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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Parte_1
Angelo Emo, n. 147, presso lo studio degli avv.ti Aldo SIPALA, Mario
MASSIDDA e Federica CAVALCANTI, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boccea, n. 709, presso lo studio degli avv.ti Monica MERLIN e Barbara TASSISTRO, che la rappre- sentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento differenze retributive
Gli avv.ti A. Sipala, M. Massidda e F. Cavalcanti, per il ricorrente: “…A) Con riferimento all'intero periodo di lavoro per cui è causa (dal 06/02/2023 al
31/08/2023) o al diverso periodo ritenuto di giustizia, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'inquadramento contrattuale come operaio comune di 1° li- vello del CCNL Edilizia - Piccola e Media Industria attribuito dalla società
1 convenuta al ricorrente ed il diritto dello stesso ad un inquadramento contrat- tuale come operaio qualificato di 2° livello del CCNL indicato, o altro di giu- stizia. B) Condannare la società al pagamento in fa- Controparte_1
vore del Sig. , per i titoli ed i motivi sopra specificati, Parte_1
della somma di €12.101,42 di cui al conteggio, o comunque di quella maggio- re o minor somma che apparirà dovuta in base alle risultanze di fatto e di di- ritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivaluta dalla maturazione dei singoli crediti.
C) Condannare la società convenuta al pagamento dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge”.
Gli avv.ti M. Merlin e B. Tassistro, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 30 novembre 2023, Parte_1
ha esposto che ha lavorato alle dipendenze della soc.
[...] [...]
dal 6 febbraio 2023 al 31 agosto 2023, in virtù di contratto a Controparte_2
tempo determinato più volte prorogato, inquadrato nel 1° livello del c.c.n.l.
Edilizia Piccola e Media Industria;
che, sin dalla data di assunzione, è stato di- staccato presso la soc. presso un can- Controparte_3
tiere ubicato in Milano;
che, di fatto, ha svolto mansioni di muratore e pavi- mentatore;
che era impegnato dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa per il pranzo, dal lunedì al venerdì; che, a settimane alterne, lavorava anche il saba- to;
che alloggiava presso un capannone insieme con altri operai;
che ha soste- nuto le spese di viaggio tra Roma e Milano ammontanti almeno ad €50,00 per ogni tratta;
che ha ricevuto il rimborso delle spese per i pranzi fino al 31 mar- zo 2023, mentre nulla ha mai ricevuto per le cene;
che di fatto ha lavorato fino
2 al 6 luglio 2023, cessando l'attività a causa delle inadempienze del datore di lavoro;
e che ha percepito soltanto acconti per complessivi €4.970,00.
Tanto premesso, ha sostenuto che ha sempre svolto mansioni corrispon- denti al superiore secondo livello;
che non ha percepito i giusti emolumenti per retribuzione ordinaria, festività, indennità contrattuale per riposi annui, la- voro straordinario e trattamento di fine rapporto;
che, inoltre, non avendo la società effettuato i prescritti accantonamenti presso la , gli stessi Parte_2
devono essere a lui versati direttamente;
che, inoltre, in conformità alle dispo- sizioni contrattuali, ha diritto al rimborso delle spese per i viaggi e per i pasti;
e che, complessivamente, il suo credito ammonta ad €12.1010,42 secondo conteggio analitico allegato al ricorso.
Ha, pertanto, formulato le conclusioni sopra trascritte.
La soc. costituitasi con memoria depositata il Controparte_1
22 gennaio 2024, ha affermato che il ricorrente, quando è stato assunto, sapeva che la sede di lavoro era Milano;
che le sue mansioni erano quelle di manova- le, coadiutore degli operai qualificati;
che ha lavorato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì; che essa convenuta ha provveduto all'alloggio, al vitto ed al trasporto;
che le prestazioni sono state rese solo fino al 5 luglio 2023, posto che da allora il ricorrente non si è più presentato senza giustificato motivo e senza preavviso;
e che tutti gli operai presenti in cantiere, ogni mese, hanno ricevuto in contanti somme superiori a quelle cui avrebbero avuto diritto a titolo di trasferte e spese di viaggio.
La convenuta ha dedotto che il ricorrente, sapendo che avrebbe lavorato unicamente a Milano, non aveva diritto a trattamento di trasferta;
che non ha provato di aver sostenuto spese di viaggio;
che nel corso del rapporto ha per- cepito la somma complessiva di €6.620,00 e non già di €4.970,00 come indi- cato in ricorso;
e che ha quindi ricevuto interamente quanto spettante in rela- zione alle mansioni svolte.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. - Si osserva che è in realtà circostanza pacifica la durata effettiva del rapporto di lavoro in quanto, sebbene il ricorrente affermi di aver lavorato ininterrottamente dal 6 febbraio 2023 al 31 agosto 2023 mentre la società rile- vi che l'attività è cessata il 5 luglio 2023 non essendosi il lavoratore più pre- sentato al lavoro, è lo stesso ricorrente che precisa di aver reso le proprie pre- stazioni fino al 6 luglio 2023, cessando di farlo a causa dell'inadempimento della datrice di lavoro.
Dai documenti prodotti dal ricorrente risulta che l'TA è stato assun- to a tempo determinato dal 6 febbraio 2023 con scadenza fissata inizialmente al 30 aprile 2023 e poi prorogata dapprima al 31 maggio e poi al 21 agosto
2023.
L'assunzione ha avuto luogo il 3 febbraio 2023 per prestazione a tempo pieno, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Edilizia PMI Confimi e mansioni di manovale. Il luogo di lavoro era fissato in Roma presso cantieri, ma il lavoratore si era impegnato a prestare attività su tutto il territorio nazio- nale secondo le esigenze dell'impresa.
Risulta, inoltre, che il lavoratore è stato distaccato/comandato dal 3 feb- braio 2023, quindi fin dalla data di assunzione, presso la ditta GSM Continen- tal Lavori e Servizi S.r.l. operante nel settore della costruzione di edifici resi- denziali e non residenziali con sede in Milano, largo dei Gelsomini, n. 3.
Il distacco è disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 10/09/2003, n. 276, i cui primi tre commi così recitano:
“
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività la- vorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del tratta- mento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a
4 una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibi- to, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organiz- zative, produttive o sostitutive”.
Secondo il C.C.N.L. del 1° luglio 2008 per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili ed affini, prodotto dal ricorrente (sulla cui applicazione al rapporto la convenuta non ha sollevato obbiezioni) appartengono al 1° livello
“quei lavoratori capaci di compiere lavori per cui non necessita alcuna pre- parazione professionale o precedente esperienza lavorativa” ovvero “Lavora- tori addetti al compimento di semplici lavorazioni o come aiuto agli operai specializzati e/o qualificati e non in possesso dei requisiti necessari per
l'inquadramento ai livelli superiori”.
Invece, appartengono al superiore 2° livello rivendicato “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normale capa- cità e qualificazione professionale per la loro esecuzione”. Tra i profili vi so- no: “Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normale capacità conseguita con normale tirocinio. Es.: carpentiere in legno o in ferro, muratore generico, pontatore, addetto al montaggio di pannelli pre- fabbricati, imboscatore o armatore, minatore, cementista, scalpellino, lucidato- re di pietra artificiale, squadratore di tufo, falegname, stuccatore, verniciatore, tappezziere, vetrocementista, pavimentatore, posatore di rivestimenti, parchet- tista, linoleista, mosaicista, asfaltista stradale, calderaio, selciatore, lastricato- re, scalpellino stradale, saldatore, motorista, autista, carro-pontista, motocarri- sta, macchinista, meccanico, fabbro, lattoniere, palombaro”; oppure gli addetti all'applicazione di cartongesso e controsoffittature; gli addetti alla realizza- zione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere; gli addetti ai lavori di ri- parazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con
l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
5 Dalle deposizioni testimoniali è emerso che, contrariamente a quanto as- serito dalla convenuta, l' non svolgeva mansioni di manovale coadiu- Pt_1
vando operai più qualificati, ma appunto operava egli direttamente nell'esecuzione di lavori di muratura.
Il teste , che ha conosciuto il ricorrente a Milano sul luo- Testimone_1
go di lavoro, avendo anch'egli lavorato per circa tre mesi alle dipendenze della convenuta, assunto come manovale ed addetto a lavori di preparazione per im- pianti elettrici ed idraulici, ha affermato che l' faceva attività di mura- Pt_1
tore specializzato, per esempio metteva in opera le piastrelle, rasava gli into- naci.
Il teste , collega del ricorrente tra febbraio e maggio del 2022 Tes_2
(recte: 2023) in quanto entrambi dipendenti della ditta ed Controparte_1
impegnati presso un cantiere aperto a Milano per la ristrutturazione di appar- tamenti, ha affermato che l faceva lavori di muratura, faceva masset- Pt_1
ti, posava in opera pavimenti.
Appare quindi corretto il riferimento al 2° livello del CCNL in questione e, conseguentemente, considerato che la convenuta non ha contestato i conteg- gi quanto alla loro rispondenza ai valori stabiliti dal contratto collettivo per la- voratori inquadrati nel detto livello, né i criteri di computo, deve riconoscersi quale somma spettante a titolo di retribuzioni l'importo complessivo di
€9.282.67.
E' dovuta anche la somma di €530,44 a titolo di trattamento economico delle festività come disciplinato dall'art. 17 del CCNL.
Spettano inoltre il trattamento di ammontante ad €1.815,43, Parte_2
ovvero quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare presso la Pt_2
affinché poi questa elargisse al lavoratore il trattamento retributivo per le ferie e la gratifica natalizia, e la somma di €485,75 a titolo di permessi individuali
(art. 5 del CCNL).
Non può invece riconoscersi il credito di €1.187,04 a titolo di compensi per lavoro straordinario.
6 Si ricorda che la prova della prestazione di lavoro straordinario deve es- sere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve pro- vare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equi- tativo (v., ex multis, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150; Tribuna- le Taranto sez. lav., 29/09/2021, n. 2136).
Nella specie, non vi è prova che il ricorrente abbia regolarmente lavorato la giornata del sabato a settimane alterne.
Il teste , che lavorava da lunedì a venerdì per non meno di otto Tes_1
ore al giorno, nonché qualche volta anche il sabato, quanto al ricorrente ha di- chiarato: “ era presente al lavoro anche qualche volta il sabato ma non Pt_1
posso essere più preciso”.
Il teste ha riferito che sia lui stesso che il ricorrente lavoravano Tes_2
normalmente dalle 8,00 alle 17,00 con una pausa di un'ora per il pranzo dal lunedì al venerdì; quanto al lavoro nel fine settimana ha dichiarato: “nelle oc- casioni in cui rimanevo anche il fine settimana lavoravo anche il sabato e la domenica;
ADR: non tutti i fine settimana rimanevo a Milano, ogni due setti- mane venivo a Roma;
io ho la famiglia a Roma;
invece è rimasto lì a Pt_1
Milano per un mese, un mese e mezzo”.
Se, quindi, può ammettersi che vi siano state occasioni in l' ab- Pt_1
bia reso attività nella giornata del sabato, non vi sono elementi certi per indica- re né quante volte ciò sia accaduto né per quante ore in ciascuna occasione.
Non è possibile riconoscere interamente neppure il credito di €2.860,00 quale rimborso di spese di trasferta.
Se la società si è limitata ad asserire, del tutto genericamente, di aver cor- risposto ogni mese in contanti a tutti gli operai una somma anche maggiore di quanto sarebbe loro spettato a titolo di indennità di trasferta, d'altro lato il ri- corrente chiede il rimborso di spese che avrebbe sostenuto per viaggi in treno tra Roma e Milano ma non ha fornito alcuna prova delle spese sostenute e,
d'altro canto, il teste ha solo riferito che l' qualche volta nel Tes_1 Pt_1
7 fine settimana era tornato a Roma mentre il che ha utilizzato un mezzo Tes_2
aziendale a volte per tornare a Roma, aggiungendo che però non gli è mai ca- pitato di fare viaggi insieme con l' Pt_1
Invece, considerato che è pacifico che il lavoro è stato eseguito a Milano, dove il ricorrente, insieme con altri operai, era ospitato in locali di cui dispo- neva la società, può riconoscersi un rimborso per le spese del vitto nella misu- ra giornaliera indicata in ricorso di €10,00 (non oggetto di contestazione), sic- ché, a titolo di rimborso, può determinarsi equitativamente il credito di com- plessivi €1.860,00, di cui €710,00 per i pranzi di aprile, maggio, giugno ed i primi giorni di luglio 2023 ed €1.150,00 per le cene dell'intero periodo di di- stacco.
Infine, è dovuto il TFR ammontante, giusta conteggi allegati al ricorso, ad €910,09.
Complessivamente, la somma spettante è pari ad €14.884,38. Da questa deve detrarsi quanto la società ha provato di aver versato ovvero €6.620,00, per cui il credito del ricorrente ammonta ad €8.264,38.
Avendo la società corrisposto, in corso di causa, la somma di €750,00 (v. verbale del 30 aprile 2024), deve condannarsi la società convenuta al paga- mento della somma di €7.514,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi le- gali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2. - Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento, possono essere compensate in ragione di un quarto, ponendosi la retante parte a carico della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, detraendo da quanto spettante (ovvero i tre quarti dell'intero liquidato) la somma di €500,00 già corrisposta ai legali del ricorrente, come dichiarato all'udienza del 30 aprile
2024.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive
8 del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (per controversie di valo- re compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00), stante la mancanza di complesse questioni di fatto e di diritto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 30 novembre 2023, Parte_1
ogni altra istanza disattesa così provvede:
1. - condanna la soc. al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di €7.514,38#, oltre rivaluta- Parte_3
zione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via rivalu- tate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2. - liquidate le spese di lite per l'intero in complessivi €3.098,00#, di cui
€404,00# per spese generali ed €2.694,00# per compensi, oltre IVA e Contr CPA, condanna la soc. al pagamento, in favore Controparte_1
di , della somma di €2.323,50 oltre IVA e Parte_1
CPA;
3. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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