Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 13/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00966/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2025, proposto da ND ET DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero della Salute, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Bergamo, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Camerino, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi del Sannio Benevento, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi di Napoli L'Orientale, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Macerata, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Teramo, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' del Salento Lecce, Universita' della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DE ZA, RO RI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05949/2024
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Università intimate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti gli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana in sostituzione di Francesco Cataldo e l'avvocato dello Stato Monica De Vergori;
Considerato che:
- sulle questioni controverse, concernenti la stessa prova di ammissione, la Sezione si è recentemente espressa, sempre nella presente fase cautelare, in senso sfavorevole all’appellante (cfr. al riguardo le ordinanze in data 5 marzo 2025, nn. 822, 823, 824, 825, 828, 830, 831, 833, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 853, 854, 855, 856, 857), per ragioni estensibili anche nel caso di specie, dirimenti per il rigetto del presente appello cautelare;
- per la natura delle questioni controverse le spese di quest’ultimo possono nondimeno essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO