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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 13/02/2025 N. 13140/2024
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Catalano Maria Cristina Colomba;
RICORRENTE
contro
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Peco Giulio CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, depositato in data 12.11.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1
ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, chiedendo
[...] CP_1 di dichiarare nullo, annullare o revocare la suddetta ordinanza, esponendo quanto segue:
- di aver ricevuto, in data 15 ottobre 2024, l'ordinanza ingiunzione impugnata, in qualità di legale rappresentante della società società Controparte_2 con sede in Milano viale Monza 338, di cui ha rivestito formalmente la carica di amministratore dall'anno 2012 sino al 19 marzo 2018 (doc. 2 e 3); - che, a decorrere dalla suddetta data, non ha rivestito più alcun ruolo, all'interno della stessa;
- che, in data 7 gennaio 2020, gli è stato notificato, in qualità di legale rappresentante della società, un verbale di accertamento (cui segue l'ordinanza ingiunzione impugnata) relativo ad asseriti errori nel versamento di contributi relativi all'anno
2018, nonostante non ricoprisse, alcuna carica nella Società suddetta.
- che la Società ad oggi è definitivamente cessata e cancellata dal registro imprese;
Ciò premesso, ha domandato di:
“Voglia l'On. Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza,
- preliminarmente sospendere, anche “inaudita altera parte”, ovvero in contraddittorio tra le parti e previa fissazione di apposita udienza, l'esecutività dell'impugnata
Ordinanza1Ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente dall' CP_1 previa fissazione di udienza di discussione della causa e disposti gli adempimenti ex art. 6
D.Lgs. n.150/11 (già art. 23 L.689/81);
- in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente;
- nel merito dichiarare nullo, annullare o revocare lo stesso provvedimento sanzionatorio
e la sanzione comminata, per le motivazioni di cui al presente atto;
- in subordine ridurre la sanzione al minimo;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
e condannare la stessa al risarcimento del danno.
Spese e competenze rifuse, come per legge.”
Si è costituito in giudizio, con memoria del 3.02.2025, chiedendo di confermare CP_1
l'ordinanza opposta e conseguentemente di condannare il ricorrente al pagamento in favore dell'Istituto delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi di causa indicati in atti.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, tenutasi all'udienza del 13.02.2025, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
2 Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare nulla, annullare o revocare l'ordinanza ingiunzione contenente emessa dall' con la quale gli è stato intimato, in qualità di CP_1 persona fisica legale rappresentante della di pagare la Controparte_2 sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c.
1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n.
463.
Nello specifico il ricorrente ha lamentato il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più legale rappresentante della società; la carenza di motivazione dell'ordinanza;
l'intempestività della contestazione della violazione e l'inesistenza della violazione in quanto non sarebbe stata provata dall' e che la sanzione sarebbe sproporzionata. CP_1 tuttavia ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva del ricorrente, in CP_1 quanto le violazioni risalgono a due mensilità omesse quando il sig. era ancora Pt_1 legale rappresentante.
L'istituto ha inoltre asserito che l'ordinanza sia perfettamente motivata per relationem con preciso rinvio alla precedente contestazione della violazione, che la contestazione sia stata pienamente tempestiva e che la sanzione sarebbe sproporzionata alla violazione commessa dal ricorrente.
La domanda di parte ricorrente appare infondata.
Si rileva, in via preliminare, la sussistenza della legittimazione passiva del ricorrente, in quanto risulta che a tempi dell'accertata violazione, ossia dicembre 2017 e gennaio 2018, il sig. fosse il legale rappresentante della società Pt_1 Controparte_2
E' lo stesso ricorrente a dichiarare che la sua carica di legale rappresentante sia cessata il
19 marzo 2018.
Deve osservarsi sul punto quanto statuito dalla legge 1981 n. 689, art. 6 comma 3:
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Sul punto, inoltre deve rammentarsi quanto detto dalla Cassazione con pronuncia del
03/08/2018 n.20517: “Nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come
3 società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L.
n. 689 cit., art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente (vedi Cass. Sez. 2, n. 3879/2012)”.
Pertanto, con l'ordinanza emessa nei confronti di parte ricorrente e a esso notificata,
l' ha chiaramente inteso perseguire la persona obbligata principale, direttamente CP_3 per la violazione posta in essere nella sua qualità di legale rappresentante della società.
Risultano dunque infondata tutte le considerazioni di parte ricorrente sul proprio difetto di legittimazione passiva.
Per quanto riguarda la sussistenza della violazione contestata, risulta documentale da quanto prodotto da che il sig. ha omesso il versamento contributivo relativo CP_1 Pt_1 ai periodi contestati dicembre 2017 e gennaio 2018, che avrebbe dovuto corrispondere all' in quanto legale rappresentante della società. CP_3
La sussistenza del mancato versamento delle ritenute previdenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è un fatto che, l'ente previdenziale ha acquisito dalla verifica informatica della corrispondenza del flusso mensile dei mod. F24, presentati per il versamento, con il flusso mensile generato dallo stesso datore di lavoro Pt_2 obbligato alle ritenute.
Deve ricordarsi sul punto quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte ossia che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' sono formate CP_1 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai
4 dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' hanno infatti natura Controparte_4 ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145).
Parte ricorrente, avrebbe dovuto provare l'avvenuto versamento dei contributi per contestare la richiesta dell' CP_1
Pertanto, prive di pregio appaiono le considerazioni fornite dal ricorrente sull'insussistenza della violazione.
Deve aggiungersi inoltre che la sanzione comminata dall' resistente al sig. , CP_3 Pt_1 indicata nell'ordinanza ingiunzione impugnata, appare proporzionata alla violazione commessa in quanto è stata applicata dall' la sanzione prevista in caso di omesso CP_1 versamento contributivo.
Parimenti infondata appare l'eccezione mossa dal ricorrente sulla tardività della notificazione della violazione, il quale ha sostenuto che gli sia stata notificata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Deve osservarsi, infatti che non è maturata la decadenza del termine dei novanta giorni ai sensi dell'art. 14 delle legge n. 689/1981, in quanto il termine di cui sopra non è infatti applicabile alla disciplina in esame, prevista dall'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, ha previsto una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n.
689 del 1981.
Sul punto, inoltre deve rilevarsi, che riguardo l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, il D.L. n. 463/1983 ha espressamente previsto che gli estremi della violazione vadano notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.
Pertanto, l' notificando l'avviso di accertamento del 6.12.2019, relativo ad una CP_1 violazione del 2018, ha impedito il termine decadenziale sopra indicato. (doc. B.4 memoria
CP_1
5 In base a quanto detto e argomentato sopra, tutte le eccezioni promosse dal ricorrente risultano infondate.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
In virtù del principio di soccombenza del giudizio, il Giudice condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 13140/2024, così dispone:
Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza impugnata;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
13/02/2025.
Il Giudice
Francesca Capelli
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