Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2017, proposto da CI LE, rappresentata e difesa dapprima dall’avv. Teresa Rubeis e successivamente dall’avv. Fabio Gentili, con domicilio eletto presso il suo studio in Velletri (RM), via Lata 217/E, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. fabio.gentili@oav.legalmail.it;
contro
Provincia di Latina, in persona del presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Di Troia dell’avvocatura dell’ente, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. c.ditroia@pec.provincia.latina.it;
nei confronti
Agenzia del demanio, Direzione regionale Lazio, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentate e difese per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
della nota provinciale prot. n. 51056 del 10 ottobre 2016, con la quale è stato denegato il nulla osta idraulico domandato dalla ricorrente ai fini del perfezionamento della procedura di acquisto di una porzione di fosso demaniale identificata nel locale catasto terreni al foglio n. 48, particella n. 60, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Latina e dell’Agenzia del demanio, Direzione regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. RI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – CI LE in data 19 aprile 2005 ha domandato all’Agenzia del demanio l’acquisto, ai sensi dell’art. 5- bis , d.l. 24 giugno 2003 n. 143, conv. nella l. 1° agosto 2003 n. 212, dell’area del demanio idrico situata in Latina, località Valmontorio, identificata nel locale catasto terreni al foglio n. 48, particella n. 60 e consistente in una porzione del canale Cassa, che attraversa il Consorzio ST come affluente destro del canale Fibbia, collettore principale dell’impianto idrovoro di Valmontorio.
L’Agenzia del demanio, quindi, in applicazione dell’accordo Stato-Regioni rep. n. 2690 del 30 novembre 2006, con nota prot. n. 2015/17335/DRLZ-ST del 7 dicembre 2015 ha chiesto alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina ed al Consorzio di bonifica dell’Agro pontino il parere idraulico sulla sdemanializzazione del suddetto cespite in favore dell’odierna ricorrente.
Il locale consorzio di bonifica, pertanto, con nota prot. n. 4126 del 31 marzo 2016, acquisita dalla Provincia di Latina al prot. n. 16625 del 31 marzo 2016, ha espresso avviso negativo “ fintanto che non vengano realizzate opere di urbanizzazione primaria che sostituiscano la funzione del canale Cassa e garantiscano il regolare deflusso delle acque ”. Al riguardo, infatti, previo svolgimento di un sopralluogo il 22 febbraio 2016, detto ente ha rilevato che gran parte di tale fosso “ è stato tombinato o tombato, perdendo la propria funzione idraulica ”, per cui i terreni su cui insiste il Consorzio ST “ non hanno più regolare deflusso nel canale ricettore Fibbia ” verso l’impianto di sollevamento meccanico. Sul punto, ha sottolineato che “ tale situazione crea, di fatto, carenze idrauliche dell’area del Consorzio ST, in quanto sono state eliminate le vie di scolo previste dal piano di bonifica ” senza individuare soluzioni alternative.
In conseguenza di ciò, la Provincia di Latina con nota prot. n. 51056 del 10 ottobre 2016, preso atto dei contenuti del suddetto parere del 31 marzo 2016 e sulla base della relazione istruttoria tecnica prot. n. 50833 del 7 ottobre 2016, ha denegato il nulla osta idraulico inerente alla domanda di acquisto inoltrata dal L.P. fintanto che non vengano realizzate le opere di urbanizzazione primaria che sostituiscano la funzione idraulica del canale Cassa, oggetto di sdemanializzazione, a garanzia di quanto stabilito dall’art. 5, l. 5 gennaio 1994 n. 37.
In relazione a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 15 dicembre 2016 e depositato il 12 gennaio 2017, L.P. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe denunciando:
I) eccesso di potere e violazione della l. n. 37 del 1994, perché sarebbe intervenuta una sdemanializzazione tacita dell’area di cui è stato richiesto l’acquisto, come sarebbe provato anche dalla nota consortile prot. n. PGA 1651 del 20 febbraio 2013, ove si afferma che il tratto del canale Cassa di interesse “ è stato tombato e non più in gestione allo scrivente consorzio ”, sì che esso sarebbe un c.d. relitto idraulico ormai privo di nature demaniale;
II) incompetenza del Consorzio di bonifica dell’Agro pontino al rilascio del parere tecnico idraulico, dato che il tratto di fosso demaniale di interesse della ricorrente non è più in sua gestione;
III) eccesso di potere per disparità di trattamento perché l’Agenzia del demanio ha già ceduto in altre occasioni porzioni di aree del suddetto canale prossime a quella richiesta dalla ricorrente, senza che la provincia odierna resistente sollevasse obiezioni di sorta, come comprovato dal parere prot. n. 2009/14723 del 4 marzo 2009.
Si è costituita con memoria di puro stile l’Agenzia del demanio, Direzione regionale Lazio, la quale ha versato in atti la relazione prot. n. 2017/1828/DR-ST-LZ2 del 7 febbraio 2017.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia di Latina la quale con un’articolata memoria ha argomentato per il rigetto delle censure rivoltele.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato.
2.1 Il primo motivo, dunque, non può essere favorevolmente delibato.
Al riguardo, rileva il collegio che ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 37 cit., ogni variazione all’uso dei beni del demanio idrico è soggetta ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che assicuri la tutela prevalente degli interessi pubblici al buon regime delle acque, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati. Anche a termini dell’art. 1, r.d. 25 luglio 1904 n. 523, spetta esclusivamente all’autorità amministrativa provvedere sulle opere di qualunque natura e sugli usi, atti e fatti, “ che possono aver relazione col buon regime delle acque pubblico ”, incluso il potere di “ ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione ” ove siano riconosciuti “ dannosi ” al regime delle acque pubbliche. Ciò comporta che ogni intervento su opere idrauliche, tra le quali i canali necessari al deflusso delle acque di bonifica, deve essere autorizzato dall’autorità competente.
Chiarito quanto sopra in ordine al regime amministrativo delle opere idrauliche, l’art. 4, comma 1, l. n. 37 cit., ha novellato l’art. 947 cod. civ. prevedendo, tra l’altro, che “ è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico ”, fra i quali sono senz’altro ricomprese le opere di regimazione delle acque di bonifica. Ne consegue che alcuna sdemanializzazione tacita del canale Cassa può configurarsi, essendo unicamente accertato che, allo stato, esso non sia destinato all’uso pubblico originario, circostanza questa di per sé insufficiente a determinare il passaggio del bene ad una categoria dominicale diversa da quella demaniale. In tal senso, le dichiarazioni rese dal consorzio di bonifica nella citata nota del 20 febbraio 2013 rilevano solo al fine di attestare che il tratto di canale di interesse non è al momento impiegato per la funzione pubblica alla quale sarebbe destinato e non anche che abbia perduto il suo inquadramento giuridico demaniale.
Pertanto, il primo motivo di ricorso va rigettato perché alcuna sdemanializzazione tacita è possibile per beni pubblici quali i canali di deflusso delle acque di bonifica.
2.2 Anche il secondo mezzo è privo di fondamento.
Si premette che, a termini degli artt. 1-4, 8, 9, 12, 34 e 35, l. reg. 11 dicembre 1998 n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), le province, cui la regione ha delegato le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, incluso il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri previsti dal r.d. n. 523 del 1904 e dal r.d. 8 maggio 1904 n. 368, provvedono alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica mediante affidamento ai consorzi di bonifica sulla base di apposite convenzioni di gestione. Questi ultimi sono disciplinati dalla l. reg. 21 gennaio 1984 n. 4, come modificata dalla l. reg. 7 ottobre 1994 n. 50, dalla l. reg. 11 dicembre 1998 n. 53 e dall’art. 11, l. reg. 10 agosto 2016 n. 12, che conferiscono loro natura di enti pubblici economici che gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica e irrigazione, con funzioni di difesa del suolo.
Nella vicenda che ci occupa, il Consorzio di bonifica dell’Agro pontino ha partecipato al procedimento di interesse della ricorrente con la citata nota del 31 marzo 2016, emessa su richiesta dell’Agenzia del demanio, che si fonda sul sopralluogo eseguito il 22 febbraio 2016 e che contiene un’articolata motivazione sui profili idraulici ostativi all’accoglimento dell’istanza di alienazione formulata dalla ricorrente. Pertanto, è solamente questo atto ad avere rilevanza ai fini dell’espressione del parere idraulico di competenza del consorzio e della provincia, essendo del tutto priva di rilevanza la nota consortile del 20 febbraio 2013, che è richiamata dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi, ma che non reca alcuno specifico parere idraulico reso ai fini dell’art. 5- bis , d.l. n. 143 del 2003, conv. nella l. n. 212 del 2003. Al contrario, detta nota ha per oggetto una “ dichiarazione inerente i fabbricati censiti al catasto edilizio urbano del Comune di Latina al fog. 48, p.lla 89, sub 1 e 2 ” che, tuttavia, oltre ad essere antecedente alla richiesta dell’Agenzia del demanio, risalente al 7 dicembre 2015, appare anche del tutto decontestualizzata rispetto ai contenuti dello specifico contributo istruttorio che è stato richiesto a detto ente.
Ne consegue che, indefinitiva, la citata nota del 31 marzo 2016 appare essere stata legittimamente emessa dal Consorzio di bonifica dell’Agro pontino nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalle richiamate leggi regionali.
2.3 Da ultimo, anche il terzo mezzo di gravame non può essere condiviso per carenza del necessario supporto probatorio.
Al riguardo, si osserva che l’eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata (TAR Lombardia, sez. II, 6 marzo 2025 n. 774; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 30 dicembre 2024 n. 3702; TAR Veneto, sez. II, 4 luglio 2024 n. 1731; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 gennaio 2024 n. 60). La disparità di trattamento, in altri termini, presuppone che vi sia sostanziale identità fra le situazioni che la pubblica amministrazione è chiamata a valutare, per cui questa figura sintomatica di eccesso di potere non è predicabile laddove, come nella specie, manchi la prova di tale identità (Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2019 n. 7886; TAR Lombardia, sez. II, 6 marzo 2025 n. 774; TAR Veneto, sez. II, 4 luglio 2024 n. 1731; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 gennaio 2024 n. 60).
Nella specie, come ben osservato dalla Provincia di Latina, parte ricorrente non ha assolto al rigoroso onere probatorio su di lei incombente perché non ha prodotto in atti alcun parere idraulico reso dal suddetto ente territoriale in procedimenti di sdemanializzazione del demanio idrico assimilabili a quello di suo interesse ed avente un contenuto incompatibile con quello dell’atto qui gravato. Infatti, il parere del 4 marzo 2009 richiamato da parte ricorrente è stato reso nell’esercizio delle competenze spettanti alla provincia nel quadro del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) e attiene ai profili del rischio di inondazione di un dato ambito areale a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico attuali o potenziali. Al contrario, i nulla osta idraulici di cui al r.d. n. 368 del 1904 ed al r.d. n. 523 cit. si riferiscono alle modalità di esecuzione degli interventi su specifiche opere idrauliche, al più ridotto fine di salvaguardare il regime delle acque, l’integrità delle sponde e delle difese esistenti.
Si tratta, quindi, di provvedimenti non comparabili e dai quali non può inferirsi alcuna disparità di trattamento, con susseguente infondatezza anche del motivo di gravame in discorso.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Latina, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge previsti per l’ipotesi di patrocinio dell’ente da parte di professionisti dipendenti; le compensa tra parte ricorrente ed Agenzia del demanio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
BE RI BU, Presidente
RI OR, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OR | BE RI BU |
IL SEGRETARIO