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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VG 3522/2024
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 15 del
D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-terdecies c.p.c.) nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato in data
06/09/2024, iscritto sub 3522/2024 V.G., da
Avv. Arnaldo BECCHERLE, in proprio,
- ricorrente- contro
, in persona dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato;
- resistente- avverso il decreto di liquidazione del compenso dd. 7/8/2024 del GDP di
Bolzano;
CONCLUSIONI per il ricorrente: “vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Bolzano in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro 1.134,50 (Euro millecentotrentaquattro/50) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe o la somma minore che ritenesse di giustizia, oltre al 15% di spese generali e cap al 4%, nonché condannare parte convenuta alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Con rifusione delle spese di marca da bollo e contributo unificato nonché del presente procedimento a carico dell'Erario.”
Per l'opponente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.”
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Ad un esame degli atti e dei documenti dimessi nel presente procedimento sub RG 3522/2024, nonché dello sviluppo del procedimento penale sub RG
34/2023 GDP a carico di imputata dei reati di cui agli Parte_1
artt. 612 e 581 cp, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, infine, dell'attività difensiva svolta dall'avv. BECCHERLE in favore dell'imputata, emerge che in effetti nel predetto procedimento penale, oltre ad essersi costituita la parte civile, sono stati escussi anche cinque testimoni. Il Protocollo d'intesa stipulato nel 2017 fra Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano e Camera penale e Ordine degli Avvocati di
Bolzano per la liquidazione dei compensi dei difensori di fiducia in caso di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato, prevede per la fase dibattimentale un compenso minimo di 800,00 euro, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP, ferma la possibilità di aumentarlo ove si tratti di casi più complessi. È lo stesso protocollo a definire questi ultimi, facendovi rientrare a titolo esemplificativo la presenza della parte civile o l'attività
Pag. 2 di 4 difensiva più articolata (come, ad esempio, l'escussione di numerosi testimoni).
Ebbene, nel caso specifico vi è stata effettivamente la costituzione della parte civile, la quale ha partecipato a tutte le udienze, nonché l'escussione di cinque testimoni, controinterrogati dalla difesa della parte offesa.
Considerata la natura del procedimento penale, i passaggi che hanno caratterizzato la sua evoluzione, nonché le dinamiche processuali, si ritiene congruo riconoscere all'Avv. BECCHERLE quanto da lui effettivamente richiesto, trattandosi oltretutto di importi assolutamente in linea con quanto previsto dal protocollo di intesa sopra citato.
Risulta pertanto non congruo l'importo minimo liquidato dal GDP di
Bolzano di 800,00 euro, e comunque il decreto non appare non sufficientemente motivato.
Si determinano conseguentemente i seguenti importi, come da DM
55/2014:
fase studio: euro 378,00
fase introduttiva: euro 473,00
fase istruttoria: euro 756,00
fase decisionale: euro 662
TOTALE: euro 2.269, ridotto della metà ad euro 1.135,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CAP.
Le argomentazioni addotte da parte opposta non sono valse a scalfire, né in fatto né in diritto, la fondatezza delle richieste dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pag. 3 di 4 Come da protocollo di intesa di cui sopra sono poste a carico di parte opposta anche le spese della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma del decreto di liquidazione del compenso emesso dal giudice di pace di Bolzano in data 7/8/2024, accoglie il ricorso, conseguentemente liquida all'avv. Arnaldo BECCHERLE per compenso l'importo pari a
1.134,50 euro, oltre al 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
condanna parte opposta a rifondere a parte opponente euro 200,00 per spese di lite, oltre alle spese della presente procedura.
Si comunichi.
Bolzano, 3/1/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VG 3522/2024
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 15 del
D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-terdecies c.p.c.) nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato in data
06/09/2024, iscritto sub 3522/2024 V.G., da
Avv. Arnaldo BECCHERLE, in proprio,
- ricorrente- contro
, in persona dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato;
- resistente- avverso il decreto di liquidazione del compenso dd. 7/8/2024 del GDP di
Bolzano;
CONCLUSIONI per il ricorrente: “vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Bolzano in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro 1.134,50 (Euro millecentotrentaquattro/50) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe o la somma minore che ritenesse di giustizia, oltre al 15% di spese generali e cap al 4%, nonché condannare parte convenuta alla rifusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Con rifusione delle spese di marca da bollo e contributo unificato nonché del presente procedimento a carico dell'Erario.”
Per l'opponente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.”
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Ad un esame degli atti e dei documenti dimessi nel presente procedimento sub RG 3522/2024, nonché dello sviluppo del procedimento penale sub RG
34/2023 GDP a carico di imputata dei reati di cui agli Parte_1
artt. 612 e 581 cp, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, infine, dell'attività difensiva svolta dall'avv. BECCHERLE in favore dell'imputata, emerge che in effetti nel predetto procedimento penale, oltre ad essersi costituita la parte civile, sono stati escussi anche cinque testimoni. Il Protocollo d'intesa stipulato nel 2017 fra Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano e Camera penale e Ordine degli Avvocati di
Bolzano per la liquidazione dei compensi dei difensori di fiducia in caso di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato, prevede per la fase dibattimentale un compenso minimo di 800,00 euro, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP, ferma la possibilità di aumentarlo ove si tratti di casi più complessi. È lo stesso protocollo a definire questi ultimi, facendovi rientrare a titolo esemplificativo la presenza della parte civile o l'attività
Pag. 2 di 4 difensiva più articolata (come, ad esempio, l'escussione di numerosi testimoni).
Ebbene, nel caso specifico vi è stata effettivamente la costituzione della parte civile, la quale ha partecipato a tutte le udienze, nonché l'escussione di cinque testimoni, controinterrogati dalla difesa della parte offesa.
Considerata la natura del procedimento penale, i passaggi che hanno caratterizzato la sua evoluzione, nonché le dinamiche processuali, si ritiene congruo riconoscere all'Avv. BECCHERLE quanto da lui effettivamente richiesto, trattandosi oltretutto di importi assolutamente in linea con quanto previsto dal protocollo di intesa sopra citato.
Risulta pertanto non congruo l'importo minimo liquidato dal GDP di
Bolzano di 800,00 euro, e comunque il decreto non appare non sufficientemente motivato.
Si determinano conseguentemente i seguenti importi, come da DM
55/2014:
fase studio: euro 378,00
fase introduttiva: euro 473,00
fase istruttoria: euro 756,00
fase decisionale: euro 662
TOTALE: euro 2.269, ridotto della metà ad euro 1.135,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CAP.
Le argomentazioni addotte da parte opposta non sono valse a scalfire, né in fatto né in diritto, la fondatezza delle richieste dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pag. 3 di 4 Come da protocollo di intesa di cui sopra sono poste a carico di parte opposta anche le spese della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma del decreto di liquidazione del compenso emesso dal giudice di pace di Bolzano in data 7/8/2024, accoglie il ricorso, conseguentemente liquida all'avv. Arnaldo BECCHERLE per compenso l'importo pari a
1.134,50 euro, oltre al 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
condanna parte opposta a rifondere a parte opponente euro 200,00 per spese di lite, oltre alle spese della presente procedura.
Si comunichi.
Bolzano, 3/1/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
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