Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4468/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
C.F. ) , in persona del Sindaco pro tempore Dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo Parte_2
( ), giusta procura in calce all'atto di citazione, rilasciata in C.F._1 esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 30 del 2017, immediatamente eseguibile, ed elettivamente domiciliato presso lo Staff Avvocatura della Casa Comunale di Nocera Inferiore c/o avv. Rosaria Violante OPPONENTE E
- con sede in Cava de' Controparte_1
Tirreni (Sa) alla via Atenolfi, 53 (P. IVA ), in persona del legale rapp.te P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Maurizio Mastrogiovanni (C.F. ) e Annarita Roscigno C.F._2
(C.F. ) ed unitamente ai quali domicilia in Cava de' Tirreni (Sa) C.F._3 al C.so Marconi, 55. OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 25/7/2017, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 960/2017 del 05/06/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di CP_1
€ 47.397,10, oltre interessi e spese per prestazioni relative di assistenza sanitaria in regime residenziale in favore di utenti assistiti dal servizio Sanitario portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, depositando le fatture per le prestazioni rese,
N.R.G. 4468/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Parte opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, la carenza di legittimazione passiva e l'illegittimità del credito azionato. Si costituiva in giudizio la – Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'udienza fissata la difesa della si riportava ai propri scritti difensivi e CP_1 avanzava richiesta di provvisoria esecuzione. Il Giudice, a scioglimento della riservata assunta, con ordinanza del 10 aprile 2018, concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, sul presupposto che:
“Considerato che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente non può trovare accoglimento in considerazione del recente principio di diritto enunciato dalla Cass. in Ordinanza n. 270 del 12/01/2015 secondo cui “Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.; considerato, nel merito della controversia, che l'interpretazione della normativa di settore offerta dal non sia corretta e condivisibile;
Parte_1 ritenuto pertanto che nulla osta alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto sussistendone i presupposti, in quanto emerge dalla documentazione in atti la fondatezza e legittimità della pretesa creditoria della
PQM
Concede la provvisoria esecuzione del D.I. n. 960/17. CP_1
Fissa udienza di comparizione per il 05.06.19”. Successivamente, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. co.6 e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione e all'esito riservava la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c..
1. Questioni preliminari.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio riportandosi all'ordinanza sopra citata del 10/4/2018.
2. Sul merito. Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, il Parte_1 contesta il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, in quanto riferito a prestazioni sociosanitarie rese in favore di utente non avente residenza storica nel Comune di
Pt_1
La legge 8 novembre 2000 n. 328, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ha disposto all'art. 6, quarto ed ultimo comma: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Tale norma è stata recepita anche dall'art. 13 della L.R.C. n. 8/2003 avente ad oggetto:
“Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.” il quale stabilisce al comma 3: “Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite
N.R.G. 4468/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono di competenza dei Comuni di residenza storica – ovvero quella all'atto del ricovero – che vi adempiono in base a quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti”. Pertanto, in base alla sopra citata normativa, il costo della spesa sociale è a carico del luogo di residenza dell'utente al momento del Parte_1 Parte_4 ricovero, come risulta dalla certificazione rilasciata dal Comune di Roccapiemonte e di
Pt_1
Nel caso di specie, . ricoverato presso il Centro nell'anno 1995 in regime Parte_4 riabilitativo, ex art. 26 L. 833/78, che prevede la totale presa in carico del paziente da Part parte dell' nell'anno 2002, è stato trasferito in che prevede, invece, la retta CP_3 mensile (compartecipazione) per la parte sociale a carico del Comune/Utente di residenza storica, a seconda dell'ISEE presentato. Dal momento che, all'atto del primo ricovero in R.S.A. nell'anno 2002, lo aveva Pt_4 la residenza nel Comune di lo stesso è, ai sensi della L. 328/2000, luogo di Pt_1 residenza storica dell'utente, come risulta dalla certificazione depositata in atti. La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, sul punto è intervenuta più volte ribadendo da ultimo, con ordinanza n. 2912 del 31 gennaio 2024, che “In tema di prestazioni socio- sanitarie erogate a favore di soggetti con disabilità psichica cronica ricoverati in strutture residenziali, Parte gli oneri economici devono essere ripartiti tra l' e il Comune territorialmente competenti secondo Parte il seguente criterio: per la componente sanitaria è tenuta al pagamento l' nel cui territorio l'utente aveva la residenza al momento del ricovero originario, mentre per la componente sociale è obbligato il Comune dove il soggetto risiedeva effettivamente prima del primo ingresso in una struttura residenziale, a prescindere da successivi trasferimenti di residenza anagrafica. Tale principio si ricava dal combinato disposto della L. 328/2000 e della L. 833/1978, in quanto per i lungodegenti psichiatrici, a seguito Part della L. 180/1978, le funzioni di assistenza ospedaliera sono passate alle nel cui territorio gli utenti avevano la residenza al momento del ricovero, dovendosi intendere per residenza quella originaria e non quella eventualmente acquisita presso il luogo della struttura di degenza. La ripartizione degli oneri in misura paritaria tra componente sanitaria e sociale si giustifica quando, trattandosi di malato cronico seguito stabilmente da lungo tempo per una patologia non suscettibile di sostanziali miglioramenti, le prestazioni mantengono nel tempo una natura mista, in parte sanitaria e in parte assistenziale. Il trasferimento della residenza anagrafica dell'assistito presso il comune dove ha sede la struttura di ricovero non incide sulla individuazione degli enti tenuti al pagamento, in quanto tale Parte criterio risponde al principio di buona amministrazione, evitando di gravare solo sulle e sui Comuni nel cui territorio si trovano le strutture residenziali. L'obbligo di preventiva informazione al Comune previsto dall'art. 6 comma 4 L. 328/2000 non si applica ai ricoveri già in essere e protrattisi nel tempo”. Ed inoltre, l' , a cui compete individuare e convocare per Parte_6 la valutazione U.V.I. il obbligato al pagamento della quota sociale, per Pt_1
l'assunzione dell'obbligo di compartecipazione nel caso di indigenza dell'utente, ha individuato e convocato il Parte_1 Part Pertanto, la in virtù delle Autorizzazioni e Verbali U.V.I. rilasciate dall' CP_1
Salerno prot. n. 459 del 11 novembre 2015, n. 342 del 1 luglio 2015, n. 55 del 20
N.R.G. 4468/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 gennaio 2016, ha erogato prestazioni in favore di tale utente e fatturato al Parte_1
e dovute competenze in applicazione della delibera di G.R.C. n. 50/2012.
[...]
Dal verbali U.V.I. dell' si evince, poi, che il rappresentante del Comune di Parte_3
e/o un suo delegato risulta essere sempre assente alle sedute U.V.I.. Ed invero, i Comuni associati in ambiti territoriali e le AA.SS.LL. di riferimento, allegato 1 alla D.G.R.C. n. 50/2012: “1) sottopongono a valutazione congiunta delle U.V.I. tutti i casi attualmente in carico ai servizi sanitari o sociali nei confronti dei quali viene erogata una prestazione socio-sanitaria che produce un onere a carico dei soggetti pubblici;
2) individuano per la partecipazione alle U.V.I. rappresentanti dell'ente che siano dotati del potere di disporre delle risorse economiche e che quindi possano effettivamente impegnare l'ente alla relativa erogazione;
3) considerano obbligatoria la partecipazione alle U.V.I. e necessario l'assenso del rappresentante di ogni ente al progetto individuale concertato nell'U.V.I. stessa, ai fini dell'erogazione della prestazione e della relativa assunzione di spesa. Nel caso in cui il rappresentante dell'Ambito, formalmente convocato, risulti assente a due sedute U.V.I. consecutive la comunque procederà alla valutazione Pt_3 dell'assistito e le relative risultanze sono vincolanti ai fini della compartecipazione”. Pertanto, non avendo mai partecipato alle sedute U.V.I. il rappresentante e/o un delegato del ed essendo le relative risultanze vincolanti ai fini della Pt_1 Pt_1 compartecipazione, ne deriva che il è in ogni caso obbligato al Parte_1 versamento della quota di compartecipazione sociale non avendo tra l'altro mai impugnato tale atto. Inoltre, il verbale, unitamente all'autorizzazione è stato trasmesso alla che, CP_1 in virtù di tali valutazioni e autorizzazioni rilasciate dall' – Distretto di Parte_3
Nocera Inferiore, ha erogato le prestazioni di cui al decreto ingiuntivo e ha fatturato le somme, secondo le disposizioni impartite dall' , al così Parte_3 Parte_1 come ivi indicato, che non ha provveduto ad impugnare tali atti innanzi al T.A.R. chiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'atto amministrativo. Né si potrebbe disapplicare l'atto amministrativo, dal momento che, nel caso di specie tale atto non rileva per la controversia soltanto incidentalmente, ma è direttamente determinativo del rapporto in lite dedotto. Va altresì rilevato che il a seguito dell'esecuzione della provvisoria Parte_1 esecuzione concessa con ordinanza del 10 aprile 2018, ha proceduto al pagamento dell'intera somma dovuta, oltre interessi moratori maturati. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
3. Sulle spese di lite. Tenuto conto della peculiarità della questione, le spese del giudizio di opposizione possono essere integralmente compensate-
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4468/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 960/2017 del 05/06/2017, che va dichiarato
N.R.G. 4468/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 definitivamente esecutivo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione
Così deciso in Nocera Inferiore, il 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4468/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5