Versione
14 agosto 1958
14 agosto 1958
Art. 6.
Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attivita' amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.
Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il prefetto puo' disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti.
Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanita' pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanita' pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.
Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovraintende, il medico provinciale puo' avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.
Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attivita' amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.
Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il prefetto puo' disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti.
Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanita' pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanita' pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.
Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovraintende, il medico provinciale puo' avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7247 del 22https://www.laleggepertutti.it/ · 3.4846249
[…]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/1988, n. 6757Provvedimento: Il ricorso per Cassazione contro la decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, confermativa della sanzione disciplinare inflitta dal consiglio dell'ordine dei medici, deve, a pena d'inammissibilità, essere notificato, oltre che al medico provinciale competente (in sostituzione del prefetto ai sensi dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del ministero della sanità) ed al procuratore della Repubblica, anche al detto consiglio dell'ordine, atteso che, a norma dell'art. 5, all. […]Leggi di più...
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