TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 772/2025, pendente tra
, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso Parte_1 dall'Avv. Stefania Algarotti presso il cui studio in 20129 Milano, Viale Bianca Maria n. 24, elegge il proprio domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via CP_1
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè, 1 resistente
Oggetto: decorrenza Naspi
Conclusioni:
Per la ricorrente:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
a. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI (e il relativo accredito della contribuzione) a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente, a sua volta individuata nella data di apertura della liquidazione giudiziale del 31 luglio 2024, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b. condannare la convenuta al pagamento della indennità di disoccupazione NASpI a favore della ricorrente, da calcolarsi come per legge, per il periodo dall'8 agosto 2024 al 17 ottobre 2024, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
c. con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
1 d. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi a favore dell'avv. Stefania Algarotti che si dichiara antistatario.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande avversarie per i motivi esposti in narrativa.
Spese, onorari e compensi come per legge
Svolgimento del processo
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' deducendo: - di essere stata CP_1 dipendente di M.D.S. Electronics s.r.l. dal 30 maggio 2011 al 17 ottobre 2024, allorquando si era dimessa per giusta causa ex art. 189, comma V, del nuovo Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), e quindi successivamente alla data della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale della società datrice, non essendo il curatore nel frattempo né subentrato nei rapporti di lavoro in essere né avendo lo stesso comunicato il recesso ai dipendenti;
- che con sentenza n. 471 del 31 luglio 2024 il Tribunale di Milano, infatti, aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della M.D.S. Electronics s.r.l.; - di essere stata ammessa, in data 20 novembre 2024, allo stato passivo per euro 21.407,57 per t.f.r. e retribuzioni arretrate;
- di avere presentato, in d ottobre 2024, domanda di NASpI;
- che con provvedimento del 29 ottobre 2024 l' aveva respinto CP_1 la richiesta in quanto la ricorrente si era rio ta entro gli 8 giorni successivi alla data di fine rapporto (coincidente, secondo l' con il giorno del 17 ottobre 2024 CP_1 allorquando aveva rassegnato le dimissioni); - di avere presentato ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento con ndo la decorrenza della indennità di disoccupazione come riconosciuta dall' - che, confermata la CP_1 rioccupazione lavorativa della sig.ra in data 18 ottobre 2024 – e, quindi, Pt_1 effettivamente entro gli 8 giorni da q eva rassegnato le dimissioni per giusta causa –era stata, viceversa, richiesta la decorrenza dalla data di apertura di liquidazione giudiziale, avvenuta, il 31 luglio 2024; - che con delibera n. 24217773 del 20 novembre 2024 il Comitato Provinciale aveva respinto il ricorso amministrativo.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Alla udienza del 27.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. Non è in contestazione che la ricorrente sia stata dipendente della M.D.S. Electronics e che il Tribunale di Milano abbia dichiarato la liquidazione giudiziale della stessa con sentenza n. 471 del 31.7.2024 8doc. 2, fascicolo ricorrente).
E' altresì pacifico che la ricorrente si sia dimessa per giusta causa in data 17.10.2024 (doc. 1, fascicolo ricorrente), in quanto a tale data il curatore non era subentrato nei rapporti di lavoro in essere, né aveva comunicato il recesso ai dipendenti.
In data 18.10.2024 la GN ha presentato domanda di Naspi;
Pt_1 quest'ultima è stata respinta dall' in quanto la ricorrente si sarebbe rioccupata entro CP_1
2 gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto, data che l' ricollega alle dimissioni CP_1 presentate in data 17.10.2024.
Con delibera del 20.11.2024 (doc. 6, fascicolo ricorrente) il Comitato Provinciale ha respinto il ricorso amministrativo della GN , motivando come segue: Pt_1
“In data 29 ottobre 2024, alla ricorrente veniva comunicata la reiezione della domanda di NASpI con la motivazione per cui la stessa si è rioccupata entro gli otto giorni successivi alla data di fine rapporto lavorativo. La ricorrente rassegnava le dimissioni in data 16 ottobre 2024, indicando quale motivo dimissioni “ex art. 189 comma V CCII – rapporto di lavoro sospeso giusta apertura Liquidazione Giudiziale (n. 471/2024 presso Tribunale di Milano)”. Dalle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro, le dimissioni per giusta causa risultano alla data del 16 ottobre 2024. La circolare n. 21 del 2023, al punto 2, precisa che: “Quanto alla decorrenza della CP_1 prestazi ASpI, si precisa che nella fattispecie di cui alla presente circolare la prestazione decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno.
Nel caso di specie, in assenza di una comunicazione di recesso da parte del curatore della procedura concorsuale, la NASpI, presentata entro l'ottavo giorno dalla cessazione, decorreva dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni, ma la ricorrente si è rioccupata in tale periodo, e n particolare in data 18 ottobre 2024, con contratto a tempo pieno e indeterminato”.
Pacifico che la ricorrente si sia rioccupata nella data indicata dall' , ciò che CP_1 viene contestato dalla stessa è la decorrenza della Naspi, che secondo quest'ultima dovrebbe decorrere dalla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 189 e 190 del Codice della Crisi d'Impresa.
Costituitosi in giudizio, l' ribadisce la posizione sopra riportata, facendo CP_1 decorrere ogni effetto utile ai lla domanda di Naspi dalla data delle dimissioni comunicate il 17.10.2024 e sottolineando che, in ogni caso, la domanda amministrativa sarebbe stata presentata il 18.10.2024, con la conseguenza che il diritto avrebbe potuto essere riconosciuto solo da tale data ex art. 6, comma 2, d. lgs. 22/15.
2. La tesi di parte ricorrente appare fondata.
A norma dell'art. 189 CCII:
“1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del
3 curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
(…)
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale…(…)”
L'art. 190 CCII prevede che:
“1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.
1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore”.
Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate si evince che:
i rapporti di lavoro, nel periodo tra la sentenza dichiarativa e la data in cui il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso, sono sospesi ex lege;
se il lavoratore si dimette nel periodo di sospensione, le dimissioni “si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale…”; la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Pertanto, se le dimissioni retroagiscono alla data della apertura della liquidazione giudiziale e la cessazione del rapporto di lavoro in tal caso costituisce perdita
4 involontaria dell'occupazione, è dalla data dell'apertura della liquidazione giudiziale che il lavoratore risulta involontariamente disoccupato, con conseguente diritto ad ottenere la Naspi “nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Come chiarito dallo stesso art. 190 CCII, devono, infatti, ricorrere (e nel caso di specie è pacifico che ricorrano) i requisiti di cui all'art. 3 d. lgs. 22/2015, che prevede che:
“1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”
Vero è che l'art. 190 CCI fa espresso riferimento al riconoscimento della Naspi “nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”, ma ciò non può implicare l'effetto voluto dall' con l'interpretazione dallo stesso proposta, ossia CP_1 che il diritto possa essere riconosciuto unicamente dalla data effettiva di presentazione della domanda, come previsto dall'art. 6, comma 2, d. lgs. 22/2015, data inevitabilmente successiva alle dimissioni formalmente rese in corso di periodo di sospensione.
L'art. 6 del d. lgs. 22/2015 prevede quanto segue:
“1. La domanda di NASpI è presentata al in via telematica, entro il termine di CP_1 decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda“.
La disposizione in questione va coordinata con l'art. 189 CCII e con la previsione dell'efficacia retroattiva delle dimissioni comunicate dal lavoratore nel periodo di sospensione.
A tal fine l'unica interpretazione che appare ragionevole è che la “cessazione del rapporto di lavoro” cui fa riferimento il comma 2 del d. lgs. 22/2015 sia parimenti individuata nella data di apertura della liquidazione giudiziale, come previsto nello specifico ambito della cessazione del rapporto post liquidazione giudiziale.
In un quadro siffatto, deve quindi ritenersi che a tale data vada altresì ancorata la domanda amministrativa, presentata, nel caso di specie, il giorno dopo le dimissioni del 17.10.2024 solamente per effetto del meccanismo della sospensione del rapporto previsto dall'art. 189 CCII e non certo per inerzia della ricorrente.
5 D'altra parte, proprio per far sì che tale scissione temporale non pregiudichi i diritti del lavoratore che abbia perso incolpevolmente la propria occupazione facendolo incorrere in decadenza, l'art. 190 CCII stabilisce che “I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore”.
Una diversa interpretazione, come osservato da parte ricorrente, lascerebbe privo di ogni tutela il periodo di sospensione antecedente alle eventuali dimissioni del lavoratore, periodo in cui – come osservato – il lavoratore è involontariamente privo di occupazione, sia di fatto, che per espresso riconoscimento legislativo.
Né si potrebbe pretendere che, per non subire le conseguenze lesive sopra individuate, il lavoratore anticipi le dimissioni e la presentazione della domanda amministrativa a data immediatamente successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, posto che, a tacer d'altro, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'attività di impresa potrebbe anche proseguire ed il curatore potrebbe subentrare nei rapporti di lavoro in essere, con correlativo interesse del lavoratore a conservare il rapporto.
3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con condanna dell' al pagamento CP_1 della indennità di disoccupazione NASpI a favore della ricorrente alcolarsi per il periodo dall'8 agosto 2024 al 17 ottobre 2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI (e il relativo accredito della contribuzione) a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente, individuata nella data di apertura della liquidazione giudiziale del 31 luglio 2024; per l'effetto: condanna la convenuta al pagamento della indennità di disoccupazione NASpI a favore della ricorrente, da calcolarsi per il periodo dall'8 agosto 2024 al 17 ottobre 2024, con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
6