Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2024, proposto da
CC SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Maria Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, in persona del rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Lecce, Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Torre San Giovanni di Ugento, Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di occupazione demaniale abusiva in catasto foglio 8 p.lla 556 n. 133/2023 registro ordinanze, notificata il 25.10.23, a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Racale, con cui è stato ordinato al ricorrente “ che sia richiesta apposita concessione demaniale con presentazione del Modello D1 a firma di tecnico abilitato come per legge relativamente all'anno in corso con relativa imposta regionale pari al 10% dell''importo del canone, riservandosi con successivo atto lo sgombero delle aree occupate e la demolizione delle opere presenti ”, e contestualmente ingiunto il pagamento dell''indennizzo “ per i 5 anni arretrati applicando il canone minimo degli anni dal 2018 al 2022 ”, calcolato in misura tripla e “ relativa imposta regionale pari al 10% dello stesso ” e precisamente € 1062,03 per il 2018; €1093,89 per il 2019; €1085,70 per il 2020; €7.500,00 per il 2021; € 8096,25 per il 2022, oltre imposta regionale del 10% annuo;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato, anche quale parte integrante e sostanziale, negli atti impugnati e in particolare, ove occorra:
- del provvedimento di ridefinizione/apposizione della dividente demaniale, implicito nel riordino fondiario del 31.12.2005, pratica n.257603, in atti dell'U.T.E. dal 12.9.2002 (n.330.1/1995), pubblicato con provvedimento avente ad oggetto “ pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verificazione straordinaria relativa alla fascia costiera del Comune di Racale ” del 25 settembre 2022, acquisito dal Comune di Racale con nota prot. 12178 del 9.10.2002;
- della nota prot. part.7148 del 17.4.2023, con cui il Comune di Racale comunicava alla Capitaneria di porto il primo esito degli accertamenti espletati;
- della nota 24.4.2023 prot. 0007638 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Racale avente ad oggetto: “ Comunicazione ai sensi dell'art.7, l.7 agosto 1990, n.241 ”, di avvio del procedimento per ordinanza di occupazione demaniale abusiva in catasto foglio 8 p.lla 556;
- della nota del 17.08.2013 n.03.03.09/20816 proveniente dall'ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera- Torre San Giovanni di Ugento, a firma del Comandante avente ad oggetto “ richiesta notizia invito a presentarsi ”;
- della nota prot. n.25041 del 2.10.2023 - CPGAL con cui la capitaneria di Porto comunicava al Comune di Racale “ l'accertamento illecito in merito all'occupazione demaniale ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Lecce, dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Torre San Giovanni di Ugento e del Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- il sig. SA “acquistava nel 1964 una zona di suolo edificabile, di forma irregolare, in località Torre Suda, in agro di Racale, Litoranea Gallipoli Leuca, di circa 263 mq. “ con prospetto di mt. lineari 13 e cm 5 ””;
- il sig. SA “veniva autorizzato dal Comune di Racale a realizzare su detta area una casa di abitazione di vani 4”;
- “nel 1996 l’intera area veniva però interessata da un riordino fondiario per effetto del quale l’UTE procedeva alla pubblicazione di nuove mappe catastali “ formate con metodo aerofotogrammetrico ” (si v. nota UTE prot. 6571 del 24 maggio 1996, all.10)”, che si risolvevano “in una ridefinizione/riapposizione della dividente demaniale, con diretto interessamento delle proprietà confinanti e di quella del ricorrente in particolare”;
- “con nota del 24 aprile 2023 prot.0007638, il Comune di Racale … comunicava l’avvio del “ procedimento per ordinanza di occupazione demaniale abusiva in catasto fg.8 p.lla 556 ””;
- con la medesima nota “veniva intimato di procedere alla richiesta di apposita concessione demaniale per l’area di asserito sconfinamento, di presentare il modello D1 a firma di tecnico incaricato relativamente all’anno in corso e la relativa imposta regionale pari al 10% dell’importo del canone, nonché il pagamento del canone per gli ultimi 5 anni (2018-2022) in misura tripla e dell’imposta pari al 10% annuo”;
- con nota in data 6 maggio 2023, il ricorrente “chiedeva all’A.C. di Racale di avere accesso al fascicolo riguardante il procedimento avviato nei suoi confronti”;
- la “richiesta rimaneva tuttavia senza riscontro”;
- con successiva nota del 24 maggio 2023, il ricorrente “si opponeva genericamente alla richiesta, limitandosi a segnalare la propria buona fede in relazione al contestato sconfinamento in area demaniale”;
- “seguiva dapprima una nota dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Gallipoli del 17.08.2023 prot. 03.03.09/20816, con la quale si comunicava al ricorrente che, a seguito di sopralluogo, sarebbe emerso che l’intera area demaniale “ avente forma triangolare ” di mq 22 catastali, sarebbe risultata “ interclusa ”, tramite “ una recinzione in muratura e legno ”” e quindi “si invitava il ricorrente a volersi presentare presso l’Ufficio Marittimo con “ l’eventuale documentazione giustificativa dell’utilizzo del bene demaniale ”, il che avveniva il 7 settembre 2023”;
- in data 25 ottobre 23 “veniva notificata al sig. SA “ Ordinanza di occupazione demaniale abusiva in catasto foglio 8 p.lla 556 n.133/2023 registro ordinanze ” a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Racale, avente ad oggetto “ ordinanza di occupazione demaniale abusiva in catasto foglio 8 p.lla 556 ” emessa sul presupposto che “ per la p.lla 556 del foglio 8 ” non risulta “ sia stata richiesta concessione demaniale relativamente alla quota parte che interessa la p.lla 1354 ””;
- con la medesima ordinanza “veniva ordinato al ricorrente di richiedere apposita concessione demaniale, con riserva di sgombero delle aree e di demolizione delle opere presenti, e contestualmente gli veniva ingiunto il pagamento dell’indennizzo “ per i 5 anni arretrati applicando il canone minimo degli anni dal 2018 al 2022 ”, calcolato in misura tripla e dell’imposta imposta regionale annuale, e precisamente € 1062,03 per il 2018; €1093,89 per il 2019; €1085,70 per il 2020; €7.500,00 per il 2021; € 8096,25 per il 2022”;
Premesso altresì che il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- “l’ordinanza impugnata ordina al ricorrente di richiedere la concessione e di pagare un canone, preannunciandone il successivo provvedimento di sgombero, in relazione ad una p.lla, la n.1354, che non è dal medesimo occupata in alcun modo, neppure in parte”;
- “l’ordinanza impugnata è comunque illegittima se non nulla /inesistente sotto altro profilo in quanto emessa in assenza del presupposto costituito dall’intervenuto accertamento della demanialità dell’area”;
- il riordino fondiario del 1996 “si è sostanzialmente risolto per le aree appunto prospicienti alla fascia costiera in un’apposizione/ridelimitazione della dividente demaniale, che è risultata quindi arretrata sino ad interessare porzioni di terreni già di proprietà, comunque, da tempo occupate (dal 1964 e oltre per quanto riguarda il ricorrente) dai proprietari confinanti e tra questi dal ricorrente”, laddove “la definizione della dividente demaniale avrebbe dovuto essere disposta secondo il ben diverso procedimento prescritto dall’art. art.32 Cod. Nav.”;
- l’ordinanza impugnata “non è stata mai preceduta dagli opportuni e necessari accertamenti che avrebbero evidenziato l’inefficacia/inesistenza/illegittimità dell’apposizione della dividente demaniale e del fatto che ciò fosse rimasto del tutto ignoto ai ricorrenti (del tutto inconsapevoli della operata delimitazione)”;
- “la corretta definizione del procedimento di apposizione della dividente demaniale avrebbe consentito al ricorrente anche di fare istanza per l’applicazione del cd. condono demaniale di cui all’art.100 del d.l. 140/2020 conv. in l.126/2020”;
- “il provvedimento impugnato non reca un'idonea motivazione neppure nella parte relativa all’ingiunzione di pagamento e più precisamente al calcolo di detta ingiunzione”;
- l’applicazione del canone in misura tripla non è supportata da idonea “motivazione in quanto difetta l’indicazione del parametro normativo applicato”;
- “violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. n. 400/93 convertito in legge n. 494/1994”, dal momento che “non è chiaro in quale fattispecie rientri l’occupazione”;
- “a seguito dell’aggiornamento dei canoni operato a decorrere dal 2021 con il d.l. 140/2020 conv. in l.126/2020, non può trovare applicazione il richiamato art. 8 corrispondendo la misura del nuovo importo minimo (circa 2500 euro) a nove volte quella del canone minimo come indicato all’epoca - 20 - dell’entrata in vigore dell’art. 8”;
- “violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 250, - 19 - 251 e 257, della legge n. 296/2006”; - “violazione e falsa applicazione artt. 37, 38 e 39 Cod. Nav.”;
- “violazione art. 3, comma 2 della L. 689 del 1981”, trattandosi di “infrazione … commessa per errore sul fatto incolpevole da parte del ricorrente, il quale ha agito in assoluta buona fede”;
- “l’obbligo aggiuntivo del pagamento del triplo del canone finisce per risultare particolarmente vessatorio … tanto più in una fattispecie quale quella in esame in cui non solo il ricorrente era inconsapevole della natura del bene, ma non l’ha neppure utilizzato per finalità lucrative”;
- la violazione contestata “nei confronti dell’odierno deducente, inoltre, manifesta chiaramente l’irragionevolezza e l’assenza di proporzionalità della norma che prevede, in ipotesi quali quella oggetto del presente giudizio, a carico del privato che abbia inconsapevolmente occupato una porzione di area demaniale, il pagamento di un canone in misura tripla”, ciò da cui derivano “forti dubbi di costituzionalità per contrasto con l’art. 3 Cost.”;
Rilevato che la difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario;
Considerato che le domande articolate dal ricorrente si risolvono, nella sostanza, in una duplice contestazione:
- da un lato, lamenta l’errata delimitazione del demanio marittimo e comunque rivendica la piena proprietà delle particelle oggetto del provvedimento impugnato;
- d’altro lato, in via gradata, denuncia la violazione delle disposizioni che regolano la determinazione dell’indennizzo dovuto a seguito della occupazione sine titulo del demanio marittimo;
Considerato, altresì, che:
- “ In tema di determinazione della giurisdizione, il criterio discriminante si basa sull'analisi della causa petendi e sul petitum sostanziale, dovendosi dunque avere riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 4.3.2025, n. 1813);
- “ In ossequio al principio del petitum sostanziale, le controversie di cui all'art. 32 c. nav., aventi ad oggetto la contestazione relativa all'attività di delimitazione delle zone afferenti al demanio marittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in tale materia l'Autorità amministrativa si limita ad individuare l'esatto confine demaniale mediante un accertamento che — pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo — ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale e ablatorio e si qualifica come mera autotutela privatistica speciale ” (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 5.5.2016, n. 746);
- in particolare, “ il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 c.nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell"actio finium regundorum" di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della p.a., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario ” (Tar Lazio Roma, Sez. III, 27.3.2025 n. 2576);
- inoltre, “ le controversie aventi ad oggetto la domanda di indennizzo o risarcimento del danno da occupazione abusiva di un bene demaniale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il mero rapporto fattuale tra privato e amministrazione, senza contestazione dell'esercizio di pubblici poteri ” (Cassazione civile, sez. un., 19.3.2025, n.7300);
Ritenuto che, alla luce degli anzidetti orientamenti giurisprudenziali - da cui non vi è motivo di dissentire -, le pretese articolate con il ricorso sono da ricondurre alla giurisdizione del Giudice ordinario in materia di diritti soggettivi, non essendo ravvisabile l’esercizio di un pubblico potere atto a degradare a interesse legittimo le posizioni dominicali che si assumono lese dall’atto impugnato;
Ritenuto pertanto che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO