Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 24/03/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art.127-ter c.p.c, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 653/2020 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mirella Parte_1
Spera con domicilio eletto in Salerno, alla Via A. Giudice, n. 6;
PARTE APPELLANTE
E
( ), parte rappresentata e difesa come Controparte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Nicola D'Avino, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Vannella
Gaetani, n. 27;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1363/20, emessa dal Tribunale di Salerno
– Sez. Lavoro, in data 23.07.2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con il ricorso di primo grado, depositato in data 16/02/2018, Controparte_1
a) contestava la legittimità del recesso datoriale per un duplice ordine di ragioni: per mancanza di ragioni oggettive e organizzative poste a fondamento del licenziamento e,
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b) invocava una diversa decorrenza del rapporto di lavoro ed un diverso e superiore inquadramento, sull'assunto dell'espletamento in concreto di diverse mansioni.
Deduceva che aveva svolto attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato durato dal 1.1.2017 al 16.10.2017, data dell'intimato licenziamento dedotto per asserito giustificato motivo oggettivo;
che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato solo in data 1.4.2017, mediante stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno;
che, inizialmente, era stata impiegata presso la sede di
Salerno e, successivamente, era stata adibita come responsabile e unica dipendente presso il punto vendita di Angri;
che aveva sempre svolto mansioni (specificatamente indicate in ricorso) di livello superiore rispetto a quello di inquadramento;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, nel periodo invernale, e dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, nel periodo estivo;
che, anche quando i predetti orari si prolungavano, nulla le veniva corrisposto a titolo di straordinario;
di aver reso la prestazione lavorativa sotto le direttive e il controllo del convenuto e di aver ricevuto una retribuzione fissa e continuativa;
che il licenziamento, in virtù del quale era cessato il rapporto di lavoro, era stato intimato in assenza di reale motivazione e nel periodo c.d. protetto, quando la ricorrente era incinta, alla quarta settimana di gestazione;
che al momento del licenziamento ella era già a conoscenza della gravidanza e l'aveva già comunicato al datore di lavoro, il quale, nonostante ciò la licenziava;
che la base retributiva da prendere in considerazione, ai fini del calcolo delle spettanze dovute alla ricorrente, era quella relativa al reale inquadramento.
2. Con sentenza n. 1363/20, emessa in data 23.07.2020, il Tribunale di Salerno in funzione di G.L., accoglieva parzialmente il ricorso proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, accertava la nullità del licenziamento intimato con lettera del 16.10.2017, ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannava il resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.774,61), calcolata in base all'effettivo inquadramento riconosciuto alla lavoratrice, sulla base del CCNL Confcommercio, per i lavoratori appartenenti al III livello e non nel IV livello del CCNL, come applicato al rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, nonché al
2 versamento dei contributi per il medesimo periodo. Il primo giudice non riteneva provata soltanto la retrodatazione del rapporto al 1.01.2017.
3. Avverso tale sentenza, interponeva appello lamentando la Parte_1
falsa applicazione della normativa di diritto nonché l'insufficiente ed illogica motivazione della decisione:
a) nella parte cui era stata accolta la domanda attorea e, accertata la nullità del licenziamento poiché emesso nel periodo protetto, aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro;
b) nella parte in cui aveva condannato il resistente al risarcimento del danno corrispondente ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione stabilita per il contestuale riconoscimento del superiore inquadramento;
c) nella parte in cui aveva condannato il resistente all'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra e non fino alla domanda, come richiesto.
Parte appellante deduceva, quindi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c. rilevando il vizio di ultrapetizione. Ciò in quanto la lavoratrice, nell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe richiesto né la reintegrazione nel posto di lavoro né la corresponsione dell'indennità risarcitoria fino all'effettiva reintegra, ma la condanna della datrice di lavoro al pagamento di indennità risarcitorie e di retribuzioni fino all'emananda sentenza. Riteneva, quindi, che il giudice, rilevata la causa di nullità del licenziamento, non potesse provvedere autonomamente alla concessione della tutela reale in quanto domanda del tutto diversa, ancorché connessa, rispetto a quella nel cui ambito legittimamente si estrinseca il rilevo officioso del giudice. Deduceva altresì la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della Statuto dei Lavoratori, dell'art. 2, co.
3, della l. n. 604 del 1966, degli artt. 1217, 1218, 1223, 1453 c.c. Evidenziava, poi, che la parte appellata aveva rinunciato alla reintegra nel posto di lavoro, perché a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla sig.ra Ancora era stata riconosciuta l'indennità di disoccupazione;
Concludeva quindi per la sussistenza di un travisamento dei fatti e per l'erronea interpretazione della normativa sul divieto di licenziamento della lavoratrice madre (art. 54 d. lgs. 151 del 2001).
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
3 5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, questa Corte:
- con sentenza non definitiva n. 632/2022, emessa in data 7.11.2022, confermava la sentenza di primo grado con riferimento alla declaratoria di nullità del licenziamento comminato alla lavoratrice e all'ordine di reintegra;
-con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per le ulteriori valutazioni.
La Corte, riepilogata la normativa vigente e ricostruiti gli eventi fattuali, riteneva infondato il motivo di appello in ordine alla declaratoria di nullità del licenziamento incentrato sull'assenza di documentazione attestante lo stato di gravidanza, atteso che, rispetto ad una gravidanza comunque conosciuta dal datore di lavoro, conclamata e felicemente epilogata con la nascita del figlio della lavoratrice, diventava irrilevante il dato formale e temporale dell'invio della certificazione relativa allo stato di gravidanza.
Precisava poi che la tutela reale, a prescindere dalla espressa domanda, diventava conseguenza naturale della comminatoria di nullità del licenziamento, posto che il rapporto doveva ritenersi giammai interrotto e pertanto non era ravvisabile alcun vizio di extrapetizione nella statuizione di reintegra nel posto di lavoro.
Disponeva, come detto, la prosecuzione della causa ai fini della decisione sulle ulteriori questioni devolute alla Corte, in particolare, in ordine alla quantificazione dell'indennità risarcitoria parametrata dal primo Giudice con riferimento al superiore inquadramento richiesto, tenuto anche conto della pendenza in grado di appello (rg. 404/2022) di altra causa per differenze retributive incardinata tra e , in Controparte_1 Parte_1
primo grado definita con sentenza favorevole alla prima, con riconoscimento del superiore inquadramento invocato anche nella presente sede.
Dopo alcuni rinvii disposti per la trattazione unitaria delle due controversie, acquisita la definizione dell'appello iscritto al NRG 404/2022, all'esito dell'udienza del 24/03/2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
*****
L'appello proposto da è infondato e va rigettato anche in ordine alla Parte_1 quantificazione dell'indennità risarcitoria.
Richiamate tutte le argomentazioni già rassegnate nella sentenza parziale emessa da questa Corte, nota alle parti, occorre innanzitutto precisare che oggetto della presente decisione è la valutazione della indennità risarcitoria, riconosciuta dal primo giudice in relazione all'ultima retribuzione di riferimento (pari ad € 1.774,61), calcolata
4 considerando lo svolgimento, da parte della lavoratrice, delle invocate mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento.
Ancora con il ricorso di primo grado, deduceva infatti di essere stata adibita CP_1
come responsabile e unica dipendente presso il punto vendita di Angri e di aver sempre svolto mansioni, specificatamente indicate, di livello superiore rispetto a quello di inquadramento.
Il primo Giudice, alla luce degli elementi probatori acquisiti, riteneva veritiero tale assunto e determinava la misura dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto in conformità al calcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio nominato, avuto riguardo alla retribuzione stabilita dal CCNL
Confcommercio, applicato al rapporto di lavoro, per i lavoratori appartenenti al III livello. La ricorrente aveva infatti invocato tale superiore inquadramento ai fini del calcolo della misura dell'indennità risarcitoria.
Ebbene, nel corso del processo, è risultata la prova dello svolgimento da parte della ricorrente di mansioni di audioprotesista, con cura del paziente in tutte le fasi di protesizzazione (controllo dell'orecchio, esame audiometrico, installazione e manutenzione dell'apparecchio), che sono, certamente, inquadrabili nel livello invocato, cui “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita”.
La sig. ha provato di avere due lauree, sia come audioprotesista sia come CP_1 audiometriste, nonché ha comprovato l'esperienza acquisita nel campo dell'acustica grazie ai precedenti impieghi. Orbene, la specificità delle mansioni che, comunque, vengono svolte all'interno di un centro acustico, non possono ridursi a mere conoscenze pratiche ma hanno bisogno di un bagaglio culturale che la lavoratrice ben possedeva e metteva concretamente in pratica, ben delineando mansioni superiori sussumibili nel
III° livello del CCNL Terziario-Confcommercio.
Invero, la teste affermava, per quel che qui rileva, che “…Quando Testimone_1
lavorava a provvigioni svolgeva le mansioni di tecnico audioprotesista in autonomia e, precisamente, a volte in ufficio e a volte fuori ufficio senza che soggiacesse ad alcun orario di lavoro. Da marzo/aprile 2017 la sig.ra continuava a svolgere le CP_1
5 stesse mansioni soggiacendo però ad un orario di lavoro. Preciso che nell'ultimo periodo di lavoro, la sig.ra si è preoccupata di aprire anche il negozio in CP_1
Angri.”
La circostanza dello svolgimento di mansioni rientranti nel superiore livello III è risultata poi positivamente acclarata nell'autonomo giudizio incardinato tra le medesime parti. La sentenza di primo grado n. 316/2022, emessa dal Tribunale di Salerno in data
24/02/2022, nota alle parti, ha definito il giudizio incardinato dalla medesima
[...]
nei confronti di , riconoscendo le differenze retributive CP_1 Parte_1
spettanti in ragione del superiore inquadramento in seno al medesimo rapporto di lavoro. Avverso tale sentenza, l'appello (Iscritto al numero RG 404 del 2022) proposto dal è stato dichiarato improcedibile. Possono quindi richiamarsi le Pt_1
argomentazioni espresse nella sentenza n. 316/2022, in tema di svolgimento delle superiori mansioni e, acclarata, dunque, la nullità del licenziamento intimato nonché
l'espletamento di mansioni riconducibili al III livello del CCNL Terziario-
Confcommercio, deve confermarsi anche il quantum dell'indennità risarcitoria riconosciuta alla sig. (pari ad euro 1.774,61). CP_1
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.
Si dà atto della sussistenza ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 1363/20, emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro
[...]
in data 23.07.2020, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 9.991,00, oltre maggiorazione spese
6 generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Salerno, 24/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
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