Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n° 513/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Concetta Zappalà Presidente
2 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
3 Dott. Alessandra Santalucia Consigliere
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'8 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 513/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rapp. p.t. Parte_1
Commissario Straordinario Dott. P.I. , ed elettiva- Parte_2 P.IVA_1 mente domiciliato in Catania via Crociferi 60, presso lo studio dell'avv. Giovanna
Caruso , pec rdineavvocati- C.F._1 Email_1 Email_2
fax 0957159845– appellante Email_3
CONTRO
Appellata non costituita Controparte_1
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G., n. 28 pronunciata in data 18 gennaio 2023
CONCLUSIONI ASP: Dichiarare che non sussiste il diritto di mensa o sostitutivo per il personale sanitario turnista. Dichiarare che non grava sull' Parte_1 l'obbligo di garantire al personale turnista il servizio mensa o modalità a
[...] questo alternative;
che non sussiste illegittimità e/o discriminatorietà del regola- mento aziendale adottato con delibera n. 1357/2000; Con refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., dipendente Parte_3 con qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere dell'Azienda Sa- nitaria Provinciale di Messina (ASP), in servizio presso il P.O. di Barcellona P.G., lamentava di avere osservato orari continuativi di oltre sei ore senza usufruire né del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, del valore di 4,13 euro, e lamen- tava inoltre che con Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 1357 del
16.03.2000 parte resistente aveva attivato un servizio sostitutivo della mensa, limi- tandone la fruizione ai soli dipendenti che lavoravano cinque giorni la settimana, per i due giorni in cui avevano il rientro pomeridiano. Precisato di avere invano
richiesto in via stragiudiziale alla controparte di riconoscerle il diritto ad accedere alla pausa mensa o alle modalità sostitutive, in sostanza consistenti nell'erogazione del controvalore del buono pasto per ogni turno eccedente le sei ore, chiedeva la Parte condanna di ad accordare quanto rifiutato. Parte Resistendo con sentenza n° 28 depositata in data 18 gennaio 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando dunque parte resistente al pa- gamento della somma di € 3.931,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda. Parte ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 luglio 2023. CP_2 non è costituita.
[...]
Alla prima udienza (8 ottobre 2024), trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. Parte mediante sostituzione con l'assegnazione di termine per note, l non ha né de- positato note né provato l'avvenuta notifica alla controparte. La causa è stata rin- viata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con assegnazione di nuovo termine per note 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza all'8 aprile 2025. Neanche il nuovo termine è stato seguito da deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il deposito di note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. tiene luogo della presenza in udienza. L'ordinanza di rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. è stata regolarmente con- segnata in data 10 ottobre 2024 all'indirizzo pec dichiarato dall'appellante. Ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile. Nulla va disposto per le spese, stante la man- cata costituzione dell'appellata.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 luglio 2023 dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante, contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., n. 28/2023 pro- Pt_3 nunciata in data 18 gennaio 2023, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/200 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 9 aprile 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Concetta Zappalà)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.