Articolo 178 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 177Articolo 179
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 178.
(Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali
e delimitatori di corsia)
1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
((2. Le corsie riservate, in cui e' permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.))
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa ((tra 5 e 15 cm)) con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessita'.
Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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