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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DIAPPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La corte di appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est. dott. Michele Caccese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 108/2020, riservata in decisione il
4.6.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.
8874/2019, depositata il 9.10.2019
TRA in persona del l.r.p.t., p.i. , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv.to Umberto Gentile, C.F. , con il quale C.F._1
elettivamente domicilia;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., p.i. e CP_1 P.IVA_2 CP_2
C.F.: , elett.te dom.ti in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 20, C.F._2
presso lo studio degli avv.ti Paolo de Silva (C.F. ) e Gaetano Gargiulo C.F._3
(C.F. , in virtù di procura in atti;
C.F._4
C.F.: , e ( ) Parte_2 C.F._5 Parte_3 C.F._6
rapp.te e difese dall'Avv. Angelo Annicchiarico, C.F.: , C.F._7
domiciliatario in Napoli, alla via G. Cotronei 11/d, in virtù di mandato in atti;
Appellati
1 NONCHE'
p.i. , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
C.F. ; Controparte_4 C.F._8
C.F.: ; Controparte_5 C.F._9
C.F.: ; Parte_4 C.F._10
appellati non costituiti
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con la quale sono state rigettate le sue domande ed è stata condannata al pagamento delle spese di lite oltre le spese di c.t.u. (queste ultime nei limiti del 50%).
Si sono costituiti ritualmente solo gli appellati sopra indicati.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 4.6.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 4.6.2025
Il consigliere estensore
2 Dott. ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente Dott.Giulio Cataldi
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