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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, provvedendo all'udienza del 19.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 491/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dall' avvocato Massimo Parte_1
Guarcello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù (Pa), via
Roma,33.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell' pro
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del
Dirigente Generale pro tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
, in persona Controparte_3
dell'Assessore pro-tempore.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 09.02.2024, esponeva di Parte_1
aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “accerti e dichiari il diritto del sig. a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità di Parte_1
servizio prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e richiamata anche dall'art. 4 del CIRL
2018 per le motivazioni esposte;
-accerti e dichiari, ancora, che fino al 31.12.2023, il ricorrente ha maturato 7 anni di anzianità e, per l'effetto, -condanni le
Amministrazioni convenute a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €
1.082,96 fino al 31.12.2023 ovvero quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa a suddetto titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
-in subordine, condanni le Amministrazioni convenute a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 656,00 dal 12.06.2015 fino al 31.12.2023, ovvero quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa a suddetto titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
-con vittoria di spese
e compensi del giudizio” ( cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_1
, si costituiva in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione
[...]
quinquennale delle somme richieste e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali chiedeva il rigetto.
Non si costituiva, invece, in giudizio l' , Controparte_4
sebbene regolarmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 19 marzo 2025 per il deposito di note scritte.
2 Va in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso, essendo pacifico il principio secondo cui il termine prescrizionale, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Nel caso concreto parte ricorrente ha documentato di aver interrotto la prescrizione con la diffida inviata, a mezzo pec, alle Amministrazioni resistenti, ma tale diffida aveva ad oggetto una pretesa diversa (scatti di anzianità - cfr. diffida allegata fascicolo ricorrente), sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 26 marzo 2024, data di notifica del ricorso alle amministrazioni convenute ( cfr. nota di deposito del 28.03.2024).
Passando al merito della controversia, va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla
Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dai lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.
3 Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
4 In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo con decorrenza dal 26.03.2019 (tenuto conto della prescrizione quinquennale) spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e nella contumacia dell : Controparte_5
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 26 marzo 2019, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 20.03.2025
5 IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -
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