Decreto presidenziale 17 luglio 2020
Ordinanza cautelare 21 luglio 2020
Sentenza 27 luglio 2021
Ordinanza cautelare 30 marzo 2022
Improcedibile
Sentenza 26 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Obblighi di informazione dell’avvocato al clientePaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 05558/2025REG.PROV.COLL.
N. 02117/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47;
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C&C Costruzioni s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 486/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti in collegamento da remoto l’avvocato Quatrale.
Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avvocato Cavalcanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso l’ordinanza urbanistica del Comune di Latina n. 50, -OMISSIS- del 19 febbraio 2020, con cui veniva ordinato, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione di opere abusive realizzate nell’appartamento di proprietà della ricorrente sito in Latina, -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento.
2. La ricorrente riferiva di essere proprietaria del suddetto appartamento, che si sviluppava su tre livelli, acquistato per atto notaio Lucio -OMISSIS-del 30 marzo 2012, direttamente da C&C Costruzioni s.r.l., che aveva edificato l’intero immobile giusti permesso di costruire n. 25/EP del 31 marzo 2008 e successiva d.i.a. in variante presentata il 26 novembre 2009 per modifiche non essenziali e senza aumenti di superfici e volumi. Per i profili sismici, invece, dopo i calcoli strutturali depositati presso il Genio civile di Latina il 24 aprile 2008, era stata inoltrata variante strutturale, senza modifiche delle caratteristiche architettoniche e distributive dell’edificio.
Il progetto della palazzina prevedeva la demolizione di un fabbricato preesistente, da sostituirsi con uno destinato a civile abitazione e composto da tre piani fuori terra con n. 18 alloggi, avente una volumetria di mc. 4.485,78 esclusi i locali tecnici che, per destinazione d’uso ed altezza prevista, pari a m. 2,20, non erano computabili.
Nella relazione tecnica al progetto de quo , datata 31 ottobre 2007, era specificato che gli alloggi posti al piano terzo erano provvisti di locale tecnico per l’alloggiamento degli impianti necessari alla produzione e all’accumulo dell’acqua calda proveniente dai pannelli solari posti in copertura’, nell’atto d’obbligo del 7 febbraio 2008, poi, la società costruttrice si era impegnata a prevedere che i locali tecnici posti al piano di copertura fossero pertinenziali degli appartamenti sottostanti.
Nella d.i.a. in variante del 26 novembre 2009 i vani al piano terzo erano denominati ‘locali tecnici’, mentre, nell’accatastamento del fabbricato del 31 marzo 2010, erano indicati come deposito.
Il Comune di Latina, con nota prot. -OMISSIS-del 10 ottobre 2019, assumendo a presupposto l’informativa della Polizia municipale n. -OMISSIS-. del 10 luglio 2017, redatta ex art. 348 c.p.p., comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione di una ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione a opere abusive non ivi direttamente descritte ma identificate per relationem alla suddetta informativa, nell’occasione non ostesa.
Con l’ordinanza impugnata, il Comune di Latina ingiungeva alla signora -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione del locale deposito situato al terzo piano del fabbricato e realizzato con un’altezza di interpiano di m 2,44 anziché m 2,20, nonché con tamponatura in legno e non in muratura, osservando che tali difformità di esecuzione, rispetto a quanto autorizzato, avrebbero richiesto il rilascio di apposito permesso di costruire.
-OMISSIS- denunciava l’illegittimità del provvedimento, assumendo, inter alia , la violazione dell’art. 17, comma 1, lett. d) L.R. n. 15 del 2008, dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché violazione dei principi del giusto procedimento e di collaborazione dal momento che la costruzione del fabbricato non era stata dalla stessa realizzata, ma dalla società dante causa e che, quindi, a causa di ciò non disponeva di tutta la documentazione della pratica edilizia, che non era stata messa a disposizione.
Il Tribunale amministrativo adito, con ordinanza del 21 luglio 2020, n. 297, facendo salvo ogni ulteriore approfondimento nel merito, accordava la tutela interinale richiesta dalla ricorrente, pertanto, il Comune di Latina adottava l’ordinanza urbanistica -OMISSIS- del 2020, con la quale revocata in autotutela il provvedimento gravato, riemettendolo con motivazione integrata, che comprendeva anche una graficizzazione degli abusi contestati. Per l’effetto, gli abusi contestati alla ricorrente venivano circoscritti alla maggiore altezza dell’interpiano dei locali tecnici ed al mutamento di destinazione d’uso degli stessi.
3. Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 486 del 2021, dichiarava il ricorso improcedibile per omessa impugnazione del successivo provvedimento con il quale il Comune di Latina aveva revocato la prima ordinanza urbanistica, e poi l’aveva confermata all’esito di una nuova istruttoria e con un nuovo corredo motivazionale. Il Collegio, pur confermando l’improcedibilità, esaminava l’impugnazione nel merito, ritenendola infondata.
4. -OMISSIS- ha appellato la suddetta pronuncia chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ 1. Motivo – Erroneità dell’impugnata sentenza: sulla presunta improcedibilità; 2. Motivo – Erroneità dell’impugnata sentenza: giusto procedimento e principi collaborativi ex art. 97 Cost. – violazione del diritto di difesa; 3. Motivo – Erroneità dell’impugnata sentenza: altezza del piano terzo; 4. Motivo – Erroneità dell’impugnata sentenza: presunto mutamento della destinazione d’usot del locale posto al piano terzo”.
5. Il Comune di Latina si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. Con memoria del 19 febbraio 2025, il difensore della signora -OMISSIS- ha dichiarato che ‘ stante il lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, l’appellante ha comunicato allo scrivente di non avere più interesse alla decisione del gravame ’, concludendo con la richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7. All’udienza straordinaria del 2 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso in appello comunicata dall’appellante con memoria del 19 febbraio 2025, la quale ha assunto testualmente che: ‘ anche a seguito della vendita dell’immobile in data 19/10/22, le comunico di non avere più interesse al ricorso ’ (v. email inviata dalla ricorrente al proprio difensore in data 19.2.2025).
Nella specie, va precisato che non è cessata la materia del contendere non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, in quanto l’Amministrazione non ha emesso nessun provvedimento satisfattivo, mentre l’appellante ha comunicato di non avere più interesse alla pronuncia giudiziale, anche in ragione della vendita dell’immobile oggetto del presente giudizio, ossia per fatti e atti nelle more sopravvenuti.
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, n. 1227 del 2020; id. n. 8615 del 2019; id. n. 3378 del 2019).
E’, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, n. 1332 del 2016).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, n. 5492 del 2009; id. n. 5355 del 2007).
Come nella fattispecie, per espressa dichiarazione dell’appellante, è avvenuto.
9. Ne consegue che, nel caso all’esame del Collegio, la causa deve essere definita in rito con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della vicenda processuale, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 10 reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO