine all'acquisto di altri beni con il denaro ricavato dalla vendita di cespiti appartenenti alla comunione ereditaria, prova a suo dire emergente dagli atti pubblici acquisiti in corso di causa. Con un terzo motivo chiedeva la revisione della sentenza nella parte in cui la Corte per “semplice svista” aveva attribuito la quota riveniente dall'eredità di , Persona_6 deceduta ab intestato nel 1976, a maritata Persona_7 Per_8 deceduta il 03.03.1924, anziché a maritata Persona_9 Per_5
2. Si costituiva in data 11.05.2019 eccependo la improponibilità Controparte_1 della domanda ex artt. 325 e 326 c.p.c., per essere la parte in possesso dei documenti oggetto dell'azione già a far data dal 28.09.2017, data in cui li depositava in altro giudizio;
la improponibilità dell'azione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 395
n. 3 c.p.c. essendo i documenti oggetto di domanda in parte già stati depositati nel corso del giudizio principale e in parte ininfluenti ai fini della revocazione della sentenza. Rilevava comunque l'infondatezza della domanda nel merito in quanto già nel giudizio principale si era discusso sulla devoluzione della quota ereditaria di sulla base di testamento olografo mai impugnato per cui la Persona_4 documentazione oggetto di revocazione era ininfluente ai fini del decidere. Eccepiva, poi, la inammissibilità/improponibilità degli altri motivi per violazione degli artt. 395
e 396 c.p.c. contenendo questi una richiesta di diverso giudizio non connesso ai documenti rinvenuti. Chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria per il comportamento processuale tenuto, attesa la dichiarazione di ritrovamento di documenti in data successiva a quella effettivamente risultante dagli atti, posto che egli già nel 2017 li aveva prodotti in altro giudizio vertente tra le medesime parti.
3. Si costituivano anche ER ST AN, e , Pt_3 Per_1 [...]
e e i quali aderivano alla domanda attorea. CP_2 CP_3 Parte_2
4 4. Con note dell'11.02.2023 l'attore evidenziava di aver avviato due distinte iniziative giudiziarie: a) un giudizio incidentale di accertamento dell'autenticità del testamento olografo di nell'ambito del giudizio di divisione Persona_4 della sua eredità (Tribunale di Vibo Valentia n. 976/2020 del R.G. -Giudice Dott.ssa
NA IC –udienza fissata per il 04/05/2023); b) un giudizio autonomo di querela di falso (Tribunale di Vibo Valentia n. 1100/2022 R.G. -Giudice Dott.ssa
LI RE –ultima udienza 07/02/2023 nella quale la causa era stata rimessa al
Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione con il giudizio iscritto al n.
976/2020 R.G.); chiedeva, quindi, ex art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio in attesa della decisione dei predetti procedimenti
Con note del 12.02.2023, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n.
35067/2022 di definizione del giudizio di cassazione promosso avverso la medesima sentenza oggetto di revocazione dai convenuti ER ST, questi chiedevano l'estromissione per carenza di interesse ad agire, essendo stati esclusi dall'eredità. Medesima richiesta formulavano i convenuti e Controparte_2
e . CP_3 Parte_2
L'attore deduceva ulteriormente quale controversia pregiudicante la pendenza presso questa Corte del giudizio di rinvio a seguito della citata sentenza della
Cassazione n. 35067/22, iscritto al n. 411/2023 R.G. nel quale egli aveva proposto querela di falso incidentale avverso l'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Napoli e relativa alla notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione e rinnovazione.
5. La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
5 1. Preliminarmente va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dall'attore sul presupposto della pendenza dei giudizi sull'accertamento dell'autenticità del testamento olografo di
[...]
e del giudizio di rinvio a seguito della pronuncia n. 1671/2022 resa Persona_4 dalla Corte Suprema di Cassazione, nel quale lo stesso attore ha proposto querela di falso incidentale avverso l'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Napoli relativa alla notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione e rinnovazione.
"A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata...."(così, di recente, Cass. n. 5671/2023), perché "La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico- giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata...." (così Cass. n.
12999/2019).
Nella specie, tra il presente giudizio avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 982/2015 per la scoperta di nuovi documenti e quello avente ad oggetto la falsità del testamento di , non sussiste un rapporto Persona_4 di pregiudizialità, intesa quale connotazione di indispensabile antecedenza logico giuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valga a condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere, né tanto meno sussiste rapporto di pregiudizialità nel senso anzidetto con il giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza oggetto di revocazione, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 35067/2022, la cassazione de qua “investe solamente la statuizione sul testamento di
[...]
le altre statuizioni della sentenza impugnata, indipendenti dal Persona_10 riconoscimento del carattere testamentario o legittimo della successione di
6 rimangono ferme ed intangibili” (così a pag. 24 della Persona_11 sentenza).
2. Ciò posto, l'impugnazione è inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta dei nuovi documenti.
Risulta ex actis che l'attore in revocazione era in possesso dei documenti posti a base della chiesta revocazione sicuramente sin dal 28.09.2017, data in cui egli li depositava nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia R.G. n.
1994/2016 (cfr. allegati alla comparsa di costituzione del convenuto e CP_1 precisamente all.2 contenente nota di deposito nel predetto giudizio a firma dell'avv.
ER AR, difensore di , datata 28.09.2017, nella quale si dà Parte_1 atto che “si produce telematicamente (con riserva di depositare il cartaceo all'udienza del 3.10.2017), la seguente documentazione:…….
4. Denuncia di successione di (celibe deceduto intestato a seguito di Persona_4 incidente il 9.12.1947) presentata dal fratello dalla quale si Persona_3 evince chiaramente che gli eredi legittimi dello stesso sono i seguenti: 1)
RE OL;
2) RE NA;
3) RE Franceschina;
4)
RE SE;
5) RE SA;
6) RE CH, 7)
RE IA (All.4);
5. Avviso di accertamento di valore della Direzione
Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari dal quale si rileva chiaramente che i germani , , , Persona_3 CP_17 CP_18
, , e hanno provveduto al pagamento Persona_6 CP_19 CP_3 CP_5 dell'imposta di successione accettando, conseguentemente, l'eredità del proprio fratello deceduto intestato il 9.12.1947 a seguito di incidente Persona_4
(All.5);”; allegati 2a e 2b contenenti i citati documenti e allegato 2c contenente il verbale di udienza del 03.10.2017 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia R.G. n.
1994/2016, nel quale l'avv. ER AR “deposita copia cortesia della nota di deposito con fotocopia degli allegati atti pubblici prodotti in giudizio ad integrazione…”).
Ne deriva che il termine per proporre la revocazione scadeva il 28.10.2017, sicchè la domanda proposta con atto di citazione del 28.11.2018 è irrimediabilmente tardiva.
3. La proposta impugnazione è comunque inammissibile sotto un ulteriore profilo.
È opportuno ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai
7 sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che le hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (Cass. 885/2018; Cass. 22246/2016; Cass.
22159/2014; Cass. 15242/2012).
Da ciò consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento,
l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza.
Pertanto, per giustificare la revocazione per la scoperta di documenti è necessario che si tratti di documenti che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.
Nella presente fattispecie è mancata la prova di questa ignoranza incolpevole.
L'attore si è, infatti, limitato ad allegare che i documenti in questione non sono stati prodotti “non solo perché erano assolutamente sconosciuti dall'attore sia in prime cure, sia durante il corso del giudizio in grado di appello, e, quindi, non solo per causa di forza maggiore, ma anche per fatto dell'avversario il quale Controparte_1
“detenendo illegittimamente anche lo studio/archivio della famiglia
…..ha avuto la possibilità di nasconderli e/o di distruggerli e comunque Persona_3 di utilizzare ad libitum le carte della famiglia e, in particolare, gli atti Persona_3 pubblici che solo durante il corso del giudizio di appello sono stati rinvenuti dopo estenuanti ricerche effettuate sia dai CTU sia dall'attore presso l'Archivio Notarile e presso l'Archivio di Stato di Vibo Valentia e Catanzaro” (pag. 7 dell'atto di impugnazione).
4. Gli ulteriori motivi di impugnazione sono inammissibili non integrando essi alcuno dei presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c..
8 5. Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 2/623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di , Controparte_1 come da dispositivo.
Vanno invece compensate nei confronti delle altre parti costituite che si sono limitate ad aderire alla domanda dell'attore.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impone all'attore, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda per la revocazione ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c. della sentenza della Corte di Appello di
9 Catanzaro n. 982/2015, proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, , , , Avv.
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
ER ST AN in proprio e nella qualità di procuratore di
[...]
nonché quale acquirente dei diritti successori di Parte_3 [...]
, , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o
[...] CP_15 assorbita, così provvede:
a) dichiara inammissibile, per le causali di cui in parte motiva, la domanda per revocazione;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 presente grado che liquida in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
15%, cpa ed iva, da distrarsi in favore dell'avv. Sonia Lampasi, dichiaratasi antistataria;
c) compensa le spese nei rapporti con le parti costituite;
d) nulla sulle spese riguardo alle altre parti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10 11