Versione
20 agosto 1978
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15 marzo 1992
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Art. 27. (Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)
I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente i mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all' articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalita' di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione e' subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.
((Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purche' il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni))
Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente i mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all' articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalita' di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione e' subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.
((Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purche' il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni))
Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Commentari • 30
- 1. COMPRAVENDITA - Registro al 9% per il trasferimento di area in zona di recuperohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 15 novembre 2018 · 20.126492
Il trasferimento di un'area inserita, dallo strumento urbanistico comunale, in una «zona di recupero» (articolo 27 della legge 457/1978), destinata a un intervento di demolizione e ricostruzione normato da un «piano di recupero» (articolo 28, legge 457), è soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del 9 per cento. Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 67 del 14 novembre 2018. (... segue) Leggi l'intero articolo cliccando, a fianco, nella Documentazione Correlata
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 2443Provvedimento: […] l'assenza di motivazione, l'erronea rappresentazione dei luoghi, la violazione/erronea applicazione di legge (art. 27 e 28 della legge n. 457/1978 e l'art. 17 della legge regionale n. 11/2004. […] irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria, violazione/erronea applicazione di legge (articoli 27 e 28 della legge n. 457/1978, dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2004), […] I ricorrenti hanno osservato come il Comune abbia limitato alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria gli interventi attuabili sugli immobili esistenti in attesa dell'approvazione del P.d.R., mentre l'art. 27 della legge n. 457/1978 ha previsto che sono sempre consentiti, in attesa degli strumenti attuativi, […]Leggi di più...
- piano di recupero·
- piano degli interventi·
- assenza di istruttoria·
- degrado urbanistico·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 17 legge regionale n. 11/2004·
- degrado edilizio·
- art. 27 e 28 legge n. 457/1978·
- eccesso di potere·
- assenza di motivazione