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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/07/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 490/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490 R. G. dell'anno 2025 tra
(CF: ) nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Arona (NO), via Monte Rosa, 38, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Zampogna (c.f.:
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona (NO), via Trieste, C.F._2
19, giusta procura allegata al ricorso;
(CF: nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
(NO), via Canton Sopra, 15, difeso rappresentato ed assistito dall'avv. Giovanna Padulazzi (c.f.:
) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. 1 C.F._4 giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 10/03/2007 in Arona (NO), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona (NO)
Atto n.
2 - parte 1 –Anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arona (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B) dichiarare compensate le spese legali;
C) accogliere le seguenti condizioni inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle medesime:
1) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con gestione Per_1 disgiunta delle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre.
2) Il padre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore, terrà presso di sé la figlia, nella settimana in cui non trascorrerà con il padre il week end, due giorni infrasettimanali consecutivi da concordare con la madre, pernottamenti compresi, dalle ore 12,30 (ovvero dall'uscita della scuola se nel periodo scolastico ) alle ore 21,30 del secondo giorno, oltre che, a settimane alternate, il week end da sabato alle ore
10,00 alla domenica sera alle ore 21,30. Qualora l'alternanza dei week end non potesse essere seguita a causa dei turni di lavoro di uno dei genitori, quest'ultimi si rendono reciprocamente disponibili, sin da ora, a consentire il recupero del week – end perso.
3) Nelle vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
4) I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività civili e religiose saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, programmandone equamente la suddivisione.
5) Nelle vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà il periodo dal 23/12 al 30/12 con un genitore, ed il periodo dal 31/12 al 6/01 con l'altro, alternando di anno in anno.
6) Nelle vacanze pasquali un genitore trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua, mentre l'altro genitore trascorrerà con la medesima la giornata di Pasquetta, alternandosi di anno in anno.
7) Il signor quale contributo al mantenimento della figlia corrisponderà alla IG Pt_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo di € 300,00(trecento/00) Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, concordate e documentate, ivi comprese le lezioni private preventivamente concordate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
8) L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla IG . Pt_1
9) I genitori danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento equipollente anche per la figlia. 10) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile.
11) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione patrimoniale.
12) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti medesime.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 04/03/2025, e chiedevano, Parte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in ARONA (NO) il 10/03/2007.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, intervenuto il PM, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile data 10/03/2007 nel comune di ARONA (NO) e si sono separati consensualmente con decreto di Omologa 3607/2023 del Tribunale di Novara, pubblicato il 26/05/2023 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore nata il [...], stima sussistenti i presupposti di legge per Per_1
l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i genitori danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento equipollente anche per la figlia.
Si dà, inoltre, atto che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione patrimoniale e che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile.
Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti medesime.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Arona (NO) il Parte_2 Parte_1
10/03/2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. Atto n.
2 - parte 1 – Anno 2007;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con gestione disgiunta Per_1 delle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia nel seguente modo:
• compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore, terrà presso di sé la figlia, nella settimana in cui non trascorrerà con il padre il week end, due giorni infrasettimanali consecutivi da concordare con la madre, pernottamenti compresi, dalle ore 12,30 (ovvero dall'uscita della scuola se nel periodo scolastico ) alle ore 21,30 del secondo giorno, oltre che, a settimane alternate, il week end da sabato alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore
21,30. Qualora l'alternanza dei week end non potesse essere seguita a causa dei turni di lavoro di uno dei genitori, quest'ultimi si rendono reciprocamente disponibili, sin da ora,
a consentire il recupero del week – end perso;
• nelle vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
• i ponti civili e religiosi e, in generale, le festività civili e religiose saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, programmandone equamente la suddivisione;
• nelle vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà il periodo dal 23/12 al 30/12 con un genitore, ed il periodo dal 31/12 al 6/01 con l'altro, alternando di anno in anno;
• nelle vacanze pasquali un genitore trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua, mentre l'altro genitore trascorrerà con la medesima la giornata di Pasquetta, alternandosi di anno in anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento per la figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo di € 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, concordate e documentate, ivi comprese le lezioni private preventivamente concordate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 26/06/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490 R. G. dell'anno 2025 tra
(CF: ) nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Arona (NO), via Monte Rosa, 38, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Zampogna (c.f.:
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona (NO), via Trieste, C.F._2
19, giusta procura allegata al ricorso;
(CF: nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
(NO), via Canton Sopra, 15, difeso rappresentato ed assistito dall'avv. Giovanna Padulazzi (c.f.:
) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. 1 C.F._4 giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 10/03/2007 in Arona (NO), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arona (NO)
Atto n.
2 - parte 1 –Anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arona (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B) dichiarare compensate le spese legali;
C) accogliere le seguenti condizioni inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle medesime:
1) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con gestione Per_1 disgiunta delle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre.
2) Il padre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore, terrà presso di sé la figlia, nella settimana in cui non trascorrerà con il padre il week end, due giorni infrasettimanali consecutivi da concordare con la madre, pernottamenti compresi, dalle ore 12,30 (ovvero dall'uscita della scuola se nel periodo scolastico ) alle ore 21,30 del secondo giorno, oltre che, a settimane alternate, il week end da sabato alle ore
10,00 alla domenica sera alle ore 21,30. Qualora l'alternanza dei week end non potesse essere seguita a causa dei turni di lavoro di uno dei genitori, quest'ultimi si rendono reciprocamente disponibili, sin da ora, a consentire il recupero del week – end perso.
3) Nelle vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
4) I ponti civili e religiosi e, in generale, le festività civili e religiose saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, programmandone equamente la suddivisione.
5) Nelle vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà il periodo dal 23/12 al 30/12 con un genitore, ed il periodo dal 31/12 al 6/01 con l'altro, alternando di anno in anno.
6) Nelle vacanze pasquali un genitore trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua, mentre l'altro genitore trascorrerà con la medesima la giornata di Pasquetta, alternandosi di anno in anno.
7) Il signor quale contributo al mantenimento della figlia corrisponderà alla IG Pt_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo di € 300,00(trecento/00) Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, concordate e documentate, ivi comprese le lezioni private preventivamente concordate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
8) L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla IG . Pt_1
9) I genitori danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento equipollente anche per la figlia. 10) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile.
11) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione patrimoniale.
12) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti medesime.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 04/03/2025, e chiedevano, Parte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in ARONA (NO) il 10/03/2007.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, intervenuto il PM, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile data 10/03/2007 nel comune di ARONA (NO) e si sono separati consensualmente con decreto di Omologa 3607/2023 del Tribunale di Novara, pubblicato il 26/05/2023 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore nata il [...], stima sussistenti i presupposti di legge per Per_1
l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i genitori danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento equipollente anche per la figlia.
Si dà, inoltre, atto che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione patrimoniale e che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile.
Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti medesime.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Arona (NO) il Parte_2 Parte_1
10/03/2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. Atto n.
2 - parte 1 – Anno 2007;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con gestione disgiunta Per_1 delle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia nel seguente modo:
• compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore, terrà presso di sé la figlia, nella settimana in cui non trascorrerà con il padre il week end, due giorni infrasettimanali consecutivi da concordare con la madre, pernottamenti compresi, dalle ore 12,30 (ovvero dall'uscita della scuola se nel periodo scolastico ) alle ore 21,30 del secondo giorno, oltre che, a settimane alternate, il week end da sabato alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore
21,30. Qualora l'alternanza dei week end non potesse essere seguita a causa dei turni di lavoro di uno dei genitori, quest'ultimi si rendono reciprocamente disponibili, sin da ora,
a consentire il recupero del week – end perso;
• nelle vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
• i ponti civili e religiosi e, in generale, le festività civili e religiose saranno suddivisi di anno in anno tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, programmandone equamente la suddivisione;
• nelle vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà il periodo dal 23/12 al 30/12 con un genitore, ed il periodo dal 31/12 al 6/01 con l'altro, alternando di anno in anno;
• nelle vacanze pasquali un genitore trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua, mentre l'altro genitore trascorrerà con la medesima la giornata di Pasquetta, alternandosi di anno in anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento per la figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, l'importo di € 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, concordate e documentate, ivi comprese le lezioni private preventivamente concordate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. L'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché eventuali altri assegni famigliari, se dovuti, verranno richiesti e trattenuti dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 26/06/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO