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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabio Piacitelli Parte_1 sito in Roma, Via dei Casali del Drago n. 41, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto
Appellante E
CP_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5861/2024 depositata il 20 maggio 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo 1) di accertare e dichiarare che dal 12.03.2012 al 27.12.2021 il ricorrente aveva svolto in favore della convenuta mansioni di cameriere riconducibili al IV livello ccnl Pubblici Esercizi con orario di lavoro full time di 52 ore settimanali;
di condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 85.043,89 a titolo di differenze retributive;
2) di accertare e dichiarare che il ricorrente era stato demansionato dal mese di novembre
2019 sino alle dimissioni rassegnate il 27.12.2021, condannando per l'effetto la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 65.940,07, in subordine € 38. 337,25, a titolo di risarcimento del danno professionale subito;
3) di accertare e dichiarare che dal mese di novembre 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro aveva subito una condotta mobbizzante da parte della convenuta, con condanna della al risarcimento dei danni da mobbing arrecati al CP_1 ricorrente, da quantificarsi in € 129,448,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, se del caso previa ctu medico legale;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Deduceva di aver lavorato dal
12.12.2012 al 08.06.2023 alle dipendenze di esercente attività di gestione CP_1 di bar/ristoranti in Roma, tra i quali il più prestigioso era il Caffè AR (oggi denominato dal 1890”) sito a piazza Navona;
di essere stato assunto con Pt_2 contratto a tempo indeterminato e inquadramento al V livello ccnl Pubblici Esercizi;
di aver sempre svolto mansioni di cameriere di ristorante, riconducibili al IV livello del ccnl citato;
di aver diritto alle mansioni superiori dal marzo 2012 con diritto alle relative differenze retributive maturate dalla conciliazione sottoscritta a maggio
2015 fino al giugno 2023; di aver sempre lavorato dal lunedì alla domenica su uno dei tre turni giornalieri: 9/16 o 10/22 o 16/24; di aver svolto sistematicamente un'ora giornaliera di lavoro straordinario diurno, che non gli era mai stata retribuita;
di essere rimasto creditore per compenso lavoro straordinario di € 28.369,40, come indicato nei conteggi allegati;
di essere stato ritenuto responsabile degli ammanchi relativi ai conti dei propri tavoli, venendo costretto a rimettere di tasca propria i soldi laddove risultanti mancanti;
di non aver mai percepito un'indennità di cassa;
di essere stato costretto a lavorare anche se malato, dietro la minaccia di perdere il lavoro;
che il difficile clima lavorativo lo aveva costretto a fare ricorso ad ansiolitici e farmaci sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
che dalla fine del 2018 la situazione lavorativa era peggiorata;
che nel 2019 l'azienda aveva avviato una riorganizzazione dei locali e della cucina, chiamando un consulente esterno, sig.
che aveva iniziato una sorta di vigilanza continua sul ricorrente e Testimone_1 sugli altri camerieri;
che a maggio 2019 la convenuta imponeva a tutti i dipendenti una nuova conciliazione e successivo passaggio del rapporto ad una agenzia interinale;
che a seguito del rifiuto espresso dal ricorrente, la convenuta aveva iniziato una vera e propria guerra nei suoi confronti e nei confronti degli altri camerieri che si erano iscritti all'organizzazione sindacale;
che la convenuta CP_2 aveva introdotto un rigidissimo codice disciplinare, vietando anche lo scambio di battute tra i camerieri;
che dal novembre 2019 la convenuta aveva promosso 4 camerieri fidati al ruolo di “capo di rango”, demansionando invece gli altri camerieri, tra cui il ricorrente, ai quali veniva chiesto di svolgere le mansioni di commis di sala;
di aver quindi svolto le mansioni inferiori di commis di sala, venendo assegnato due volte a settimana al turno spezzato 8.30/12-22/24 per svolgere le sole mansioni di pulizia e riassetto locale;
che gli era stata inibita ogni sorta di iniziativa, sia su quanti e quali tavoli servire, sia sulla quantità di mancia spettante, sia sulla possibilità di avvalersi di un commis di sala;
di essere stato sottoposto ad una sorveglianza strettissima tramite installazione di videocamere per controllare l'esatto svolgimento delle mansioni affidate;
di aver subito un richiamo verbale ad agosto 2019 per essere stato filmato mentre parlava con alcuni colleghi fuori dal locale;
che tale episodio gli aveva causato un forte attacco di tachicardia;
che il peggioramento delle condizioni di lavoro e il demansionamento subito avevano compromesso definitivamente le sue condizioni psico-fisiche con gravi ripercussioni sulla sua salute e sui suoi rapporti interpersonali;
che tale situazione era proseguita fino alla chiusura del locale nel marzo 2020 a seguito del lockdown, quando era stato posto in cassa integrazione in deroga;
che alla riapertura del locale, che nel frattempo aveva cambiato denominazione in dal 1890”, non era Pt_2 stato richiamato in servizio, ma mantenuto in cassa integrazione;
che al suo posto erano stati assunti camerieri gestiti da agenzie interinali;
di essersi rivolto nel mese di giugno 2021 all'Ambulatorio di Medicina del Lavoro e Prevenzione del Disagio da Lavoro e da Mobbing della dove si era sottoposto ad un percorso Parte_3 diagnostico volto a certificare il danno da mobbing subito sul posto di lavoro;
che il percorso si era concluso il 22.10.2021, con relazione conclusiva depositata in data
22.03.2022 in cui veniva diagnosticata la sintomatologia di “Disturbo dell'adattamento con ansia e sintomi emozionali misti, alterazione disforica del tono dell'umore […] insorta in seguito alle riportate condizioni di lavoro e non preesistente alle conflittualità citate” e quindi causalmente riconducibile alle condotte vessatorie perpetrate negli anni a suo danno dalla convenuta;
che ad aprile
2021 la convenuta gli aveva comunicato la ripresa dell'attività lavorativa e il suo trasferimento presso un altro locale denominato “Agnese Garbatella” sito in Roma via delle Sette Chiese, ovvero una sede inferiore a livello di prestigio e di importanza rispetto a quello storico di Piazza Navona dove il ricorrente aveva sempre lavorato;
che dal 26.01.2022 aveva ripreso a lavorare presso la sede di via delle Sette Chiese;
di aver ivi lavorato sei giorni a settimana con orario 8/16; che il locale era un bar di periferia con pochi tavoli e un cucinotto e con scarsa affluenza di clientela;
di essersi trovato il più delle volte senza nulla da fare per tutta la giornata, con ripercussioni gravissime sulla propria autostima e sulla propria professionalità; che presso detto locale non percepiva le laute mance
(corrispondenti più o meno ad un secondo stipendio), che prendeva invece presso il Caffè Baricco;
che il trasferimento nella sede di Via delle Sette Chiese era stato imposto a quei dipendenti, fra cui il ricorrente, considerati scomodi perché sindacalizzati;
che le sue richieste di consegna delle buste paga, di concessione delle ferie e dei DPI, nonché del pagamento della cassa integrazione venivano ignorate dal datore di lavoro;
di essere stato oggetto di contestazioni e sanzioni disciplinari tardive e infondate;
che a fine novembre 2022, dovendo recarsi in Australia per far visita ai propri figli, era stato costretto a mettersi in aspettativa non retribuita, avendo la parte datoriale sia rifiutato di dargli ferie perché già in saldo negativo, sia propostogli di scambiare parte del proprio tfr con i giorni di ferie;
che in conseguenza del trasferimento punitivo, della continua inattività lavorativa e del comportamento datoriale volto a negare ogni minimo diritto sindacale, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 08.06.2023; che alla cessazione del rapporto non gli erano state corrisposte le spettanze di fine rapporto, per le quali aveva agito in via monitoria. Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva CP_1 che l'attività di ristorazione del “Caffè AR” si era sempre limitata – fino alla fine del 2020 - al servizio ininterrotto di prodotti da bar la mattina, poi di semplici pasti freddi o precotti durante il giorno, che non necessitavano di una cucina vera e propria né di elevate e specifiche conoscenze specialistiche da parte dei camerieri che servivano quei piatti;
che dagli ultimi mesi del 2020 - in coincidenza anche con il cambio di denominazione da “Caffè AR” a ”, nell'ambito Pt_2 dell'operazione di cd. rebranding del locale – era stata installata presso il locale una cucina e a far data dal 24 settembre 2020 era stato mutato anche il codice ATECO dell'attività ivi svolta, passando al codice 56.10.11 relativo ad attività di ristorazione con somministrazione (mentre prima aveva il codice ATECO 56.3 relativo a “bar e altri esercizi simili senza cucina”); che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato nel 2012 quale cameriere con inquadramento al V livello del
CCNL Turismo e pubblici esercizi CGIL CISL UIL applicato dall'azienda; che il ricorrente si era sempre occupato fin dalla sua assunzione di svolgere le tipiche mansioni di cameriere bar tavola calda, riconducibili al suo livello di inquadramento;
che tali mansioni non richiedevano alcuna competenza specialistica;
che presso il Caffè AR il ricorrente aveva sempre svolto dette mansioni;
che il ricorrente non aveva mai lavorato nel locale rinnovato Pt_2 dopo la riorganizzazione della cucina;
che dalla fine di settembre 2019 al 30 maggio
2020 il ricorrente era stato assente per malattia e poi per un gravissimo infortunio in itinere;
che dal giugno 2020 al 26 gennaio 2022 il ricorrente era stato collocato in cassa integrazione in deroga;
che il 07.04.2021 il ricorrente, insieme ad altri dipendenti, era stato trasferito presso il nuovo punto vendita della resistente, sito in
Roma in via delle Sette Chiese, esercente attività di bar tavola calda;
che presso detto locale il ricorrente aveva continuato a svolgere le mansioni di cameriere bar/tavola calda riconducibili al suo livello di inquadramento;
che dagli ultimi mesi del 2019 la resistente aveva avviato una riorganizzazione del locale “Caffè
Baricco”, prevedendo che ciascun cameriere, anziché svolgere caoticamente e confusamente tutti i vari compiti, come accadeva in precedenza, ora si occupasse di svolgere specifiche attività, sotto la Direzione del Direttore del locale Parte_4
e nel coordinamento con i “capi rango”; che tale riorganizzazione non aveva
[...] comportato alcuna sottrazione di mansioni e/o demansionamento del ricorrente;
che mentre prima della riorganizzazione il cameriere che incassava il conto tratteneva anche la mancia, a seguito della nuova organizzazione e ripartizione del lavoro, proprio per eliminare in radice le continue liti, tra i camerieri e con il restante personale, sulla spettanza delle mance era stato affidato ai capi rango il compito di ridistribuire le mance equamente tra tutto il personale addetto al servizio del tavolo interessato, compresi i più giovani commis;
che tale circostanza non era stata ben accettata dal ricorrente e da alcuni camerieri;
che la riorganizzazione delle attività di sala era stata poi completata – sul finire del 2020 – da una modifica dell'attività svolta, che aveva visto accentuare la componente della ristorazione rispetto a quella del bar, essendo stato il locale dotato di una cucina così da affiancare ai cibi precotti anche piatti espressi;
di aver provveduto anche alla modifica del nome del locale
(da “Caffè Baricco” a dal 1890”) per agevolare la comunicazione Pt_2 all'esterno del rinnovamento;
che all'epoca della predetta riorganizzazione il ricorrente era stato assente dal servizio da ottobre 2019 a gennaio 2022 e non poteva aver risentito di detta riorganizzazione, avendo poi ripreso a lavorare direttamente presso il locale di via delle Sette Chiese;
che il ricorrente non aveva effettuato le ore di lavoro straordinario indicate in ricorso;
che il ricorrente era stato sempre retribuito per le ore di lavoro svolte;
che dalla fine del 2019 la resistente aveva introdotto dei turni di lavoro c.d. spezzati (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore
22,00 alle 01,00), da alternare a rotazione con i turni ordinari (dalle ore 9,00 alle ore 15,40, oppure dalle ore 16 sino alle 01,00); che l'adozione di tali turni era durata pochi mesi, fino al lockdown del marzo 2020; che il ricorrente non aveva mai svolto il turno spezzato;
che il ricorrente non aveva mai avuto la responsabilità di e Pt_5 non era mai stato ritenuto responsabile di ammanchi;
che nessun clima intimidatorio era stato adottato nei confronti del ricorrente;
che il sistema di videosorveglianza installato nel locale di piazza Navona non era stato mai funzionante;
che il Co ricorrente era stato collocato in , continuativamente e per l'intero orario, a far data dal 30 maggio 2020 fino al 26 gennaio 2022; che i conteggi allegati al ricorso erano errati, anche perché sviluppati sulla base di un ccnl diverso da quello applicato dalla resistente;
che il ccnl applicato non prevedeva l'indennità di cassa.
Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva: < eccezione e deduzione: rigetta il ricorso. condanna la parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa>>.
Con atto di gravame il censurava la decisione chiedendone la riforma con Pt_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni che reiterava.
Con deposito telematico dell'11.11.2025 l'appellante comunicava che < more le parti hanno raggiunto un accorto transattivo sottoscritto in sede sindacale in data 6 novembre 2025 che si allega;
– è venuta quindi a cessare la materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
per tale motivo, su accordo fra le parti intervenuto in via stragiudiziale anche sulla regolazione delle spese, la CP_1 non si costituirà in giudizio. TANTO PREMESSO E CONSIDERATO il signor
, come in atti rappresentato e difeso, RINUNCIA ex art. 306 c.p.c. alle Parte_1 domande, agli atti e all'azione del presente giudizio e ne chiede la sua estinzione con compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere. Si depositata: • Verbale di conciliazione in sede di commissione di certificazione del
06/11/2025.>>
All'udienza fissata del 27.11.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. (ritualmente comunicato) all'odierna udienza. Nessuno è comparso neppure a tale udienza e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabio Piacitelli Parte_1 sito in Roma, Via dei Casali del Drago n. 41, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto
Appellante E
CP_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5861/2024 depositata il 20 maggio 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo 1) di accertare e dichiarare che dal 12.03.2012 al 27.12.2021 il ricorrente aveva svolto in favore della convenuta mansioni di cameriere riconducibili al IV livello ccnl Pubblici Esercizi con orario di lavoro full time di 52 ore settimanali;
di condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 85.043,89 a titolo di differenze retributive;
2) di accertare e dichiarare che il ricorrente era stato demansionato dal mese di novembre
2019 sino alle dimissioni rassegnate il 27.12.2021, condannando per l'effetto la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 65.940,07, in subordine € 38. 337,25, a titolo di risarcimento del danno professionale subito;
3) di accertare e dichiarare che dal mese di novembre 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro aveva subito una condotta mobbizzante da parte della convenuta, con condanna della al risarcimento dei danni da mobbing arrecati al CP_1 ricorrente, da quantificarsi in € 129,448,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, se del caso previa ctu medico legale;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Deduceva di aver lavorato dal
12.12.2012 al 08.06.2023 alle dipendenze di esercente attività di gestione CP_1 di bar/ristoranti in Roma, tra i quali il più prestigioso era il Caffè AR (oggi denominato dal 1890”) sito a piazza Navona;
di essere stato assunto con Pt_2 contratto a tempo indeterminato e inquadramento al V livello ccnl Pubblici Esercizi;
di aver sempre svolto mansioni di cameriere di ristorante, riconducibili al IV livello del ccnl citato;
di aver diritto alle mansioni superiori dal marzo 2012 con diritto alle relative differenze retributive maturate dalla conciliazione sottoscritta a maggio
2015 fino al giugno 2023; di aver sempre lavorato dal lunedì alla domenica su uno dei tre turni giornalieri: 9/16 o 10/22 o 16/24; di aver svolto sistematicamente un'ora giornaliera di lavoro straordinario diurno, che non gli era mai stata retribuita;
di essere rimasto creditore per compenso lavoro straordinario di € 28.369,40, come indicato nei conteggi allegati;
di essere stato ritenuto responsabile degli ammanchi relativi ai conti dei propri tavoli, venendo costretto a rimettere di tasca propria i soldi laddove risultanti mancanti;
di non aver mai percepito un'indennità di cassa;
di essere stato costretto a lavorare anche se malato, dietro la minaccia di perdere il lavoro;
che il difficile clima lavorativo lo aveva costretto a fare ricorso ad ansiolitici e farmaci sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
che dalla fine del 2018 la situazione lavorativa era peggiorata;
che nel 2019 l'azienda aveva avviato una riorganizzazione dei locali e della cucina, chiamando un consulente esterno, sig.
che aveva iniziato una sorta di vigilanza continua sul ricorrente e Testimone_1 sugli altri camerieri;
che a maggio 2019 la convenuta imponeva a tutti i dipendenti una nuova conciliazione e successivo passaggio del rapporto ad una agenzia interinale;
che a seguito del rifiuto espresso dal ricorrente, la convenuta aveva iniziato una vera e propria guerra nei suoi confronti e nei confronti degli altri camerieri che si erano iscritti all'organizzazione sindacale;
che la convenuta CP_2 aveva introdotto un rigidissimo codice disciplinare, vietando anche lo scambio di battute tra i camerieri;
che dal novembre 2019 la convenuta aveva promosso 4 camerieri fidati al ruolo di “capo di rango”, demansionando invece gli altri camerieri, tra cui il ricorrente, ai quali veniva chiesto di svolgere le mansioni di commis di sala;
di aver quindi svolto le mansioni inferiori di commis di sala, venendo assegnato due volte a settimana al turno spezzato 8.30/12-22/24 per svolgere le sole mansioni di pulizia e riassetto locale;
che gli era stata inibita ogni sorta di iniziativa, sia su quanti e quali tavoli servire, sia sulla quantità di mancia spettante, sia sulla possibilità di avvalersi di un commis di sala;
di essere stato sottoposto ad una sorveglianza strettissima tramite installazione di videocamere per controllare l'esatto svolgimento delle mansioni affidate;
di aver subito un richiamo verbale ad agosto 2019 per essere stato filmato mentre parlava con alcuni colleghi fuori dal locale;
che tale episodio gli aveva causato un forte attacco di tachicardia;
che il peggioramento delle condizioni di lavoro e il demansionamento subito avevano compromesso definitivamente le sue condizioni psico-fisiche con gravi ripercussioni sulla sua salute e sui suoi rapporti interpersonali;
che tale situazione era proseguita fino alla chiusura del locale nel marzo 2020 a seguito del lockdown, quando era stato posto in cassa integrazione in deroga;
che alla riapertura del locale, che nel frattempo aveva cambiato denominazione in dal 1890”, non era Pt_2 stato richiamato in servizio, ma mantenuto in cassa integrazione;
che al suo posto erano stati assunti camerieri gestiti da agenzie interinali;
di essersi rivolto nel mese di giugno 2021 all'Ambulatorio di Medicina del Lavoro e Prevenzione del Disagio da Lavoro e da Mobbing della dove si era sottoposto ad un percorso Parte_3 diagnostico volto a certificare il danno da mobbing subito sul posto di lavoro;
che il percorso si era concluso il 22.10.2021, con relazione conclusiva depositata in data
22.03.2022 in cui veniva diagnosticata la sintomatologia di “Disturbo dell'adattamento con ansia e sintomi emozionali misti, alterazione disforica del tono dell'umore […] insorta in seguito alle riportate condizioni di lavoro e non preesistente alle conflittualità citate” e quindi causalmente riconducibile alle condotte vessatorie perpetrate negli anni a suo danno dalla convenuta;
che ad aprile
2021 la convenuta gli aveva comunicato la ripresa dell'attività lavorativa e il suo trasferimento presso un altro locale denominato “Agnese Garbatella” sito in Roma via delle Sette Chiese, ovvero una sede inferiore a livello di prestigio e di importanza rispetto a quello storico di Piazza Navona dove il ricorrente aveva sempre lavorato;
che dal 26.01.2022 aveva ripreso a lavorare presso la sede di via delle Sette Chiese;
di aver ivi lavorato sei giorni a settimana con orario 8/16; che il locale era un bar di periferia con pochi tavoli e un cucinotto e con scarsa affluenza di clientela;
di essersi trovato il più delle volte senza nulla da fare per tutta la giornata, con ripercussioni gravissime sulla propria autostima e sulla propria professionalità; che presso detto locale non percepiva le laute mance
(corrispondenti più o meno ad un secondo stipendio), che prendeva invece presso il Caffè Baricco;
che il trasferimento nella sede di Via delle Sette Chiese era stato imposto a quei dipendenti, fra cui il ricorrente, considerati scomodi perché sindacalizzati;
che le sue richieste di consegna delle buste paga, di concessione delle ferie e dei DPI, nonché del pagamento della cassa integrazione venivano ignorate dal datore di lavoro;
di essere stato oggetto di contestazioni e sanzioni disciplinari tardive e infondate;
che a fine novembre 2022, dovendo recarsi in Australia per far visita ai propri figli, era stato costretto a mettersi in aspettativa non retribuita, avendo la parte datoriale sia rifiutato di dargli ferie perché già in saldo negativo, sia propostogli di scambiare parte del proprio tfr con i giorni di ferie;
che in conseguenza del trasferimento punitivo, della continua inattività lavorativa e del comportamento datoriale volto a negare ogni minimo diritto sindacale, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 08.06.2023; che alla cessazione del rapporto non gli erano state corrisposte le spettanze di fine rapporto, per le quali aveva agito in via monitoria. Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva CP_1 che l'attività di ristorazione del “Caffè AR” si era sempre limitata – fino alla fine del 2020 - al servizio ininterrotto di prodotti da bar la mattina, poi di semplici pasti freddi o precotti durante il giorno, che non necessitavano di una cucina vera e propria né di elevate e specifiche conoscenze specialistiche da parte dei camerieri che servivano quei piatti;
che dagli ultimi mesi del 2020 - in coincidenza anche con il cambio di denominazione da “Caffè AR” a ”, nell'ambito Pt_2 dell'operazione di cd. rebranding del locale – era stata installata presso il locale una cucina e a far data dal 24 settembre 2020 era stato mutato anche il codice ATECO dell'attività ivi svolta, passando al codice 56.10.11 relativo ad attività di ristorazione con somministrazione (mentre prima aveva il codice ATECO 56.3 relativo a “bar e altri esercizi simili senza cucina”); che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato nel 2012 quale cameriere con inquadramento al V livello del
CCNL Turismo e pubblici esercizi CGIL CISL UIL applicato dall'azienda; che il ricorrente si era sempre occupato fin dalla sua assunzione di svolgere le tipiche mansioni di cameriere bar tavola calda, riconducibili al suo livello di inquadramento;
che tali mansioni non richiedevano alcuna competenza specialistica;
che presso il Caffè AR il ricorrente aveva sempre svolto dette mansioni;
che il ricorrente non aveva mai lavorato nel locale rinnovato Pt_2 dopo la riorganizzazione della cucina;
che dalla fine di settembre 2019 al 30 maggio
2020 il ricorrente era stato assente per malattia e poi per un gravissimo infortunio in itinere;
che dal giugno 2020 al 26 gennaio 2022 il ricorrente era stato collocato in cassa integrazione in deroga;
che il 07.04.2021 il ricorrente, insieme ad altri dipendenti, era stato trasferito presso il nuovo punto vendita della resistente, sito in
Roma in via delle Sette Chiese, esercente attività di bar tavola calda;
che presso detto locale il ricorrente aveva continuato a svolgere le mansioni di cameriere bar/tavola calda riconducibili al suo livello di inquadramento;
che dagli ultimi mesi del 2019 la resistente aveva avviato una riorganizzazione del locale “Caffè
Baricco”, prevedendo che ciascun cameriere, anziché svolgere caoticamente e confusamente tutti i vari compiti, come accadeva in precedenza, ora si occupasse di svolgere specifiche attività, sotto la Direzione del Direttore del locale Parte_4
e nel coordinamento con i “capi rango”; che tale riorganizzazione non aveva
[...] comportato alcuna sottrazione di mansioni e/o demansionamento del ricorrente;
che mentre prima della riorganizzazione il cameriere che incassava il conto tratteneva anche la mancia, a seguito della nuova organizzazione e ripartizione del lavoro, proprio per eliminare in radice le continue liti, tra i camerieri e con il restante personale, sulla spettanza delle mance era stato affidato ai capi rango il compito di ridistribuire le mance equamente tra tutto il personale addetto al servizio del tavolo interessato, compresi i più giovani commis;
che tale circostanza non era stata ben accettata dal ricorrente e da alcuni camerieri;
che la riorganizzazione delle attività di sala era stata poi completata – sul finire del 2020 – da una modifica dell'attività svolta, che aveva visto accentuare la componente della ristorazione rispetto a quella del bar, essendo stato il locale dotato di una cucina così da affiancare ai cibi precotti anche piatti espressi;
di aver provveduto anche alla modifica del nome del locale
(da “Caffè Baricco” a dal 1890”) per agevolare la comunicazione Pt_2 all'esterno del rinnovamento;
che all'epoca della predetta riorganizzazione il ricorrente era stato assente dal servizio da ottobre 2019 a gennaio 2022 e non poteva aver risentito di detta riorganizzazione, avendo poi ripreso a lavorare direttamente presso il locale di via delle Sette Chiese;
che il ricorrente non aveva effettuato le ore di lavoro straordinario indicate in ricorso;
che il ricorrente era stato sempre retribuito per le ore di lavoro svolte;
che dalla fine del 2019 la resistente aveva introdotto dei turni di lavoro c.d. spezzati (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore
22,00 alle 01,00), da alternare a rotazione con i turni ordinari (dalle ore 9,00 alle ore 15,40, oppure dalle ore 16 sino alle 01,00); che l'adozione di tali turni era durata pochi mesi, fino al lockdown del marzo 2020; che il ricorrente non aveva mai svolto il turno spezzato;
che il ricorrente non aveva mai avuto la responsabilità di e Pt_5 non era mai stato ritenuto responsabile di ammanchi;
che nessun clima intimidatorio era stato adottato nei confronti del ricorrente;
che il sistema di videosorveglianza installato nel locale di piazza Navona non era stato mai funzionante;
che il Co ricorrente era stato collocato in , continuativamente e per l'intero orario, a far data dal 30 maggio 2020 fino al 26 gennaio 2022; che i conteggi allegati al ricorso erano errati, anche perché sviluppati sulla base di un ccnl diverso da quello applicato dalla resistente;
che il ccnl applicato non prevedeva l'indennità di cassa.
Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva: < eccezione e deduzione: rigetta il ricorso. condanna la parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa>>.
Con atto di gravame il censurava la decisione chiedendone la riforma con Pt_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni che reiterava.
Con deposito telematico dell'11.11.2025 l'appellante comunicava che < more le parti hanno raggiunto un accorto transattivo sottoscritto in sede sindacale in data 6 novembre 2025 che si allega;
– è venuta quindi a cessare la materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
per tale motivo, su accordo fra le parti intervenuto in via stragiudiziale anche sulla regolazione delle spese, la CP_1 non si costituirà in giudizio. TANTO PREMESSO E CONSIDERATO il signor
, come in atti rappresentato e difeso, RINUNCIA ex art. 306 c.p.c. alle Parte_1 domande, agli atti e all'azione del presente giudizio e ne chiede la sua estinzione con compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere. Si depositata: • Verbale di conciliazione in sede di commissione di certificazione del
06/11/2025.>>
All'udienza fissata del 27.11.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. (ritualmente comunicato) all'odierna udienza. Nessuno è comparso neppure a tale udienza e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est
Dott. Guido Rosa