Articolo 2039 del Codice civile
Articolo 2038Articolo 2040
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19 aprile 1942
Art. 2039.

(Indebito ricevuto da un incapace).

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non e' tenuto che nei limiti in cui cio' che ha ricevuto e' stato rivolto a suo vantaggio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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