Articolo 36 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 35Articolo 37
Versione
20 febbraio 1963
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Versione
11 luglio 1969
Art. 36. Giornalisti stranieri ((I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocita'. Tale condizione non e' richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico))
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articola 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente e' cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Entrata in vigore il 11 luglio 1969
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