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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Luca Carrera del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia Lodi il 20.04.2011. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Persona_1 accordo le e interesse riguardanti la minore e, più precisamente, quelle riguardanti istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle capacità ed inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà la figlia con sé; ogni eventuale viaggio e/o spostamento significativo di ciascun genitore con la figlia sarà preventivamente comunicato all'altro;
3) La casa coniugale, sita in 20074 Carpiano (MI), Via Sicilia n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con tutto quanto l'arreda e la dota, viene assegnata alla Signora in virtù della Parte_1 collocazione prevalente della figlia presso la madre, quale genitore di r ui la minore Per_1 continuerà a convivere;
4) le spese di carattere ordinario riferite alla casa coniugale, sita in 20074 Carpiano (MI), Via Sicilia n. 4 (ex plurimis spese condominiali ordinarie e manutenzione ordinaria dell'appartamento e pertinenze) nonché le spese per le utenze concernenti il suddetto immobile (acqua, luce e gas) rimarranno integralmente (100%) a carico dell'assegnataria Signora Le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie, Parte_1 sempre con riferimento decise e deliberate dall'assemblea condominiale, dovranno essere pagate dai separandi in pari misura (50%) in ragione della quota di proprietà (50%). Eventuali ed ulteriori spese straordinarie relative all'immobile familiare (dunque con esclusione di quelle riferite e/o riferibili ad eventuali delibere condominiali) dovranno essere previamente concordate/condivise tra i coniugi e pagate in pari quota (50% ciascuno);
5) La figlia minore continuerà a convivere con la madre, presso cui viene prevalentemente Persona_1 collocata, nella cas 074 Carpiano (MI), Via Sicilia n. 4, ove parimenti manterrà la propria residenza anagrafica;
6) Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro (06.00/14.00 – 14.00/22.00 – 22.00/06.00), previamente coordinandosi, comunicando e concordando con la madre, che parimenti lavora su turni (09.00/16.00 – 13.00/19.00-20.00 – 15.00/21.00), potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- infra-settimanalmente: quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed extra-lavorativi, in ogni caso nel rispetto degli impegni lavorativi ed extra-lavorativi della mamma nonché degli impegni scolatici ed extra- scolastici della figlia, previamente comunicando e concordando con la Signora con un congruo Parte_1 anticipo, tempi e modalità di permanenza con Il tutto fatti salvi eventu preventivamente Per_1 comunicati, concordati e condivisi da entram ri;
- durante i week end (dal sabato mattina alla domenica sera): tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza settimanale con la madre la quale, lavorando anche durante il fine settimana, durante il week end di sua competenza, si coordinerà di volta in volta con il padre, comunicandogli per tempo e concordando con congruo anticipo la propria fascia oraria di impegno, per garantire che possa stare con lui durante le ore in cui è assente per il Per_1 turno di lavoro del fine settimana. Il tutto fatt entuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori. Le predette modalità ordinarie di visita (infrasettimanali e week end), in occasione delle vacanze natalizie ed estive, delle festività e dei ponti in generale (diversamente regolamentati così come meglio sotto specificato) verranno automaticamente sospese per poi riprendere al termine dei suddetti periodi;
- vacanze estive: in deroga al sopra descritto calendario di visite, trascorrerà 15 (quindici) giorni Per_1 consecutivi o, in alternativa, due periodi non consecutivi di 7 (sette) giorni ininterrotti, con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra i mesi di giugno - in ogni caso non prima del termine dell'anno scolastico - e settembre - non oltre l'inizio dell'anno scolastico - di ogni anno;
l'esatto periodo di permanenza estiva con la figlia dovrà essere previamente concordato, condiviso e comunicato tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze natalizie: verranno suddivise in due periodi, dal 23 dicembre mattina (08.30/09.00) al 30 dicembre sera (20.30/21.00) e dal 30 dicembre sera (20.30/21.00) sino al 06 gennaio sera (20.30/21.00), e verranno trascorse, alternativamente, di anno in anno, ora con l'uno e ora con l'altro genitore. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze di Pasqua, festività e “ponti”: ciascun genitore trascorrerà con la figlia, secondo il criterio dell'alternanza, il corrispondente periodo, fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, condivisi e concordati da entrambi i genitori. Quanto alle vacanze di Pasqua, da intendersi come week end lungo comprensivo anche della giornata del sabato che precede la festività e del lunedì (dell'Angelo), l'alternanza tra i genitori sarà comunque annuale. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, condivisi e concordati da entrambi i genitori;
7) In ragione della collocazione prevalente della minore presso la mamma, con i conseguenti maggiori costi e tempi di cura alla stessa dedicati, il Signor corrisponderà in favore della Signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il manteni la figlia la som ro Persona_1 500,00=(cinquecento/00), da corrispondere per 12 (dodici) me ta, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT (rivalutazione con decorrenza dall'anno successivo al deposito del ricorso);
8) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia sono escluse dall'assegno di Per_1 mantenimento sopra indicato e vengono poste a carico di ogni genitore ra del 50% - come tali rifuse a colui/colei che le ha sostenute documentandole. A tal fine, sono da considerarsi quali spese straordinarie nell'interesse della prole quelle di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall verrà integralmente CP_1 (100%) percepito dalla Signora Parte_1
10) I conti correnti singolarmente intestati ai Signori e seguiranno le rispettive Parte_1 Parte_2 intestazioni;
quanto al conto corrente cointestato, s segno unico universale lo stesso verrà estinto una volta completata la pratica di assegnazione del medesimo in favore della madre CP_1 come stabilito al punto che precede;
11) I ricorrenti dichiarano e danno atto che, secondo accordi tra loro già intercorsi, la consistenza complessiva dei buoni postali fruttiferi intestati alla minore per un valore totale di emissione pari ad Euro Persona_1 11.000,00=(undicimila/00), è integralmente stinata alla figlia l'eventuale Persona_1 disinvestimento degli stessi, comunque da concordare previamente tra i genito sariamente l'apertura di un conto corrente o di un libretto postale intestato a su cui verrà depositata la Persona_1 relativa somma nella sua totalità (capitale + interessi maturati);
12) La Signora terrà per sé, in via esclusiva, la propria auto singolarmente intestata, Ford Fiesta Parte_1 targata FS143XE, facendosi integralmente carico dei relativi oneri e costi;
13) Il Signor terrà per sé, in via esclusiva, la propria auto singolarmente intestata, Ford Kuga Parte_2 targata GG346CD, facendosi integralmente carico dei relativi oneri e costi nonché del contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto della medesima ed allo stesso intestato;
14) I genitori si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio ed il rinnovo dei necessari documenti per sé e per la figlia minore Persona_1
15) I ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico- finanziario-patrimoniale tra essi intercorso/intercorrente e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, a parte gli impegni sottoscritti con il presente ricorso;
16) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 01.08.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Castelgerundo (LO) in data i llo Stato civile del Comune di Castelgerundo al n. 4, Parte II, Serie C, Anno 2020 e del Comune di Carpiano (MI) al n. 11, Parte II, Serie C, Anno 2020;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelgerundo (LO) e del Comune di Carpiano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese. Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Luca Carrera del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia Lodi il 20.04.2011. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Persona_1 accordo le e interesse riguardanti la minore e, più precisamente, quelle riguardanti istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle capacità ed inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà la figlia con sé; ogni eventuale viaggio e/o spostamento significativo di ciascun genitore con la figlia sarà preventivamente comunicato all'altro;
3) La casa coniugale, sita in 20074 Carpiano (MI), Via Sicilia n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con tutto quanto l'arreda e la dota, viene assegnata alla Signora in virtù della Parte_1 collocazione prevalente della figlia presso la madre, quale genitore di r ui la minore Per_1 continuerà a convivere;
4) le spese di carattere ordinario riferite alla casa coniugale, sita in 20074 Carpiano (MI), Via Sicilia n. 4 (ex plurimis spese condominiali ordinarie e manutenzione ordinaria dell'appartamento e pertinenze) nonché le spese per le utenze concernenti il suddetto immobile (acqua, luce e gas) rimarranno integralmente (100%) a carico dell'assegnataria Signora Le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie, Parte_1 sempre con riferimento decise e deliberate dall'assemblea condominiale, dovranno essere pagate dai separandi in pari misura (50%) in ragione della quota di proprietà (50%). Eventuali ed ulteriori spese straordinarie relative all'immobile familiare (dunque con esclusione di quelle riferite e/o riferibili ad eventuali delibere condominiali) dovranno essere previamente concordate/condivise tra i coniugi e pagate in pari quota (50% ciascuno);
5) La figlia minore continuerà a convivere con la madre, presso cui viene prevalentemente Persona_1 collocata, nella cas 074 Carpiano (MI), Via Sicilia n. 4, ove parimenti manterrà la propria residenza anagrafica;
6) Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro (06.00/14.00 – 14.00/22.00 – 22.00/06.00), previamente coordinandosi, comunicando e concordando con la madre, che parimenti lavora su turni (09.00/16.00 – 13.00/19.00-20.00 – 15.00/21.00), potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- infra-settimanalmente: quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi ed extra-lavorativi, in ogni caso nel rispetto degli impegni lavorativi ed extra-lavorativi della mamma nonché degli impegni scolatici ed extra- scolastici della figlia, previamente comunicando e concordando con la Signora con un congruo Parte_1 anticipo, tempi e modalità di permanenza con Il tutto fatti salvi eventu preventivamente Per_1 comunicati, concordati e condivisi da entram ri;
- durante i week end (dal sabato mattina alla domenica sera): tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza settimanale con la madre la quale, lavorando anche durante il fine settimana, durante il week end di sua competenza, si coordinerà di volta in volta con il padre, comunicandogli per tempo e concordando con congruo anticipo la propria fascia oraria di impegno, per garantire che possa stare con lui durante le ore in cui è assente per il Per_1 turno di lavoro del fine settimana. Il tutto fatt entuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori. Le predette modalità ordinarie di visita (infrasettimanali e week end), in occasione delle vacanze natalizie ed estive, delle festività e dei ponti in generale (diversamente regolamentati così come meglio sotto specificato) verranno automaticamente sospese per poi riprendere al termine dei suddetti periodi;
- vacanze estive: in deroga al sopra descritto calendario di visite, trascorrerà 15 (quindici) giorni Per_1 consecutivi o, in alternativa, due periodi non consecutivi di 7 (sette) giorni ininterrotti, con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra i mesi di giugno - in ogni caso non prima del termine dell'anno scolastico - e settembre - non oltre l'inizio dell'anno scolastico - di ogni anno;
l'esatto periodo di permanenza estiva con la figlia dovrà essere previamente concordato, condiviso e comunicato tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze natalizie: verranno suddivise in due periodi, dal 23 dicembre mattina (08.30/09.00) al 30 dicembre sera (20.30/21.00) e dal 30 dicembre sera (20.30/21.00) sino al 06 gennaio sera (20.30/21.00), e verranno trascorse, alternativamente, di anno in anno, ora con l'uno e ora con l'altro genitore. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- vacanze di Pasqua, festività e “ponti”: ciascun genitore trascorrerà con la figlia, secondo il criterio dell'alternanza, il corrispondente periodo, fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, condivisi e concordati da entrambi i genitori. Quanto alle vacanze di Pasqua, da intendersi come week end lungo comprensivo anche della giornata del sabato che precede la festività e del lunedì (dell'Angelo), l'alternanza tra i genitori sarà comunque annuale. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, condivisi e concordati da entrambi i genitori;
7) In ragione della collocazione prevalente della minore presso la mamma, con i conseguenti maggiori costi e tempi di cura alla stessa dedicati, il Signor corrisponderà in favore della Signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il manteni la figlia la som ro Persona_1 500,00=(cinquecento/00), da corrispondere per 12 (dodici) me ta, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT (rivalutazione con decorrenza dall'anno successivo al deposito del ricorso);
8) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia sono escluse dall'assegno di Per_1 mantenimento sopra indicato e vengono poste a carico di ogni genitore ra del 50% - come tali rifuse a colui/colei che le ha sostenute documentandole. A tal fine, sono da considerarsi quali spese straordinarie nell'interesse della prole quelle di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall verrà integralmente CP_1 (100%) percepito dalla Signora Parte_1
10) I conti correnti singolarmente intestati ai Signori e seguiranno le rispettive Parte_1 Parte_2 intestazioni;
quanto al conto corrente cointestato, s segno unico universale lo stesso verrà estinto una volta completata la pratica di assegnazione del medesimo in favore della madre CP_1 come stabilito al punto che precede;
11) I ricorrenti dichiarano e danno atto che, secondo accordi tra loro già intercorsi, la consistenza complessiva dei buoni postali fruttiferi intestati alla minore per un valore totale di emissione pari ad Euro Persona_1 11.000,00=(undicimila/00), è integralmente stinata alla figlia l'eventuale Persona_1 disinvestimento degli stessi, comunque da concordare previamente tra i genito sariamente l'apertura di un conto corrente o di un libretto postale intestato a su cui verrà depositata la Persona_1 relativa somma nella sua totalità (capitale + interessi maturati);
12) La Signora terrà per sé, in via esclusiva, la propria auto singolarmente intestata, Ford Fiesta Parte_1 targata FS143XE, facendosi integralmente carico dei relativi oneri e costi;
13) Il Signor terrà per sé, in via esclusiva, la propria auto singolarmente intestata, Ford Kuga Parte_2 targata GG346CD, facendosi integralmente carico dei relativi oneri e costi nonché del contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto della medesima ed allo stesso intestato;
14) I genitori si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio ed il rinnovo dei necessari documenti per sé e per la figlia minore Persona_1
15) I ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico- finanziario-patrimoniale tra essi intercorso/intercorrente e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, a parte gli impegni sottoscritti con il presente ricorso;
16) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 01.08.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Castelgerundo (LO) in data i llo Stato civile del Comune di Castelgerundo al n. 4, Parte II, Serie C, Anno 2020 e del Comune di Carpiano (MI) al n. 11, Parte II, Serie C, Anno 2020;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelgerundo (LO) e del Comune di Carpiano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese. Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello